Art. 2 — Regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici

Fino alla adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo, la sorveglianza sui prodotti semilavorati metallici e' effettuata sui prodotti indicati nell'allegato I. Per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici gli esperti qualificati di secondo o di terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, utilizzano il modulo in allegato II. 1 2 3

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101

1

Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto (con l'art. 72, comma 4) che "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto. [...] I rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo di cui al primo periodo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto".

D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, come modificato dal D.L. 27 settembre 2021, n. 130

2

Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, come modificato dal D.L. 27 settembre 2021, n. 130, ha disposto (con l'art. 72, comma 4) che "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 novembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto".

3

Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, come modificato dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3, ha disposto (con l'art. 72, comma 4) che "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 31 marzo 2022, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto".

Testo vigente dal 26 gennaio 2022

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 2021 al 26 gennaio 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;100~art2 · fonte del testo

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