Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/02/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 12-quinquieslegge 306/1992
  • art. 1legge 369/1993

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,

secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche

urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 1 del

decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369 (Disposizioni urgenti in tema

di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica

amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 15

novembre 1993, n. 461 e degli artt. 321 e 324 del codice di procedura

penale, promossi con ordinanze emesse il 2, 19, 16 e 12 novembre 1992

dal Tribunale di Salerno, il 22 e 17 febbraio 1993 dalla Corte di

cassazione, il 7 (n. 2 ordinanze) ed il 16 aprile 1993 dal Tribunale

di Vibo Valentia, il 6 aprile 1993 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Milano, il 17 giugno 1993 dal

Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 7 aprile 1993 dalla Corte di

cassazione, il 17 (n. 2 ordinanze) e 30 giugno 1993 dal Tribunale di

Venezia, il 6 luglio 1993 dal Tribunale di Vibo Valentia, il 6 luglio

1993 dal Tribunale di Savona ed il 12 febbraio 1993 dal Tribunale di

Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 21, 87, 125, 198,

207, 228, 336, 337, 338, 389, 399, 552, 571, 572, 600, 651, 669 e 686

del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 5, 10, 14, 19, 21, 27, 29, 39, 41, 44, 46 e 47

dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con quattro ordinanze di identico contenuto (rispettivamente,

R.O. 21, 87, 125 e 198 del 1993), il Tribunale di Salerno ha

sollevato, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 12-quinquies,

secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, con la quale è

stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 8 giugno 1992,

n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa).

Il Tribunale rileva, anzitutto, che la norma denunciata costruisce

una ipotesi di reato proprio nel quale la sussistenza della

fattispecie è correlata alla qualità di indagato per una delle

ipotesi criminose che la disposizione stessa enumera: una qualità,

dunque, tutt'altro che definitiva e che non dovrebbe in alcun modo

risaltare in ossequio alla presunzione di innocenza prevista

dall'art. 27 della Costituzione, considerato che quella particolare

condizione personale potrebbe essere caducata anche in un momento

successivo alla condanna per il reato de quo. Rilievi, questi, che

valgono a fortiori nei confronti della persona sottoposta a

procedimento di prevenzione "quando tale misura è ante delictum".

Sarebbero poi violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione

giacché, tenuto conto della struttura del reato, che postula una

"mancata giustificazione del possesso legittimo dei beni,

strettamente connessa all'inversione dell'onere della prova",

risulterebbe compromesso il diritto di difesa in quanto non

esercitabile anche attraverso il silenzio, generandosi, al tempo

stesso, una disparità di trattamento tra le persone indagate per il

reato oggetto di impugnativa e le persone sottoposte ad indagini per

gli altri reati.

2. - Solo in parte coincidenti sono invece le censure mosse alla

norme de qua dalla Corte di cassazione con ordinanza del 17 febbraio

1993 (R.O. 228 del 1993). Dopo aver osservato, infatti, come le

modifiche introdotte dall'art. 5 del d.l. 21 gennaio 1993, n. 14, non

abbiano nella sostanza modificato lo status del soggetto attivo, non

potendosi quest'ultimo identificare con chi assume la qualità di

imputato, la Corte ritiene che la "instabilità processuale" che

caratterizza la particolare condizione del soggetto attivo, in sé

inidonea a determinare conseguenze di carattere penale, pone la norma

in contrasto con il principio di ragionevolezza e logicità,

discriminando quel soggetto rispetto a "colui che, seppur titolare di

ricchezze sproporzionate, non incappa in un procedimento penale".

D'altra parte, osserva ancora la Corte, poiché la norma non postula

la condanna per i reati presupposti ma unicamente la sottoposizione a

procedimento penale, la mancata giustificazione della legittima

provenienza dei beni importa una condanna che non deriva da una

attività di ricerca delle prove, ma "da un comportamento che la

Costituzione garantisce a ogni imputato, attraverso il riconoscimento

del diritto di difesa (art. 24, secondo comma) e della presunzione di

non colpevolezza (art. 27, secondo comma)". La norma, infine,

contrasterebbe con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, in

quanto il reato si realizza sulla base della ritenuta sproporzione -

che per la genericità del criterio costituisce ulteriore fonte di

ingiustificate ineguaglianze - "fra reddito e patrimonio,

prescindendo da qualsiasi collegamento immediato con un'attività

delinquenziale giudiziariamente accertata".

3. - Con altra ordinanza del 22 febbraio 1993 (R.O. 207 del 1993)

la Corte di cassazione, dopo aver richiamato i princip/' posti a

fondamento della sentenza n. 110 del 1968, con la quale venne

dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 708

c.p., osserva come nella fattispecie oggetto di denuncia non sia

rinvenibile uno "stato" del soggetto attivo che lo diversifichi da

chiunque altro si trovi nella medesima situazione oggettiva, posto

che la condizione di indagato o di imputato non può certo

equipararsi ad un pregresso accertamento di responsabilità che

"giustificherebbe una presunzione di sospetto circa la liceità del

possesso" dei beni. Osserva ancora la Corte che la disposizione

censurata criminalizza un fatto (acquisizione di beni) che nel

momento in cui viene commesso non costituisce reato "almeno in via di

presunzione" giacché manca un precetto "che imponga particolari

cautele per colui che agisce non rientrando in categorie sospette,

ponendosi inammissibilmente a carico del soggetto stesso l'onere di

una prova che deve invece incombere sulla accusa in violazione del

diritto di difesa costituzionalmente garantito". Alla stregua dei

riferiti rilievi la Corte denuncia, quindi, la violazione degli artt.

3, 24, secondo comma, 25 e 27, secondo comma, della Costituzione.

4. - Con quattro ordinanze di identico contenuto (R.O. 336, 337,

338 e 651 del 1993), il Tribunale di Vibo Valentia ha sollevato

analoga questione di legittimità dell'art. 12-quinquies, secondo

comma, della legge n. 356 del 1992, "come modificato dall'art. 5 del

decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, reiterato con decreto-legge 23

marzo 1993, n. 73", in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e

27, secondo comma, della Costituzione. Facendo proprie le

considerazioni poste a fondamento delle ordinanze di rimessione

pronunciate dal Tribunale di Salerno e dalla Corte di cassazione, il

giudice a quo rileva - per ciò che concerne il dedotto contrasto con

l'art. 3 Cost. - che la qualità di indagato, che rappresenta

elemento costitutivo del delitto in esame, prescinde

irragionevolmente dagli esiti processuali del reato presupposto,

cosicché il condannato e l'assolto in ordine ai "delitti-sorgente"

finiscono per subire l'identico trattamento processual-penalistico,

con conseguenze "palesemente aberranti" ed inique. Quanto alla

dedotta violazione degli artt. 24, secondo comma, e 27, secondo

comma, Cost., il tribunale rimettente osserva che la norma impugnata

costringe l'inquisito "ad abbandonare ogni comportamento processuale

passivo", pur garantito dall'ordinamento, obbligandolo a giustificare

la legittima provenienza dei beni, in contrasto col diritto di

difendersi anche con il silenzio e con la presunzione di non

colpevolezza che assiste ogni imputato e, a fortiori, ogni indagato.

5. - Con ordinanza del 7 aprile 1993 (R.O. 552 del 1993), la Corte

di cassazione, riportandosi nella sostanza alle considerazioni svolte

in altro provvedimento rimessivo con il quale ha sollevato l'identica

questione, ha osservato come la fattispecie delineata dall'art.

12-quinquies della legge 7 agosto 1992, n. 356, malgrado le successive modifiche apportate dai decreti-legge 21 gennaio 1993, n. 14, e

23 marzo 1993, n. 73 (art. 5), configuri un reato proprio nel quale

il soggetto attivo è chiunque si trovi attinto da elementi

indizianti non accertati con sentenza definitiva; cosicché, da un

lato, l'eventuale proscioglimento in ordine a quegli indizi non fa

venir meno il presupposto soggettivo che la norma censurata richiede,

mentre, dall'altro, l'unico parametro oggettivo che la disposizione

evoca, è rappresentato dalla sproporzione tra il valore delle

disponibilità e il reddito dichiarato, "richiedendosi allo stesso

soggetto di fornire le prove della provenienza legittima dei beni".

Le considerazioni poste a fondamento della sentenza di questa Corte

n. 110 del 1968, svelano, dunque, secondo il giudice a quo, la

fondatezza dei rilievi di incostituzionalità, posto che nessuna

"presunzione di sospetto" circa la legittima disponibilità dei beni

può trarsi dalla semplice pendenza di un procedimento penale. Rileva

ancora la Corte rimettente che facendosi dipendere il presupposto

soggettivo dal verificarsi di una condizione futura, incerta e

imprevedibile, quale è l'assunzione della qualità di indagato o

imputato, ne deriva che il soggetto non è messo nella possibilità

di evitare il realizzarsi dell'elemento oggettivo del reato, vale a

dire il possesso di beni. D'altra parte, la disposizione censurata

criminalizza l'acquisizione di beni realizzatasi prima

dell'assunzione della qualità di indagato o imputato, e, quindi, in

un momento in cui la legge non fa carico al soggetto di adottare

particolari cautele proprio perché non rientrante in categorie

"sospette", ponendosi a carico del soggetto stesso "l'onere di una

prova che deve invece incombere sull'accusa, in violazione del

diritto di difesa costituzionalmente garantito".

Il tutto, conclude il giudice a quo, in evidente contrasto con

quanto invece si verifica per le ipotesi previste dall'art. 708 c.p.;

donde la violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27,

secondo e terzo comma, della Costituzione.

6. - Anche il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Milano (R.O. 389 del 1993), nel sollevare, in

riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità "dell'art 12-quinquies

d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, pur nella formulazione attualmente

vigente a seguito di successivo decreto-legge fin qui reiterato,

nella parte in cui assume la qualità di "persona sottoposta a

procedimento penale" a presupposto dell'ipotesi incriminatrice", trae

spunto dalla giurisprudenza costituzionale formatasi in tema di reati

"di sospetto" per sviluppare le proprie censure. Osservando che la

qualità di persona sottoposta a procedimento penale è condizione

meramente processuale, inidonea a far sorgere un "obbligo di

giustificazione" differenziato in quanto fondato su una qualifica

meramente formale, la norma violerebbe per più profili il principio

di ragionevolezza. Anzitutto, l'avvio del procedimento, che di per

sé realizza il presupposto soggettivo, consente ai titolari delle

indagini di imporre un obbligo ad altro soggetto al di fuori di

qualsiasi controllo giurisdizionale sulla relativa fondatezza, un

obbligo, per di più, del quale l'interessato può essere all'oscuro

e che può essere successivo al momento in cui il medesimo ha

cominciato a possedere o utilizzare i beni. Inoltre, poiché la

condizione di persona sottoposta a procedimento penale ha

connotazioni tipicamente transitorie, non si comprende come una

simile qualità "possa essere ragionevolmente e legittimamente

assunta a presupposto di una autonoma fattispecie di reato e dunque

di una possibile sentenza definitiva di condanna". Infine, se la

pendenza di un procedimento per talune specifiche ipotesi di reato

assume carattere formale, nel senso che occorre prescindere da un

"sospetto di colpevolezza" in ordine ai reati medesimi, non può

giustificarsi sul piano sostanziale "la discriminazione operata dalla

norma nella imposizione di obblighi tra soggetti indagati per i reati

tassativamente indicati e soggetti indagati per ogni altro reato".

D'altra parte, osserva il giudice a quo, è proprio il carattere

formale che assume il presupposto della pendenza del diverso

procedimento a far sì che la norma vulneri anche il principio di

presunzione di non colpevolezza. Accanto a ciò, e tenuto conto del

fatto che la fondatezza o meno dell'accusa in relazione al "reato-base" si configura quale elemento normativamente indifferente ai fini

della punibilità del delitto di cui all'art. 12-quinquies, legge n.

356 del 1992, si inibisce la possibilità di difesa proprio in ordine

a quei fatti per i quali gli inquirenti hanno deciso di procedere.

7. - Due sono invece le questioni sollevate dal Tribunale di S.

Maria Capua Vetere (R.O. 399 del 1993). Da un lato, infatti, viene

impugnato per diversi profili l'art. 12-quinquies della legge n. 356

del 1992, del quale si denuncia il contrasto con gli artt. 3, 24 e 27

della Costituzione. La norma, osserva in proposito il giudice a quo,

violerebbe gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto, compromettendo il

diritto al silenzio, vulnera il diritto di difesa e crea una

disparità di trattamento tra indagati, ponendosi altresì in

contrasto col principio di ragionevolezza in quanto prescinde

totalmente "dall'instabilità processuale in itinere che caratterizza

l'elemento soggettivo del reato". D'altra parte, esigendo la norma

unicamente la sottoposizione a procedimento penale, la mancata

giustificazione della legittima provenienza dei beni comporta che la

condanna derivi non dall'impulso del pubblico ministero nella ricerca

delle prove, ma da una condotta che la Costituzione garantisce a

tutti gli imputati, attraverso il diritto di difesa e la presunzione

di non colpevolezza. Da qui anche la violazione dell'art. 27 Cost.,

giacché la qualità di persona sottoposta a procedimento penale "ha

carattere tutt'altro che definitivo e non dovrebbe avere alcuna

rilevanza giuridica" proprio in virtù dell'invocato parametro.

Una autonoma serie di censure colpisce, invece, il combinato

disposto degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale. Punto

di partenza è rappresentato da una recente pronuncia delle Sezioni

Unite penali della Corte di cassazione, (25 marzo 1993, n. 4),

secondo la quale il tribunale, quando è chiamato a pronunciarsi in

sede di impugnazione circa l'applicazione di misure cautelari reali,

deve "limitarsi a valutare l'astratta possibilità di sussumere il

fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato",

sì che "ai fini della doverosa verifica della legittimità del

provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo

di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa al tribunale

del riesame ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di

colpevolezza e sulla gravità degli stessi". Da ciò il rimettente

desume, anzitutto, la violazione dell'art. 24 Cost. per il sacrificio

imposto al diritto di difesa dell'indagato, in quanto diviene

irrilevante qualsiasi sua difesa sul merito proprio perché il

Tribunale, dovendosi limitarsi ad una astratta verifica cartolare

circa la correlazione tra la rubrica del reato presupposto, la sua

iscrizione e la relativa sussumibilità in una delle ipotesi previste

dall'art. 12-quinquies, l. n. 356 del 1992, si astiene da qualsiasi

apprezzamento in ordine alla sussistenza ed alla gravità degli

indizi. Sarebbero anche violati gli artt. 97 e 111, primo comma,

Cost., perché "è contrario ai princip/' di buon andamento

dell'Amministrazione giudiziaria impiegare un organo giurisdizionale

in un'operazione burocratica di mera ratifica", mentre l'assenza di

valutazione degli indizi di colpevolezza impedisce una motivazione

"concreta" che pur dovrebbe assistere la decisione con la quale "si

fa luogo o meno alla compressione di un diritto soggettivo,

costituzionalmente tutelato, quale è il diritto di proprietà". Le

norme denunciate, infine, contrasterebbero con l'art. 42, secondo

comma, Cost., in quanto viene ad essere "prevista una limitazione del

diritto di proprietà, al di fuori degli scopi e della funzione di

cui alla riserva di legge" enunciata nell'indicato precetto

costituzionale.

8. - L'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.l. n. 306 del 1992,

come "modificato dal d.l. 14/93", ha formato oggetto di impugnativa

anche da parte del Tribunale di Venezia che, con tre ordinanze di

identico contenuto (R.O. 571, 572 e 600 del 1993), ha sollevato

questione di legittimità della richiamata fattispecie, deducendone

il contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. Osserva a tale

riguardo il giudice a quo che presupposto della norma censurata è la

pendenza a carico del soggetto di un procedimento penale per una

delle ipotesi criminose tassativamente indicate ovvero di un

procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione. Ciò

integrerebbe, secondo il rimettente, una violazione del principio di

presunzione di non colpevolezza, in quanto un dato di fatto

provvisorio di natura processuale, quale è la pendenza del

procedimento, non può, per la sua precarietà, costituire il

presupposto di una fattispecie incriminatrice: a ciò va aggiunto che

l'enunciato normativo è tale da rendere irrilevante l'esito del

procedimento presupposto rispetto alla sussistenza del reato, sicché

l'eventuale assoluzione in ordine al primo non spiegherebbe effetti

in ordine alla fattispecie oggetto di impugnativa. Violato sarebbe

anche il principio di uguaglianza, in quanto vengono assoggettate

alla medesima sanzione due situazioni completamente diverse, quali

sono quella di chi venga assolto dal reato presupposto e di chi

invece subisca condanna per il medesimo reato. La norma

contrasterebbe, infine, anche con il principio di ragionevolezza, in

quanto tratta in modo diverso situazioni non dissimili, indicandosi

per tali "quella di chi ha la disponibilità di ricchezze

sproporzionate ai suoi redditi od alla sua attività economica e che

ha pendente procedimento penale per determinati reati e quella di chi

ha analoga disponibilità di beni senza aver pendente procedimento

penale per i suddetti reati".

9. - Non dissimili, rispetto a quelle sin qui passate in rassegna,

sono le censure che alla medesima norma muove anche il Tribunale di

Savona (R.O. 669 del 1993). Sarebbe infatti violato l'art. 27 Cost.,

in quanto la sussistenza della fattispecie è ancorata ad una

qualità soggettiva (persona sottoposta a procedimento penale) priva

del carattere di definitività ed alla quale, in ossequio

all'invocato parametro, non possono collegarsi conseguenze

sanzionatorie definitive. Alla condanna definitiva per il reato

previsto dall'art. 12-quinquies l. n. 356 del 1992 potrebbe infatti

sopravvenire l'assoluzione nel procedimento che funge da presupposto,

e ciò, unito all'assenza di istituti processuali che prevedano la

sospensione obbligatoria del procedimento, impedisce - secondo il

giudice a quo - "di coordinare la norma incriminatrice con il

precetto costituzionale". Il tutto, d'altra parte, in linea con

quanto questa Corte

(sent. n. 110 del 1968) ha avuto modo di affermare in merito al reato

previsto dall'art. 708 c.p. La norma contrasterebbe inoltre con

l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto, essendo imposta

all'indagato la "legittima provenienza" e non l'attuale possesso,

resterebbe vulnerato il principio di irretroattività della legge

penale nei casi in cui risulti provata l'acquisizione dei beni in

epoca antecedente alla data di entrata in vigore della disposizione

censurata. Vengono richiamati, a tale proposito, i princip/'

enunciati da questa Corte nella sentenza n. 364 del 1988.

10. - L'identica questione, infine, è sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., dal Tribunale di Reggio Calabria

(R.O. 686 del 1993), il quale pone anch'esso a fulcro delle proprie

doglianze la circostanza che la condizione di giudicabile è una

qualità meramente processuale che non integra uno "stato personale":

la stessa - afferma il giudice a quo - potendo non essere conosciuta

dall'imputato del reato di cui all'art. 12-quinquies si manifesta,

così, come "condizione obiettiva di punibilità", in contrasto con

la presunzione di non colpevolezza di chi non ha riportato condanna,

neppure con sentenza non definitiva.

11. - Nei diversi giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata. Nei primi atti di intervento, peraltro, la difesa dello

Stato ha preliminarmente osservato che l'art. 12-quinquies della

legge n. 356 del 1992, oggetto delle numerose impugnative, ha subito

modifiche ad opera dell'art. 5 del decreto-legge 21 gennaio 1993, n.

14. Sotto tale profilo, quindi, la questione risulterebbe secondo

l'Avvocatura "inammissibile o dovrebbe quanto meno essere trasmessa

al giudice rimettente per una nuova valutazione in ordine alla

rilevanza". Nel merito, e sul presupposto che i diversi giudici a

quibus abbiano impugnato la norma in quanto la stessa "sarebbe tale

da consentire l'incriminazione di condotta posta in essere prima

dell'entrata in vigore della legge" - censura, questa, che peraltro

risulta esplicitata con sufficiente chiarezza soltanto nell'ordinanza

pronunciata dal Tribunale di Savona (R.O. 669 del 1993) -

L'Avvocatura osserva che la condotta incriminata è sicuramente

successiva alla norma, giacché è inconferente il dato che la

titolarità dei beni di cui non si giustifica la legittima

provenienza fosse antecedente alla data di entrata in vigore della

norma.

Sugli "altri aspetti considerati", l'Avvocatura, dopo aver

premesso che l'art. 5 del citato d.l. n. 14 del 1993 consente di

escludere che "la pendenza del procedimento sia ignota

all'interessato", ha operato un ampio richiamo della giurisprudenza

di questa Corte in merito a fattispecie similari, sottolineando come

sia stata affermata la legittimità di disposizioni poste a

"salvaguardia della genuinità dei traffici economici e della

corretta osservanza delle regole di mercato".

Quanto alla dedotta inversione dell'onere della prova che

violerebbe il principio di presunzione di non colpevolezza, la difesa

dello Stato rileva che la necessità di impedire la circolazione di

beni provento di illecito, giustifica l'obbligo di fornire una

articolata spiegazione .. da parte di chi, per la situazione

oggettiva venutasi a creare, sia ragionevolmente sospettato di

rapporti di contiguità con organizzazioni criminali".

Sempre facendo leva sulla giurisprudenza di questa Corte,

l'Avvocatura, in altri atti di intervento, ha contestato la

fondatezza delle censure riferite agli artt. 24 e 27 della

Costituzione, osservando come la disposizione oggetto di impugnativa

non ponga a carico dell'imputato l'onere di fornire la prova della

legittima provenienza e destinazione dei beni, essendo sufficiente,

per escludere la responsabilità penale, allegare "una ragionevole

spiegazione, che il giudice dovrà ovviamente valutare secondo i

principi della libertà delle prove e del libero convincimento". La

norma, poi, non violerebbe il principio di ragionevolezza né il

dettato dell'art. 42 Cost. in quanto il fondamento della

incriminazione deve essere "individuato nella esigenza di impedire,

per le ipotesi considerate, l'eventuale ingresso nel mercato del

denaro ricavato dall'esercizio di attività delittuose o di traffici

illeciti". Per ciò che infine concerne la "instabilità processuale"

che caratterizza la qualità del soggetto nei cui confronti pende

procedimento penale, nessun contrasto sussisterebbe, secondo

l'Avvocatura, con il principio di ragionevolezza e logicità, ma si

ammette che "la dedotta instabilità, ove esistente, potrebbe

eventualmente rilevare con riferimento ad una ipotetica violazione

dell'art. 25 per lesione dei princip/' di tassatività e

determinatezza della norma penale": un profilo, peraltro, che - a

dire dell'Avvocatura - non era stato dedotto. Considerato in diritto

1. - Poiché tutte le impugnative sono volte a contestare la

legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma,

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e considerato che a

tale impugnativa risulta connessa la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale,

sollevata, unitamente alla prima, dal Tribunale di S. Maria Capua

Vetere, i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - In alcuni atti di intervento, come s'è accennato,

l'Avvocatura Generale dello Stato ha dedotto, seppur incidentalmente,

l'inammissibilità della questione relativa all'art. 12-quinquies del

d.l. n. 306 del 1992, prospettando "quanto meno" la necessità di

disporre la restituzione degli atti ai giudici a quibus per nuovo

esame in punto di rilevanza, a cagione delle modifiche apportate alla

norma censurata dall'art. 5 del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14.

L'Avvocatura non esplicita le ragioni per le quali la questione

sarebbe a suo avviso inammissibile, anche se, attraverso la

graduazione che lega fra loro le soluzioni che vengono

alternativamente prospettate (inammissibilità - restituzione atti)

sembra potersi desumere che la questione dovrebbe essere dichiarata

inammissibile per sopravvenuto difetto di rilevanza nei giudizi a

quibus, in considerazione del mutamento del quadro normativo.

Orbene, la disposizione oggetto di impugnativa ha in effetti

subito modifiche di identico contenuto inizialmente ad opera

dell'art. 5 del decreto-legge 20 novembre 1992, n. 450 e poi, via via

e senza soluzione di continuità, ad opera dei successivi decreti di

"reiterazione" (decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14; 23 marzo 1993,

n. 73; 20 maggio 1993, n. 153; 20 luglio 1993, n. 244), tutti

decaduti per mancata conversione, sino all'ultimo (decreto-legge 17

settembre 1993, n. 369), finalmente convertito, senza modificazioni

per la parte che qui interessa (v. art. 1), dalla legge 15 novembre

1993, n. 461.

Il profilo che l'Avvocatura sembra dunque dedurre come eccezione

pregiudiziale comporta allora la necessità di verificare se, ed

eventualmente in che misura, le modificazioni subite dalla norma

impugnata interferiscano sulla rilevanza della questione, agli

effetti della sollecitata declaratoria di inammissibilità o della

restituzione degli atti ai giudici rimettenti, che la difesa dello

Stato ugualmente prospetta, sia pure come alternativa per così dire

residuale. Operando, quindi, sulla base del semplice raffronto tra i

testi normativi, è agevole verificare che gli aspetti della norma

che sono stati modificati dalla decretazione d'urgenza sono soltanto

tre: 1) la sostituzione del riferimento alle persone nei cui

confronti sono svolte indagini con quello a "coloro nei cui confronti

pende procedimento penale"; 2) l'aggiunta, accanto alle persone nei

cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di

prevenzione personale, anche di chi ha in corso di applicazione una

misura; 3) l'aumento nel massimo della pena edittale da quattro a

cinque anni di reclusione. Ciò posto, può subito rilevarsi che le

modifiche di cui ai punti 2) e 3) non presentano interferenze di

sorta con l'oggetto delle doglianze, considerato che i diversi

provvedimenti di rimessione non censurano né la quantità della

pena, né aspetti relativi alla competenza per materia, indubbiamente

coinvolti dall'aumento dei limiti edittali, né lo specifico tema

riguardante la qualità di soggetto "nei cui confronti è in corso di

applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura

di prevenzione personale". Residua, quindi, la modifica di cui al

punto 1), circa la quale, peraltro, la Corte di cassazione (R.O. n.

228 del 1993) si è espressa nel senso della relativa irrilevanza,

osservando come, anche alla luce della nuova formula normativa, non

sia possibile identificare come soggetto attivo "colui che assume la

qualità di imputato, in considerazione della specificità giuridica

di questo nomen iuris: artt. 60 e 405 c.p.p.". Ad un simile

argomentare, per la verità, è agevole replicare che le ragioni

della modifica (altrimenti del tutto inutile) potrebbero essere

rinvenute nella opposta esigenza di "attrarre" nella sfera

applicativa della norma non solo gli indagati ma anche - ed a maggior

ragione - coloro nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione

penale. D'altra parte, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare

come, nel lessico adottato dal nuovo codice di rito, il termine

"procedimento" sia di per sé idoneo ad inglobare tanto la fase delle

indagini che quella del "processo" vero e proprio (ordinanza n. 238

del 1991), cosicché ad una interpretazione "neutra", quale è quella

offerta dalla Corte di cassazione, si potrebbero opporre argomenti

contrari sia da un punto di vista testuale, sia per più generali

considerazioni di ordine sistematico, giacché la "pendenza" del

procedimento non può esaurirsi con l'assunzione di una "qualità" di

chi vi è sottoposto (secondo la Cassazione, quella di imputato) ma

con l'adozione del provvedimento giurisdizionale che lo definisce. In

mancanza, quindi, di un consolidato orientamento interpretativo sul

punto, ed essendo stato tale aspetto espressamente (come nel caso

della Cassazione) o implicitamente apprezzato dai giudici rimettenti,

per essere le relative ordinanze quasi tutte successive al primo dei

decreti-legge di modifica, non resta che disattendere la generica

eccezione sollevata dall'Avvocatura, la quale nulla ha dedotto a

sostegno della supposta irrilevanza della questione per ius

superveniens. Dirimente, comunque, sembra il rilievo che, a

prescindere da quella che sia l'interpretazione preferibile, la

modifica non tocca in nessun caso il petitum che tutti i giudici a

quibus mostrano di perseguire: vale a dire l'eliminazione di una

norma che si fonda su di un presupposto soggettivo per sua natura

instabile, quale è la condizione di chi è sottoposto a indagini (o

al processo), il cui esito, del tutto imprevedibile, è riguardato

dal legislatore in termini di totale indifferenza normativa.

3. - Pur nella varietà degli accenti e degli sviluppi

argomentativi che caratterizzano le numerose ordinanze di rimessione,

al nucleo delle censure sta, dunque, il rilievo - comune a tutti gli

atti di denuncia - che l'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.l.

n. 306 del 1992 (convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356)

punisce la disponibilità di beni di valore sproporzionato al reddito

o alla attività economica, ove di tale disponibilità non venga

giustificata la legittima provenienza da parte di coloro nei cui

confronti pende procedimento penale per determinati reati: ad

integrare l'indicata figura delittuosa, pertanto, è sufficiente,

sostengono i giudici a quibus, il possesso ingiustificato di quei

beni da parte di soggetti che si qualificano per il sol fatto di

rivestire una condizione meramente "processuale"; una condizione,

quindi, che per sua natura assume il carattere della temporaneità e

che, in virtù della presunzione di non colpevolezza, deve ritenersi

del tutto inidonea ad assegnare al soggetto attivo quelle

connotazioni di intrinseco disvalore che la norma invece postula,

strutturando la fattispecie come reato proprio fondato sul "sospetto"

che quella condizione evocherebbe.

A tale insistito richiamo alla violazione del principio sancito

dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione, si sovrappongono,

poi, ulteriori rilievi di costituzionalità che solo in parte

presentano una effettiva autonomia sul piano logico-concettuale.

Ricorrente è, infatti, l'assunto secondo il quale la disposizione

impugnata contrasterebbe con l'art. 3 della Carta fondamentale, per

essere la fattispecie incriminatrice delineata in termini tali da

generare conseguenze non conformi ai principi di uguaglianza e di

ragionevolezza. Sempre facendo leva sulla "fluidità" che

caratterizza lo status del soggetto attivo, si determinerebbe così,

secondo alcuni giudici, una non giustificata disparità di

trattamento tra persone indagate per il reato de quo e quanti,

invece, siano sottoposti ad indagini per altri reati, mentre altre

ordinanze pongono in risalto la discriminazione che verrebbe a subire

la persona inquisita rispetto a "colui che, seppur titolare di

ricchezze sproporzionate, non incappa in un procedimento penale",

ovvero l'irragionevole identità di trattamento che la disposizione

riserva tanto al condannato che all'assolto in ordine ai "delitti-sorgente".

Ugualmente raccordata alla particolare "qualità" che caratterizza

il soggetto attivo, è l'ulteriore censura che individua, nella norma

impugnata, aspetti di dubbia compatibilità con l'art. 25 della

Costituzione: si osserva, infatti, che, facendosi dipendere il

presupposto soggettivo dal verificarsi di una condizione futura,

incerta ed imprevedibile, quale è l'assunzione della qualità di

indagato o imputato, ne deriva che il soggetto non è messo nella

possibilità di evitare il realizzarsi dell'elemento oggettivo del

reato, criminalizzandosi, per questa via, l'acquisizione di beni,

anche se conseguita in un momento in cui la legge non fa carico al

soggetto medesimo di adottare particolari cautele, proprio perché

non rientrante in categorie "sospette". Nel medesimo alveo, poi,

finisce per collocarsi anche la dedotta violazione dell'art. 42,

secondo comma, della Costituzione, a proposito della quale si osserva

che, configurandosi il reato sulla base della ritenuta sproporzione

fra reddito e patrimonio - un dato, quest'ultimo, che, per la sua

elasticità, sarebbe fonte ulteriore "di ingiustificate

ineguaglianze" - e prescindendo la norma "da qualsiasi collegamento

immediato con un'attività delinquenziale giudiziariamente

accertata", verrebbero ad essere vulnerati "i principi dettati a

tutela della proprietà, i cui limiti non hanno alcun riferimento

alle sue dimensioni quantitative".

Quasi tutte le ordinanze di rimessione, infine, sottopongono la

norma a scrutinio di costituzionalità per asserita violazione del

principio sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Coniugando, infatti, fra loro, presunzione di non colpevolezza e

diritto di difesa, e con accenni che talvolta coinvolgono anche il

principio di uguaglianza, i giudici rimettenti, ancora una volta

ponendo a raffronto la peculiare condizione che qualifica il soggetto

attivo e la condotta che la fattispecie descrive, censurano la

disposizione di cui si tratta sul rilievo che la medesima, postulando

in capo allo stesso inquisito l'obbligo di giustificare la legittima

provenienza dei beni, determinerebbe una inversione dell'onere della

prova con conseguente compromissione del diritto di difesa, in quanto

la persona sottoposta a procedimento penale sarebbe costretta "ad

abbandonare ogni comportamento processuale passivo", che pure

l'ordinamento le garantisce attraverso il diritto di difendersi anche

con il silenzio.

4. - Tale essendo il composito quadro dei rilievi che i giudici a

quibus muovono alla norma sottoposta al giudizio di questa Corte, e

poiché, per quel che si è detto, un risalto del tutto particolare

è stato assegnato alla violazione del principio sancito dall'art.

27, secondo comma, della Costituzione, quasi a farsi da esso poi

derivare, per la struttura stessa che contraddistingue la

fattispecie, gli ulteriori dubbi di costituzionalità che i

rimettenti sollevano con riferimento ai diversi parametri che sono

stati dianzi indicati, la verifica della conformità della norma al

principio di presunzione di non colpevolezza finisce allora per

assumere un carattere per così dire preliminare, secondo l'ordine

logico che lega fra loro le censure dedotte.

Sono fin troppo note le ragioni di politica criminale che hanno

indotto il Governo prima ad emanare il decreto-legge 8 giugno 1992,

n. 306 e poi a presentare in sede di conversione dello stesso alcuni

emendamenti, come appunto quello da cui discende la disposizione

impugnata. D'altra parte la stessa relazione illustrativa del disegno

di legge di conversione ha avuto modo di scolpire le ragioni stesse

con notevole incisività. La disposizione di cui qui si discute,

introdotta quale emendamento governativo nel corso dei lavori

parlamentari relativi alla conversione del citato decreto, si iscrive

nell'alveo di quella complessa manovra normativa vòlta ad adottare

misure idonee a fronteggiare, sul piano della prevenzione e della

repressione, il gravissimo fenomeno del crimine organizzato, spintosi

ad una "aggressione che ha raggiunto livelli ormai assolutamente

intollerabili" (XI Legislatura, Atto Senato n. 328, pag. 11). Le

incontestabili esigenze di tutela della collettività, al cui

doveroso soddisfacimento si è ispirato il provvedimento legislativo

nel quale ha trovato sede la disposizione oggetto di impugnativa,

hanno dunque costituito, ad un tempo, l'obiettivo perseguito e la

motivazione offerta per dissolvere i dubbi, subito emersi, circa

l'effettiva compatibilità della norma con gli altrettanto

ineludibili principi di rango costituzionale. Già in sede di

commissione Affari Costituzionali del Senato, infatti, il

sottosegretario di Stato per l'interno aveva avuto modo di

evidenziare come il Governo annettesse "grande rilevanza alla

disposizione di cui all'art. 12-quinquies, il quale può alimentare

qualche dubbio di costituzionalità, ma rappresenta uno strumento

efficace e vigoroso, utilizzato anche in altri ordinamenti e

consigliato sia dalle forze dell'ordine che dalla Guardia di finanza"

(v. seduta del 21 luglio 1992). Ancor più espliciti sono i

riferimenti che è possibile cogliere negli interventi svolti in

assemblea al Senato, ove non è mancato chi ha ritenuto di dover

esprimere "un particolare apprezzamento per lo sforzo compiuto dal

Governo, anche a costo di essere accusato di introdurre una

fattispecie incostituzionale, per trovare uno strumento di diritto

sostanziale che penetrasse fino in fondo nei patrimoni accumulati dal

mondo del crimine organizzato", o chi, come il ministro dell'interno,

si è trovato nella necessità di ammettere che la norma in esame

determinava "il ribaltamento di uno dei principi generali in materia

di prove, dal momento che è lo stesso soggetto a dover dimostrare la

provenienza e la natura lecita delle sue sostanze per non incorrere

in sanzioni penali", ovvero, ancora, chi, come il ministro di grazia

e giustizia, si è mostrato ben consapevole di agire "su un terreno

difficile e delicato per i poteri conferiti alle pubbliche autorità

di incidere sui diritti e sui beni della persona, prima ancora che

rigorosi accertamenti probatori si siano compiuti in sede

giudiziaria" (Senato, Assemblea, seduta pomeridiana del 23 luglio

1992, resoconto stenografico, pagg. 47, 51, 55).

Ad ulteriore e conclusiva conferma di come sia stato lo stesso

legislatore ad aver maturato la consapevolezza di essersi sospinto

sul pericoloso crinale di una possibile compromissione di valori

fondamentali, sta, infine, l'iter di conversione dell'ultimo dei

decreti-legge di modifica della norma impugnata. Nel testo del

decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, infatti, accanto alle

modifiche del comma 2 dell'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del

1992, delle quali già si è fatto cenno, compariva, sotto l'art. 2,

una "nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori" che

prevedeva una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del

presente giudizio, da cui si distingueva esclusivamente per essere

riferita agli imputati di taluni delitti contro la pubblica

amministrazione. Orbene, nei lavori parlamentari di conversione, tale

norma fu vivacemente contestata da più parti proprio sul presupposto

che la stessa non risultava conforme ai principi costituzionali,

evocandosi, a conferma di ciò, gli stessi argomenti addotti a

sostegno delle questioni di legittimità che, a quell'epoca, erano

state già sollevate in merito alla consimile fattispecie descritta

dall'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992 (v., in particolare,

Camera dei Deputati, seduta del 10 novembre 1993). La norma fu

pertanto soppressa dalla legge di conversione 15 novembre 1993, n.

461: tuttavia, e il dato assume non poco significato ai fini che qui

interessano, sulla base delle puntuali indicazioni emerse nel corso

dei lavori parlamentari, la disciplina che quella norma intendeva

introdurre formò oggetto di altra iniziativa legislativa da parte

del Governo, nella quale, peraltro, l'originaria previsione non

assumeva più i connotati di una fattispecie penale, ma si attraeva

la stessa nell'ambito applicativo delle misure di prevenzione. Con il

disegno di legge n. 1691 presentato al Senato della Repubblica il 1

dicembre 1993, il ministro di grazia e giustizia ha infatti proposto

di estendere l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere

patrimoniale previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, a coloro

che, sulla base di elementi di fatto rappresentati anche dalla

circostanza di essere sottoposti a procedimento penale per delitti

determinati da motivi di lucro, devono ritenersi vivere abitualmente,

anche in parte, con il provento di alcuni reati contro la pubblica

amministrazione. L'interferenza, dunque, che è possibile intravedere

tra fattispecie criminosa vòlta ad impedire, attraverso il sequestro

e la confisca, l'accumulazione di beni di sospetta provenienza e la

struttura che caratterizza, ai medesimi fini, il diverso istituto

delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, rivela,

allora, l'esistenza di un'area all'interno della quale i presupposti

che devono assistere la sanzione criminale finiscono per essere

ambiguamente confusi con quelli che consentono l'applicazione di una

misura di carattere preventivo. E che una tale commistione si sia

realizzata nel configurare la norma sottoposta al vaglio di questa

Corte, lo si desume con chiarezza ponendo a raffronto tra loro i

"requisiti" che integrano la fattispecie prevista dall'art.

12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992, e quelli richiesti per

procedere all'applicazione delle misure di prevenzione. A seguito,

infatti, delle modifiche apportate al secondo comma dell'art. 2- ter

della legge 31 maggio 1965, n. 575, ad opera dell'art. 3 della legge

24 luglio 1993, n. 256, le misure di prevenzione ed il sequestro dei

beni si applicano nei confronti di talune categorie di "indiziati",

non solo quando si ha motivo di ritenere che tali beni siano il

frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, ma

anche "quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito

dichiarato o all'attività economica svolta", fermo restando che con

l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la

confisca dei beni sequestrati "dei quali non sia stata dimostrata la

legittima provenienza". Ove si consideri, dunque, la sostanziale

sovrapponibilità delle espressioni che compaiono nel nuovo testo

dell'art. 2- ter della legge n. 575 del 1965 e di quelle che

tipizzano il fatto materiale descritto nella fattispecie oggetto di

censura, è agevole avvedersi di come una medesima condotta possa dar

luogo indifferentemente all'applicazione di una misura di tipo

preventivo ovvero alla irrogazione di una pena detentiva. Accanto a

ciò, anche l'area dei soggetti finisce per essere pressoché

coincidente, considerato che le misure di prevenzione patrimoniali

trovano applicazione non solo nei confronti degli indiziati di

appartenenza alle associazioni di tipo mafioso o a quelle previste in

materia di stupefacenti, ma anche, in virtù della previsione dettata

dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nei confronti di

coloro che si ritiene vivano abitualmente con i proventi di una

attività delittuosa, se questa "sia una di quelle previste dagli

artt. 629, 630, 648- bis o 648- ter del codice penale ovvero quella

di contrabbando". L'analogia che può quindi cogliersi tra i reati

presupposti che qualificano la condizione del soggetto attivo del

delitto previsto dall'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.l. n.

306 del 1992, e le categorie di indiziati per i quali è invece

consentita l'applicazione di misure preventive, chiude pertanto il

circolo del confuso ordito normativo che ha preteso di assimilare fra

loro settori dell'ordinamento del tutto eterogenei: quello del

diritto penale sostanziale e quello delle misure di prevenzione.

Ecco svelarsi, allora, il vizio di costituzionalità che affligge

la norma impugnata. Se, infatti, può ritenersi non in contrasto con

i principi costituzionali una norma che, al limitato fine di attivare

misure di tipo preventivo, desume dalla qualità di indiziato per

taluni reati il sospetto che la sproporzione tra beni posseduti e

reddito dichiarato possa esser frutto di illecita attività,

altrettanto non può dirsi ove l'analoga situazione venga ricondotta

all'interno di una previsione incriminatrice, giacché la

legittimità di una simile fattispecie rinverrebbe un insormontabile

ostacolo proprio nel principio di presunzione di non colpevolezza che

i giudici a quibus hanno correttamente invocato. Il naturale sviluppo

del precetto sancito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione,

comporta, infatti, che la condizione di persona sottoposta a

procedimento penale assume connotazioni del tutto amorfe agli effetti

del diritto sostanziale, cosicché dalla stessa non è consentito

trarre "sospetti" o "presunzioni" di sorta che valgano a qualificare

una specifica condotta che il legislatore ritenga meritevole di

sanzione penale. In altri termini, il fatto penalmente rilevante deve

essere tale a prescindere dalla circostanza che il suo autore sia o

meno indagato o imputato, perché tali condizioni, instabili come

ogni status processuale, non legittimano alcun apprezzamento in

termini di disvalore: un apprezzamento che varrebbe ineluttabilmente

ad anticipare "effetti" che la Costituzione riserva, invece, soltanto

alla sentenza irrevocabile di condanna. L'art. 12-quinquies, secondo

comma, del d.l. n. 306 del 1992, invece, ispirandosi con fin troppa

chiarezza a modelli tipici del procedimento di prevenzione, fonda

proprio sulla qualità di indagato o di imputato il presupposto

soggettivo che rende punibile un dato di fatto - la sproporzione non

giustificata tra beni e reddito - che altrimenti non sarebbe

perseguito, cosicché la persona indiziata o imputata, ancorché

presunta non colpevole, è, per ciò solo, assoggettata a pena, in

ordine ad una condotta che, ove posta in essere da qualsiasi altro

soggetto, viene ad essere normativamente riguardata in termini di

totale indifferenza. La lesione inferta all'indicato parametro

traspare, quindi, in tutta la sua evidenza. V'è anzi da osservare

che l'ambigua formula adottata dal legislatore ha pretermesso

qualsiasi risalto all'epilogo processuale dei reati presupposti,

quasi ad aver "presunto colpevole" il relativo imputato. Il mancato

rispetto del principio costituzionale, poi, è in sé foriero di

ulteriori ed altrettanto gravi conseguenze. Come è stato, infatti,

correttamente posto in rilievo in numerose ordinanze, la

provvisorietà e la stessa casualità insita nello status di chi è

sottoposto a indagini o al processo, fa si che persone le quali

versino nella medesima situazione, vale a dire dispongano di beni non

proporzionati al reddito, subiscano un differenziato trattamento a

seconda che, nei loro confronti, sia stato o meno iniziato un

procedimento penale: basta, quindi, una semplice notitia criminis,

ancorché infondata e tale da condurre ad uno scontato esito di

archiviazione, a determinare l'insorgenza della qualità che rende

punibile quella condotta, con conseguenze discriminatorie di

intuitiva evidenza, al fondo delle quali sta l'arbitraria

assimilazione di condizioni (quella di condannato e quella di

imputato) che il costituente ha invece inteso separare nettamente. A

conclusioni di egual segno occorre pervenire anche sul diverso

versante degli effetti che la struttura della norma è in grado di

generare sul piano della difesa che il soggetto inquisito è chiamato

a svolgere: molti giudici, infatti, insistono - e tale aspetto, come

si è detto, fu avvertito anche nel corso dei lavori parlamentari -

sulla inversione dell'onere della prova che la norma postulerebbe nel

far carico all'imputato di dimostrare la provenienza dei beni di cui

risulta avere la disponibilità. A fronte di un siffatto rilievo

l'Avvocatura Generale dello Stato sembra voler obiettare

considerazioni non dissimili da quelle che questa Corte ha avuto modo

di svolgere allorché ha disatteso la fondatezza delle analoghe

questioni sollevate con riferimento agli artt. 707 e 708 del codice

penale. Ma la ben diversa configurazione delle norme poste a

raffronto impedisce di trasferire quelle conclusioni alla fattispecie

che viene qui in discorso. Nell'escludere, infatti, che gli artt. 707

e 708 del codice penale contrastassero con l'art. 27, secondo comma,

della Costituzione in rapporto, appunto, alla supposta "inversione

dell'onere della prova" che ad avviso dei rimettenti quelle norme

comportavano, questa Corte ha posto in evidenza come le censure non

potessero essere accolte in quanto le disposizioni impugnate non

esigevano affatto "la prova della legittimità della destinazione e

della provenienza, limitandosi, invece, a pretendere una attendibile

e circostanziata spiegazione, da valutarsi in concreto nelle singole

fattispecie, secondo i principi della libertà delle prove e del

libero convincimento" (v. sentenza n. 14 del 1971 e, più di recente,

n. 464 del 1992). Gli artt. 707 e 708 del codice penale, pertanto,

richiedono, da un lato, la qualità di condannato per taluni delitti

e, dall'altro, la mancata giustificazione della destinazione o

provenienza degli oggetti o dei beni; il più volte citato art.

12-quinquies, invece, oltre a prescindere dalla condanna, impone una

giustificazione qualificata, giacché questa deve consistere nella

legittimità della provenienza dei beni o delle utilità: situazioni,

dunque, antinomiche e per le quali le medesime considerazioni che

hanno sostenuto la verifica di costituzionalità delle prime

impongono l'opposta declaratoria per la seconda. È evidente,

infatti, che, dovendo la persona asseverare la legittima provenienza

dei beni, nessuna portata scriminante assumerebbe la stessa

ammissione che quei beni provengono proprio da quel reato in ordine

al quale pende procedimento penale, così da rendere possibile, sia

pure in alcuni casi, il risultato, davvero paradossale, di

considerare un medesimo fatto punibile a doppio titolo: prima per la

condotta illecita vòlta ad acquisire la disponibilità dei beni e,

poi, per il semplice possesso di quei beni dei quali non può dedursi

la legittima provenienza. Il tutto, poi, a sottacere degli

ineludibili riflessi che da una situazione del genere vengono a

riverberarsi sul piano del diritto di difesa, essendo inevitabile che

qualsiasi scelta difensiva si ritenesse di adottare in ordine al

delitto previsto dall'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992, la

stessa non sarebbe priva di conseguenze in merito all'accertamento

del reato presupposto, dal momento che questo è per definizione

ancora sub iudice.

La norma deve pertanto dichiararsi costituzionalmente illegittima

in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione,

restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità denunciati

dai giudici a quibus.

5. - Accanto alla denuncia della disposizione sin qui esaminata, il

Tribunale di S.Maria Capua Vetere solleva anche autonoma questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 321 e

324 del codice di procedura penale. Traendo spunto, infatti, da un

orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalle Sezioni Unite

penali della Corte di cassazione (sentenza 25 marzo 1993, n. 4),

secondo il quale al tribunale investito del gravame relativo alla

applicazione di misure cautelari reali sarebbe preclusa "ogni

valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla

gravità degli stessi", il giudice a quo ravvisa un contrasto della

disciplina denunciata con gli artt. 24, 97, 111 e 42 della

Costituzione. Sarebbe anzitutto compromesso il diritto di difesa, in

quanto, sostiene il rimettente, dovendosi il tribunale astenere da

apprezzamenti relativi alla sussistenza degli indizi ed alla relativa

gravità, diviene irrilevante per l'indagato "qualsiasi sua difesa

sul merito". Le disposizioni denunciate violerebbero, poi, gli artt.

97 e 111 della Costituzione, in quanto la decisione del giudice si

risolverebbe in una "operazione burocratica di mera ratifica" in

contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione

giudiziaria, mentre la mancata delibazione degli indizi di

colpevolezza e della loro gravità non consente una motivazione

"concreta", come dovrebbe essere quella che esplicita "le ragioni per

le quali si fa luogo o meno alla compressione di un diritto

soggettivo, costituzionalmente tutelato, quale è il diritto di

proprietà". Da ciò, infine, il preteso contrasto con l'art. 42,

secondo comma, della Costituzione, "per essere prevista una

limitazione del diritto di proprietà, al di fuori degli scopi e

della funzione di cui alla riserva di legge" enunciata dall'indicato

parametro.

6. - La questione non è fondata. Pur adottando, infatti, una

linea vòlta a tracciare marcati parallelismi tra le cautele reali e

quelle personali, osservando, a tal proposito, come attraverso il

sequestro preventivo si creino "vincoli che, si potrebbe dire, dalla

cosa passano alla persona, nel senso che il sequestro non mira

semplicemente a trasferire nella disponibilità del giudice ciò che

deve essere utilizzato a fini di prova, ma tende piuttosto ad inibire

certe attività (la vendita o l'uso) che il destinatario della misura

può realizzare mediante la cosa" (v. Relazione al Progetto

preliminare, pag. 79), il codice non si è peraltro spinto al punto

da aver assimilato in toto i presupposti che devono assistere le

misure cautelari personali, da un lato, e quelle reali dall'altro.

Più in particolare, nel dettare la disciplina delle misure cautelari

reali, il nuovo codice di rito ha omesso, non senza significato, di

operare un richiamo espresso alle disposizioni generali che il capo I

del titolo I del libro IV dedica alle misure cautelari personali,

cosicché solo a queste ultime risulta essere testualmente riferita

la previsione enunciata dall'art. 273, primo comma, c.p.p., a norma

della quale "nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a

suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza". Su tale

aspetto, quindi, ha fatto leva la giurisprudenza richiamata

nell'ordinanza di rimessione per giungere all'affermazione di

ritenere precluso al giudice, investito del gravame proposto avverso

l'applicazione della misura cautelare reale, il controllo sugli

indizi di colpevolezza e sulla loro gravità: un assunto, questo,

che, seppur vivacemente resistito da una parte della dottrina, vede

il giudice a quo implicitamente consenziente per aver fondato proprio

su di esso lo sviluppo delle proprie censure, fra le quali colloca,

innanzi tutto, la violazione del principio sancito dall'art. 24,

secondo comma, della Costituzione. In proposito va peraltro subito

osservato che il diritto di difesa ammette diversità di disciplina

in rapporto alla varietà delle sedi e degli istituti processuali in

cui lo stesso è esercitato; ciò consente, quindi, di affermare che

non vi è un obbligo costituzionale ad assegnare uguale "contenuto

difensivo" a rimedi che, pur se identici per denominazione - il

riesame è infatti previsto sia per le cautele personali che per

quelle reali - si distinguono nettamente sul piano strutturale e dei

soggetti che possono essere coinvolti: altro, infatti, è l'"oggetto"

del riesame nelle misure cautelari personali, altro è quello del

riesame contro i provvedimenti di sequestro, mentre, sul piano dei

soggetti, titolare del potere di proporre riesame nelle misure

cautelari reali è anche il terzo sequestratario estraneo al fatto-reato per il quale si procede. La scelta del codice di non riprodurre

per le misure cautelari reali i presupposti sanciti dall'art. 273 per

le misure cautelari personali non può pertanto ritenersi in sé

contrastante con l'art. 24 della Costituzione, essendo graduabili fra

loro i valori che l'ordinamento prende in considerazione: da un lato,

l'inviolabilità della libertà personale, e, dall'altro, la libera

disponibilità dei beni, che la legge ben può contemperare in

funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coinvolti.

Ciò comporta, dunque, la possibilità di costruire differentemente

il "potere" del giudice di adottare le misure e, conseguentemente, la

tipologia del controllo in sede di gravame, con i naturali riverberi

che da ciò scaturiscono sul piano della difesa che gli interessati

possono sviluppare. D'altra parte, la misura cautelare reale

attiene, per sua stessa natura, a "cose" che, nell'ipotesi del

sequestro preventivo, presentano un tasso di "pericolosità" che

giustifica l'imposizione della cautela: da qui il rilievo che la

misura, pur raccordandosi ontologicamente ad un reato, inteso questo

nella sua realtà fenomenica, può prescindere totalmente da

qualsiasi profilo di "colpevolezza", proprio perché la funzione

preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto

criminoso ma su cose che, postulando un vincolo di pertinenzialità

col reato, vengono riguardate dall'ordinamento come strumenti la cui

libera disponibilità può costituire situazione di pericolo. Prova

evidente di ciò si rinviene nell'ipotesi di sequestro preventivo

funzionale alla confisca: nei casi di confisca obbligatoria, infatti,

questa consegue de iure anche nella ipotesi di assoluzione, sicché

il "prodromico" sequestro ben può prescindere da qualsiasi profilo

di verifica in merito alla fondatezza dell'accusa. A ben guardare,

anzi, ove si introducesse in sede di gravame un potere di controllo

sul merito della regiudicanda, si assisterebbe ad una sorta di

"processo nel processo" che sposterebbe, allargandolo, il tema del

decidere da quello suo proprio (verifica del pericolo che la libera

disponibilità di taluni beni "qualificati" possa determinare le

conseguenze descritte dalla norma) fino a coinvolgere l'oggetto

stesso del procedimento principale. Una conseguenza, questa, che il

sistema mal tollererebbe e che non può certo ritenersi imposta

dall'invocato parametro di costituzionalità. D'altra parte,

esistono talune ipotesi (quali il "blocco dei beni" nel caso di

sequestro di persona in base alle disposizioni dettate dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 marzo 1992, n. 82, e, più in generale, il sequestro a

carico di terzi, ed inoltre - come già rilevato - il sequestro

finalizzato alla confisca, se questa è obbligatoria), le quali

prescindono da qualsiasi profilo di colpevolezza, dimostrando come

l'istituto non potrebbe essere "costruito" in modo speculare alle

misure cautelari personali. Per altro verso, e stando alla

giurisprudenza richiamata dal giudice a quo, neppure è a dirsi che

il controllo del giudice non possa in alcun modo spingersi all'esame

del fatto per il quale si procede. Se, come si è rilevato, oggetto

del sequestro possono essere le cose "pertinenti al reato" (locuzione

volutamente ampia ed indistinta che assorbe quella, più

circoscritta, di "corpo di reato" definito dall'art. 253 c.p.p.) è

evidente che al giudice sia fatto carico di controllare che un reato,

quanto meno nella sua astratta configurabilità, esista, sicché la

difesa ben può volgersi a contestare l'esistenza della fattispecie

dedotta proprio perché questa funge da necessario referente che

individua il nesso di pertinenzialità di cui si è innanzi fatto

cenno.

I rilievi sin qui svolti valgono anche a dissolvere le censure che

il rimettente solleva in riferimento agli altri parametri. Le norme

impugnate, infatti, non evidenziano alcun profilo di contrasto con

l'art. 42 della Costituzione, in quanto i limiti di disponibilità

dei beni si correlano alla funzione preventiva della cautela e,

quindi, ad esigenze connesse ad una situazione di pericolo per la

collettività che ben possono giustificare l'imposizione del vincolo.

Allo stesso modo nessuna violazione subiscono gli artt. 97 e 111

della Costituzione, giacché, contrariamente a quanto assume il

rimettente, il controllo del giudice è tutt'altro che "burocratico",

dovendosi il medesimo incentrare sulla verifica della integralità

dei presupposti che legittimano la misura, risultando come tale

pienamente satisfattivo del corrispondente obbligo di motivazione che

è prescritto per tutti i provvedimenti giurisdizionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,

secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche

urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 1 del

decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369 (Disposizioni urgenti in tema

di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica

amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 15

novembre 1993, n. 461;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale sollevata, in

riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 della Costituzione, dal

Tribunale di S. Maria Capua Vetere con ordinanza del 17 giugno 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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