Corte costituzionale

Sentenza n. 531/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1990 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 2, 4, lett. a, b, c e d, e 5, secondo comma, della legge

14 febbraio 1990, n. 29 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 3

maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei

contratti agrari associativi"), promosso con ordinanza emessa il 3

maggio 1990 dal Tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente

tra Chiaraluce Umberto ed altro e Mennuni Diego, iscritta al n. 420

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di una controversia tra i mezzadri Umberto e

Alfredo Chiaraluce e il concedente Diego Mennuni circa il preteso

diritto dei primi alla conversione del rapporto in affitto, il

Tribunale di Potenza, con ordinanza in data 3 maggio 1990, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 44 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del "combinato

disposto degli artt. 2, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1990, n. 29,

nella parte in cui escludono che, nel caso in cui il concedente abbia

dato un adeguato apporto alla conduzione dell'impresa mezzadrile, la

conversione del contratto in affitto, richiesta dal mezzadro, abbia

luogo senza il consenso del concedente stesso ove non sussistano

congiuntamente le condizioni di cui all'art. 4, lett. a, b, c e d

della legge medesima, nonché impongono al concedente l'onere di

documentare la regolare tenuta della contabilità a partire da almeno

due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio

1982, n. 203, al fine di opporsi alla conversione".

A giudizio del tribunale remittente le condizioni cui l'art. 4

subordina l'esclusione del diritto del mezzadro alla conversione del

rapporto in affitto "rilevano poco o nulla in ordine all'accertamento

dell'adeguato apporto richiesto al concedente" secondo la sentenza di

questa Corte n. 138 del 1984, di guisa che la norma impugnata "sembra

urtare contro i medesimi principi costituzionali richiamati da tale

sentenza". Sarebbe inoltre lesivo del diritto di difesa l'onere di

documentazione accollato al concedente dall'art. 5 in ordine alla

regolare tenuta della contabilità, atteso che, "per quanto riguarda

il libretto colonico, la legge (artt. 2161 e 2162 cod.civ.) non

prevede obblighi di conservazione ed anzi impone brevi termini di

decadenza per impugnarne le risultanze".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Secondo l'interveniente la legge denunciata ha inteso risolvere

delicate questioni, insorte dopo la citata sentenza, in merito sia

agli indici di fatto rilevanti per la definizione dell'"adeguato

apporto del concedente" ostativo della conversione del rapporto in

affitto per volontà unilaterale del mezzadro, sia al relativo onere

di prova. Le soluzioni adottate dal legislatore corrispondono agli

orientamenti prevalenti nella giurisprudenza più recente della Corte

di cassazione e non appaiono limitative dei diritti costituzionali

richiamati dal giudice remittente. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Potenza ritiene contrastanti con gli artt. 3,

24, 41 e 44 della Costituzione gli artt. 2, 4 e 5, secondo comma,

della legge 14 febbraio 1990, n. 29, i primi due perché le quattro

condizioni ivi previste hanno scarsa pertinenza con l'accertamento

dell'"adeguato apporto del concedente", in mancanza del quale

soltanto, giusta la sentenza di questa Corte n. 138 del 1984, può

avere luogo la conversione di un contratto associativo agrario in

affitto per volontà unilaterale del concessionario (c.d. conversione

automatica), il terzo perché impone al concedente un onere di

documentazione della regolare tenuta della contabilità

eccessivamente risalente nel tempo.

2. - La questione non è fondata.

In seguito alla citata sentenza n. 138 la legge 14 febbraio 1990,

n. 29, art. 2, ha aggiunto ai due casi di esclusione della

conversione automatica dei contratti associativi in affitto previsti

dall'art. 29 della legge n. 203 del 1982, un terzo caso, che si

verifica "quando, da almeno due anni prima della data di entrata in

vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, il concedente dia un

adeguato apporto alla condirezione dell'impresa". L'art. 4 precisa

che "si reputa adeguato l'apporto del concedente quando ricorrano

congiuntamente le seguenti condizioni: a) effettiva partecipazione al

razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della

produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare

produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a

quelle medie delle imprese agricole della zona; b) adeguata e

dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli altri

fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle

esigenze della buona tecnica agraria, realizzate per l'intervento del

concedente; c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia

parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno

nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario; d)

regolare tenuta della contabilità da parte del concedente stesso nei

contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti,

negli altri contratti associativi".

Il giudice remittente censura questa norma perché, in contrasto

con l'interpretazione della sentenza di questa Corte n. 138 del 1984

assunta dalle sezioni unite della Corte di cassazione con le sentenze

nn. 3947 e 5477 del 1988, esclude la sussistenza dell'"adeguato

apporto del concedente alla condirezione dell'impresa" per il solo

fatto dell'inadempimento di obblighi derivanti dal contratto.

Va osservato anzitutto che delle quattro condizioni congiuntamente

richieste dalla norma impugnata solo la seconda e la quarta attengono

al formale adempimento di obblighi contrattuali. La prima e la terza

indicano, invece, due criteri qualitativi e insieme quantitativi per

accertare l'adeguato apporto del concedente sotto il profilo

dell'assolvimento "in maniera adeguata dei doveri inerenti alla

condirezione dell'impresa mezzadrile" (cfr. sent. n. 138, punto 10 in

diritto). La condizione sub a) esige un'applicazione di

professionalità imprenditoriale in misura idonea ad assicurare, in

sinergia con l'attività di conduzione del mezzadro, un livello di

produttività e di retribuzione del lavoro almeno pari a quello medio

delle imprese della zona. La condizione sub c) integra la prima

richiedendo che l'iniziativa imprenditoriale del concedente sia

supportata da un conferimento di scorte vive e morte almeno pari al

conferimento del mezzadro, di guisa che, se il contratto o gli usi,

in deroga alla norma dispositiva dell'art. 2146 cod.civ.,

prevedessero un conferimento del concedente inferiore a quello del

mezzadro, l'osservanza del contratto non basterebbe, pur nel concorso

delle altre condizioni, a concretare il requisito dell'adeguato

apporto.

Tali condizioni sono coerenti con la direttiva di sfavore per la

mezzadria (e, in genere, per il contratto associativo agrario)

sottesa alla legge n. 203 del 1982, alla stregua della quale il

limite derivante dagli artt. 41 e 44 Cost. alla conversione

automatica in affitto deve collocarsi a una soglia, discrezionalmente

individuata dal legislatore, costituita da un contributo del

concedente qualificato dalla funzione di innovazione che è carattere

essenziale dell'attività d'impresa, e dunque superiore al semplice

adempimento degli obblighi contrattuali. Né si può dire che le

determinazioni del legislatore del 1990 eccedono il criterio della

ragionevolezza, considerato che l'art. 4, lett. a), non assume a

parametro l'impresa ottimale, bensì la produttività media delle

aziende agricole in zona, mentre la lettera c), per quanto concerne

la mezzadria, indica tra i connotati del concedente meritevole di

esonero dalla soggezione alla conversione del contratto il fatto di

non avere preteso una clausola contrattuale derogatoria in proprio

favore alla regola di pari quantità del conferimento delle scorte.

3. - Un concedente che si impegna nell'impresa mezzadrile al di

là del formale adempimento del contratto è, peraltro, un concedente

che anzitutto rispetta puntualmente i propri obblighi contrattuali.

La giurisprudenza richiamata nell'ordinanza di rimessione è stata

corretta da successive pronunce della Corte di cassazione,

specialmente dalle sentenze nn. 1564 e 3971 del 1989, secondo le

quali il rispetto delle obbligazioni derivanti dal contratto è

presupposto necessario, sebbene non sufficiente, per escludere il

diritto (potestativo) del mezzadro alla conversione del contratto in

affitto.

A questo presupposto si collegano specificamente la seconda e la

quarta delle condizioni indicate dall'art. 4 della legge n. 29 del

1990, la cui valutazione deve qui essere riferita al solo contratto

di mezzadria. La condizione sub b) richiede l'adempimento

dell'obbligo previsto dall'art. 2145 cod. civ., nonché, se

nell'oggetto della concessione siano compresi altri fabbricati

aziendali, dell'obbligo di fornirli e mantenerli in stato conforme

alle esigenze della buona tecnica agraria. La lettera d), la quale

subordina il diritto di opposizione alla condizione che il concedente

abbia curato la regolare tenuta della contabilità, in quanto si

riferisce al passato (e precisamente a un periodo compreso tra il 6

maggio 1980 e il 6 maggio 1986), deve essere intesa nel senso

ristretto di regolare tenuta del libretto colonico prescritto

dall'art. 2161 cod. civ., la cui mancanza fornisce un indubbio

criterio di apprezzamento negativo della condotta del concedente.

L'onere della prova che, pur per quest'ultima condizione incombe,

a norma dell'art. 5, secondo comma, al concedente, giusta la regola

generale dell'art. 2697 cod.civ., non è irragionevole, perché il

buon padre di famiglia conserva i documenti afferenti ai propri

rapporti obbligatori almeno per il tempo corrispondente al termine di

prescrizione, né lede il diritto di difesa, perché il concedente,

che senza sua colpa abbia perduto il libretto, può sempre dimostrare

con altri mezzi di avere tenuto regolarmente la contabilità

aziendale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2, 4 e 5, secondo comma, della legge 14 febbraio 1990, n.

29 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203,

relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari

associativi"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 44

della Costituzione, dal Tribunale di Potenza con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:531 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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