Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonche', se presente, il rappresentante dello Stato richiedente. La decisione deve essere emessa ((nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro quindici giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui all'articolo 9 o, nel caso previsto dall'articolo 11, dall'arresto della persona ricercata)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)). (( Quando, per la necessita' di acquisire le informazioni di cui all'articolo 16 o per altre circostanze oggettive, non e' possibile rispettare il termine indicato al comma 2, esso puo' essere prorogato con decreto del presidente della corte di appello sino a dieci giorni. )) Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunita' ((o di un privilegio riconosciuti)) dall'ordinamento italiano, ((la corte di appello ne informa lo Stato di emissione e)) il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello e' stata informata del fatto che l'immunita' ((o il privilegio non operano piu')). Se la decisione sulla esclusione dell'immunita' compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare ((immediatamente)) la richiesta. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata ((...)). Quando la decisione e' contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate. Della sentenza e' data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento. (( La sentenza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 22, comma 1, e' immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorita' dello Stato membro di emissione e altresi', quando non e' stato presentato ricorso e la decisione e' di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. ))

Testo vigente dal 20 febbraio 2021

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Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2005 al 20 febbraio 2021. 73 parole tolte, 120 parole aggiunte.

… consegna, nonche', se presente, il rappresentante dello Stato richiedente. La decisione deve essere emessa tolto: entro il termine di sessanta aggiunto: nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro quindici giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui tolto: agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilita' di rispettare tali termini il aggiunto: all'articolo 9 o, nel caso previsto dall'articolo 11, dall'arresto della persona ricercata. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10. Quando, per la necessita' di acquisire le informazioni di cui all'articolo 16 o per altre circostanze oggettive, non e' possibile rispettare il termine indicato al comma 2, esso puo' essere prorogato con decreto del presidente della corte di appello tolto: informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne da' comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta aggiunto: sino a dieci giorni. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunita' tolto: riconosciuta aggiunto: o di un privilegio riconosciuti dall'ordinamento italiano, aggiunto: la corte di appello ne informa lo Stato di emissione e il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello e' stata informata del fatto che l'immunita' tolto: non opera aggiunto: o il privilegio non operano piu'. Se la decisione sulla esclusione dell'immunita' compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare aggiunto: immediatamente la richiesta. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata tolto: se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condannaaggiunto: .... Quando la decisione e' contraria alla consegna, la corte di appello con la … anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento. La sentenzaaggiunto: , decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 22, comma 1, e' immediatamente comunicatatolto: , anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorita' dello Stato membro di emissione tolto: ed aggiunto: e altresi', quando aggiunto: non e' stato presentato ricorso e la decisione e' di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69~art17 · fonte del testo

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