All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti: «13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorche' attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attivita', di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. 13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacita' geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e in data 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990. 13-quater. L'attivita' esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non e' soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria. 13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attivita', di cui al precedente articolo 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.». All'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «urbanistici vigenti», sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che la porzione di terreno interessata sia tale da consentire l'efficiente prosecuzione dell'attivita' agricola sulla restante superficie. Il riscatto anticipato da parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione.». All'articolo 11, dopo il comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Il vincolo di indivisibilita' di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, gravante sui terreni assegnati attraverso il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia puo' essere, altresi', revocato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, limitatamente alla porzione di terreno interessata dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' da parte di un soggetto pubblico o privato. 4-ter. All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennita' aggiuntiva prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. L'indennita' aggiuntiva di cui al comma 1 e' determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica. n. 327 del 2001, e successive modificazioni.». A decorrere dal 1° gennaio 2007 i rapporti tra le imprese agricole ed agroalimentari, lo Stato, le regioni, gli enti locali, si svolgono con modalita' informatizzata. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'innovazione e tecnologie ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2005, le modalita' di attuazione del presente comma. All'articolo 14, comma 12, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo le parole: «delle imprese agricole», sono inserite le seguenti: «e da quelle che svolgono l'attivita' agromeccanica, di cui all'articolo 5». All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attivita' agromeccanica, di cui all'articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale».

Testo vigente dal 15 giugno 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;101~art4 · fonte del testo

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