Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 10, comma primo, e 131 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promosso

con le ordinanze emesse il 24 gennaio 1975 e il 13 luglio 1977 dal

Pretore di Torino, nei procedimenti civili vertenti tra Vercelli

Ilario e Longo Andrea e la Soc.p.a. Michelin italiana,

rispettivamente iscritte al n. 231 del registro ordinanze 1975 e al n.

81 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 195 del 1975 e n. 109 del 1978.

Visti gli atti di costituzione della Soc.p.a. Michelin italiana e

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

uditi l'avv. Cristoforo Barberio Corsetti per la Soc.p.a. Michelin

italiana, e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due ordinanze emesse dal pretore di Torino e iscritte ai

nn. 231/1975 e 81/1978 viene sollevata, in riferimento agli artt. 3,

4, 24, 32 e 41 della Costituzione, questione incidentale di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10,

primo comma, e 131 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui esonera

il datore di lavoro dalla responsabilità civile contrattuale nei

confronti del lavoratore in presenza dell'assicurazione contro gli

infortuni e le malattie professionali.

Secondo il pretore le norme denunciate svuoterebbero di

significato concreto il precetto di cui all'art. 2087 cod. civ. e

sarebbero in contrasto con la ratio dell'art. 9 della legge n. 300 del

1970, che consente ai lavoratori di controllare attraverso proprie

rappresentanze l'ambiente di lavoro sotto il profilo della sicurezza

igienico-prevenzionistica. In particolare il giudice a quo ravvisa

nella disciplina impugnata la violazione dei seguenti principi

costituzionali: a) il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), perché

ai lavoratori sarebbe preclusa la possibilità - riconosciuta agli

altri cittadini - di richiedere la tutela giurisdizionale dei diritti

ad essi derivanti dal rapporto di lavoro e dalle norme che lo

regolano; b) il principio della tutela giurisdizionale dei propri

diritti (art. 24 Cost.), perché nelle ipotesi di specie il ricorso a

tale tutela si risolverebbe in un rifiuto di ogni valutazione di

merito; c) il principio della tutela della salute (art. 32 Cost.)

perché, assoggettando le violazioni agli obblighi previsti dall'art.

2087 cod. civ. alle sole sanzioni penali e non anche alle dirette

sanzioni civili, gli articoli impugnati attribuirebbero alla norma

costituzionale mera natura programmatica; d) il principio della

subordinazione della libertà di iniziativa economica all'utilità

sociale (art. 41 Cost.), nella quale deve farsi rientrare la difesa

della sicurezza, della libertà e dignità umana, che sono corollari

del diritto al lavoro e alla tutela dello stesso, affermato nell'art.

4 della Costituzione.

2. - In entrambi i giudizi si è costituita la Società per azioni

Michelin Italiana (S.A.M.I.), resistente nei giudizi di merito,

rappresentata e difesa dagli avvocati Agostino e Teodoro Manara,

eccependo in primo luogo l'irrilevanza della questione di

illegittimità sollevata dal pretore e in subordine la sua

infondatezza.

La parte privata osserva, in ordine alla rilevanza, che l'impugnato

art. 10 del t.u. n. 1124/1965 afferma la responsabilità civile del

datore di lavoro qualora la sentenza penale stabilisca che

l'infortunio, o la malattia, è avvenuto per fatto imputabile al

datore di lavoro o ad alcuno dei soggetti del cui operato il datore

debba rispondere, cosicché la questione di costituzionalità sarebbe

stata rilevante solo se e quando il giudice penale avesse escluso

dette responsabilità. L'irrilevanza viene anche prospettata sotto

altro profilo, in quanto il giudizio avrebbe potuto definirsi anche

senza la risoluzione della questione di legittimità costituzionale,

qualora fosse risultata in linea di fatto la mancanza di fondamento

delle pretese degli istanti (nocività dell'ambiente, nesso di

causalità con le malattie lamentate, ecc.) con conseguente assoluzione

del datore di lavoro.

3. - È intervenuto nei due giudizi il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione

sollevata. Assume l'Avvocatura che l'intero sistema legislativo in

materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali non configura il rapporto tra lavoratore, datore di

lavoro e istituto previdenziale, come una vera e propria assicurazione

da responsabilità civile (nel senso di strumento predisposto per

sollevare il datore di lavoro dalle conseguenze degli infortuni), ma

piuttosto come mezzo diretto di tutela dell'infortunato. In effetti

mentre il lavoratore assicurato vede estesa la prestazione

assicurativa anche in ipotesi in cui non possa configurarsi

responsabilità civile di terzi, il datore di lavoro ne riceve un

vantaggio indiretto in quanto l'indennizzo assicurativo da un lato va a

scomputo del risarcimento in ipotesi dovuto e dall'altro costituisce

il limite del risarcimento stesso. In questo senso soltanto - spiega

l'Avvocatura - va inteso il cosiddetto "esonero di responsabilità",

sulla cui legittimità costituzionale la Corte costituzionale si è

già pronunciata con le sentenze nn. 22 del 1967 e 134 del 1971.

4. - Nelle more di questo giudizio Ilario Vercelli, istante nel

procedimento di cui all'ordinanza di rimessione n. 231/1975, ha

definito transattivamente la vertenza con la S.p.a. Michelin Italiana,

con la conseguente estinzione del relativo processo. Considerato in diritto :

1. - I giudizi promossi con le due ordinanze di rimessione possono

essere riuniti e definiti con unica sentenza, essendo identica la

questione prospettata.

La Corte costituzionale deve decidere se contrasti o meno con gli

artt. 3, 4, 24, 32 e 41 della Costituzione il combinato disposto degli

artt. 10, primo comma, e 131 d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, nella

parte in cui esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile

contrattuale in presenza dell'assicurazione contro gli infortuni e le

malattie professionali, per il dubbio che tale esenzione violi: a) il

principio di uguaglianza, discriminando i lavoratori rispetto agli

altri cittadini; b) il principio della tutela giurisdizionale dei

propri diritti, essendo preclusa nelle ipotesi denunciate ogni

valutazione di merito; c) il principio della tutela della salute,

assoggettando le violazioni degli obblighi previsti dall'art. 2087

cod. civ. alle sole sanzioni penali; d) il principio della

subordinazione della libertà di iniziativa economica all'utilità

sociale, comprendente la difesa della salute del lavoratore.

2. - Va, innanzitutto, disattesa la eccezione di irrilevanza

proposta dalla Soc. Michelin.

È vero, infatti, che l'impugnato art. 10 del t.u. n. 1124 del

1965 esclude in tema di infortuni sul lavoro la responsabilità civile

del datore di lavoro, a meno che non sia intervenuta una sentenza

penale, la quale stabilisca che l'infortunio è avvenuto per fatto

imputabile all'imprenditore o ad alcuno dei soggetti del cui operato

egli debba civilmente rispondere (secondo e terzo comma, come

modificati a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22

del 1967) e che l'art. 131 dello stesso testo unico estende tale

deroga alle malattie professionali.

Ma la questione di costituzionalità non si pone nel giudizio

civile - come sostiene la difesa della Società Michelin - solo dopo

che il giudice penale abbia escluso le suddette responsabilità, ma

nel momento stesso in cui il giudice a quo si vede precluso ogni esame

in ordine alla responsabilità civile del datore di lavoro, per

effetto appunto della norma impugnata; salvo nei casi, non ricorrenti

nella fattispecie, di amnistia, morte dell'imputato o prescrizione

(art. 10, quinto comma, come modificato dalla citata sentenza della

Corte costituzionale). La stessa indagine sull'esistenza o meno di

una sentenza penale presuppone, infatti, l'applicazione della norma

denunciata.

3. - La questione nel merito è comunque infondata.

Le norme impugnate, invero, non entrano in conflitto né col

principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) né con quello della tutela

giurisdizionale dei diritti (art. 24 Cost.), che al primo chiaramente

si richiama nella prospettazione del giudice a quo. Si ha contrasto,

infatti, con il principio di uguaglianza - secondo le precedenti

pronuncie di questa Corte - solo quando le disparità fra due

discipline riguardanti fattispecie relativamente omogenee sono tali da

non trovare alcun ragionevole fondamento nella diversità di

situazioni.

Nell'attuale normativa previdenziale-assicurativa in tema di

infortuni sul lavoro e malattie professionali, della quale fanno parte

integrante gli articoli denunciati, il lavoratore riceve una

particolare tutela in caso di infortunio o di malattia causati dalla

sua attività lavorativa, che lo pone in linea di massima in una

situazione giuridicamente più favorevole degli altri cittadini che

abbiano subito un infortunio o contratto una malattia per cause

estranee ai rapporti di lavoro. Questi vantaggi, in deroga alle norme

generali, consistono - come si rileva nella citata sentenza di questa

Corte n. 22 del 1967 - sotto l'aspetto sostanziale nella garanzia al

lavoratore di essere risarcito in ogni caso, anche quando l'infortunio

sia occorso per caso fortuito o addirittura per sua colpa, e sotto

l'aspetto procedurale nell'automaticità della liquidazione

dell'indennizzo, che lo esonera dal promuovimento dell'azione

giudiziaria e di conseguenza dall'onere della prova. A questi vantaggi

del lavoratore, che si ricollegano all'origine assicurativa del

sistema, corrisponde il cosiddetto esonero del datore di lavoro dalla

responsabilità civile, nel senso che la misura del risarcimento, in

deroga alle norme generali, è limitata all'indennizzo erogato

dall'INAIL secondo speciali tabelle predisposte, anche se inferiore

all'effettivo danno subito dall'infortunato.

Tale limitazione, tuttavia, non determina, nell'attuale stato

della normativa, un sostanziale pregiudizio per il lavoratore, in

quanto la responsabilità civile del datore di lavoro rivive in tutta

la pienezza dei principi generali nell'ipotesi - come si è già

osservato - di sentenza penale di condanna che abbia affermato la

responsabilità, nella produzione dell'evento lesivo, del datore di

lavoro o di qualsiasi suo sottoposto di cui egli debba civilmente

rispondere secondo le norme generali, oppure nelle ipotesi di

amnistia, morte dell'imputato o prescrizione del reato. In tutti

questi casi il giudice civile può essere adito dal lavoratore per

sentire affermato il suo diritto all'integrale risarcimento del danno

subito, al di là delle somme già erogate dall'INAIL.

Ora, se si considera la complessa e vasta normativa penale vigente

in materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali e

di tutela degli ambienti di lavoro, risulta del tutto marginale in

concreto l'eventualità di un fatto lesivo che non integri gli estremi

di un illecito penale, essendo sufficiente per affermare la

responsabilità penale per colpa - norma dell'art. 43 cod. pen. - che

il fatto sia stato determinato da negligenza o inosservanza di

disposizioni di legge.

La stessa violazione degli obblighi sanciti a carico

dell'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ., per assicurare la

integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, è idonea

di per sé - come ritiene la giurisprudenza ordinaria - a configurare

la nozione giuridica di colpa, prevista in linea generale dal citato

art. 43 cod. pen., cosicché anche la violazione dell'art. 2087 cod.

civ., qualora valga ad integrare un'ipotesi di reato colposo, lesivo

dell'incolumità del lavoratore, costituisce inscindibilmente illecito

penale e civile e fa, conseguentemente, venir meno l'esonero da

responsabilità civile del datore di lavoro.

La suddetta eventualità marginale e l'impossibilità per il

lavoratore di adire autonomamente il giudice civile (salve le previste

ipotesi di amnistia, prescrizione o morte dell'imputato) trovano

dunque una giustificazione, secondo la valutazione discrezionale del

legislatore, nei molteplici e più significativi vantaggi garantiti

allo stesso lavoratore dal sistema vigente, cosicché la disparità

che ne deriva rispetto alla generalità dei cittadini non è

arbitraria o irrazionale, rispondendo a situazioni giuridicamente non

omogenee.

4. - Neppure risultano violati i principi costituzionali che

tutelano il lavoro (art. 4 Cost.), la salute (art. 32 Cost.) e

l'utilità sociale della libertà di iniziativa economica (art. 41

Cost.).

Si potrebbe, invero, dubitare che il datore di lavoro, per effetto

del cosiddetto esonero dalla responsabilità civile, non sia

incentivato ad adottare le misure precauzionali in materia di

sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, quali sono previste

dalla legislazione in vigore e dagli stessi contratti collettivi. Si

verrebbe così a determinare una situazione di maggiore pericolosità

per la salute e l'integrità fisica del lavoratore, rispetto a quella

che vi sarebbe se l'esonero venisse eliminato.

Senonché nessuna minore incentivazione all'osservanza delle

misure di salvaguardia si verifica in concreto, quando si pensi che

l'inosservanza o l'omissione di queste misure ' di per sé sufficiente

- come si è già rilevato - ad integrare la responsabilità penale

del datore di lavoro per gli eventi lesivi a danno dei lavoratori ed a

far rivivere, di conseguenza, integralmente la sua responsabilità

civile secondo i principi generali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, e 131 d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24,

32 e 41 della Costituzione, dal pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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