Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/03/1969 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 22

luglio 1966, n. 607, recante "Norme in materia di enfiteusi e

prestazioni fondiarie perpetue", promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1966 dal pretore di Spoleto nel

procedimento civile vertente tra Mantucci Domenico ed altri e la Mensa

vescovile di Norcia, iscritta al n. 17 del Registro ordinanze 1967 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25

febbraio 1967;

2) ordinanze emesse il 23 dicembre 1966 dal pretore di

Civitacastellana nei procedimenti civili vertenti tra Formini Vincenza

ed altri e Paolucci Pietro, iscritte ai nn. 32, 33, 34, 35, 36 e 37

del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 77 del 25 marzo 1967;

3) ordinanza emessa il 9 febbraio 1967 dal pretore di Vitulano nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Borselleca Salvatore e

Marcarelli Cosimo e tra gli eredi di De Mezza Pietro e Sala Ermanno,

iscritta al n. 65 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1967;

4) ordinanza emessa il 2 gennaio 1967 dal pretore di Benevento nel

procedimento civile vertente tra Cardillo Amelia e Latino Claudio ed

altro, iscritta al n. 74 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 13 maggio 1967;

5) ordinanza emessa il 13 febbraio 1967 dal pretore di Lercara

Friddi nel procedimento civile vertente tra Lucania Salvatore e Lima

Mancuso Salvatore, iscritta al n. 80 del Registro ordinanze 1967 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 27

maggio 1967;

6) ordinanza emessa il 7 aprile 1967 dal pretore di Mazara del

Vallo nel procedimento civile vertente tra Sala Rosaria e Cusumano

Leonarda ed altri, iscritta al n. 95 del Registro ordinanze 1967 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24

giugno 1967;

7) ordinanze emesse il 5 aprile 1967 dal pretore di Velletri nel

procedimento civile vertente tra Masella Nello e Cianfriglia Adele ed

altri, l'11 aprile 1967 dal pretore di Guardia Sanframondi nel

procedimento civile vertente tra Di Paola Filomena e Serrapochiello

Agnese, il 1 aprile 1967 dal pretore di Terracina nel procedimento

civile vertente tra Del Monte Lorenzo ed altri e Bona Emma ed altri, il

3 maggio 1967 dal pretore di Bisacquino nel procedimento civile

vertente tra Starrabba Gaetano e Di Giovanna Antonino, l'11 marzo 1967

dal pretore di Sezze nel procedimento civile vertente tra Spirito

Salvatore e Bernetti Maria Felice ed altri e il 20 maggio 1967 dal

pretore di Trapani nel procedimento civile vertente tra Schifano

Filippa e Scio Antonio, iscritte ai nn. 101, 104, 108, 110, 111 e 113

del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1967;

8) ordinanze emesse il 20 maggio 1967 dal pretore di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Giordano Francesca e Venturino

Giuseppa ed altri e il 6 maggio 1967 dal pretore di Alatri nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Boccardi Ambrogio ed altri e

l'Ospedale San Benedetto di Alatri ed altri, iscritte ai nn. 123 e 127

del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967;

9) ordinanze emesse il 20 e il 28 febbraio, 1 e 6 marzo 1967 dal

pretore di Anagni nei procedimenti civili vertenti tra Castigli Pio e

Ciangola Amedeo ed altri, Pellegrini Teresa e Di Fabio Adalberto,

Morgia Salvatore e Apolloni Fernando, Giancone Amedeo e Ciangola Amedeo

ed altri; il 18 maggio 1967 dal pretore di S. Stefano di Camastra nel

procedimento civile vertente tra Aragona Pignatelli Anna Maria e Buono

Francesco ed altri; il 7 giugno 1967 dal pretore di Pozzuoli nel

procedimento civile vertente tra Pisano Biagio ed altri e Del Gaudio

Luigi e il 1 giugno 1967 dal pretore di Paliano nei procedimenti civili

riuniti vertenti tra Nori Pietro ed altri e D'Ottavi Mario ed altri,

iscritte ai nn. 131, 132, 133, 134, 137, 144 e 146 del Registro

ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 208 del 19 agosto 1967;

10) ordinanze emesse il 3 febbraio 1967 dal pretore di Palermo nel

procedimento civile vertente tra Ciprì Stefano ed altri e Imbornone

Aurelio ed altri; il 6 aprile e il 21 giugno 1967 dal pretore di

Frosinone nei procedimenti civili vertenti tra Cestra Luigi ed altri e

Cestra Alessandro ed altri e tra Capogna Orlando e Pietro e Galluzzi

Genio; il 23 marzo 1967 dal pretore di Reggio Calabria nel procedimento

civile vertente tra Maiolino Giacomo e Marciano' Giuseppe ed altri e il

19 maggio 1967 dal tribunale di Palermo nel procedimento civile

vertente tra Cacciatore Giuseppina ed altro e Pottino Gaetano, iscritte

ai nn. 148, 154, 155, 158 e 160 del Registro ordinanze 1967 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2

settembre 1967;

11) ordinanze emesse il 13 giugno 1967 e l'11 luglio 1967 dal

pretore di Solopaca nei procedimenti civili vertenti rispettivamente

tra Ciervo Michele e Di Mezza Filomena e Maria Teresa e tra Volpe

Antonio e Borruto Domenica; il 16 giugno 1967 dal pretore di Albano

Laziale nel procedimento civile vertente tra Puccini Torello ed altri

ed il Capitolo della Basilica di San Giovanni in Laterano; il 18 luglio

1967 dal pretore di Bianco nel procedimento civile vertente tra

Strangio Francesco ed altri e la Prebenda parrocchiale di Santa Maria

della Pietà di San Luca, iscritte ai nn. 174, 175, 183 e 197 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967;

12) ordinanze emesse il 14 luglio 1967 dal pretore di Isernia nel

procedimento civile vertente tra Rosselli Michele ed altri e la

Parrocchia di San Michele Arcangelo di Monterodeni ed il 18 luglio 1967

dal pretore di Torre Annunziata nel procedimento civile vertente tra

Matrone Costantino e la Parrocchia di Santa Maria del Soccorso

all'Arenella di Napoli, iscritte ai nn. 205 e 211 del Registro

ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 271 del 28 ottobre 1967;

13) ordinanza emessa il 22 giugno 1967 dal tribunale di Agrigento

nel procedimento civile vertente tra Urso Pasquale e Casa Giuseppe ed

altri, iscritta al n. 224 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell' 11 novembre

1967;

14) ordinanze emesse il 5 luglio 1967 dal pretore di Marano di

Napoli nel procedimento civile vertente tra l'Opera nazionale

combattenti e la Mensa vescovile di Aversa ed il 20 luglio 1967 dal

pretore di Ramacca nel procedimento civile vertente tra Cannizzo

Gaetano e Oliveri Giuseppe ed altri, iscritte ai nn. 228 e 233 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 295 del 25 novembre 1967;

15) ordinanze emesse il 2 agosto 1967 dal pretore di Terracina nel

procedimento civile vertente tra l'Opera nazionale combattenti ed il

Comune di Terracina; il 30 giugno 1967 dal pretore di Ariano Irpino nel

procedimento civile vertente tra Schiavo Giovanni e gli Ospedali

riuniti di Napoli e il 16 ottobre 1967 dal pretore di Genzano di Roma

in tre procedimenti civili vertenti tra Bernardi Regina, Bernardi

Isolina, Savini Filippo ed il Capitolo di San Pietro in Vaticano,

iscritte a nn. 232, 236, 247, 248 e 249 del Registro ordinanze 1967 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9

dicembre 1967;

16) ordinanze emesse il 7 ottobre 1967 dal pretore di Erico nel

procedimento civile vertente tra Virgilio Giovanni Battista ed altro e

Catania Salvatore; il 3 maggio 1967 dal tribunale di Trapani nel

procedimento civile vertente tra Piazza Nicolò ed altri e Sammaritano

Salvatore ed il 6 settembre 1967 dal pretore di Bisacquino nel

procedimento civile vertente tra Starrabba Gaetano e Borzì Giuseppe,

iscritte ai nn. 252, 253 e 261 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 del 23 dicembre 1967;

17) ordinanza emessa il 17 ottobre 1967 dal tribunale di Mistretta

nel procedimento civile vertente tra Pignatelli Aragona Anna Maria e

Maiorana Giuseppe ed altri, iscritta al n. 262 del Registro ordinanze

1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del

27 gennaio 1968;

18) ordinanza emessa il 20 ottobre 1967 dal tribunale di Palermo

nel procedimento civile vertente tra Severino Filippo e Barbera

Giovanna, iscritta al n. 277 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24 febbraio 1968;

19) ordinanza emessa il 1 marzo 1968 dal pretore di Bojano nel

procedimento civile vertente tra Di Iorio Costanza e Di Sisto Luigi e

Carmine, iscritta al n. 44 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 4 maggio 1968;

20) ordinanza emessa il 22 maggio 1968 dal pretore di Torre del

Greco nel procedimento civile vertente tra Garzilli Francesco ed altri

e la Mensa arcivescovile di Napoli ed altro, iscritta al n. 117 del

Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;

21) ordinanza emessa il 22 luglio 1968 dalla Corte d'appello di

Catania nel procedimento civile vertente tra Impellizzeri Lucia ed

altri e Saglimbene Sebastiano, iscritta al n. 187 del Registro

ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 261 del 12 ottobre 1968.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione della Mensa vescovile di Norcia, della Mensa

arcivescovile di Napoli, di Paolucci Pietro, Marcarelli Cosimo, Sala

Ermanno, Lima Mancuso Salvatore, Starrabba Gaetano, Ciangola Amedeo, Di

Fabio Adalberto, Apolloni Fernardo, Aragona Pignatelli Anna Maria,

Imbornone Aurelio ed altri, Cestra Vincenzo ed altri, Galluzzi Genio,

Marciano' Giuseppe e Giuseppa, Pottino Gaetano e Impellizzeri Lucia ed

altri (concedenti) e dell'Opera nazionale combattenti, di Borselleca

Salvatore, eredi di De Mezza Pietro, Masella Nello, Piori Biagio,

Ciancone Amedeo, Nori Pietro ed altri, Ciprì Stefano ed altri,

Mastrantoni Vincenzo, Velecchia Assunta, Mastracci Natale, Mastracci

Umberto, Casa Giuseppe ed altri e Garzilli Francesco ed altri

(enfiteuti);

udita nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1968 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni;

uditi gli avvocati Salvatore Orlando Cascio, Vincenzo Panuccio,

Riccardo Leone, Giuseppe Todini, Giuseppe Abbamonte, Alberto Melito,

Sebastiano Mastrobuono ed Alfredo Marziano, per i concedenti, gli

avvocati Pietro Gasparri, Alessandro De Feo, Mario Diana, Guido

Trapani, Antonio Ptzolu, Corrado Noulian, Achille Prinzivalli e Rosario

Mazzone, per gli enfiteuti, e il sostituto avvocato generale dello

Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con legge 22 luglio 1906, n. 607, furono stabilite nuove norme in

materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue, rapporti e

miglioria e contratti agrari atipici con prevalenti elementi del

rapporto enfiteutico, norme con le quali, tra l'altro, si fissarono le

misure massime dei canoni ragguagliate all'ammontare del reddito

dominicale del fondo relativo, determinato ai sensi del D.L. 4 aprile

1939, n. 589, e moltiplicato per 12 giusta il decreto 12 maggio 1947, e

si stabilì il prezzo di affrancazione in una somma pari a quindici

volte il canone annuo così determinato. Si istituì anche una speciale

procedura che prevede una fase iniziale nella quale il pretore

competente, su domanda dell'affrancante e dietro esibizione anche di un

semplice atto di notorietà a comprova dell'esistenza della

prestazione, determina il capitale di affranco e, previo il deposito di

questo capitale, dispone, con ordinanza non revocabile e da trascrivere

a cura della cancelleria, l'affrancazione del fondo con la conseguenza

dell'estinzione dell'enfiteusi o della prestazione fondiaria nei

confronti di chiunque, limitandosi a dare atto sommariamente nel

provvedimento delle osservazioni, delle riserve e delle eccezioni delle

parti. Entro tre mesi dalla notifica dell'ordinanza è ammesso ricorso

degli interessati alla sezione speciale per i contratti agrari del

tribunale per la contestazione del diritto all'affrancazione, per la

riduzione o l'integrazione del capitale d'affranco e per l'attribuzione

dell'intera somma o di parte di essa.

Con un folto gruppo di ordinanze sono state sollevate in via

incidentale, nel corso di procedimenti civili, varie questioni di

legittimità costituzionale della detta legge, sia nel suo testo

intero, sia in singole disposizioni.

Si è anzitutto lamentato che la legge stessa sarebbe, nel suo

complesso, viziata da eccesso di potere perché, pur senza affermarlo,

mirerebbe tuttavia praticamente, ed in contrasto con l'indirizzo

legislativo precedente, alla soppressione degli istituti contemplati,

stabilendo condizioni di affrancazioni inique a danno dei concedenti, e

si porrebbe altresì in contrasto con quei fini di utilità sociale che

gli istituti stessi potrebbero seguitare a svolgere.

L'art. 1 della legge, poi, stabilendo il limite massimo dei canoni

e delle prestazioni perpetue si porrebbe anzitutto in contrasto con

l'art. 2 della Costituzione perché, sovrapponendosi alla libera

volontà delle parti, finirebbe col vulnerare i diritti inviolabili

dell'uomo. Inoltre la disposizione in esame sarebbe in contrasto col

principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione perché,

dovendosi applicare ai canoni enfiteutici perpetui o temporanei ed alle

prestazioni fondiarie perpetue, finirebbe col sottoporre ad eguale

disciplina situazioni diverse. E tale vizio si paleserebbe ancor più

evidente in relazione alla disparità di trattamento che la norma in

parola sanzionerebbe in genere a favore degli enfiteuti, e in

particolare nel caso delle enfiteusi urbane, per gli squilibri

collegati agli enormi aumenti di valore delle aree fabbricabili.

La nuova disciplina, poi, sarebbe specificamente lesiva sia della

libertà di iniziativa economica privata garantita dall'art. 41 della

Costituzione, perché si sovrapporrebbe con effetto retroattivo alle

pattuizioni liberamente stipulate dalle parti, sia del diritto di

proprietà privata, garantito dall'art. 42, secondo comma, della

Costituzione, perché rappresenterebbe una vera e propria

espropriazione, senza il concorso di motivi di interesse generale, e

dietro corresponsione di un indennizzo irrisorio, essendo ragguagliato

al reddito dominicale come sopra determinato e cioè, concretamente, ad

una somma grandemente inferiore a quella risultante dal precedente

sistema.

Censure di illegittimità, per contrasto con la garanzia di difesa

di cui all'art. 24 Cost., sono state poi sollevate contro il

procedimento previsto dalla legge per ottenere l'ordinanza di

affrancazione del pretore.

Invero, escludendo l'esame delle eventuali deduzioni dei concedenti

in quella sede, e trasferendolo nella fase successiva, che si svolge su

ricorso dell'interessato avanti alla sezione specializzata del

tribunale, la nuova procedura inciderebbe sul principio del

contraddittorio e invertirebbe l'onere della prova, attribuendo

peraltro all'ordinanza emessa dal pretore efficacia immediatamente

abolitiva del diritto del concedente.

La procedura in esame è stata anche censurata per contrasto col

principio di eguaglianza, in quanto si risolverebbe in un vantaggio per

l'enfiteuta, che vedrebbe prese in considerazione le sue istanze

immediatamente, a differenza del concedente, che potrebbe azionare il

proprio diritto solo nell'ulteriore corso del giudizio; nonché per

contrasto con gli artt. 111 Cost., concretantesi in relazione alla

pretesa inoppugnabilità dell'ordinanza di affrancazione, e 113 Cost.

per la pretesa esclusione della garanzia di tutela giurisdizionale dei

diritti.

La prevalenza dell'affrancazione sulla devoluzione sancita dagli

artt. 8 e 9 della legge poi, secondo alcune ordinanze, dovrebbe

interpretarsi come una sostanziale espropriazione, anche sotto questo

aspetto disposta in contrasto con gli interessi generali, mentre

dovrebbe altresì ravvisarsi, nelle limitazioni che con ciò verrebbero

apportate ai diritti quesiti dei concedenti, un contrasto non solo con

l'art. 41 Cost. ma anche con gli artt. 3 e 24, per la denegata difesa

che la suddetta indiscriminata prevalenza comporterebbe a danno sempre

dei concedenti.

L'art. 13 della legge, che estende espressamente la disciplina

degli articoli precedenti agli altri rapporti a miglioria e agli altri

rapporti atipici con prevalenza degli elementi dell'enfiteusi, sarebbe

particolarmente in contrasto col principio di eguaglianza perché

unificherebbe irrazionalmente sotto una eguale disciplina situazioni

sostanzialmente diverse.

L'art. 15, connesso con l'art. 1, sarebbe suscettibile delle

medesime censure e, inoltre, violerebbe il principio di eguaglianza

anche perché, disponendo che i nuovi canoni sono applicabili

dall'annata agraria 1962-1963 salvo i casi in cui il relativo

versamento sia già stato effettuato, concreterebbe una discriminazione

collegata ad un elemento di fatto puramente casuale e cioè

all'avvenuto pagamento o meno del canone.

Infine anche l'art. 18 concernente l'abolizione della rivedibilità

periodica del canone, in quanto connesso con gli artt. 1 e 15,

contrasterebbe per le stesse ragioni con l'art. 3 Cost. ed attuerebbe

una inammissibile limitazione della libertà di iniziativa economica

privata, contrastante con l'art. 41 Cost.

I profili di illegittimità testé delineati, sono stati ampiamente

sviluppati nelle difese di quei concedenti che si sono costituiti e

precisamente dalla Mensa vescovile di Norcia, rappresentata e difesa

dall'avv. Giorgio Fermanelli nel giudizio promosso con ordinanza del

pretore di Spoleto del 15 dicembre 1966; da Paolucci Pietro,

rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zappalà, nel giudizio

promosso con ordinanze del pretore di Civitacastellana del 23 dicembre

1966; da Imbornoni Aurelio, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore

Orlando Cascio nel giudizio promosso con ordinanza del pretore di

Palermo del 3 febbraio 1967; da Marcarelli Amelia e Sala Ermanno,

rappresentati e difesi dall'avv. prof. Luigi Cariota Ferrara, nel

giudizio promosso con ordinanza del pretore di Vitulano del 9 febbraio

1967; da Lima Mancuso Salvatore, rappresentato e difeso dagli avvocati

prof. Salvatore Orlando Cascio e Giuseppe Lopes, nel giudizio promosso

con ordinanza del pretore di Lercara Friddi del 13 febbraio 1967; da Di

Fabio Adalberto e Ciangola Amedeo, rappresentati e difesi dagli

avvocati prof. Giuseppe Abbamonte, Virgilio Andrioli, Salvatore

Orlando Cascio e Giuseppe Todini, e da Apolloni Fernando, rappresentato

e difeso dall'avv. Alberto Melito, nel giudizio promosso con quattro

ordinanze del pretore di Anagni del 20 e 28 febbraio, dell'1 e 6 marzo

1967; da Marciano' Giuseppe ed altri, rappresentati e difesi dagli

avvocati prof. Salvatore Orlando Cascio e Vincenzo Panuccio, nel

giudizio promosso con ordinanza del pretore di Reggio Calabria del 23

marzo 1967; da Cestra Vincenzo ed altri, rappresentati e difesi dagli

avvocati Giuseppe Abbamonte, Salvatore Orlando Cascio, Giuseppe Todini

e Virgilio Andrioli, nel giudizio promosso con ordinanza del pretore di

Frosinone del 6 aprile 1967; da Starrabba Gaetano, rappresentato e

difeso dall'avv. Salvatore Orlando Cascio e dall'avv. Giuseppe Lopes,

nel giudizio promosso con ordinanza del pretore di Bisacquino del 3

maggio 1967; da Aragona Pignatelli Anna Maria, rappresentata e difesa

dall'avv. Giovanni Orgera, nel giudizio promosso con ordinanza del

pretore di S. Stefano di Camastra del 18 maggio 1967; da Pottino

Gaetano, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Leone, nel giudizio

promosso con ordinanza del tribunale di Palermo del 19 maggio 1967; da

Galluzzi Genio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe

Abbamonte, Salvatore Orlando Cascio, Giuseppe Todini e Virgilio

Andrioli, nel giudizio promosso con ordinanza del pretore di Frosinone

del 21 giugno 1967.

Particolarmente si è riaffermato l'assunto vizio di eccesso di

potere legislativo, ravvisando una palese difformità tra gli scopi

apparenti della legge, relativi al conseguimento di una maggiore

equità nei rapporti agrari, e quelli che in realtà verrebbero

conseguiti facilitando di fatto la speculazione edilizia e procurando

vantaggi a favore di enfiteuti grandi imprenditori e dando luogo alla

inevitabile conseguenza di una prevedibile eliminazione dal mondo

giuridico dell'istituto dell'enfiteusi.

La violazione del principio di eguaglianza si porrebbe in evidenza

in particolare, tra l'altro, per l'attribuzione al colono miglioratario

della proprietà del fondo alle stesse condizioni dell'enfiteuta, il

quale acquisterebbe il diritto ad un prezzo maggiore di quanto non

faccia il primo e per la varietà stessa delle convenzioni che regolano

le colonie miglioratarie, che si differenzierebbero per la misura e il

tipo dei canoni, e per la durata e la natura dei diritti del colono. A

proposito della censura in esame si è fatto anche ripetutamente

richiamo alla sentenza n. 30 del 1966 della Corte, che ha riconosciuto

la particolare natura dei rapporti a miglioria e la loro peculiarità e

varietà per quanto riguarda apporto economico dei concedenti e dei

coloni.

La violazione della libertà di iniziativa economica privata

garantita dall'art. 41 Cost. si renderebbe altresì manifesta per la

mancanza nella legge di qualsiasi programma o indirizzo economico

generale, nel qual caso soltanto sarebbero ammissibili le limitazioni

disposte dalla legge impugnata.

Sotto un profilo opposto, si sostiene dalla difesa di alcuni

concedenti, giungendo tuttavia ad analoga conclusione, che la legge in

esame sarebbe l'ultima di una serie (15 settembre 1964, n. 756; 26

maggio 1965, n. 590; 25 febbraio 1963, n. 327; 22 luglio 1966, n. 607)

tutte tendenti a limitare la libertà di iniziativa economica sul campo

dei rapporti agrari. Si tratterebbe quindi di una legge facente parte

di un vero e proprio programma economico, ma in difetto di quei fini

sociali cui a norma dell'art. 41, terzo comma, leggi del genere

dovrebbero tendere. E si dovrebbe ravvisare altresì una violazione del

diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost., nella compressione

della libertà contrattuale, che del diritto stesso sarebbe

espressione.

Nei riguardi dello speciale procedimento statuito nella legge per

l'affrancazione si è osservato, fra l'altro, che l'affrancante sarebbe

abilitato, in virtù della ordinanza pretorile, ad alienare il fondo

anche prima della eventuale pronuncia della sezione specializzata del

tribunale di cui all'art. 5 della legge impugnata.

Aspetti particolarmente anomali della procedura stessa sarebbero

poi costituiti dalla esiguità del termine di tre mesi concesso per la

detta contestazione, che sarebbe comunque di gran lunga inferiore ai

termini della prescrizione ordinaria che condizionano in via generale

l'esercizio dell'azione; dal valore non recuperatorio ma meramente

risarcitorio dell'eventuale contestazione del diritto dell'enfiteuta, e

dalla presunzione assoluta di fondatezza della pretesa del colono che

la legge avrebbe sanzionato.

Sono stati altresì prospettati taluni aspetti di illegittimità

costituzionale non compresi nelle ordinanze di rinvio di cui sopra e

precisamente si è sostenuta la violazione degli artt. 2, 4 e 35 della

Costituzione per il contrasto che la nuova disciplina comporterebbe con

la funzione sociale del lavoro che ogni cittadino ha il dovere di

svolgere e con la esigenza volta ad assicurare la proprietà della

terra a chi la lavora.

Si è altresì sostenuta, tra l'altro, la violazione degli artt.

25, 46 e 47 della Costituzione con riferimento al principio del giudice

naturale ed a quello della tutela del risparmio.

L'Avvocatura dello Stato, nei giudizi in cui si è costituita,

osserva, quanto all'assunto vizio di eccesso di potere legislativo, che

trattasi di critiche mosse dalla legge contrastante col criterio

essenzialmente discrezionale ed incensurabile del Parlamento. Obbietta

poi la non pertinenza del richiamo all'art. 2 della Costituzione, che

riguarderebbe i diritti della persona umana in quanto tali, e non i

diritti di natura esclusivamente economica come quelli in esame. Per

negare poi la sussistenza delle violazioni del principio di eguaglianza

dedotte, con riferimento alla differenza di trattamento che la legge

farebbe fra l'enfiteuta ed il concedente, l'Avvocatura riafferma che la

disciplina in esame sarebbe il risultato di un apprezzamento

discrezionale del legislatore sulla essenziale diversità delle loro

situazioni, come tale incensurabile in questa sede, e comunque

rifletterebbe una regolamentazione applicabile per tutti i destinatari

in modo eguale.

Per quanto concerne la violazione dello stesso principio dedotta in

relazione alla uniformità di trattamento che, in forza della legge

impugnata, verrebbe ad applicarsi a rapporti giuridici di diversa

natura, osserva che l'assimilazione delle colonie miglioratarie alle

enfiteusi trarrebbe origini dall'art. 1 della legge n. 327 del 1963,

che a certe condizioni aveva dichiarato perpetui i rapporti stessi in

uso nel Lazio, estendendo ad essi le norme contenute nel titolo IV del

libro terzo del codice civile, e nella legge 11 giugno 1925, n. 998,

sulle affrancazioni dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue.

Pertanto, coerentemente il legislatore avrebbe dichiarato

l'applicabilità della nuova disciplina ai rapporti stessi, tanto più

che dalla citata sentenza n. 30 del 1966 della Corte, la quale, pur

pronunciando l'illegittimità parziale della detta legge, ha escluso

dalla pronunzia l'art. 1 suddetto, dovrebbe desumersi che si è

riconosciuto al legislatore il potere di dettare una disciplina

unitaria dei rapporti in esame.

Quanto alla censura concernente la pretesa violazione della

libertà di iniziativa economica, anche sotto il profilo della mancata

rispondenza della legge ad interessi sociali, l'Avvocatura rileva che

la nuova disciplina non muterebbe la struttura giuridica dell'istituto

enfiteutico, che già prevedeva il diritto di affrancazione,

limitandosi a diminuire l'onere economico dell'enfiteuta in

considerazione del suo preponderante apporto di lavoro e di

investimento di capitali, ed opererebbe con ciò una valutazione dei

fini sociali perseguiti di natura essenzialmente politica ed ovviamente

incensurabile in questa sede.

In relazione poi all'assunta violazione dell'art. 42 Cost.

l'Avvocatura rileva che la legge, mediante la riduzione della misura

dei canoni e dei capitali di affranco, tenderebbe alla attuazione di

una maggiore giustizia a favore dell'enfiteuta, effettivamente presente

sulla terra, a differenza del concedente, ed in conformità quindi coi

principi della funzione della proprietà di cui alla invocata norma

costituzionale, nonché della instaurazione di più equi rapporti

sociali, del razionale sfruttamento del suolo e dell'aiuto alla piccola

e media proprietà di cui all'art. 44 Cost., anche qui attraverso una

valutazione comunque riservata all'ambito della discrezionalità del

legislatore. D'altra parte l'enfiteuta sarebbe titolare di un diritto

reale sul fondo mentre il concedente godrebbe di un diritto di

proprietà molto limitato, situazione questa che già si rifletteva

sulla disciplina dell'affrancazione dettata dal codice civile con

indubbio favore di questa rispetto alla devoluzione al concedente. La

nuova disciplina, in altri termini, non inciderebbe sostanzialmente sul

diritto di godimento del concedente dato che nel rapporto enfiteutico

è insita la facoltà di affrancazione. Accanto a tali rilievi,

l'Avvocatura precisa che, comunque, nella specie, tratterebbesi non

già di espropriazione, bensì di regolamentazione di un rapporto

sinallagmatico, ed in proposito richiama la sentenza n. 46 del 1959

della Corte costituzionale con la quale si è affermato che la

riduzione dei canoni livellari veneti disposta con legge 15 febbraio

1958, n. 74, non costituiva privazione senza corrispettivo dei diritti

di una categoria di cittadini a favore di un'altra ma rappresentava

solo riduzione ad equità della misura dei canoni. Inoltre l'Avvocatura

obbietta che, in ogni caso, il prezzo di affrancazione rappresenterebbe

il corrispettivo di una prestazione periodica, e non già del fondo

concesso in enfiteusi, onde sarebbero arbitrari i riferimenti al valore

di quest'ultimo per inferire la sussistenza di un'espropriazione senza

equo indennizzo.

Passando a ribattere le censure mosse alla procedura di

affrancazione prevista dalla legge impugnata, sostiene che (anche se

dovesse aderirsi alla tesi secondo cui, perché si verifichi

l'affrancazione, occorre il consenso del concedente o, in difetto, una

sentenza di natura costitutiva, e non invece all'opinione che ravvisa

nel diritto di affrancazione dell'enfiteuta un diritto potestativo

sostanziale, al cui esercizio male si adatterebbero le forme della

giurisdizione contenziosa) tratterebbesi nella specie pur sempre di un

procedimento sommario che non si porrebbe in contrasto con i principi

dell'art. 24 Cost. Invero, dopo il provvedimento pretorile, può

instaurarsi un regolare procedimento innanzi alla sezione speciale del

tribunale, che garantirebbe lo svolgersi di un diritto di difesa nei

modi ordinari. In proposito l'Avvocatura pone in particolare rilievo

una presunta analogia tra l'efficacia attribuita dalla legge

all'ordinanza pretorile di affrancazione e l'esecutività del decreto

penale di condanna non opposto, che tale diviene non perché

l'ordinamento dia valore ad una pronuncia giurisdizionale emessa senza

le dovute garanzie di difesa, ma perché la parte, non opponendosi alla

condanna, dimostra di non aver motivi da far valere contro il

provvedimento, così come avrebbe appunto chiarito la sentenza n. 170

del 1963 della Corte costituzionale che ha escluso il contrasto fra il

procedimento per decreto e l'art. 24 Cost. D'altra parte, soggiunge

l'Avvocatura, se l'ordinanza pretorile di affrancazione va trascritta,

altrettanto deve dirsi però per la eventuale sentenza difforme della

sezione del tribunale che si pronunci sul diritto all'affrancazione,

per cui non sarebbe ragionevole il timore che l'ordinanza possa attuare

un fatto compiuto irreversibile.

Nel contestare poi le censure sollevate contro l'art. 8 della legge

l'Avvocatura precisa che l'abrogazione ivi prevista limiterebbe solo

parzialmente i diritti del concedente, investendo solo un aspetto

marginale del diritto del proprietario alla devoluzione che, nella sua

essenza, resterebbe pur sempre garantito, salvo il rispetto della

esigenza di eliminare la prevalenza della domanda di devoluzione su

quella di affrancazione, avvertita dal legislatore a seguito di un

apprezzamento discrezionale, incensurabile in questa sede.

Infondata sarebbe infine la censura sollevata in relazione all'art.

111 Cost., giacché tale precetto, col termine di sentenza, si

riferisce a tutti i provvedimenti a contenuto decisorio contro i quali

pertanto, anche se aventi forma di ordinanza, è sempre consentito il

ricorso in Cassazione.

Si sono costituiti anche alcuni enfiteuti e precisamente Ciprì

Stefano e altri, rappresentati e difesi dall'avv. Achille Prinzivalli,

nel giudizio promosso con ordinanza del pretore di Palermo del 3

febbraio 1967; De Mezza Angelo e Borselleca Salvatore, rappresentati e

difesi dall'avv. Antonio Putzolu, nel giudizio promosso con ordinanza

del pretore di Vitulano del 9 febbraio 1967; Ciancone Amedeo,

rappresentato e difeso dall'avv. Mario Diana, nel giudizio promosso con

ordinanza del pretore di Anagni del 6 marzo 1967; Masella Nello,

rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Noulian, nel giudizio promosso

con ordinanza del pretore di Velletri del 5 aprile 1967; Mastrantonio

Vincenzo e altri, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Diana, nonché

Pomente Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro De Feo,

nel giudizio promosso con ordinanza del pretore di Frosinone del 6

aprile 1967; Piori Biagio, rappresentato e difeso dall'avv. Mario

Diana, nel giudizio promosso con ordinanza del pretore di Alatri del 6

maggio 1967; Non Pietro ed altri, rappresentati e difesi dall'avv.

Mario Diana, nel giudizio promosso con ordinanza del pretore di Paliano

del 1 giugno 1967.

Le rispettive difese hanno ampiamente svolto le ragioni che

militerebbero a favore della conservazione della disciplina dettata con

la legge impugnata, sviluppando argomentazioni analoghe a quelle testé

accennate.

In particolare per escludere che la legge impugnata disponga un

livellamento irrazionale di situazioni diverse, si è osservato

anzitutto che le differenze fra i vari rapporti non sarebbero tali da

richiedere una disciplina differenziata e che comunque le diversità

stesse troverebbero concreta rispondenza nella determinazione del

reddito dominicale di ciascun fondo, assunto dalla legge come base per

la determinazione del prezzo di affrancazione.

La parificazione disposta dalla legge non potrebbe ritenersi lesiva

del principio di eguaglianza neppure per il fatto che non si sarebbe

tenuto conto delle aree divenute fabbricabili perché, anche a norma

della precedente disciplina, tali incrementi di valore non sarebbero

egualmente venuti in considerazione ai fini dell'affrancazione. Neppure

varrebbe ad integrare l'asserita violazione dell'art. 3 della

Costituzione l'omessa considerazione delle particolari clausole

contrattuali dei vari rapporti che, ove realmente portassero ad una

diversa caratterizzazione del contratto, condurrebbero alla esclusione

dell'applicabilità della legge da parte del giudice. Inoltre dovrebbe

anche escludersi in particolare la violazione del principio di

eguaglianza per effetto degli artt. 8 e 9 impugnati, perché la legge

non avrebbe fatto altro che porre un limite temporale all'esercizio

della devoluzione, la quale presenterebbe caratteristiche analoghe ad

una risoluzione per inadempimento.

Inoltre si è affermato che il diritto di proprietà è tutelato

dalla Costituzione con espresso riferimento alla funzione sociale dei

beni, in vista cioè dell'uso che il singolo ne fa ai fini del

conseguimento di interessi socialmente rilevanti, per cui non

meriterebbe tutela il concedente, che ha ceduto il proprio bene ad

altri, disinteressandosene in modo da lasciare agevolmente considerare

né valido né operante il suo diritto di proprietà. Il che renderebbe

del pari manifesta l'inidoneità dell'istituto stesso dell'enfiteusi a

soddisfare le attuali esigenze sociali di ordine generale e quelle

specifiche di incentivazione della produzione agricola, e fornirebbe

ampia base giustificatrice alla legge in esame che in sostanza,

annullando le sperequazioni sopra accennate, provvederebbe

all'attuazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 41 e 42,

secondo e terzo comma, eliminando ostacoli di ordine economico e

sociale alla partecipazione dei lavoratori alla vita economica del

Paese.

Siccome poi l'affrancazione dovrebbe qualificarsi come un

particolare modo di acquisto della proprietà, le norme impugnate

andrebbero valutate alla stregua dell'art. 42, secondo comma, della

Costituzione, e si resterebbe fuori del campo di applicazione

dell'invocato terzo comma dello stesso articolo. Ciò, senza dire che,

in ogni caso, non potrebbe ravvisarsi nella descritta determinazione

del prezzo di affranco una sostanziale espropriazione perché, così

facendo, si finirebbe con l'ammettere che è espropriazione qualunque

fissazione di prezzo di imperio.

Per quanto riguarda la censura mossa alla procedura di

affrancazione, si è osservato anzitutto che il pretore non svolgerebbe

un'azione meramente passiva che debba necessariamente giungere

all'accoglimento della richiesta ma, attraverso l'audizione del

concedente e la valutazione degli elementi probatori, si formerebbe un

convincimento circa il diritto dell'affrancazione e l'entità del

relativo prezzo. In ogni caso lo spostamento dell'esercizio di difesa

alla seconda fase non conculcherebbe il diritto stesso, regolandone

solo le modalità di espletamento entro i limiti che ne garantirebbero

lo scopo e la funzione essenziale.

In particolare poi la censura si dimostrerebbe infondata dovendosi

escludere di massima l'ipotesi della alienabilità del fondo in

pendenza del termine per adire la sezione del tribunale, e dovendosi

escludere comunque la natura giurisdizionale del procedimento

pretorile, che dovrebbe piuttosto ritenersi di carattere

amministrativo. Dal che, secondo alcuni difensori, deriverebbe

altresì l'irricevibilità della questione, che potrebbe essere

sollevata solo nel corso di un procedimento giurisdizionale.

Anche le particolari forme probatorie previste dalla legge non

violerebbero il principio di difesa, rientrando certamente nelle

facoltà del legislatore l'adeguamento dei mezzi di prova ai diritti

che si fanno valere ed ai relativi procedimenti. Comunque, anche a

voler ammettere l'inutilità della pronuncia della sezione del

tribunale, per avvenuta alienazione del fondo nel frattempo, ciò non

significherebbe vanificazione del diritto di difesa, soccorrendo il

risarcimento del danno. L'ipotesi sarebbe però da escludere, giacché

la stessa legge prevede la trascrizione anche della eventuale

contestazione, e quindi la inefficacia delle alienazioni.

All'udienza del 7 novembre 1967, i giudizi promossi con le prime

trentuno ordinanze sopra indicate, regolarmente notificate, comunicate

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale come in epigrafe, sono stati

congiuntamente discussi e le difese delle parti costituite hanno svolto

ed illustrato le tesi già prospettate.

Il 12 dicembre successivo la Corte ha emesso un'ordinanza con la

quale, riuniti i giudizi di legittimità costituzionale della legge 22

luglio 1966, n. 607, ha richiesto al Ministero dell'agricoltura e

foreste di fornire dati concernenti la situazione dei rapporti di cui

agli artt. 1 e 13, lett. a, b, c, della legge stessa, nonché elementi

di fatto riguardanti il contenuto economico, in relazione ai singoli

tipi negoziali, della nuova disciplina dei canoni e delle

affrancazioni. Il Ministero ha elaborato una relazione al riguardo,

depositata in cancelleria il 12 aprile 1968.

Nelle more del giudizio è pervenuto un altro gruppo di ordinanze

di rinvio che, in tutto o in parte, ripropongono sostanzialmente le

questioni già dianzi accennate concernenti le citate norme della legge

n. 607 del 1966, profilando peraltro anche qualche diverso aspetto di

illegittimità.

Si è prospettata la violazione dell'art. 25 Cost., che si

concreterebbe per effetto della particolare procedura di affrancazione,

la quale in sostanza opererebbe un rinvio ad un giudice speciale, in

contrasto con la garanzia del giudice naturale precostituito per legge;

si è lamentato un particolare profilo del vizio di eccesso di potere

legislativo che dovrebbe ravvisarsi nella circostanza che il

legislatore avrebbe perseguito un fine oblatorio della proprietà

conclamando invece di voler regolamentare l'istituto dell'enfiteusi ed

usando quindi il suo potere normativo in materia, per attuare il fine

diverso della espropriazione, "riservando ad altra disciplina"; si è

prospettata la violazione del principio di eguaglianza in vista della

discriminazione che, per effetto delle norme impugnate, verrebbe a

crearsi fra i concedenti e coloro che non avendo concesso in enfiteusi

i loro beni, manterrebbero integra la loro libertà contrattuale; si è

ravvisata nell'abolizione dell'istituto della revisione dei canoni,

disposta dall'art. 18 della legge, una causa ulteriore di iniquità a

danno di una delle parti contraenti, in quanto in difetto di

adeguamento al costante divenire economico, si assisterebbe nel caso di

svalutazione monetaria, ad uno squilibrio a favore degli enfiteuti, e

nel caso, improbabile ma non impossibile, di rivalutazione, ad uno

squilibrio a favore dei concedenti.

Anche le ordinanze predette, regolarmente notificate e comunicate,

sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica come

indicato in epigrafe.

Fra i concedenti si è costituita nel procedimento promosso con

ordinanza del pretore di Torre del Greco in data 22 maggio 1968 la

Mensa arcivescovile di Napoli, rappresentata e difesa dall'avv. Elio de

Martino, che ha insistito nel sostenere l'illegittimità della legge in

esame per motivi coincidenti con parte di quelli sopra esposti, non

senza indicare particolari motivi di illegittimità non compresi

nell'ordinanza di rinvio e consistenti nel preteso contrasto della

legge con l'art. 7 della Costituzione, per l'incidenza che avrebbe la

nuova regolamentazione sulla disciplina del godimento dei beni

ecclesiastici prevista dal Concordato, e con l'art. 81 della

Costituzione, per le nuove spese senza indicazione di copertura che si

renderebbero necessarie per corrispondere la congrua agli ecclesiastici

che vedrebbero decurtare le loro entrate per effetto della legge in

esame. Nel procedimento promosso con ordinanza della Corte di appello

di Catania del 22 luglio 1968, si sono costituiti Impellizzeri Lucia ed

altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Edoardo di Giovanni e

Alfredo Marziano che si sono richiamati ai motivi di illegittimità

fatti valere contro gli artt. 1, 15 e 18 della legge nell'ordinanza

della Corte di appello e che riproducono in parte quelle che in

proposito si è già avuto modo di illustrare.

Fra gli enfiteuti si sono costituiti, nel procedimento ora citato,

proveniente dalla pretura di Torre del Greco Garzilli Giuseppe ed

altri, rappresentati e difesi dall'avv. Guido Trapani; nei procedimenti

promossi con ordinanze del pretore di Marano di Napoli del 15 luglio

1967 e di Terracina del 2 agosto 1967 l'Opera nazionale combattenti,

rappresentata e difesa, in entrambi, dall'avv. prof. Rosario Mazzone;

nel procedimento promosso con ordinanza del tribunale di Agrigento del

22 luglio 1967 Casa Giuseppe ed altri, rappresentati e difesi dall'avv.

Alessandro De Feo.

Nel sostenere l'infondatezza delle sollevate questioni di

legittimità, le suddette parti private ribadiscono, svolgendoli,

taluni argomenti analoghi a quelli più sopra enunciati a difesa della

nuova disciplina.

In particolare si è sviluppata l'argomentazione secondo cui il

procedimento avanti al pretore non avrebbe carattere giurisdizionale,

in difetto di provvedimenti decisori in tal senso da parte del giudice.

Si è inoltre negato il contrasto con la garanzia del giudice naturale

affermandosi che per tale deve intendersi anche quello che, per una

determinata categoria di rapporti, può essere indicato da una legge

speciale, purché con il carattere della generalità.

Nel ribattere le censure mosse contro il procedimento di

affrancazione, si è anche osservato, che avanti al pretore si

svolgerebbe invece un giudizio di cognizione sommaria, con l'osservanza

dei termini essenziali del principio del contraddittorio, e che

l'ordinanza pretorile, la quale dovrebbe essere motivata anche in

relazione alle eccezioni e riserve delle parti, avrebbe il carattere di

un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo, salvi

quindi gli effetti della eventuale sentenza difforme della sezione

specializzata del tribunale, in analogia con altri procedimenti a

cognizione sommaria previsti dall'ordinamento e segnatamente col

procedimento monitorio e quello per la dichiarazione di fallimento.

Si è anche affermata in particolare l'infondatezza della censura

mossa all'art. 15 della legge nella parte in cui esclude dalla nuova

disciplina i canoni nei casi in cui i relativi versamenti siano già

stati effettuati osservando, che, mentre la censura si fonda sulla

pretesa ingiustificata discriminazione a danno degli enfiteuti

ossequienti all'obbligazione di pagare il canone ed a favore di quelli

restii ad adempierla, in realtà la norma troverebbe ampia

giustificazione nel riconoscimento del valore del processo di lotta

sindacale che avrebbe condotto all'adozione della nuova disciplina e

che avrebbe incluso, come mezzo di lotta, anche la sospensione dei

pagamenti in attesa della riforma.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi nel giudizio promosso con

ordinanza del pretore di Isernia del 14 luglio 1967, insiste

nell'evidenziare il pubblico interesse alla trasformazione delle

strutture dell'istituto enfiteutico, in corrispondenza della evoluzione

sociale e delle esigenze della produzione agricola, e ribadisce le

altre tesi già svolte in precedenza.

Tempestivamente sono state depositate memorie illustrative, per i

concedenti, dagli avvocati Riccardo Leone, Alfredo Marziano, Salvatore

Orlando Cascio e Vincenzo Panuccio, Giuseppe Abbamonte e Giuseppe

Todini, Sebastiano Mastrobuono, difensore della Aragona Pignatelli Anna

Maria, in sostituzione dell'avv. Orgera (deceduto), Luigi Cariota

Ferrara, Alberto Melito. L'avv. Cariota Ferrara ha depositato anche

memoria difensiva per Scio Antonio ed altri contro Schifano Filippo ed

altri, non risultando peraltro a suo tempo costituito nel relativo

giudizio. Nel complesso i suddetti difensori hanno ulteriormente svolto

le tesi già precedentemente illustrate ribadendo agli esposti

argomenti.

Inoltre, sono stati formulati rilievi alla relazione del Ministero

dell'agricoltura, il cui contenuto è stato da più parti ritenuto

lacunoso, generico, ed impreciso, specie per quanto concerne la

rispondenza dei dati esposti alla effettiva situazione dei rapporti

esaminati, con particolare riguardo alle enfiteusi urbane.

Tuttavia, anche in base alla relazione ministeriale, sarebbe da

ritenere dimostrata la violazione del principio di eguaglianza, per la

diversità del contenuto economico e della tipologia degli istituti

considerati, e l'irrisorietà dei canoni e dei capitali di

affrancazione di cui la relazione ministeriale darebbe sostanzialmente

la conferma, e che raggiungerebbe comunque gli aspetti più clamorosi,

anche se, si afferma, non dovutamente evidenziati nella relazione

stessa, nel caso delle enfiteusi urbane. E ciò anche a prescindere

dalla inapplicabilità della legge a tale ultimo tipo di contratto, su

cui si torna ad insistere.

Allegate a diverse memorie figurano anche documentazioni tendenti a

corroborare ulteriormenti descritti assunti.

Per gli enfiteuti costituiti sono state ritualmente presentate

memorie dagli avvocati Rosario Mazzone, Antonio Putzolu, Alessandro De

Feo e Achille Prinzivalli. In sostanza, nel rifarsi, ampliandole, alle

tesi già illustrate per escludere la fondatezza delle questioni

sollevate, si rileva tra l'altro che dall'esame dei dati esposti nella

relazione risulterebbe dimostrata la riconducibilità al tipo del

contratto enfiteutico di tutti i rapporti menzionati nella legge in

esame la cui applicabilità a quei tipi di contratti, che presentassero

elementi di differenziazione troppo incisivi potrebbe essere esclusa

dal giudice di merito.

I dati esposti inoltre porrebbero giustamente in evidenza le

sperequazioni verificatesi a danno degli enfiteuti, specie in relazione

agli apporti da questi esclusivamente forniti alla redditività dei

fondi, e che appunto la legge impugnata mirerebbe fra l'altro ad

eliminare, anche in vista dell'evoluzione storica dell'istituto,

destinato all'estinzione, nonostante il tentativo di rivalutazione

attuato dal Codice civile del 1942.

Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria

con cui afferma, tra l'altro, che mentre dalla relazione del Ministero

risulterebbe ridimenzionato il presunto squilibrio che deriverebbe

dalla applicazione della nuova legge, rimarrebbe altresì confermata

sia la remota origine di gran parte dei rapporti in questione,

probabilmente di natura feudale, per cui la reductio ad unitatem

operata dalla legge obbedirebbe a fondamentali esigenze di chiarezza ed

uniformità, sia comunque la progressiva desuetudine dell'istituto. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza 12 dicembre 1967 sono stati riuniti i giudizi,

allora pendenti davanti a questa Corte e riguardanti questioni di

legittimità costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Nelle more della procedura, conseguente all'ordinanza, hanno fatto

seguito altri giudizi, elencati in epigrafe, e tutti concernenti la

stessa legge e le stesse questioni od altre connesse.

Va ora disposta, per dar luogo ad unica decisione, la riunione dei

giudizi sopravvenuti a quelli precedenti.

2. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte concernono

motivi, in parte comuni, in parte proposti soltanto in alcune

ordinanze: nonché motivi, alcuni relativi alla dichiarazione di

illegittimità della intera legge ed altri limitati a parte delle norme

che la compongono.

La Corte procede, nell'ordine logico, anzitutto all'esame delle

questioni che riguardano globalmente l'intera legge e poi all'esame

delle questioni che la riguardano parzialmente.

3. - Con il primo ordine di motivi, si pone in discussione la

costituzionalità dell'intero sistema normativo di cui alla legge

suindicata, sistema che sarebbe viziato da eccesso di potere

legislativo per disarmonia col precedente sistema favorevole

all'istituto dell'enfiteusi, per contrasto con i fini di utilità

sociale della proprietà privata e perché avrebbe dato luogo ad una

sostanziale espropriazione dei beni dei concedenti, dissimulata sotto

l'apparenza pretestuosa di una aggiornata regolamentazione

dell'istituto, risolventesi in una sua graduale soppressione.

La questione non è fondata.

Si può osservare, anzitutto, che, a smentire un deliberato intento

di procedere all'eliminazione dell'istituto dell'enfiteusi, sta

l'emanazione di altra legge coeva a quella in esame (legge 22 luglio

1966, n. 606) con la quale (art. 1) si dispone che ogni affitto a

conduttori non coltivatori diretti debba cedere di fronte ad una

concessione in enfiteusi del fondo a coltivatori diretti.

Comunque, l'ipotizzabilità stessa di un vizio di eccesso di potere

legislativo, rilevabile dalla Corte, deve escludersi.

Si può ricordare che, secondo giurisprudenza (sentenze 24 febbraio

1964, n. 14 - 8 aprile 1965, n. 30 - 1 giugno 1966, n. 65 - 22 giugno

1966, n. 95) dal sindacato spettante alla Corte esula ogni possibilità

di controllo sulle scelte politiche, in senso lato operate dal

legislatore, sotto la sua responsabilità. Onde, il controllo della

Corte deve intendersi circoscritto alla verifica se il provvedimento

legislativo sia inficiato da carenza assoluta di motivi logici e

coerenti o da contraddizione palese sui presupposti, in modo da

incidere negativamente nel campo di altri diritti costituzionalmente

garantiti (sul punto sono particolarmente da tenere presenti le citate

sentenze n. 14 del 1964 e n. 65 del 1966).

Con riferimento alla specifica situazione in esame, attiene alle

scelte politiche, insindacabili in questa sede, il criterio che ha

orientato il legislatore verso un riassetto dei rapporti enfiteutici

agrari. Questo criterio è palese: correggere il vetusto apparato

dell'istituto, conformando il nuovo assetto alla tendenza, di

incentivare lo sfruttamento della terra, riconducendo ad equa

socialità i rapporti che ineriscono alla proprietà terriera: nella

specie, i rapporti tra chi si limita a concedere la terra perché sia

lavorata da altri e rimane, poi, assenteista, e chi vi appresta invece

diuturne forze di lavoro. (L'ipotesi di fatto che enfiteuti o coloni

eventualmente non siano personalmente coltivatori diretti, è ipotesi

solo marginale ed occasionale, che lascia intatta la regola generale

che non distingue l'un caso dall'altro).

Accertare, sul terreno storico - politico, la sopraggiunta esigenza

di un ridimensionamento dell'istituto è e deve restare prerogativa del

Parlamento, esente da controlli al riguardo: salvo, come si è detto,

il controllo sulla carenza assoluta di motivi, che qui va ovviamente

esclusa, ed il controllo sulla costituzionalità di alcune norme

particolari, assunte come mezzo al fine: controllo, quest'ultimo, che

esula dal profilo qui considerato.

4. - Altra questione, che riguarda l'incostituzionalità della

legge nel suo complesso, viene proposta, nel senso che il sistema

adottato, pel favore mostrato verso la categoria degli enfiteuti,

vulnererebbe i diritti inviolabili dell'uomo garantiti, ai fini di

solidarietà economico-sociale, dall'art. 2 della Costituzione.

Questa Corte ha già ritenuto (sentenze 19 giugno 1956, n. 11, e 22

marzo 1962, n. 29) che l'art. 2 enuncia, solo in via generale, la

tutelabilità di quei diritti di base, che formano il patrimonio

irretrattabile della persona umana, mentre è nelle norme successive

che quei diritti sono poi, singolarmente presi in considerazione e,

come tali, in vario modo e misura, garantiti, tutelati e tutelabili.

Dato il profilo sotto cui è proposta la questione, rapportandola

sommariamente, nell'ambito dell'art. 2, senza collegamento, immediato e

diretto, con una denuncia di specifiche violazioni di diritti umani, la

questione stessa va disattesa.

5. - Tra i motivi, frequentemente ripetuti nelle ordinanze, v'è

quello che la legge in esame, dando luogo, mediante gli artt. 1 e 13,

ad uniformità di normativa, anche per rapporti differenziati dai

rapporti enfiteutici tipici, contrasterebbe col fondamentale principio

di cui all'art. 3 della Costituzione.

Nel novero dei rapporti, assimilati nel trattamento, e sempre sul

presupposto, comune a tutti gli istituti, della loro natura reale,

figurano le prestazioni fondiarie perpetue, i rapporti a miglioria in

uso nelle provincie del Lazio e in altre parti del territorio

nazionale, i contratti agrari atipici, nella loro multiforme varietà:

ai quali rapporti, elencati testualmente negli artt. 1 e 13 si assume

che dovrebbero aggiungersi, ritenendoli implicitamente regolati dalla

legge, i rapporti aventi per oggetto enfiteusi urbane ed enfiteusi - ad

aedificandum - mentre ogni loro assimilabilità nelle conseguenze, alle

enfiteusi rustiche sarebbe, per diversità di contenuto e di

caratteristiche, illegittima.

Per quanto concerne le enfiteusi urbane e quelle - ad aedificandum

- considerate le prime come aventi generalmente per oggetto terreni gia

coperti da edifici da conservare e migliorare e le seconde, come aventi

per oggetto terreni concessi in enfiteusi per essere migliorati

mediante la costruzione di edifici, la Corte ritiene che il sistema

della legge, desunto dalla sua coordinazione, comporti la esclusione di

esse dalla previsione legislativa.

Là dove la legge (art. 1) usa i termini di enfiteusi e di canoni

enfiteutici parrebbe riferirsi comprensivamente a tutti i tipi di

enfiteusi, nessuno escluso.

Ma, un esame di dettaglio fa ritenere che l'oggetto della legge

riguarda soltanto le enfiteusi di fondi rustici a fini di miglioramento

agrario, cioè quelle che prevalgono di gran lunga, per tradizione e

diffusione, e che qui sono state considerate nel quadro generale di

attuazione di riforme agrarie.

Il calcolo prescritto per ottenere una corrispondenza tra canoni in

danaro e canoni in derrate (art. 1); la ricorribilità contro

l'ordinanza di affranco alla Sezione speciale del tribunale per i

contratti agrari (art. 5); le agevolazioni agli affrancanti coltivatori

diretti in relazione alle disposizioni sulla proprietà contadina

(artt. 11 e 12); il riferimento della misura dei canoni e delle

prestazioni all'annata agraria (art. 15): sono tutte disposizioni che,

non accompagnate da altre relative a fondi non rustici, denotano

l'ambito esclusivo della legge.

Vero che, nelle discussioni in sede parlamentare, è sembrata

prevalere la tendenza a considerare onnicomprensiva la formula

dell'art. 1.

Ma le tutt'altro che univoche opinioni soggettive in tale senso

manifestate, non valgono a sovrapporsi al senso naturale e logico che

risulta dal testo della legge, sistematicamente considerato; con la

conseguenza che il giudizio della Corte va circoscritto, a tutti gli

effetti normativi, generali e particolari, entro l'ambito segnato

dall'oggetto della legge, delimitato, come ora si è detto.

Circa le prestazioni fondiarie perpetue (art. 1 della legge) alle

quali sono proprio le regole sulla redimibilità delle rendite perpetue

(artt. 1865 e 1869 del Codice civile) l'applicazione ad esse delle

stesse regole dell'enfiteusi è concetto consolidato per antica

tradizione, che va dalla legge 24 gennaio 1864, n. 1636 in poi (legge

11 giugno 1925, n. 998; regio decreto 7 febbraio 1926, n. 426;

D.L.C.P.S. 4 dicembre 1946, n. 671). Soltanto la legge 1 luglio 1952,

n. 701, non ha compreso le rendite fondiarie perpetue nella revisione

dei canoni, ma dall'iter formativo della legge risulta che l'esclusione

fu dovuta non al disconoscimento di un principio equiparativo, bensì a

considerazioni di mera opportunità contingente.

Per quanto concerne i rapporti a miglioria in uso nelle provincie

del Lazio, va tenuto presente che l'art. 13, lett. a, della legge in

esame, nell'annoverarli, non si limita ad un richiamo generico, ma

testualmente li identifica e, nel contempo, li circoscrive a quelli

precisati negli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327: cioè

a quei rapporti che, dichiarati perpetui, vi sono definiti (art. 1)

come quelli nei quali il coltivatore (possessore ultratrentennale)

abbia migliorato il fondo con impianto di colture arboree o arbustive,

od abbia pagato le migliorie esistenti all'atto dell'ingresso nel fondo

al proprietario concedente o al miglioratario nel luogo del quale

subentri, secondo convenzione od uso locale (condizione, questa ultima,

anche per il cumulo del periodo di durata, secondo l'art. 2). Solo al

verificarsi di queste condizioni, da accertarsi in fatto dal giudice

ordinario competente, è sottoposta l'applicabilità delle norme

generali sull'enfiteusi e di quelle, speciali e successive,

sull'affrancazione.

Questa Corte ha già sottoposto ad esame di costituzionalità i

citati artt. 1 e 2 della legge del 1963, riconoscendo legittimi con

sentenza 20 marzo 1966, n. 30 l'assimilazione, negli effetti,

all'enfiteusi dei rapporti a miglioria laziali purché aventi i dati

caratteristici precisati nell'articolo i ed il loro assoggettamento ad

una stessa disciplina normativa.

Appunto da questa premessa, la Corte ha fatto derivare

l'illegittimità dei seguenti artt. 4 e 5, riguardanti l'applicazione a

detti rapporti di peculiari norme di procedura sulla determinazione

dell'equo canone di affitto di fondi rustici, ritenute estranee alla

materia (enfiteusi o rapporti assimilati) cui avrebbero dovuto essere

applicati.

Con la stessa sentenza, la Corte, nel delineare l'ambito di

assimilazione di istituti nei loro effetti, ha, poi, messo in evidenza

che detti effetti vanno esclusi ove si tratti di rapporti di colonie

parziarie con clausola migliorataria (art. 2164 del Cod. civile) nelle

quali è prevalente il carattere associativo.

La Corte, nel determinare il contenuto del citato articolo 13,

lett. a, per valutare se l'equiparazione si risolva in un inammissibile

trattamento imposto in modo eguale per situazioni disuguali, non può

che adeguarsi alla propria succitata sentenza posto che in contrario

non è profilato alcun nuovo argomento decisivo. Valido argomento

contrario non è quello, ultimamente prospettato, che ogni

assimilazione dovrebbe escludersi pel fatto solo che i rapporti a

miglioria in uso nelle provincie laziali sono caratterizzati

generalmente dalla limitazione dei diritti-doveri del miglioratario al

soprassuolo, a differenza dei rapporti enfiteutici. Questo particolare

rilievo, da considerarsi soprattutto sotto il riflesso della estensione

e misura dell'esercizio del diritto di affranco, non è tale da

sovrapporsi a tutti gli altri criteri di accostamento tra i due

rapporti: una volta ammesso che, anche per le colonie miglioratarie del

tipo in esame, sussiste il diritto pieno all'affrancazione,

riconosciuto testualmente per esse fin dalla legge 11 giugno 1925, n.

998, la conseguenzialità degli effetti di questa è inerente alla

natura dell'atto e ne discende, senza più consentire distinzioni tra

soprassuolo e sottosuolo.

Alla stessa conclusione deve coerentemente addivenirsi per quanto

riguarda i rapporti a miglioria relativi a fondi rustici situati in

altre parti del territorio nazionale ed analoghi, per contenuto e

caratteristiche, a quelli delle provincie del Lazio (art. 13, lett. b,

ed ultimo comma) salvo al giudice di merito verificare, caso per caso,

la sussistenza di tutte le condizioni di analogia.

Infine, va escluso alcun motivo di incostituzionalità per quanto

riguarda la estensione della normativa ai rapporti costituiti in base a

contratti agrari atipici (art. 13, lett. c), Questa categoria, a

contenuto variabile con la varietà di situazioni locali, è stata

espressamente considerata dall'art. 13 della legge 15 settembre 1964,

n. 756 sui contratti agrari, al fine di favorire la conversione ope

legis di questi nella sfera dei contratti tipici, in dipendenza del

premesso divieto di stipulare per l'avvenire contratti agrari di

concessione di fondi rustici non appartenenti ad alcuno dei tipi di

contratti conosciuti e nominati dalle leggi. L'art. 13, lett. c,

condizionando l'equiparazione di trattamento all'accertamento che si

tratti di contratti in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto

enfiteutico, si mantiene nel solco della suaccennata direzione

normativa.

In conclusione, anche sul punto riguardante la situazione dei

rapporti elencati alle lettere a, b, c dell'art. 13 deve ritenersi la

non fondatezza della questione di legittimità sollevata con

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

6. - Viene sollevata, come questione d'ordine generale, quella di

legittimità costituzionale degli artt. 2 e seguenti, in quanto il

sistema procedurale per addivenire all'affrancazione violerebbe, nella

sua fase davanti al pretore, la garanzia del diritto di difesa (art.

24, secondo comma, Cost.).

Si assume che l'ordinanza del pretore che dispone l'affrancazione

del fondo viene emessa senza che delle osservazioni, riserve ed

eccezioni delle parti sia fatto un esame che vada al di là di una loro

sommaria presa d'atto (art. 4, quarto comma), mentre l'esame di tutta

la possibile materia del contendere, a cominciare dal diritto stesso

all'affrancazione, viene condizionato al futuro ed eventuale ricorso da

proporsi alla sezione speciale dei contratti agrari presso il tribunale

competente (art. 5, quinto comma). Per cui si darebbe luogo all'anomala

conseguenza che basta la notifica della predetta ordinanza a produrre

l'estinzione dell'enfiteusi (art. 5, quarto comma) ed a costituire

titolo per la sua trascrizione (art. 4, sesto comma).

La questione non è fondata.

È indubbio che l'attività del pretore, nella fase di cui ai

succitati articoli, dia luogo ad un procedimento giurisdizionale. La

procedura si apre con la presentazione di una "domanda giudiziale"

(art. 2): si svolge attraverso "udienze" (artt. 3, 4) nella prima delle

quali, disposta con decreto la "comparizione personale delle parti", il

pretore ha l'obbligo di "cercarne la conciliazione ai sensi dell'art.

185 del Codice di procedura civile" tentando, cioè, quella

composizione della lite che inerisce alla fase iniziale dei giudizi

civili: e la procedura si conclude con un provvedimento designato col

nome di ordinanza, che, anch'esso, è proprio del giudizio. Manca solo

al provvedimento il carattere della definitività nel senso che,

essendo assegnato ai controinteressati un termine per adire il

tribunale, la definitività verrà a derivare o dall'acquiescenza o

dalla sentenza con la quale il tribunale perverrà a "decidere

definitivamente" la controversia (art. 1 sesto comma).

Ciò premesso sulla natura degli atti, va esclusa la supposta

menomazione del diritto di difesa.

Da una parte, va considerato che l'affrancazione è subordinata

alla produzione e deposito di tutti i numerosi atti probatori elencati

nell'art. 2 e controllabili da tutte le parti e anche dai loro patroni,

poiché, trattandosi di fase giudiziale, è regola che le parti siano

rappresentate e assistite da procuratori e da difensori (art. 82 del

Cod. proc. civ.) ai quali sono riconosciuti i diritti e gli onorari

(art. 10 cpv.). La produzione di atti di notorietà è soltanto un

surrogato di atti la cui mancanza dovrà essere ovviamente

giustificata.

D'altra parte, è riservata al pretore cognizione ampia su tutti i

presupposti della domanda, sia mediante l'estensione dell'intervento

alla procedura di altri interessati, risultanti "da notizie e dalla

documentazione", sia mediante i contatti diretti con le parti (e loro

difensori) ai sensi dell'art. 185 del Codice di procedura civile, sia

mediante l'ausilio di consulente tecnico (art. 4), sia mediante la

determinazione del capitale d'affranco ed il controllo sul suo deposito

preventivo (art. 4, secondo e terzo comma). Il provvedimento del

pretore deve poi essere "motivato" e non può darsi motivazione senza

che la situazione da regolare sia tenuta presente dal giudicante per lo

meno nelle sue linee essenziali, scaturenti dagli elementi probatori

acquisiti.

Vero che il citato art. 4 dispone che, nello stesso provvedimento,

il pretore deve dare "sommariamente" atto delle osservazioni, delle

riserve e delle eccezioni delle parti. Ma tutto ciò, se vale a

conservare traccia scritta da servire per l'eventuale giudizio da

svolgersi in seguito davanti al tribunale, non basta per far ritenere

che il pretore debba rimanere del tutto passivo, quale semplice

registratore di deduzioni difensive, senza delibarne la portata.

Trattasi, in conclusione, di un procedimento sommario, volto ad

operare, in vista del risultato sociale che la legge ha di mira, ed

anche in considerazione che il diritto all'affranco spetta

all'enfiteuta come diritto primario di natura potestativa, l'immediata

estinzione del diritto del concedente e l'affermazione del pieno

diritto dell'ex enfiteuta sul fondo: salvo e riservate a tutte le parti

il diritto a conseguire in fase successiva una più piena tutela

giurisdizionale.

Si prospettano in contrario le conseguenze che potrebbero derivare

dal fatto che la trascrizione dell'ordinanza del pretore (imposta

dall'art. 4, ultimo comma) porrebbe a libito dell'affrancante il mezzo

di disporre del bene prima della "sentenza definitiva sulla

controversia". Ma la facoltà accordata al pretore di ordinare

l'iscrizione di ipoteca giudiziale a favore del concedente per

l'ammontare che riterrà opportuno (art. 4, quinto comma), e, ancor

più, la pubblicazione mediante trascrizione degli atti inerenti al

fondo, a cominciare dalla trascrizione della domanda di affranco (art.

2643, n. 7, del Cod. civ.) escludono la possibilità di conseguenze

irreparabili in danno del proprietario.

7. - Compiuto l'esame delle questioni di costituzionalità che

riguardano la legge considerata nei suoi aspetti più generali, occorre

procedere all'esame di particolari questioni che più da vicino

investono, pur nel quadro generale del sistema, determinate norme.

La prima e più rilevante questione concerne l'art. 1 che, per la

fissazione dei canoni, innova alle norme del Codice civile,

prescrivendo (primo comma) che per essi debbasi far riferimento al

reddito dominicale calcolato, a norma della legge 29 giugno 1939, n.

976, oltre la rivalutazione disposta con il decreto legislativo 12

maggio 1947, n. 356, precisandosi per di più (ultimo comma) che tale

reddito va riferito alla qualifica catastale risultante al 30 giugno

1939. Seguono nello stesso articolo le disposizioni sul capitale

d'affranco calcolato in una somma corrispondente a quindici volte il

valore dei canoni come sopra determinato.

Si assume che la imposizione in via generale di un canone unico,

diverso da quello pattizio, comprimerebbe l'autonomia contrattuale,

contrastando con la libertà d'iniziativa economica privata (art. 41

Cost.) e, con l'abbassare notevolmente il livello dei valori,

sovvertirebbe, a danno del concedente e della utilità sociale,

l'equilibrio del rapporto e darebbe luogo ad un'affrancazione che di

questa perde i caratteri per assumere quelli di una espropriazione,

indennizzata in misura irrisoria, con violazione dell'art. 42 della

Costituzione.

La Corte, procedendo anzitutto all'esame della prima parte

dell'art. 1 (determinazione del canone) osserva che l'autonomia

contrattuale (già subordinata dall'art. 1322 del Cod. civ. ai "limiti

imposti dalla legge" e derogata dal seguente art. 1339 per quanto

riguarda la sostituzione di diritto alle clausole pattizie ed ai prezzi

di beni e servizi, di clausole imposte dalla legge) non riceve dalla

Costituzione una tutela diretta. Essa la riceve bensì indirettamente

da quelle norme della Carta fondamentale, che, come gli artt. 41 e 42

- riguardanti rispettivamente l'iniziativa economica e il diritto di

proprietà - si riferiscono ai possibili oggetti di quella autonomia.

Comunque, la giurisprudenza della Corte, in casi riguardanti riduzioni

di canoni d'affitto dei fondi rustici, rimunerazione del lavoro

colonico, fissazione di prezzi minimi di prodotti terrieri, diritti del

mezzadro sul valore delle scorte vive da riconsegnare (sentenze 20

febbraio 1962, n. 7; 13 maggio 1964, n. 40; 8 aprile 1965, n. 30; 2

luglio 1967, n. 118), ha ritenuto che, in materia, l'autonomia

contrattuale deve cedere di fronte a motivi d'ordine superiore,

economico e sociale, considerati rilevanti dalla Costituzione.

Né vale obbiettare che i fini sociali rimangono, nel caso, incerti

perché non tradotti in programmi definiti, ai sensi dell'art. 41,

terzo comma, della Costituzione. A parte ogni rilievo circa

l'invocabilità di quest'ultimo precetto fuori del campo dell'attività

d'impresa, va ricordato ancora una volta che il disegno che il

legislatore si è proposto con la legge in esame è sufficientemente

motivato ed evidenziato nell'ambito dell'esercizio di insindacabili

scelte politiche.

8. - Premessa la legittimità di un intervento in materia del

legislatore, va ora esaminato se altrettanto possa dirsi del sistema

adottato al fine di determinare il canone.

Il riferimento al reddito dominicale, costituito, come è noto,

dalla somma del reddito prodotto in modo specifico dalla terra secondo

la sua fertilità (rendita fondiaria propriamente detta) con

l'interesse dei capitali stabilmente investiti e incorporati nel suolo,

costituisce un parametro di applicazione già adottato in casi

analoghi. Va ricordata, particolarmente, la legge 15 febbraio 1958, n.

74 (art. 1) riguardante i canoni livellari veneti, ai quali canoni

l'art. 13, quarto comma, della legge attuale estende le proprie norme,

ad eccezione di quella dell'art. 1 già regolata dalla legge sui

livelli nel senso che, anche agli effetti del prezzo di affrancazione,

per i canoni costituiti prima del Codice del 1865 è fissata la misura

massima nel triplo del reddito dominicale del fondo sul quale gravano,

determinato secondo il decreto legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito

in legge 29 giugno 1939, n. 976.

Quest'ultimo sistema di riferimento e di calcolo è stato

sottoposto al controllo di costituzionalità da parte di questa Corte,

che, con sentenza 9 luglio 1959, n. 46, lo riconosceva legittimo in sé

e nella congruità dell'ammontare, anche se in taluni casi questo

ammontare sarebbe venuto a risultare notevolmente basso.

Vero che sussistono alcune differenze particolari tra le due leggi

(quella sui livelli veneti e quella attuale) poiché la prima è

limitata ai rapporti costituiti prima del Codice del 1865 e fissa al

triplo del reddito dominicale il limite massimo di canoni, e in più

non comprende la rivalutazione di cui al decreto 12 maggio 1947, n.

356, e non fa riferimento esclusivo alla qualifica catastale risultante

al 30 giugno 1939.

Ma, agli effetti del punto in esame, la ragione allora adottata per

decidere, conserva la sua validità.

9. - Altra questione, che si innesta su questa premessa, è quella

riguardante in concreto, in relazione alla particolarità dei rapporti

regolati dalla legge, la misura del canone, quale deriva dal calcolo

legalmente imposto, anche in considerazione dei riflessi diretti

sull'affranco e sulla determinazione del capitale d'affranco. Le due

prospettive, attenendo l'una come l'altra al diritto di proprietà, ai

suoi limiti, alla possibilità di incidere su di esso e suoi rapporti

che ne nascono, si collegano all'art. 42 della Costituzione. Più

precisamente, risultandone colpite incisivamente certe posizioni

giuridiche dei proprietari, senza che peraltro venga innovato il regime

di appartenenza dei beni in sé considerato (infatti il regime della

proprietà terriera viene, in sé conservato immutato), si collegano al

terzo comma di tale articolo.

Si tratta perciò di un problema di proporzione quantitativa nella

coordinazione di rispettivi interessi. E, al riguardo, la relazione su

dati obbiettivi, demandata dalla Corte al Ministero dell'agricoltura,

costituisce un apporto tecnico per la valutazione della materia di

giudizio.

Ciò premesso, la Corte rileva che il punto di riferimento, fisso

ed insuperabile, alla qualifica ed al reddito catastale del 1939

maggiorato ai sensi del decreto legislativo n. 356 del 1947 deve essere

valutato, a tutti i fini sopra indicati, per saggiarne l'incidenza

economica sullo svolgimento del rapporto tra le parti nel corso della

sua durata e dal momento della sua eventuale cessazione.

La relazione del Ministero dell'agricoltura, offre alcuni dati

concreti sufficientemente orientativi ed ausiliari.

In proposito, la valutazione dei dati forniti dal Ministero e

composti da elementi indicativi specifici o mediamente prevalenti,

consente una prima conclusione: che il divario tra canone in danaro

pattizio e canone legale, è, in via generale, per quanto riguarda i

rapporti di antica costituzione, di limitata entità, tale da non

raggiungere, nella generalità dei casi, quel punto di rottura che

renderebbe il canone puramente apparente e simbolico. Trattasi di

canoni che, sin dall'origine lontana e nonostante i moderati ritocchi

accordati legislativamente nel corso della loro esistenza, hanno

conservato la portata di una misura esigua, in molti casi sopravvissuta

quasi per forza di inerzia, tra l'indifferenza dei concedenti.

La considerazione di questo sostrato di fatto è solo un elemento,

che integra necessariamente, ma senza esaurirla, la proposta questione

di costituzionalità.

Vi sono altri elementi che, più intrinsecamente e più da vicino,

riguardano la tipologia originaria dei rapporti di antica costituzione:

particolarmente l'elemento della immutabilità del canone.

Il principio della revisione del canone, a seconda dell'aumentato o

diminuito valore del fondo e notevolmente condizionato secondo l'art.

962, secondo comma, del codice civile, è stato introdotto soltanto con

il Libro della proprietà, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,

n. 15, entrato in vigore dal 28 ottobre 1941, trasfuso nel testo del

codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e reso

esecutivo dal 21 aprile 1942. E per le enfiteusi costituite

anteriormente al 28 ottobre 1941, l'art. 114 delle disposizioni

transitorie al Codice civile ha bensì consentito la presentazione

della relativa domanda, ma solo a decorrere dal 28 ottobre 1944 ed in

più per la prima revisione, con limitati effetti sulla nuova misura

del canone.

Il diritto a chiedere la revisione del canone, riconosciuto al

concedente o all'enfiteuta ha conferito al contratto un nuovo elemento

di rilievo, rispetto al tipo tradizionale: ma, per quanto riguarda le

vecchie enfiteusi, con operatività alquanto ridotta.

Da qui, un fondamento di ragione, nelle norme del primo e ultimo

comma dell'art. 1 che, riferendo le valutazioni alla data del 30 giugno

1939 in rapporto alla qualifica catastale e ricavandone un reddito

dominicale rivalutato per legge, a cui adeguare il canone, realizzano,

in tal modo, una soluzione intermedia tra quella originaria e quella

prevista dal codice del 1942. Un simile risultato, del resto, non

rivela sproporzioni tali da fare considerare ridotto a misura

irrisoria, rispetto a quello iniziale, il compenso alla proprietà

sacrificata: in qualche caso perfino, come attesta la relazione

ministeriale, maggiorandolo, rispetto al risultato ottenibile con la

calcolazione di cui all'art. 971, ultimo comma, del Codice civile.

Lo stesso, conseguentemente, deve dirsi per quanto riguarda il

capitale di affranco (quarto comma dell'art. 1) ricavato moltiplicando

per quindici volte il valore dei canoni.

La Corte ritiene che la conclusione sia valida anche per i canoni e

le altre prestazioni in natura, sempre nell'ambito dei rapporti di

origine antica. L'art. 1 della legge in esame (secondo comma), sia per

i versamenti in quantità fissa di derrate, sia per quelli in quota di

derrate, li riduce, previa calcolazione dell'equivalente in danaro, al

limite della stessa somma corrispondente al reddito dominicale di cui

al primo comma.

Per quanto concerne la predetta calcolazione dell'equivalente in

danaro, l'art. 1 ha, ai fini dell'affranco, in parte seguito il

criterio adottato dall'art. 3 comma secondo della legge 1 luglio 1952,

n. 701, aggiornando tuttavia la rilevazione dei prezzi: soltanto la

successiva riduzione al limite suindicato costituisce una

particolarità inerente al nuovo sistema.

Il divario che ne risulta, secondo dati indicativi allegati alla

relazione del Ministero dell'agricoltura, è certo, almeno in molti

casi, maggiore di quanto non sia il divario tra i canoni in danaro.

Ma, data la natura e le origini dei remoti rapporti in questione e

i fattori ai quali si collega il mutare dei prezzi dei prodotti

agricoli, questo divario è tale da correggere ma non vanificare la

sostanza economica del rapporto. Il divisamento del legislatore di

unificare, nella regolamentazione, forme diverse dello stesso

istituito, trova, nel riferimento comune al reddito dominicale, un suo

coerente punto d'incontro.

10. - Gli argomenti che si sono finora prospettati, trovano,

tuttavia, la loro giustificazione, solo se riferiti alle enfiteusi ed

istituti equiparati, di antica costituzione: non per quelli di più

recente formazione.

La data dell'entrata in vigore del Libro della proprietà (28

ottobre 1941) segna, a giudizio della Corte, una importante

demarcazione. Da una parte, l'accadimento di imponenti fatti storici ed

economici ha inciso in profondità e progressivamente sui valori dei

beni talvolta anche per effetto di una modifica di destinazione e la

svalutazione della monete ne è stata, ad un tempo, causa ed effetto,

più o meno permanente. Dall'altra parte, i rapporti costituiti, in

tempi, luoghi e situazioni diversi, dopo la data suindicata, hanno

risentito della strutturazione, in parte nuova, che la legge civile ha

loro assegnato. Particolarmente, l'assegnazione di un diritto alla

revisione del canone "in relazione al valore attuale" (art. 962 del

Cod. civ.) ha segnato il passaggio da una concezione statica del

rapporto ad una concezione dinamica: ed i nuovi rapporti sono sorti -

ab initio - e si sono svolti, sotto la garanzia della possibile

operatività di quel diritto.

Il riferimento alla qualifica catastale del 1939 viene quindi ad

assumere, per i rapporti ora in esame, un aspetto inadeguato,

anacronistico, e tale da creare ingiuste sperequazioni, sia se

considerato in relazione a quei beni che abbiano avuto - medio tempore

- incrementi di valore, per cause obbiettive di trasformazione, anche

indipendenti dagli apporti dei concessionari ed, eventualmente, degli

stessi concedenti, sia, ed a maggior ragione, se considerato in

relazione a rapporti aventi per oggetto terreni che già, al momento

della concessione, si trovavano per qualità e quantità di colture ed

in genere, per i loro pregi intrinseci ed estrinseci, in condizione di

redditività ben diversa e maggiore di quella esistente nel lontano

anno 1939.

Il sistema della legge di procedere, per il calcolo, a ritroso nel

tempo, viene così a creare (e la relazione del Ministero

dell'agricoltura contribuisce coi suoi dati di confronto ad evidenziare

la situazione) quella dissociazione tra il momento dell'incidenza

indennizzabile sul diritto colpito e il momento cui va riferito il

calcolo del valore di quest'ultimo, che questa Corte, con sentenza n.

22 del 5 aprile 1965 riguardante la legge 18 aprile 1962, n. 167, e

già prima con la sentenza 22 dicembre 1959, n. 67, ha dichiarato

illegittima.

Nel caso in esame, la dissociazione è profonda ed incolmabile e

conseguentemente ne resta viziato, limitatamente ai rapporti temporali

in esame, il congegno della legge, sia per quanto riguarda la misura

dei canoni sia, correlativamente, per quanto riguarda i capitali

d'affranco, gli uni e gli altri resi suscettibili di scendere al di

sotto del livello di un'equa valutazione, dell'art. 42, terzo comma,

della Costituzione.

In questo senso, e dentro questi limiti, va dichiarata la

illegittimità costituzionale dell'art. 1.

11. - Nell'ordine delle norme, singolarmente sottoposte al

controllo di costituzionalità, si presenta la norma dell'art. 8 e,

correlativamente quella dell'art. 9, che concernono l'abrogazione del

divieto, stabilito dall'art. 972, ultimo comma, del Codice civile, di

ammettere l'affrancazione qualora intervenga una domanda giudiziale di

devoluzione per deterioramento del fondo o non adempimento dell'obbligo

di migliorarlo.

La Corte osserva anzitutto che la finalità abrogativa manifestata

dalle norme in esame rientra nell'ambito dei poteri del legislatore,

non sindacabili in questa sede per le ragioni di principio dianzi già

indicate.

Non si tratta di una immotivata e immotivabile direttiva, carente

in modo assoluto di razionalità: bensì si tratta di far entrare

nell'alveo del principio della prevalenza dell'affrancazione sulla

devoluzione (principio conclamato in termini accentuati anche nella

relazione ministeriale al Codice) ogni ipotesi di fatto, senza alcuna

eccezione. D'altra parte, l'eccezione di cui all'art. 972 del Codice

civile non era dallo stesso articolo condotta in ogni caso a rigorosa

conseguenzialità, dappoiché si era ritenuto sufficiente (art. 972,

ultima parte dell'ultimo comma) l'intervento di una sentenza soltanto

di primo grado che avesse ammesso, pur senza costituire giudicato, la

affrancazione, per impedire la domanda di devoluzione.

Trattasi, pertanto, di una eccezione marginale alla regola primaria

dell'affrancabilità, eccezione sovente (e la norma da ultimo ricordata

lo conferma) sollevata come tardivo rimedio ad uno stato di inerzia

precedente.

L'abrogazione operata con l'art. 8, non può dar luogo a rilievi di

incostituzionalità.

12. - Viene sollevata questione di costituzionalità dell'art. 15

della legge che, nel dare decorrenza retroattiva alla misura dei canoni

e delle altre prestazioni dell'annata agraria 1962-1963, ha fatto salvi

i casi in cui il relativo versamento sia stato già effettuato.

Si assume che con questa norma sia stata creata una disparità di

conseguenze tra i partecipi del rapporto, dando luogo ad una situazione

irreversibile, potenzialmente dannosa solo e proprio nei casi in cui

gli obblighi di versamento dei canoni siano stati puntualmente già

adempiuti.

La questione, che viene posta in relazione all'art. 3 della

Costituzione, non è fondata.

Per quanto riguarda gli effetti retroattivi, l'art. 25, secondo

comma, della Costituzione ne segna il divieto limitatamente alle norme

punitive: conseguentemente, questa Corte ha già escluso l'esistenza di

un principio generale di irretroattività delle leggi (sentenze 15

maggio 1957, n. 71, e 2 luglio 1957, n. 118).

Per quanto riguarda gli effetti dello ius superveniens sui rapporti

anteatti, va considerato che l'art. 15 non dà luogo ad una disparità

di trattamento da valutare secondo l'art. 3 della Costituzione. Ma si

uniforma al principio, riconosciuto largamente in tema di successione

di leggi, secondo cui la legge nuova non incide sui fatti esauriti, in

tutto o in parte, sotto il vigore di quella precedente: ciò anche per

favorire l'utilità sociale "della certezza dei rapporti preteriti"

posta in evidenza nell'ora citata sentenza 2 luglio 1957, n. 118.

13. - Va esaminata, da ultimo, la questione di costituzionalità

relativa all'art. 18 della legge, che dispone l'abrogazione dell'art.

962 del Codice civile sulla revisione dei canoni relativi ad enfiteusi

rustiche.

Si assume che, una volta pretermesso il motivo di questa norma,

diretta a conservare attraverso la fluttuazione dei valori, un

equilibrio tra ammontare dei canoni e valori del fondo, si darebbe

luogo a conseguenze antieconomiche, socialmente dannose, tali da

snaturare il rapporto e da incidere gravemente, in relazione all'art.

42, terzo comma, della Costituzione, sulla quantificazione dei diritti

di proprietà.

La questione non è fondata.

La disposizione dell'art. 962 ha costituito una innovazione non

solo e non tanto in relazione all'immediato precedente legislativo del

Codice del 1865, quanto in relazione alla secolare caratterizzazione

dell'istituto, data dalla inalterabilità del canone.

Con l'art. 962 si è ritenuto di apportare un correttivo (ne fa

fede la relazione ministeriale) ad una situazione che sembrava

conducente "a far cadere in desuetudine l'istituto": correttivo,

tuttavia, poi non condiviso da autorevole corrente di giuristi ed

economisti, i quali, al contrario, hanno ritenuto che proprio

l'inalterabilità del canone costituiva il presidio per mantenere

l'originalità dell'istituto, specie a vantaggio dei lavoratori della

terra.

Ne consegue che l'abrogazione ora disposta dal legislatore con

l'effetto del ritorno alla tradizione, appartiene ad una valutazione

discrezionale dei motivi, che non può formare oggetto di sindacato da

parte di questa Corte.

14. - Poiché le enfiteusi urbane e quelle ad aedificandum sono,

come si è già detto, da considerarsi escluse dall'ambito della legge

in esame, l'abrogazione del diritto alla rivendibilità va qui

considerata in funzione della materia, propria ed esclusiva,

dell'enfiteusi sui fondi rustici.

Ogni altra questione che possa riguardare l'estensione ovvero la

non estensione dell'ambito dell'abrogazione ad altre ipotesi al di

fuori della normativa in esame, vengono ad incidere negativamente,

escludendolo, sul riconoscimento di una loro rilevanza in questo

giudizio.

15. - Lo stesso art. 18 della legge contiene l'abrogazione degli

art. da 142 a 149 delle disposizioni transitorie al Codice civile.

Per quanto riguarda la costituzionalità dell'abrogazione degli

artt. 142, 144, 147 e 149 riguardanti rapporti costituiti sulla le

leggi anteriori al Codice, ai fini della revisione, affrancazione e

devoluzione (e che solamente qui interessano in derivazione delle

ordinanze di rinvio) la questione stessa, prospettata di scorcio in

alcune ordinanze e difese, viene ad inserirsi direttamente nel quadro

dei motivi già esposti per le antiche enfiteusi con la conseguenza del

riconoscimento della loro legittimità costituzionale.

16. - In conclusione, la Corte perviene alla decisione di

illegittimità costituzionale, concentrandola nel solo punto in cui

l'art. 1 della legge in esame consente di estendere l'applicazione

delle relative norme anche alle enfiteusi e rapporti analoghi conclusi

successivamente al 28 ottobre 1941.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22

luglio 1966, n. 607, contenente "norme in materia di enfiteusi e di

prestazioni fondiarie perpetue", limitatamente alla parte in cui

comprende nella normativa anche i rapporti, che formano oggetto della

legge, conclusi successivamente alla data del 28 ottobre 1941.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, fl 13 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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