Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/1994 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,

della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici

madri), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1993 dal Tribunale

di Firenze nel procedimento civile vertente tra Marasigan Francisca e

Vivoli Luciano, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Marasigan Francisca e di Vivoli

Luciano nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Giorgio Bellotti per Marasigan Francisca;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di appello promosso da una

collaboratrice familiare a tempo pieno contro la sentenza del pretore

di Firenze che aveva confermato il licenziamento per causa di

maternità intimatole dal datore di lavoro, il Tribunale di Firenze,

con ordinanza del 14 maggio 1993, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 4, 29, 31, 35 e 37 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30

dicembre 1971, n. 1204, "nella parte in cui non rende applicabile

alle lavoratrici addette ai servizi domestici anche l'art. 2 della

stessa legge". Questo articolo - non richiamato nell'art. 1, terzo

comma, concernente le lavoratrici addette ai servizi domestici e

familiari - vieta il licenziamento nel periodo compreso tra l'inizio

della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino.

Premesso che la questione è già stata ripetutamente esaminata da

questa Corte e dichiarata infondata dalle sentenze nn. 27 del 1974 e

9 del 1976, il giudice remittente dubita, alla stregua

dell'evoluzione della normativa e della giurisprudenza costituzionale

(rappresentata dalle sentenze nn. 61 del 1991, 46 e 179 del 1993),

che il criterio della specialità del rapporto di lavoro domestico,

su cui sono imperniate le motivazioni di rigetto delle due sentenze

citate, possa ancora prevalere sui valori costituzionali inerenti

alla tutela del matrimonio, della maternità e dell'infanzia.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono

costituite le parti private chiedendo l'una una dichiarazione di

infondatezza, l'altra di fondatezza della questione.

La difesa del datore di lavoro insiste sulle ragioni, connesse

alla specialità del rapporto, che, secondo la richiamata

giurisprudenza costituzionale, giustificano la norma denunciata. Nel

caso di specie, al quale è limitata l'impugnativa, questa ratio

specifica coinvolge l'art. 14 della Costituzione, del tutto

trascurato dal giudice a quo. L'accoglimento della pretesa della

lavoratrice comprimerebbe oltre ogni ragionevole misura il diritto di

inviolabilità del domicilio, imponendo al datore di lavoro e alla

sua famiglia una coabitazione forzosa con soggetti estranei. Il

bilanciamento dell'interesse alla privatezza familiare con le

esigenze di tutela della madre e del bambino non può avvenire se non

nelle forme di solidarietà della previdenza sociale, secondo la

direttiva già attuata dagli artt. 13 e segg. della legge n. 1204 del

1971.

La difesa della lavoratrice riprende gli argomenti dell'ordinanza

di rimessione, aggiungendo, a ulteriore confutazione del carattere di

specialità del rapporto di lavoro domestico, che non si può

distinguere tra lavoro nell'impresa e lavoro nella famiglia, perché

anche quest'ultima è un'azienda in cui il collaboratore domestico

svolge una prestazione produttiva. Non si nega che la permanenza

della domestica nell'abitazione del datore di lavoro durante il

periodo di conservazione del posto, compreso tra l'inizio della

gestazione e il compimento di un anno di età del bambino, darebbe

luogo a problemi, ma di questi non la Corte, bensì il legislatore

dovrebbe preoccuparsi.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione alla stregua delle argomentazioni,

ritenute ancora valide, delle citate sentenze di questa Corte. Una

volta accertata l'indiscutibile diversità del rapporto di lavoro

domestico rispetto agli altri rapporti di lavoro, appare ragionevole

che il legislatore, con scelta discrezionale, abbia limitato l'ambito

di applicabilità della legge n. 1204 in ordine a questa particolare

fattispecie.

Osserva, infine, l'interveniente che le sentenze costituzionali

citate nell'ultima parte dell'ordinanza di rimessione non possono

fornire indicazioni appropriate per la questione de qua, avendo

affrontato temi diversi. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 4, 29, 31, 35 e 37 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30

dicembre 1971, n. 1204, "nella parte in cui non rende applicabile

alle lavoratrici addette ai servizi domestici anche l'art. 2 della

stessa legge".

Questo articolo - non incluso tra le disposizioni della legge

citata dichiarate applicabili dall'art. 1, terzo comma, alle

lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari - vieta il

licenziamento della lavoratrice nel periodo tra l'inizio della

gravidanza (attestato da certificato medico) e il compimento di un

anno di età del bambino.

2. - La questione è già stata ripetutamente esaminata da questa

Corte, che l'ha dichiarata infondata una prima volta con sentenza n.

27 del 1974, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, una

seconda volta con sentenza n. 9 del 1976, anche in riferimento agli

artt. 4, 31 e 35 della Costituzione Argomento fondamentale di

entrambe le pronunce è la specialità del rapporto di lavoro

domestico (nel senso dell'art. 2239 cod. civ.), più accentuata nel

caso, ricorrente nella specie, di lavoro a tempo pieno con

inserimento del prestatore nella convivenza familiare (art. 2242 cod.

civ.). A questo argomento però, contrariamente a quanto sembra

ritenere l'ordinanza di rimessione, non è stata attribuita la

prevalenza assoluta che la specialità del rapporto ottiene nella

disciplina del codice civile, il quale, con valutazione tipica (art.

2240 cod. civ.) - in deroga al criterio selettivo in generale

affidato al giudice per i rapporti di lavoro speciali dall'art. 2239

- esclude a priori l'applicabilità al lavoro domestico di tutte le

norme dettate per il lavoro nell'impresa, e quindi anche la tutela

della maternità prevista dall'art. 2110.

Questa valutazione non è più sostenibile nel nuovo ordinamento

costituzionale, in particolare di fronte agli artt. 31 e 37 della

Costituzione, e contrasta inoltre con gli impegni internazionali

assunti dall'Italia: gli artt. 3 e 6 della Convenzione n. 103

dell'O.I.L., ratificata con legge 19 ottobre 1970, n. 864, e l'art. 8

della Carta sociale europea, ratificata con legge 3 luglio 1965, n.

929, prevedono senza eccezioni - e anzi la prima con esplicito

riferimento al "lavoro domestico salariato effettuato in case

private" (art. 1, comma 3, lett. h) - come principio coessenziale

alla tutela della maternità un congedo obbligatorio della

lavoratrice di almeno dodici settimane (di cui non meno di sei dopo

il parto) correlato col divieto di licenziamento durante tale periodo

e anche anteriormente se il preavviso venga a scadere nel corso di

esso.

L'argomento della specialità del rapporto ha un valore

strettamente relativo alla prospettazione della questione di

costituzionalità in funzione di un'estensione alle lavoratrici

domestiche dell'art. 2 della legge n. 1204 del 1971. In questi

termini la questione non può trovare accoglimento perché l'art. 2 -

il cui referente tipico è la fattispecie dell'art. 2094 cod. civ. -

è incompatibile con la specialità del lavoro domestico per almeno

due ragioni, le quali esigono una diversa ponderazione degli

interessi in conflitto.

Anzitutto, un divieto di recesso dal rapporto prolungato per

ventun mesi, quale quello previsto dal primo comma dell'art. 2 col

solo temperamento della giusta causa, sarebbe un vincolo

eccessivamente gravoso per l'economia familiare. In secondo luogo,

mentre per la lavoratrice in un'impresa (o in uno studio

professionale: art. 2238, secondo comma, cod. civ.) il periodo di

interdizione dal lavoro (art. 4 della legge n. 1204) comporta

naturaliter l'assenza dal luogo di lavoro, invece per la lavoratrice

domestica esso non determinerebbe per sé solo tale effetto: occorre

una norma che lo qualifichi come periodo di "congedo" e, quindi, di

sospensione del titolo di ammissione alla convivenza familiare, le

cui implicazioni pratiche durante questo periodo eccederebbero ogni

ragionevole tollerabilità di una famiglia media.

3. - Tuttavia, poiché l'ordinanza di rimessione non invoca

soltanto il principio di eguaglianza, la risposta alla questione non

può ridursi ad affermare l'improponibilità dell'art. 2 della legge

n. 1204 quale tertium comparationis ai fini dell'art. 3 della

Costituzione. In riferimento agli artt. 31 e 37 della Costituzione, i

quali per farsi valere non hanno bisogno di termini di comparazione,

il richiamo dell'art. 2 nel dispositivo dell'ordinanza può

intendersi come diretto a colorare per contrasto l'impugnativa

dell'art. 1, terzo comma, nella parte in cui non prevede una

disciplina che, con modalità convenienti alla specialità del

rapporto, attui anche per le lavoratrici domestiche, in caso di

gravidanza e puerperio, il principio dell'art. 2110, secondo comma,

cod. civ., mentre la stessa legge (art. 13) - adempiendo solo

parzialmente la direttiva dell'art. 2 della legge 26 agosto 1950, n.

860 - ha provveduto nel titolo II ad attuare il principio dell'art.

2110, primo comma.

Così intesa, la questione deve essere dichiarata inammissibile

perché implica una intromissione nella sfera riservata alla

discrezionalità del legislatore, al quale soltanto spetta di

determinare le modalità temporali del divieto di licenziamento della

lavoratrice domestica in maternità e di definire - in conformità

del modello delle convenzioni internazionali, da troppo tempo non

attuate su questo punto - i diritti e gli obblighi delle parti

durante l'astensione obbligatoria dal lavoro, modulandoli secondo la

varia tipologia del rapporto.

Se al lavoro domestico fosse applicabile l'art. 2110 cod. civ.,

tali determinazioni, in mancanza di norme di legge o di usi

normativi, potrebbero essere fatte dal giudice secondo equità,

utilizzando quel modello coordinato col criterio di compatibilità di

cui all'art. 2239 cod. civ. Ma tale questione, concernente la

disciplina del codice civile, eccede i limiti dell'impugnativa

proposta dal giudice remittente, la quale investe soltanto la legge

n. 1204 del 1971.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204

(Tutela delle lavoratrici madri), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 4, 29, 31, 35 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di

Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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