Art. 151 c.p.p. — Notificazioni richieste dal pubblico ministero
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Abrogato dal 30 dicembre 2022
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Abrogato dal 30 dicembre 2022
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che l'avviso di deposito della sentenza pronunziata in seguito a dibattimento sia notificato anche al difensore nel dibattimento. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHE…
Art. 151 c.p.p.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 151, terzo comma, e 192, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Roma con ordinanza del 13 luglio 1982. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costitu…
Art. 151 c.p.p. · Art. 192 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 304 c.p.p.
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 151, secondo e terzo comma, 263 bis C.p.p. e 10 d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dal giudice istruttore del Tribunale di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzi…
Art. 151 c.p.p. · Art. 263-bis c.p.p. · Art. 24 cost.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151, terzo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 96 del 5 maggio 1971. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO…
Art. 151 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 136 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 2005 al 30 dicembre 2022. 113 parole tolte, 6 parole aggiunte.
tolto: Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria e' delegata a compiere o e' tenuta ad eseguire. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale. COMMA SOPPRESSOaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 14 GENNAIO 1991 aggiunto: 10 OTTOBRE 2022, N. tolto: 12. aggiunto: 150
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art151 · fonte del testo
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