[1]E' istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

[2]Esso e' composto di:

  • a)un presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, avente grado 2°, corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Suprema di cassazione;
  • b)quattro consiglieri di Stato;
  • c)quattro magistrati scelti fra i' consiglieri di Cassazione;
  • d)((tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.))

[3]In assenza del presidente, presiede il piu' anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c).

[4]I giudici del Tribunale Superiore sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di Cassazione, ((gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.))

[5]Tutti i componenti del Tribunale Superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

[6]Il presidente del Tribunale Superiore puo' essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.

[7]COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1949, N. 18.

[8]Al presidente aggiunto del Tribunale superiore e' assegnata una indennita' annua di lire quindicimila. 6

[9]Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

[10]Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria.

[11]Il cancelliere e' nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo.

[12]Su richiesta del Tribunale Superiore il primo presidente della Corte di Cassazione, per necessita' di servizio, puo' applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorita' giudiziarie di Roma.

[13]46

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 687

6

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I provvedimenti di cui ai precedenti articoli hanno decorrenza dal 1° luglio 1945".

Corte Costituzionale

46

La Corte Costituzionale con sentenza 20 giugno - 3 luglio 2002, n. 305 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/2002, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche".

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 305/2002

    Ha colpito questo articolo
    3 luglio 2002

    È costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Infatti il dubbio di costituzionalità risulta fondato in riferimento al 'vulnus' recato alla correttezza e alla regolarità dell'esercizio della giurisdizione, in quanto le norme denunziate: a) precludono la regolare formazione del collegio giudicante, con lesione del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti davanti ad un giudice terzo ed imparziale nell'ambito del "giusto processo"; b) pregiudicano e compromettono la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale, non risultando assicurati congrui modi per colmare i moti temporanei nel collegio giudicante, così da garantire il necessario funzionamento dell'ufficio. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - V. citate sentenza n. 78/2002 sul principio costituzionale di imparzialità-terzietà; sentenza n. 387/1999, sulla astensione e ricusazione quale ragionevole scelta legislativa per garantire la imparzialità-terzietà del giudice; sentenza n. 156/1963 e sentenza n. 392/2000 sulla prontezza e continuità della funzione giurisdizionale.

    Art. 139 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici · Art. 143 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art139 · fonte del testo

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