Corte costituzionale

20 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 3/1989

    Questione infondata
    18 gennaio 1989

    CIRCOLAZIONE STRADALE La norma impugnata non prevede un vincolo di solidarietà tra il conducente del veicolo in sovraccarico, il proprietario ed, eventualmente, il committente, con divieto di accertamento delle singole responsabilità, come ritiene il giudice remittente. Tale vincolo esisteva solo nella relativa proposta di legge, modificata a seguito dei rilievi intervenuti durante i lavori preparatori, nel senso che, essendo sanzionate le tre diverse condotte del conducente, del proprietario ed, eventualmente, del committente, ciascuno dei tre soggetti risponde per fatto proprio, sicché la prova della responsabilità di ognuno resta regolata dai principi generali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma nono, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 12 della Legge 10 febbraio 1982, n. 38, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 12 Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli

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  • Ordinanza n. 24/1984

    Altra decisione
    7 febbraio 1984

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, primo comma, e 102, primo comma, Cost. - dell'art. 121, terzo e quarto comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nonché dell'art. 6 di quest'ultima legge, nella parte in cui tali norme prevedono, per la circolazione con veicoli che superino il peso complessivo consentito, la sanzione penale ovvero quella amministrativa a seconda che la eccedenza superi o no i 30 quintali e non consentono di applicare la sanzione amministrativa ove rispetto all'ipotesi più grave ricorrano circostanze attenuanti ritenute equivalenti o prevalenti. Dopo la pronuncia dell'ordinanza di rinvio infatti, il testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale è stato integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, in tutti i casi di circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito, ivi compreso quello in cui l'eccedenza supera i 30 quintali; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo; di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, tenendo conto delle norme sopravvenute.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 102 cost. · Art. 133 c.p.

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  • Ordinanza n. 3/1983

    Altra decisione
    24 gennaio 1983

    ordina la restituzione degli atti al Pretore di Montefiascone. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI…

    Art. 3 cost. · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 12 Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1987 al 1 gennaio 1993. 624 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Trasporti di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi.

tolto: I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare il peso complessivo indicato sul documento di circolazione. Chiunque circoli con un veicolo il cui peso complessivo a pieno carico risulti essere superiore, di oltre il 5 per cento, a quello indicato nel documento di circolazione, quando detto peso e' superiore ai 100 quintali, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

tolto: a) da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera i 10 quintali;

tolto: b) da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera i 20 quintali;

tolto: c) da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera i 30 quintali;

tolto: d) da lire quattrocentomila a lire un milione e seicentomila, se l'eccedenza supera i 30 quintali. Chiunque circoli con un autotreno o con un autoarticolato il cui peso complessivo risulti superiore di oltre il cinque per cento a quello indicato nella carta di circolazione, e' soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel secondo comma. La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di eccedenza di peso di uno solo dei veicoli, anche se non vi fosse eccedenza di peso nel complesso Per i veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 100 quintali, le sanzioni amministrative previste nel secondo comma sono applicabili allorche' la eccedenza, superiore al 5 per cento, non superi rispettivamente il 10, 20, 30 per cento, oppure superi il 30 per cento del peso complessivo. Se si tratta di motoveicoli le sanzioni amministrative sono ridotte alla meta'. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione, ovvero venga comunque superato il peso massimo complessivo indicato nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del 5 per cento ai pesi massimi relativi a quel veicolo, ai sensi dell'articolo 33. Per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579, le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano sulle eccedenze di peso rispetto al peso complessivo indicato dalla carta di circolazione senza la franchigia del 5 per cento. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche' al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. Accertata l'eccedenza di peso, la continuazione del viaggio e' subordinata al versamento della somma corrispondente alla sanzione amministrativa nella misura minima prevista e, qualora l'eccedenza superi il 10 per cento del peso complessivo a pieno carico indicato nel documento di circolazione, anche alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo i pesi complessivi indicati nelle carte di circolazione, nonche' i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati al quintale superiore. Il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti, a stabilire le modalita' per l'accertamento del peso complessivo del singolo veicolo. L'articolo 555 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' abrogato. Ai veicoli immatricolati all'estero, qualora superino i pesi complessivi indicati nel documento di circolazione del Paese di origine di oltre il 5 per cento, si applicano le stesse sanzioni amministrative previste dal presente articolo; la sanzione deve essere versata al momento della contestazione e comunque prima che il veicolo lasci il territorio nazionale. In ogni caso e nel rispetto di quanto sopra stabilito, non e' ammessa per tali veicoli la circolazione a pesi superiori a quelli massimi di cui all'articolo 33, a meno che trattasi di trasporti eccezionali autorizzati a norma dell'articolo 10.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art121 · fonte del testo

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