Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1980 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA (1)

(1) V. ord. n. 173 del 1980 che dispone la correzione di errori

materiali nell'epigrafe, nell'esposizione del fatto e nel dispositivo.

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121

del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 5

della legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli

industriali), promossi con le ordinanze emesse dai Pretori di:

S. Donà di Piave, il 15 giugno 1977; Udine, il 21 maggio 1977;

Adria, il 10 maggio 1977; Cittadella, il 19 settembre (n. 2 ordinanze)

e il 26 settembre 1977; S. Vito al Tagliamento, il 26 gennaio 1978 (n.

5 ordinanze); S. Donà di Piave il 18 gennaio 1978; Biella il 10

febbraio 1978; Agordo, il 22 marzo 1978; Piana degli Albanesi, l'11

aprile 1978; Portogruaro, il 2 maggio 1978; Cento, il 19 aprile 1978;

Porto Torres, il 19 aprile 1978 (n. 2 ordinanze); Pattada, il 27 aprile

1978; dal Tribunale di Orvieto, il 12 aprile 1978; dai Pretori di:

Città di Castello, il 12 maggio 1978 (n. 2 ordinanze); Sorgono, il 20

aprile 1978; Cittadella, il 19 giugno 1978 (n. 2 ordinanze); Cervignano

del Friuli, il 21 febbraio 1978; Cittadella, il 19 giugno 1978;

Piacenza, l'11 dicembre e il 24 novembre 1978; Codogno, il 19 dicembre

1978; Grosseto, l'11 dicembre 1978; Cervignano del Friuli, il 21

febbraio 1978; Casalmaggiore, il 1 dicembre 1978; S. Donà di Piave, il

3 febbraio 1979; Codroipo, il 22 novembre 1978; Codogno, il 14 marzo

1979; Pergine Valsugana, il 3 marzo 1979; Trento, l'8 marzo 1979;

Codogno, il 30 gennaio 1979; Gemona del Friuli, il 10 febbraio 1979;

Piombino, il 20 marzo 1979; Massa, l'8 marzo 1979; Codogno, il 26

aprile 1979; Empoli, il 24 aprile 1979; Massa, l'8 marzo 1979;

Castelfranco Veneto, il 4 maggio 1979; Grumello del Monte, il 10 aprile

1979 (n. 4 ordinanze); Trento, l'11 maggio 1979, iscritte ai numeri

358, 387, 410, 509, 510, e 561 del Registro ordinanze 1977; 174, 175,

176, 177, 178, 215, 235, 306, 335, 342, 381, 387, 388, 395, 405, 409,

410, 490, 558, 559, 668 del registro ordinanze 1978; 3, 59, 60, 87,

106, 112, 260, 286, 306, 388, 389, 395, 396, 397, 432, 433, 462, 469,

490, 495, 502, 503, 504, 505, 518 del registro ordinanze 1979 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 272, 286,

299/1977; 11, 46, 164, 179, 186, 257, 271, 278, 300, 307, 313/1978; 17,

59, 73, 87, 95, 102, 154, 168, 189, 203, 217, 230, 237, 244/1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1979 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In diversi procedimenti penali a carico di soggetti, imputati

di avere circolato con veicoli eccedenti i limiti di peso a pieno

carico consentiti di oltre 30 quintali, i Pretori di San Donà di

Piave, Udine, Adria, Cittadella, San Vito al Tagliamento, Biella,

Agordo, Piana degli Albanesi, Portogruaro, Cento, Porto Torres,

Pattada, Città di Castello, Sorgono, Cervignano, Piacenza, Codogno,

Grosseto, Cervignano del Friuli, Casalmaggiore, Codroipo, Pergine

Valsugana, Trento, Gemona del Friuli, Piombino, Massa, Empoli,

Castelfranco Veneto, Grumello del Monte, nonché il Tribunale di

orvieto, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli

autoveicoli industriali) nella parte in cui, per la contravvenzione

considerata, prevede una pena fissa (ammenda di lire 800 mila e 15

giorni d'arresto). Tutte le ordinanze fanno riferimento all'art. 3

della Costituzione. Alcune inoltre richiamano gli artt. 24, primo comma

(ord. 235/78); 27, primo comma (ord. 389, 395, 518/79); 27, terzo

comma (ord. 235 e 381/78); 101 (ord. 387/77, 335/78); 102 (ord.

469/79).

2. - La violazione del principio d'uguaglianza è ravvisata nella

equiparazione, in un trattamento sanzionatorio rigidamente fissato

dalla legge, di situazioni diverse: violazioni dolose e violazioni

colpose; violazioni più gravi e meno gravi della medesima norma. La

previsione di una pena in misura fissa, anziché di un minimo ed un

massimo, esclude che il giudice possa graduare la pena, ai sensi

dell'art. 133 cod. pen., "facendo uso del potere discrezionale che è

tipico e caratterizzante la funzione giurisdizionale"; nessun conto

può quindi essere tenuto né della gravità obiettiva del fatto

(entità del sovraccarico e del pericolo che ne deriva), né dei

precedenti dell'imputato, né del comportamento processuale né di

altri elementi soggettivi (così, per es., l'ord. 410/77).

3. - Sul riferimento al diritto di difesa (ord. 235/78) non vi è

alcuna motivazione articolata. Il riferimento agli artt. 101 o 102

poggia sull'assunto che la previsione di una pena fissa "comporta una

confisca della funzione giurisdizionale del magistrato giudicante,

impedendo di rapportare la norma al caso concreto" (ord. 469/79).

Quanto. infine al ritenuto contrasto con l'art. 27, primo e terzo

comma, l'argomentazione non è sviluppata in relazione alla finalità

rieducativa della pena; mentre con riguardo al principio della

"personalità" della responsabilità penale si assume che esso

imporrebbe "che la misura della pena sia determinata in concreto e

adeguata, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.,

alla personalità del reo" (ord. 389/79), il che verrebbe impedito

dalla previsione di una misura fissa.

4. - Con riferimento ad alcune fra le (prime) ordinanze di

rimessione, si è costituita nel giudizio davanti alla Corte

costituzionale l'Avvocatura generale dello Stato. La non

configurabilità della violazione del principio d'uguaglianza è

argomentata richiamando la precedente pronuncia della Corte

costituzionale in materia di pene fisse (sentenza n. 67 del 1963).

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 101, si osserva che

l'esercizio della funzione giurisdizionale, nell'ambito della legge,

non esclude "che legge sia anche la norma che determina la pena in

misura fissa, riservandosi al giudice l'esercizio del potere

discrezionale nell'ambito, non certo di minor rilievo,

dell'accertamento dei fatti e della sussistenza della responsabilità

dell'imputato". Considerato in diritto :

1. - Tutte le ordinanze di rimessione sopra indicate denunciano la

medesima disposizione di legge, con riferimento a diversi parametri

costituzionali, ma sotto il medesimo profilo riguardante la

legittimità della previsione della pena in misura fissa. I

procedimenti vanno, pertanto, riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - I giudici a quibus dubitano che l'art. 5 della legge 5 maggio

1976, n. 313 - nella parte in cui sostituendo il terzo comma dell'art.

121 del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione

stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, prevede la pena,

in misura fissa, di lire 800.000 di ammenda e 15 giorni d'arresto per

chiunque circoli con un veicolo che superi il peso complessivo a pieno

carico consentito di oltre 30 quintali - contrasti con l'art. 3 Cost.,

in quanto equipara rigidamente quoad poenam situazioni diverse, come

comportamenti dolosi e colposi, ed in genere violazioni di diversa

gravità, sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo, della medesima

norma. Alcune ordinanze ipotizzano, inoltre, che tale previsione della

pena in misura fissa contrasti con il diritto di difesa di cui all'art.

24 Cost.; con i principi sulla funzione giurisdizionale, di cui agli

artt. 101 e 102 Cost.; con i principi della responsabilità personale e

della funzione rieducativa della pena (art. 27, primo e terzo comma,

Cost.).

Le questioni non sono fondate.

3. - Questa Corte, con la sentenza n. 67 del 1963, ha già

dichiarato non fondate, con riferimento agli artt. 3 e 27, primo e

terzo comma, Cost., analoghe questioni di legittimità costituzionale

di altra disposizione comminante una pena pecuniaria in misura fissa

(art. 54 del d.l. 15 ottobre 1925, n. 1033), pur rilevando in

motivazione come lo strumento più idoneo al conseguimento delle

finalità della pena, e più congruo rispetto al principio

d'uguaglianza, sia "la mobilità della pena, cioè la predeterminazione

della medesima da parte del legislatore fra un massimo ed un minimo".

In via di principio, invero, l'"individualizzazione" della pena, in

modo da tenere conto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze

dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di

principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio

d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale. Lo

stesso principio di "legalità delle pene", sancito dall'art. 25,

secondo comma, Cost., dà forma ad un sistema che trae contenuti ed

orientamenti da altri principi sostanziali - come quelli indicati

dall'art. 27, primo e terzo comma, Cost. - ed in cui "l'attuazione di

una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più

che l'uniformità" (sentenza n. 104 del 1968). Di qui il ruolo

centrale, che nei sistemi penali moderni è proprio della

discrezionalità giudiziale, nell'ambito e secondo i criteri segnati

dalla legge (artt. 132 e 133 cod.pen.; e si veda al riguardo la

sentenza n. 118 del 1973).

L'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti - in termini

di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento - contribuisce da un

lato, a rendere quanto più possibile "personale" la responsabilità

penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27, primo comma; e nello

stesso tempo è strumento per una determinazione della pena quanto più

possibile "finalizzata", nella prospettiva dell'art. 27, terzo comma,

Cost. Il principio d'uguaglianza trova in tal modo dei concreti punti

di riferimento, in materia penale, nei presupposti e nei fini (e nel

collegamento fra gli uni e gli altri) espressamente assegnati alla pena

nello stesso sistema costituzionale. L'uguaglianza di fronte alla pena

viene a significare, in definitiva, "proporzione" della pena rispetto

alle "personali" responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne

conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e

anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà

punitiva statuale.

4. - In questi termini, sussiste di regola l'esigenza di una

articolazione legale del sistema sanzionatorio, che renda possibile

tale adeguamento individualizzato, "proporzionale", delle pene inflitte

con le sentenze di condanna. Di tale esigenza, appropriati ambiti e

criteri per la discrezionalità del giudice costituiscono lo strumento

normale. In linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non

appaiono pertanto in armonia con il "volto costituzionale" del sistema

penale; ed il dubbio d'illegittimità costituzionale potrà essere,

caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito

sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima

appaia ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di

comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato.

5. - Nel caso in esame, la previsione di una pena edittale fissa (a

prescindere dalla eventuale applicabilità di circostanze aggravanti od

attenuanti) non fuoriesce dai limiti apposti (in funzione di tutela

individuale e di giustizia proporzionale) dalla Costituzione alla

potestà punitiva.

La misura della sanzione appare, nel quadro delle scelte

complessive operate dal legislatore penale, ragionevolmente

rapportabile al tipo di illecito. La violazione sanzionata

(circolazione di veicolo industriale con carico notevolmente eccedente

il consentito) è un illecito di pericolo, posto a prevenzione di

sinistri stradali, la cui realizzazione presuppone lo svolgimento di

un'attività normalmente lucrativa (e il fine di lucro è perseguito a

costo d'aumentare i pericoli inerenti alla circolazione). La pena

pecuniaria (lire ottocentomila di ammenda) non appare sproporzionata in

relazione al contenuto (oggettivo e soggettivo) "tipico" dell'illecito

sanzionato; la pena detentiva (quindici giorni d'arresto) è fissata ai

livelli inferiori della specie di pena in questione, di per sé non

incompatibile con illeciti come quello già considerato. Porre in

discussione la generale "proporzione" fra il tipo di illecito ed il

livello sanzionatorio significherebbe sovrapporre' altre valutazioni di

merito a quella operata dal legislatore nell'ambito di una sua

competenza esclusiva.

Una volta riconosciuto che la generale valutazione legislativa,

incorporata nel livello sanzionatorio, non può di per sé ritenersi

sproporzionata rispetto alla figura di reato, le differenze, che pure

si ravvisano fra i casi rientranti nella previsione normativa, non

appaiono nella specie di tale rilievo da imporre formali

diversificazioni nella sanzione. Non decisiva è la differenza fra

fatti dolosi e colposi: la loro congiunta considerazione, sia pure a

fronte di cornici edittali aperte, è la regola in materia

contravvenzionale, e come tale chiaramente esprime la non necessaria

corrispondenza fra "qualità" dell'elemento soggettivo del reato

contravvenzionale, e "quantità" della risposta punitiva. Nella specie,

la funzione preventiva o cautelare del divieto, sollecitante i più

scrupolosi controlli sui carichi trasportati, non consente di ritenere

irrazionale la equiparazione fra dolo e colpa rispetto all'illecito di

pericolo.

Non decisiva, del pari, è la differenza quantitativa, fra carichi

eccedenti, posto che l'oggettiva esistenza e consistenza del pericolo

è sufficientemente definita (nella prospettiva adottata dal

legislatore) dalla di per sé notevolissima eccedenza di carico (30

quintali) al di sopra della quale la contravvenzione è integrata;

eccedenza tale da far ritenere trascurabili ulteriori variazioni in

aumento.

Resta in ogni caso aperta, ovviamente, l'applicabilità delle

circostanze aggravanti (compresa, per la pena dell'ammenda, quella di

cui all'art. 26, secondo comma, cod. pen.) e delle attenuanti (comprese

le generiche). IL che significa possibilità di considerare, ai fini

dell'adeguamento della sanzione, da un lato i più rilevanti fra i

profili della personalità dell'imputato (quali le "circostanze

inerenti alla persona del colpevole"), e dall'altro lato, qualsiasi

profilo, oggettivo e soggettivo, che appaia meritevole di

considerazione (e suscettibile di considerazione come attenuante

"generica") al fine di meglio "proporzionare" la pena nella prospettiva

(di tutela, o di limite della potestà punitiva) segnata dagli invocati

principi costituzionali.

6. - Alcune fra le ordinanze di rimessione richiamano, contro

l'ammissibilità di "pene fisse", anche i principi sul diritto di

difesa e sulla funzione giurisdizionale, l'uno e l'altra considerati

svuotati dalla meccanicità del vincolo normativo.

Tali censure sono manifestamente infondate. Esse confondono,

infatti, il piano delle condizioni formali d'esercizio dell'attività

difensiva e della funzione giurisdizionale, con il piano della

struttura o contenuto delle norme sostanziali da applicare in sede

giurisdizionale. Principi attinenti alla forma della giurisdizione, al

rapporto fra giudice e legge, vengono invocati quali criteri d'interna

conformazione delle leggi; che è questione logicamente e

giuridicamente rapportabile ad un diverso ordine di principi, nella

specie, quelli già sopra considerati sulla struttura del sistema

penale. La natura vincolata o discrezionale delle operazioni da

compiere dall'applicatore del diritto, incide sul modo di svolgimento e

motivazione, non invece sulla praticabilità e la natura di una

funzione istituzionale, che incorpora in via di principio sia vincoli

tassativi sia ambiti di discrezionalità, rimettendosi la scelta fra le

diverse tecniche normative (salvi ulteriori, specifici vincoli

costituzionali nelle diverse materie) alla legge stessa cui i giudici

"sono soggetti" (art. 101 Cost.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la

disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393, nel testo sostituito dal l'art. 5 della legge 5 maggio

1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila

e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi

di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione

agli artt. 3, 24, 27, primo e terzo comma, 101 e 102 Cost. sollevate

dai Pretori di S. Donà di Piave, Udine, Adria, Città della, San Vito

al Tagliamento, Biella, Agordo, Piana degli Albanesi, Portogruaro,

Cento, Porto Torres, Pattada, Città di Castello, Sorgono, Cervignano,

Piacenza, Codogno, Grosseto, Cervignano del Friuli, Casalmaggiore,

Codroipo, Pergine Valsugana, Trento, Gemona del Friuli, Piombino,

Massa, Empoli, Castelfranco Veneto, Grumello del Monte nonché dal

Tribunale di orvieto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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