Controllo sulla radioattivita' ambientale ( ((Direttiva 2013/59/Euratom)), articolo 72; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 104). Fermo restando quanto disposto dall'articolo 97, nonche' le competenze in materia delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dell'ISIN, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il controllo sulla radioattivita' ambientale e il Ministero della salute esercita il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale. I ministeri si danno reciproca informazione sull'esito dei controlli effettuati. Il complesso dei controlli e' articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale, i cui dati confluiscono nella banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattivita' ambientale istituita ai sensi dell'articolo 104, del decreto legislativo n. 230 del 1995. La gestione delle reti uniche regionali e' effettuata dalle singole regioni, secondo le direttive impartite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni, per l'effettuazione dei prelievi e delle misure, si avvalgono, anche attraverso forme consortili tra le regioni stesse, delle strutture pubbliche idoneamente attrezzate. Le direttive dei ministeri riguardano anche la standardizzazione e l'intercalibrazione dei metodi e delle tecniche di campionamento e misura. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure effettuati da istituti, enti e organismi idoneamente attrezzati. Per assicurare l'omogeneita' dei criteri di rilevamento e delle modalita' di esecuzione dei prelievi e delle misure, relativi alle reti nazionali ai fini dell'interpretazione integrata dei dati rilevati, nonche' per gli effetti dell'articolo 35 del Trattato istitutivo della CEEA, sono affidate all'ISIN le funzioni di coordinamento tecnico. A tal fine l'ISIN, sulla base delle direttive in materia, emanate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

  • a)coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi di cui sopra, riguardanti la radioattivita' dell'atmosfera, delle acque, del suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre matrici rilevanti, seguendo le modalita' di esecuzione e promuovendo criteri di normalizzazione e di intercalibrazione;
  • b)promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di campioni e l'effettuazione delle relative misure di radioattivita', quando cio' sia necessario per il completamento di un'organica rete di rilevamento su scala nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi e risorse, anche finanziarie;
  • c)trasmette, in ottemperanza all'articolo 36 del Trattato istitutivo della CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti effettuati. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ISIN provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle misure effettuate. La rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concorre autonomamente al sistema di reti nazionali.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2020 al 18 gennaio 2023. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Controllo sulla radioattivita' ambientale (tolto: direttiva59/2013/EURATOM aggiunto: Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 72; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 104). Fermo restando …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art152 · fonte del testo

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