Per gli aggiornamenti alle produzioni di medicinali, ove necessari per adempiere agli obblighi previsti dal presente decreto e dal regolamento, i fabbricanti si conformano alle disposizioni di cui all'articolo 50, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Testo vigente dal 7 febbraio 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-02-06;10~art5 · fonte del testo

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