Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
20 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
CIRCOLAZIONE STRADALE La norma impugnata non prevede un vincolo di solidarietà tra il conducente del veicolo in sovraccarico, il proprietario ed, eventualmente, il committente, con divieto di accertamento delle singole responsabilità, come ritiene il giudice remittente. Tale vincolo esisteva solo nella relativa proposta di legge, modificata a seguito dei rilievi intervenuti durante i lavori preparatori, nel senso che, essendo sanzionate le tre diverse condotte del conducente, del proprietario ed, eventualmente, del committente, ciascuno dei tre soggetti risponde per fatto proprio, sicché la prova della responsabilità di ognuno resta regolata dai principi generali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma nono, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 12 della Legge 10 febbraio 1982, n. 38, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 12 Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, primo comma, e 102, primo comma, Cost. - dell'art. 121, terzo e quarto comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nonché dell'art. 6 di quest'ultima legge, nella parte in cui tali norme prevedono, per la circolazione con veicoli che superino il peso complessivo consentito, la sanzione penale ovvero quella amministrativa a seconda che la eccedenza superi o no i 30 quintali e non consentono di applicare la sanzione amministrativa ove rispetto all'ipotesi più grave ricorrano circostanze attenuanti ritenute equivalenti o prevalenti. Dopo la pronuncia dell'ordinanza di rinvio infatti, il testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale è stato integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, in tutti i casi di circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito, ivi compreso quello in cui l'eccedenza supera i 30 quintali; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo; di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, tenendo conto delle norme sopravvenute.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 102 cost. · Art. 133 c.p.
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Montefiascone. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI…
Art. 3 cost. · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 12 Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. - dell'art. 121, terzo comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313), nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito. Dopo l'emanazione di diverse decisioni di infondatezza e manifesta infondatezza della dedotta questione, il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale è stato infatti integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso, a seconda, cioè, che questo ecceda di dieci, di venti, di trenta o di oltre trenta quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo. Si rende pertanto necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale, tenendo conto delle norme sopravvenute. - S. n. 50/1980. O. nn. 147/1980; 167/1980; 169/1980; 195/1980; 66/1981; 82/1981; 83/1981; 84/1981; 136/1981; 158/1981; 4/1982.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, Cost. - dell'art. 121, terzo comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito; nonché del medesimo articolo in quanto, prevedendo espressamente la responsabilità penale del solo conducente del veicolo (terzo comma) ed escludendo implicitamente quella del conducente e del proprietario che li dichiara civilmente responsabili in solido (quarto comma), concreterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, con violazione del principio di uguaglianza. A prescindere infatti che la prima questione è stata già dichiarata non fondata e più volte manifestamente infondata, e che la seconda poggia su un equivoco interpretativo - in quanto, come già precisato dalla Corte, la partecipazione sia dolosa che colposa a reati contravvenzionali, secondo la comune opinione dottrinale e giurisprudenziale, assume rilevanza penale in forza dei principi generali sul concorso di persone -, v'è da considerare che dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale è stato sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale stabilisce ora espressamente, al decimo comma, che le sanzioni amministrative previste a carico di "chiunque circoli" con veicoli di peso complessivo superiore al consentito "si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo", per cui si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni di legittimità costituzionale, tenendo conto della sopravvenuta normativa. - S. n. 50/1980. O. nn. 147/1980; 167/1980; 169/1980; 195/1980; 66/1981; 82/1981; 83/1981; 84/1981; 135/1981; 136/1981; 158/1981; 4/1982; 107/1982.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, Cost. - dell'art. 121, terzo comma, del T.U.delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito. A prescindere infatti che tale questione è stata già dichiarata non fondata e più volte manifestamente infondata, v'è da considerare che dopo l'emanazione delle ordinanze di rimessione il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale è stato sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale, tra l'altro, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 e di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo; di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale, tenendo conto della normativa sopravvenuta. - S. n. 50/1980; O. nn. 147, 167, 169 e 195/1980; 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158/1981; 4 e 147/1982.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 147/1980, 167/1980, 169/1980, 195/1980, 66/1981, 82/1981, 83/1981, 84/1981, 135/1981, 136/1981 e 158/1981.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 167/1980, 169/1980, 195/1980 e 66/1981.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 147/1980, 167/1980, e 195/1980.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 167/1980, 168/1980, 169/1980, 195/1980, e 66/1981.
Art. 3 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980, e O. nn. 167/1980 e 195/1980.
Art. 3 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunqu…
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali
Questione già dichiarata non fondata e succesivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 147/1980, 195/1980.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 101 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 167/1980 e 195/1980.
Art. 3 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 147/1980, 167/1980, 168/1980, 169/1980.
Art. 3 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 50/1980.
Art. 3 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 50/1980.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 101 cost.
Questione già dichiarata non fondata. - S. 50/1980.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 101 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 50/1980.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 102 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dal l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli c…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 101 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1987 al 1 gennaio 1993. 624 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Trasporti di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi.
tolto: I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare il peso complessivo indicato sul documento di circolazione. Chiunque circoli con un veicolo il cui peso complessivo a pieno carico risulti essere superiore, di oltre il 5 per cento, a quello indicato nel documento di circolazione, quando detto peso e' superiore ai 100 quintali, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
tolto: a) da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera i 10 quintali;
tolto: b) da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera i 20 quintali;
tolto: c) da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera i 30 quintali;
tolto: d) da lire quattrocentomila a lire un milione e seicentomila, se l'eccedenza supera i 30 quintali. Chiunque circoli con un autotreno o con un autoarticolato il cui peso complessivo risulti superiore di oltre il cinque per cento a quello indicato nella carta di circolazione, e' soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel secondo comma. La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di eccedenza di peso di uno solo dei veicoli, anche se non vi fosse eccedenza di peso nel complesso Per i veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 100 quintali, le sanzioni amministrative previste nel secondo comma sono applicabili allorche' la eccedenza, superiore al 5 per cento, non superi rispettivamente il 10, 20, 30 per cento, oppure superi il 30 per cento del peso complessivo. Se si tratta di motoveicoli le sanzioni amministrative sono ridotte alla meta'. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione, ovvero venga comunque superato il peso massimo complessivo indicato nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del 5 per cento ai pesi massimi relativi a quel veicolo, ai sensi dell'articolo 33. Per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579, le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano sulle eccedenze di peso rispetto al peso complessivo indicato dalla carta di circolazione senza la franchigia del 5 per cento. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche' al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. Accertata l'eccedenza di peso, la continuazione del viaggio e' subordinata al versamento della somma corrispondente alla sanzione amministrativa nella misura minima prevista e, qualora l'eccedenza superi il 10 per cento del peso complessivo a pieno carico indicato nel documento di circolazione, anche alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo i pesi complessivi indicati nelle carte di circolazione, nonche' i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati al quintale superiore. Il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti, a stabilire le modalita' per l'accertamento del peso complessivo del singolo veicolo. L'articolo 555 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' abrogato. Ai veicoli immatricolati all'estero, qualora superino i pesi complessivi indicati nel documento di circolazione del Paese di origine di oltre il 5 per cento, si applicano le stesse sanzioni amministrative previste dal presente articolo; la sanzione deve essere versata al momento della contestazione e comunque prima che il veicolo lasci il territorio nazionale. In ogni caso e nel rispetto di quanto sopra stabilito, non e' ammessa per tali veicoli la circolazione a pesi superiori a quelli massimi di cui all'articolo 33, a meno che trattasi di trasporti eccezionali autorizzati a norma dell'articolo 10.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art121 · fonte del testo
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