Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1972 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 264,

ultimo comma, e 135 del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 15 febbraio 1971 dal giudice istruttore del

tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Lentini

Baldassarre e Parisi Maria Soccorsa iscritta al n. 170 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 151 del 16 giugno 1971.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1971 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Baldassarre

Lentini, in istato di detenzione, per il delitto di cui al n. 3

dell'art. 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, essendosi l'imputato

rifiutato di rendere l'interrogatorio prima di aver conferito con il

proprio difensore, il giudice istruttore del tribunale di Milano, con

ordinanza del 15 febbraio 1971, riteneva rilevante e non manifestamente

infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 264,

ultimo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art.

3, primo comma, della Costituzione, e dell'art. 135 del codice di

procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione.

Sulla non manifesta infondatezza della questione, il giudice

istruttore osserva che l'imputato colpito da mandato di cattura e

ristretto nelle carceri non ha la possibilità di conferire con il

proprio legale né di predisporre una difesa tecnica prima

dell'interrogatorio. E ciò a differenza di quanto avviene nel caso di

contestazione del reato mediante mandato di comparizione, che concede

all'imputato un congruo intervallo di tempo, e di quanto è stato

recentemente stabilito dalla legge n. 932 del 1969 a favore

dell'indiziato, il cui interrogatorio deve essere rinviato per

consentirgli di nominare un difensore.

L'eventuale ostacolo che potrebbe derivare all'accertamento dei

fatti dal colloquio del detenuto con il suo difensore prima

dell'interrogatorio, non escluderebbe l'anzidetta discriminazione,

specialmente nell'ipotesi di arresto facoltativo in flagranza, che la

polizia giudiziaria opera con diversità di criteri.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parti, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Il dubbio sulla costituzionalità riguarda l'art. 264, ultimo

comma, del codice di procedura penale e l'art. 135 dello stesso codice,

con riferimento, rispettivamente, agli articoli 3, primo comma, e 24,

secondo comma, della Costituzione, in quanto, limitando all'imputato

non detenuto la possibilità di conferire col difensore prima

dell'interrogatorio, implicitamente la escludono per l'imputato in

stato di carcerazione.

2. - L'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Milano

parte, evidentemente, dal presupposto implicito che l'interrogatorio

sia un mezzo di difesa, come questa Corte ha avuto occasione di

affermare nella sentenza n. 190 del 1970 (e, in effetti, serve

essenzialmente a contestare all'indiziato o all'imputato l'accusa e a

prendere atto delle sue eventuali discolpe), oltreché essere una fonte

di prova, da valutarsi liberamente e discrezionalmente dal giudice per

il suo convincimento (il che si evince dalla testuale dizione dell'art.

304, terzo comma, cod. proc. pen. nella nuova formulazione portata

dall'art. 8 legge 5 dicembre 1969, n. 932).

Orbene, non può dirsi che l'art. 135 cod. proc. pen., che

subordina la concessione del colloquio col difensore professionale

all'espletamento dell'interrogatorio, violi l'art. 24, secondo comma,

della Costituzione. E, invero, la norma costituzionale garantisce,

bensì, la difesa in ogni stato e grado del procedimento, ma non

postula la presenza del difensore nella continuità dell'iter

processuale (vedi sentenza n. 190 del 1970 di questa Corte).

Né può parlarsi di limitazione al diritto di difesa allorquando

l'interrogatorio avvenga prima del colloquio col difensore: ché, anzi,

la carcerazione preventiva, prevista dalla Costituzione (artt. 13,

ultimo comma, e 68, secondo comma), ha, evidentemente, tra le sue

finalità, quella di evitare che l'inquisito o l'imputato distorca i

fatti o inquini le prove, cioè, in definitiva, cerchi di eludere

l'applicazione della proporzionata sanzione punitiva.

D'altronde, il problema sorge indifferentemente per chi sia colpito

da arresto in flagranza o da fermo da parte della polizia giudiziaria o

da ordine o mandato di arresto o di cattura e, altresì, per chi sia

colpito da mandato di accompagnamento e persino da mandato di

comparizione, se questo lasci all'imputato solo il tempo strettamente

necessario per presentarsi (come è consentito, per motivi di urgenza,

nell'ultimo comma dell'art. 264 cod. proc. pen.).

3. - Appaiono, del resto, sufficienti garanzie la nomina del

difensore (art. 225, terzo comma, cod. proc. pen., modificato

dall'art. 3 legge 5 dicembre 1969, n. 932, e dall'art. 3 legge 18 marzo

1971, n. 62, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 23 gennaio

1971, n. 2; art. 366, secondo comma, cod. proc. pen.; art. 390 cod.

proc. pen., modificato dall'art. 9 legge n. 932 del 1969); l'avviso di

procedimento (artt.78, 304 e 390 cod. proc. pen., modificati dagli

artt. 1, 8 e 9 legge n. 932 del 1969); il diritto del difensore (non

l'obbligo) ad essere presente all'interrogatorio (art. 304 bis cod.

proc. pen., modificato dall'art. 1 legge n. 62 del 1971; vedi anche la

citata sentenza di questa Corte n. 190 del 1970) e il diritto che ha il

prevenuto di non rispondere all'interrogatorio stesso (il cui

esercizio, come è noto, è irrilevante ai fini dell'istruzione: art.

367, secondo comma, cod. proc. pen.).

Senza dire che il difensore, nel presenziare all'interrogatorio

dell'imputato, può sollecitare gli opportuni chiarimenti, sia pure per

il tramite dell'inquirente.

4. - Né è invocabile l'art. 3 Cost., quanto all'art. 264, ultimo

comma, cod. proc. pen. nella parte in cui soltanto per il mandato di

comparizione prevede un congruo termine per la presentazione dinanzi

all'inquirente (quando, però, non ricorrano motivi di urgenza), altra

essendo la posizione di chi sia in istato di custodia preventiva (o di

chi debba comparire illico et immediate dinanzi al giudice istruttore o

al pubblico ministero o al pretore), altra di chi non lo sia: una

differenza che la sua ragione d'essere nella gravità del reato (artt.

235, primo e terzo comma, 236, primo e quarto comma, 253 e 254 cod.

proc. pen.), nello status personale (artt. 235, secondo comma, e 236,

secondo, terzo e quarto comma, cod. proc. pen.) o nelle qualità

morali del pervenuto o nelle circostanze del fatto (art. 254, ultimo

comma, cod. proc. pen.) o in esigenze processuali di analoga natura.

Tutto ciò è sufficiente a ritenere priva di fondamento anche la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 264, ultimo comma,

del codice di procedura penale.

5. - V'è da aggiungere che l'eventualità di una più agevole

linea difensiva per chi si trova a piede libero non è che una diretta

conseguenza della previsione legislativa della facoltatività

dell'arresto (art. 236 cod. proc. pen.), riconosciuta

costituzionalmente legittima dalla sentenza n. 1 del 1971 di questa

Corte; e, del pari, della previsione della facoltatività del fermo e

della cattura (artt. 238, primo comma, e 254 cod. proc. pen.).

Non è, infine, da trascurare che può tornare a vantaggio

dell'arresto (o fermato o catturato) essere sottoposto subito a

interrogatorio, per la pronta adozione dei provvedimenti di cui

all'art. 246 e all'art. 277 e seguenti cod. proc. pen. (vedi artt.

238, quarto comma, 245 e 365, primo comma, cod. proc. pen.).

6. - Va, tuttavia, precisato che, effettuati gli interrogatori, il

giudice, anche se l'imputato si sia avvalso del diritto di non

rispondere, ha facoltà, in base alla norma de qua, di consentirgli di

conferire col difensore. Sarebbe, infatti, assurdo che all'esercizio,

da parte dell'imputato, del diritto di non rispondere si connettesse

l'obbligo, per il giudice, di non concedere il colloquio prima del

deposito in cancelleria degli atti e dei documenti del processo con

istruzione formale (articolo 372 cod. proc. pen) o prima della notifica

della richiesta di citazione a giudizio nei processi con istruzione

sommaria (art. 397 in relazione all'art. 396 cod. proc. pen.) o,

infine, prima della notifica della data fissata per il dibattimento

pretorile, che non è preceduta da altro avviso e che può essere

vicinissima alla data del dibattimento (art. 409, ultimo comma, cod.

proc. pen.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 264, ultimo comma, del codice

di procedura penale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, e dell'art. 135 del codice di procedura penale, in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sollevate,

con l'ordinanza in epigrafe, dal giudice istruttore del tribunale di

Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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