All'articolo 23 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo le parole «di emissione» sono inserite le seguenti «al piu' presto e, comunque,» e dopo la parola «ordinanza» e' inserita la seguente «definitiva»;
  • b)al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospende l'esecuzione del provvedimento anche quando riceve dall'autorita' dello Stato membro di emissione, direttamente o tramite il Ministro della giustizia, la comunicazione della ricorrenza di cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il medesimo termine.»;
  • c)al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, da' immediata comunicazione al Ministro della giustizia della cessazione delle ragioni che hanno imposto la sospensione dell'esecuzione o del ricevimento della comunicazione in ordine alla cessazione della causa di forza maggiore da parte dell'autorita' dello Stato membro di emissione. Il Ministro, ricevuta tale comunicazione o quella, di cui informa il presidente della corte di appello, direttamente proveniente dall'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione circa la cessazione della causa di forza maggiore, concorda con l'autorita' dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna.».

Testo vigente dal 5 febbraio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;10~art20 · fonte del testo

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