Art. 123 — Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di dose e alle condizioni di esposizione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 9, 10 e 11; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 73)
[1]Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di dose e alle condizioni di esposizione (direttiva 2013/59/((Euratom)), articoli 9, 10 e 11; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 73).
[2]1. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano i provvedimenti idonei a evitare il superamento dei limiti di dose fissati, per le diverse modalita' di esposizione, ai sensi dell'articolo 146, per:
- a)i lavoratori esposti;
- b)gli apprendisti e studenti;
- c)i lavoratori non esposti;
- d)i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi di cui all'articolo 117. 2. I soggetti di cui al comma 1 adottano altresi' i provvedimenti idonei ad assicurare il rispetto dei limiti e delle condizioni di esposizione fissati ai sensi dell'articolo 146 per le lavoratrici, le apprendiste e le studentesse in eta' fertile. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di cui all'articolo 146, comma 8, lettera b).
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
