Art. 53 — Modifiche all'allegato VI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla classificazione dei residui
[1]All'allegato VI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la prima parte e' sostituita dalla seguente: Sezione I - Classificazione dei residui I residui derivanti dalle pratiche di cui all'articolo 20 sono classificati ai sensi degli articoli 25 e 26. Tabella
[2]Classi
[3]Requisiti
[4]Destinazione finale
[5]Residui esenti
[6]Rispetto dei criteri, delle modalita' e dei valori di allontanamento definiti nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4
[7]Rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[8]Residui non esenti
[9]Valori maggiori di quelli previsti per i residui esenti
[10]Rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, in discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 26 b)
[11]la seconda parte e' cosi' ridenominata: «Sezione II - Requisiti discariche per residui non esenti» e ai punti 6), 7) e 8) la parola «rifiuti» e' sostituita con la seguente: «residui».
Testo vigente dal 3 gennaio 2023
