Codice civile

Art. 2161 c.c. — Libretto colonico

[1]Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti.

[2]Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.

[3]Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.

[4]Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Viene disposto per il concedente l'obbligo di istituire un libretto colonico in due copie, e di annotarvi di volta in volta in entrambi i crediti e i debiti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati, e per il mezzadro l'obbligo di presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni ed i saldi annuali (art. 2161). Il libretto ha efficacia probatoria a favore e contro ciascuno dei contraenti per le annotazioni che vi sono fatte. La formula dell'art. 2162, come già quella dell'art. 1662 del codice del 1865, pone in evidenza che la base giuridica di questa efficacia probatoria sta nella corrispondenza delle iscrizioni nei due esemplari. Se le annotazioni furono fatte in un esemplare solo, esse fanno in ogni caso prova contro chi le ha scritte. Viene ridotto a novanta giorni il termine di reclamo per il mezzadro contro le annotazioni. Il termine decorre non dalla data dell'ultima registrazione di partita, ma bensì dalla consegna del libretto fatta dal concedente al mezzadro. Non si è limitata all'errore di fatto la possibilità di reclamo, com'è previsto dalla Carta della mezzadria, per non derogare al sistema generale, la cui applicazione può ben essere giustificata anche nel rapporto mezzadrile. Decorso il termine di novanta giorni, l'annotazione fa piena prova. La firma per accettazione posta dalle parti alla chiusura annuale del conto colonico importa solo approvazione consensuale dello stesso. In conformità ai principi generali le risultanze del conto possono essere impugnate, malgrado l'accettazione, per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro il termine di novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 882

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2161 · fonte del testo

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