Codice civile

Art. 2145 c.c. — Diritti ed obblighi del concedente

[1]Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica.

[2]La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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  • L'obbligo principale del concedente ha per oggetto di conferire il godimento del podere dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica (art. 2145). Il concedente ha una posizione preminente nell'associazione mezzadrile per il conferimento fatto e pertanto gli è riconosciuta la direzione dell'impresa. Il potere di direzione si giustifica anche con la considerazione che non sarebbe stato opportuno conferire al mezzadro la facoltà di stabilire l'entità della prestazione a suo carico. È intuitivo che la direzione dell'impresa può essere esercitata dal concedente sia personalmente sia a mezzo di speciali preposti, la cui presenza si manifesta particolarmente utile quando è necessaria una specifica competenza tecnica nella gestione del fondo. Su ciò era superflua ogni espressa disposizione legislativa; invece si appalesava necessario porre all'esercizio di tale potere un limite inderogabile: quello dato dalle regole della buona tecnica agraria, che non devono mai essere trascurate non solo nell'interesse dell'impresa e del mezzadro, ma anche in quello generale della produzione. L'osservanza di tali regole è imposta con una norma sintetica e comprensiva: precisazioni potranno essere contemplate nelle norme corporative o derivare dagli usi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 871

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2145 · fonte del testo

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