Corte costituzionale

Sentenza n. 221/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1982 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 120

e 124 del codice penale e dell'art. 304 del codice di procedura penale

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 febbraio 1976 dal Pretore di Chiavenna nel

procedimento penale a carico di Dell'Adamino Massimo, iscritta al n.

264 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 145 del 3 giugno 1976;

2) ordinanza emessa il 7 novembre 1978 dal Pretore di Chiavenna nel

procedimento penale a carico di Nesossi Florinda ed altra, iscritta al

n. 272 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 175 del 27 giugno 1979;

3) ordinanza emessa il 16 gennaio 1979 dal Pretore di Chiavenna nel

procedimento penale a carico di Tavasci Lorenzo, iscritta al n. 273 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 168 del 20 giugno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1982 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Dell'Adamino Massimo,

imputato dei reati di ingiurie e di percosse, il Pretore di Chiavenna,

con ordinanza 3 febbraio 1976, ha sollevato due questioni di

legittimità costituzionale: la prima nei confronti dell'art. 124 c.p.,

in quanto tale norma fa decorrere il termine per la presentazione della

querela dal giorno del fatto, senza tener conto della conoscenza che

l'una delle due parti possa avere della querela presentata dall'altra

parte, e la seconda nei confronti dell'art. 304 c.p.p., in quanto

l'avviso di procedimento è spedito (quando ciò avvenga) non al più

presto dopo l'iscrizione nei registri del procedimento penale, ma solo

all'inizio dell'istruzione, quando già sono trascorsi mesi, e talvolta

anni, dal fatto.

L'art. 124 c.p. violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione

(entrambi congiuntamente richiamati nel dispositivo dell'ordinanza,

senza distinguere tra le due questioni) dato che nei più frequenti

reati perseguibili a querela (ingiurie, percosse, lesioni, minacce),

essendo "per lo più il reato commesso in danno reciproco", "avviene

che la parte che mostra maggior correttezza, quella più disposta a

perdonare, quella che capisce che è meglio lasciar correre, è quella

che si trova ad essere danneggiata perché la controparte (che non di

rado la trae in inganno con promesse di accomodamento) facendo la

querela alla scadenza dei termini, o comunque, senza che il querelato

abbia modo di essere informato, riesce a trascinarlo a giudizio nella

incomoda posizione d'imputato".

Quindi, conclude sul punto il giudice a quo, "l'accorto querelante

che normalmente dovrebbe comparire anch'egli nelle vesti di imputato,

può testimoniare e costituirsi parte civile; l'altro, invece, che

avrebbe eguali ragioni da far valere, può solo difendersi come

imputato e non può far valere ragioni risarcitorie in compensazione".

Anche l'art. 304 c.p.p. violerebbe, sempre stando al dispositivo,

le indicate norme costituzionali, giacché è fatto di esperienza

quotidiana che i processi "giacciono per mesi e talvolta per anni"

negli uffici giudiziari, prima che si dia l'avvio ad un atto di

istruzione: per tutto questo tempo l'imputato può ignorare di essere

tale, "con la conseguenza che quando l'istruzione inizia egli può non

essere più in grado di ricordare i particolari del fatto, di

rintracciare testi e documenti, di organizzare, in poche parole,

utilmente la sua difesa".

L'ordinanza è stata ritualmente notificata e comunicata ed è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 1976.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che le questioni siano dichiarate non fondate.

Quanto alla prima questione, deduce l'Avvocatura che gli offensori

sono trattati in modo eguale, giacché ad entrambi è imposto l'onere

di proporre querela entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto;

se uno di essi rimane inerte, "tale inerzia la imputi a sé, così come

le conseguenze che eventualmente ne derivano". Conseguenze che -

aggiunge l'Avvocatura - non sarebbero così negative come asserito dal

giudice a quo, perché la causa speciale di non punibilità di cui

all'art. 599, primo comma, c.p., si applica anche all'offensore: ciò

significa che pure nel caso in cui uno solo degli offensori si sia

querelato l'ordinamento offre al giudice gli strumenti per tener conto

delle offese che il querelante abbia rivolto al querelato, e per

dichiarare, quindi, non punibile il querelato che non abbia invece

proposto querela.

L'art. 24 Cost. sarebbe poi puntualmente osservato "versando

ambedue gli offensori, il querelante e l'altro che non si è querelato,

nella stessa pratica possibilità di difendersi, uno come persona

offesa (testimone) e l'altro come offensore (imputato)".

Circa, poi, "l'impossibilità, ritenuta dal Pretore, per

l'offensore offeso querelato e non querelante di far valere ragioni in

compensazione"' l'Avvocatura, richiamato l'art. 599, terzo comma, c.p.,

deduce che, nel caso in cui il giudice ritenga prevalenti le offese

pronunciate dal querelato, non escludendo che anche il querelante abbia

pronunciato offese, l'illecito di quest'ultimo non solo non cesserà di

essere tale, ma per il risarcimento del danno conseguente potrà essere

adito il giudice civile.

Con riferimento alla pretesa illegittimità costituzionale

dell'art. 304 c.p.p., l'Avvocatura, premesso che la ratio legis della

disciplina della comunicazione giudiziaria fa sì che non se ne debba

estendere l'ambito di operatività al di là dei limiti ritenuti

congrui dallo stesso legislatore, si richiama alla sentenza n. 197 del

1972 della Corte costituzionale, con la quale venne affermato che prima

della "novella" n. 93 del 1969, istitutiva dell'avviso di procedimento,

"non si era mai denunziata, per violazione del diritto d'azione e di

difesa, la mancata previsione, nel nostro sistema processuale,

dell'avviso di procedimento: una violazione che avrebbe - in ipotesi e

per assurdo - riguardato, per diffusa situazione d'incostituzionalità,

l'intero sistema del momento dell'esercizio dell'azione penale".

D'altra parte, aggiunge l'Avvocatura, non sembra corrispondere alla

logica delle cose ritenere che una persona la quale ha commesso un

fatto che può avere rilevanza penale non abbia dubbio alcuno sulle

conseguenze che le possono derivare, fino al punto da restare sorpresa

dall'avviso di procedimento che le pervenga quando non sia più in

grado di ricostruire convenientemente, ai fini della sua difesa, il

fatto di cui è stato protagonista.

Lo stesso Pretore di Chiavenna, con ordinanza 7 novembre 1978

emessa nel procedimento penale a carico di Nesossi Florinda e altro,

imputati del reato di ingiuria - rilevato che "il sistema dei termini

stabilito dall'art. 124 c.p." (nel dispositivo è, però, erroneamente

indicato l'art. 126 c.p.) "appare tale da danneggiare ingiustamente il

querelato" e che l'art. 304 c.p.p., disponendo che "l'avviso di

procedimento sia inviato solo all'inizio dell'istruzione ovvero che non

debba essere inviato se di istruzione non possa esservi necessità", fa

sì "che la persona che può querelarsi non venga a conoscenza

dell'esistenza del procedimento fino alla di lei citazione in giudizio"

- ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tali

disposizioni, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 1979.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ha

chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate.

Deduce l'Avvocatura che, da un lato, non sono comprensibili le

ragioni per cui il sistema dei termini stabilito dall'art. 124 c.p.

apparirebbe tale da danneggiare il querelato e dall'altro, che nessun

danno può derivare a quest'ultimo nel caso in cui l'avviso di

procedimento non gli sia inviato.

Ancora il Pretore di Chiavenna, con ordinanza del 16 gennaio 1979,

pronunciata nel corso del procedimento penale a carico di Tavasci

Lorenzo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 120 e 124 c.p. e dell'art. 304 c.p.p., in riferimento agli artt.

3 e 24 Cost.

Le indicate disposizioni del codice penale sarebbero

incostituzionali in quanto, facendo decorrere i termini per proporre la

querela dal giorno del fatto senza tener conto della conoscenza che

l'una delle due parti possa avere della querela presentata dall'altra,

danneggerebbero "ingiustamente il querelato, tanto più che frequenti

reati perseguibili a querela (ingiurie, percosse, lesioni) vengono

commessi in danno reciproco delle parti stesse".

Anche l'art. 304 c.p.p. contrasterebbe con gli indicati parametri

costituzionali perché il querelato, "contro il quale si procede con

rito sommario, per effetto della mancata comunicazione giudiziaria, non

viene posto in grado di approntare tutti i mezzi di difesa e di

utilizzare, a sua volta, il diritto di querela"; vi sarebbe, in

sostanza, "violazione di diritti costituzionali", non prevedendo la

norma impugnata "l'invio di comunicazione giudiziaria nel caso di non

effettuazione di mezzi istruttori".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 1979.

In questo ultimo giudizio non vi è stato intervento dell'Avvocatura

dello Stato, né costituzione della parte privata. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze in epigrafe, tutte emesse dal Pretore di

Chiavenna, rispettivamente alle date del 3 febbraio 1976, del 7

novembre 1978 e del 16 gennaio 1979, sollevano questioni di

legittimità costituzionale strettamente connesse; i relativi giudizi

vengono, pertanto, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Oggetto comune di censura da parte delle ordinanze sono, da un

lato, l'art. 124 c.p. (erroneamente indicato come art. 126 nel

dispositivo, ma non nella motivazione, dell'ordinanza del 7 novembre

1978) e, dall'altro, l'art. 304 c.p.p., denunciati entrambi sotto il

profilo dei rapporti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione,

congiuntamente richiamati in ciascuno dei tre dispositivi senza

ulteriori specificazioni formali, anche se dalle rispettive motivazioni

emerge evidente il riferimento all'esigenza di un pari trattamento fra

le parti ed al rispetto dei diritti della difesa.

Per maggior precisione, si deve rilevare che l'ordinanza del 16

gennaio 1979, nel prospettare i suoi dubbi sulla legittimità dell'art.

124 c.p., gli affianca l'art. 120 c.p., ma ciò - va subito notato -

non già con l'intento di coinvolgere anche questo secondo articolo

nell'eventuale declaratoria di illegittimità (si tratta, infatti,

della disposizione con la quale il legislatore determina i soggetti

legittimati alla querela, istituto che l'ordinanza in parola, ben lungi

dal discutere quanto a legittimità costituzionale, si preoccupa, allo

stesso modo delle altre due, di non vedere compromesso nei tempi

d'esercizio del relativo diritto), bensì semplicemente perché l'art.

120, rappresentando il presupposto di ogni altra norma regolatrice del

diritto di querela, può pur assurgere a punto di partenza di qualunque

discorso sull'esercizio di tale diritto.

Proprio questa precisazione in ordine agli esatti termini di una

delle questioni in esame - chiaramente imperniata (come, del resto, le

altre, comprese quelle concernenti l'art. 304 c.p.p.) sul pregiudizio

che al querelato per lesioni o percosse reciproche deriverebbe dalla

decorrenza del termine per proporre a sua volta querela sempre e

soltanto dal giorno del fatto, anziché dalla conoscenza della querela

presentata contro di lui, pregiudizio tanto più grave nella carenza di

una immediata, tempestiva, comunicazione giudiziaria - consente di

individuare le disposizioni effettivamente oggetto di censura: cioè,

l'art. 124, primo comma, c.p. (l'unico dei quattro commi di tale

articolo che sia dedicato al termine per proporre la querela,

occupandosi i tre seguenti della rinuncia alla querela) e l'art. 304,

primo comma, c.p.p. (l'unico degli otto commi di tale articolo che

concerna il momento dell'invio della comunicazione giudiziaria).

3. - Ciò chiarito per quel che riguarda le disposizioni di legge

al centro delle questioni dedotte, la Corte non può sottacere

l'assenza di qualsiasi indicazione da parte dell'ordinanza del 7

novembre 1978 circa gli estremi della fattispecie concreta da cui

sarebbero emersi i relativi dubbi di legittimità: nulla vi si dice né

quanto al reato oggetto di querela, né quanto alla reciprocità dei

pretesi danni, né quanto allo stato del procedimento. Si impone,

conseguentemente, una declaratoria di inammissibilità per carenza di

motivazione sul punto della rilevanza.

4. - Nello scendere al merito delle due restanti ordinanze, occorre

sottolineare, anzitutto, l'esistenza di un innegabile legame logico sia

tra le questioni sollevate dall'ordinanza del 3 febbraio 1976, sia tra

le questioni sollevate dall'ordinanza del 16 gennaio 1979. Ed invero,

per entrambe le ordinanze, la denunciata illegittimità dell'art. 124,

primo comma, c.p. - illegittimità che deriverebbe dal decorrere del

termine per la presentazione della querela sempre ed unicamente dalla

conoscenza del fatto anche in caso di offese reciproche e di querela

presentata da una sola delle parti, senza che il querelato possa tener

conto dell'avvenuta presentazione di questa prima querela ai fini

dell'eventuale esercizio del diritto a sua volta spettantegli -

potrebbe trovare, se riconosciuta e dichiarata, il proprio

completamento e superamento nella concomitante declaratoria di

illegittimità dell'art. 304, primo comma, c.p.p., illegittimità che

deriverebbe, a sua volta, dall'obbligo per il magistrato inquirente di

spedire la comunicazione giudiziaria soltanto in occasione del

compimento di atti istruttori. Più precisamente, l'ordinanza del 3

febbraio 1976 si duole che la comunicazione giudiziaria non abbia luogo

fin dall'iscrizione del procedimento (rectius, della querela) nei

registri degli uffici giudiziari, mentre, più genericamente,

l'ordinanza del 16 gennaio 1979 addebita alla mancanza di comunicazione

giudiziaria il fatto che il querelato non sia posto in grado "di

utilizzare a sua volta il diritto di querela". Tuttavia, poiché le

questioni aventi ad oggetto l'art. 304, primo comma, c.p.p. non si

limitano a prospettare le incidenze negative sul diritto di querela, ma

allargano il discorso alle incidenze negative sul come "organizzare...

utilmente" l'intera difesa (ordinanza del 3 febbraio 1976) o sul come

"approntare tutti i mezzi di difesa" (ordinanza del 16 gennaio 1979,

che conclude lamentando, altresì, ancor più in generale, la non

previsione dell'invio della comunicazione giudiziaria nell'ipotesi,

assai frequente nei procedimenti pretorili, di "non effettuazione di

mezzi istruttori"), con conseguente riguardo per questi aspetti a

qualsiasi tipo di reato, indipendentemente dalla procedibilità a

querela, così da assumere autonomo rilievo, tali questioni vanno

affrontate separatamente da quelle aventi ad oggetto l'art. 124, primo

comma, c.p. e successivamente ad esse. Tanto più che, in ogni caso, e

cioè anche limitando la prospettiva ai soli reati perseguibili a

querela, un'eventuale declaratoria di illegittimità dell'art. 124,

primo comma, c.p. non comporterebbe necessariamente l'illegittimità

dell'art. 304, primo comma, c.p.p., come, all'inverso, un'eventuale

declaratoria di non fondatezza in ordine all'art. 124, primo comma,

c.p. non comporterebbe necessariamente un'analoga declaratoria nei

confronti dell'art. 304, primo comma, c.p.p.

5. - Per quanto attiene all'art. 124, primo comma, c.p., le due

ordinanze di rimessione, emanate l'una in un procedimento con

imputazioni di ingiurie e di percosse, l'altra in un procedimento con

imputazione di sole ingiurie, muovono dalla considerazione che i reati

in questione, ed altri come le minacce e le lesioni personali

perseguibili a querela (art. 582, secondo comma, c.p.), sovente

"vengono commessi in danno reciproco": di qui il possibile determinarsi

di una sperequazione processuale, con gravi ripercussioni sul diritto

di difesa, qualora uno solo dei due protagonisti dello "scontro fisico

o verbale" abbia presentato querela entro il termine perentorio dei tre

mesi dal giorno del fatto (giorno che in tali casi coincide con il

giorno della "notizia del fatto", dalla quale l'art. 124, primo comma,

c.p. fa decorrere, salvo che la legge disponga altrimenti, il suddetto

termine per l'esercizio del diritto di querela), a tutto danno

dell'altro protagonista, più disposto a perdonare e fiducioso di un

accomodamento, magari promesso, e poi disatteso, dalla "controparte".

La questione non è fondata, né sotto il profilo dell'art. 3 Cost.

né sotto il profilo dell'art. 24 Cost.

A parte gli ostacoli che si frappongono all'enucleazione di una

categoria dei "reati in danno reciproco" nell'ambito dei reati

perseguibili a querela (solamente per le ingiurie il legislatore penale

sostanziale prende in specifica considerazione, nell'art. 599 c.p.,

l'eventualità di "offese reciproche", secondo un concetto di

reciprocità peraltro sganciato, nell'interpretazione giurisprudenziale

corrente, da una necessaria concomitanza delle offese e, quindi,

riscontrabile anche a distanza, mentre l'ipotesi di reati commessi "da

più persone in danno reciprocamente le une alle altre" è prevista in

via generalissima, compresi, pertanto, i reati perseguibili d'ufficio,

pure con sganciamento dall'unità di tempo e di luogo, dal legislatore

processuale penale, nell'art. 45 n. 1 c.p.p., ai fini della connessione

dei procedimenti), nessuna violazione dell'art. 3 Cost., come

puntualmente osserva l'Avvocatura dello Stato, è ravvisabile nei

confronti di una disposizione che colloca i due "offensori reciproci",

in identiche condizioni cronologiche per quanto riguarda l'esercizio

del rispettivo diritto di querela.

La "disponibilità al perdono", la speranza in un "accomodamento"

ed altri simili atteggiamenti (che, ovviamente, non devono essersi

tradotti in un comportamento riconducibile a rinuncia tacita, fatto

giuridico cui l'art. 124, secondo e terzo comma, c.p. attribuisce

forza preclusiva assoluta, attraverso l'estinzione del diritto di

querela), pur moralmente apprezzabili, non sono valori che il

legislatore ordinario, anche a prescindere dalle difficoltà di ordine

probatorio (potrebbe, ad esempio, essersi trattato di una dimenticanza

o trattarsi di un atteggiamento pretestuoso, invocato a posteriori da

chi ben sapeva che non vi era stata "reciprocità" di offese), sia

tenuto a tutelare mediante appositi congegni normativi. Nessun

precetto costituzionale, certamente non l'art. 3, esige tanto.

Si potrebbe, caso mai, aggiungere che il meccanismo auspicato dalle

ordinanze di rimessione non tarderebbe a degenerare in strumento

foriero di inconvenienti ben più gravi di quelli che pretenderebbe di

eliminare: ogni querelato si vedrebbe incoraggiato a presentare

querela contro il querelante, invocando una "reciprocità" fittizia, e

ciò qualunque fosse il reato addebitatogli, data la già rilevata

difficoltà di enucleare tra i reati perseguibili a querela una più

ristretta sotto-categoria di reati che si prestino a reciprocità di

offesa.

Parimenti, nessuna violazione è riscontrabile sotto il profilo del

diritto di difesa, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, Cost.

Già sul piano formale sarebbe agevole rispondere alle ordinanze di

rimessione (e, in particolar modo, a quella del 16 gennaio 1979, che

esplicitamente lamenta violazioni dei diritti della difesa, mentre

l'ordinanza del 3 febbraio 1976 insiste piuttosto su una disparità di

posizioni difensive, che si ritorcerebbe a tutto danno del querelato),

che, nonostante l'uso da esse fatto dell'espressione "parti" e, più

specificamente, di "parte" con riguardo al querelato, non è

sufficiente la presentazione della querela per determinare

l'instaurarsi del procedimento penale, donde la non operatività

dell'art. 24, secondo comma, Cost. sino a che la polizia giudiziaria

oppure l'autorità giudiziaria non dia inizio alle indagini O,

comunque, non addivenga al compimento di atti che facciano assumere la

qualità di imputato alla stregua dell'art. 78, primo comma, c.p.p.

Ma, anche spostando l'attenzione sulle situazioni processuali che

vengono a determinarsi in un secondo momento per effetto degli

interventi della polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria, non

rimane posto per altra soluzione se non quella della non fondatezza,

pur non essendo esatto quanto afferma l'Avvocatura dello Stato circa il

ritrovarsi del querelato "nella stessa pratica possibilità di

difendersi" propria del querelante, un'affermazione che, fra l'altro,

sembra riecheggiare ancora la preoccupazione di escludere qualsiasi

contrasto con l'art. 3 Cost.

Parlare di "stessa" possibilità pratica di difendersi per

querelante e querelato è indubbiamente eccessivo, date le consistenti

differenze tra le rispettive posizioni processuali. Né per superare le

differenze basta richiamarsi, come si legge nell'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri, alla possibilità che "anche

all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute"

(art. 599, terzo comma, c.p.) sia applicata dal giudice quella speciale

causa di non punibilità, definita ritorsione, che è prevista

dall'art. 599, primo comma, c.p. Tale causa di non punibilità ha una

portata estremamente limitata, avendo trovato riconoscimento

legislativo soltanto nel caso di ingiurie reciproche, e, comunque, non

vale ad elidere tutte le differenze tra la posizione del querelante e

la posizione del querelato.

Ciò non significa, peraltro, che queste differenze - comunque

conseguenti ad atti di libera scelta dei due "offensori reciproci",

l'uno che ha deciso di presentare querela e l'altro che ha optato per

la non presentazione - comportino per il querelato una violazione

dell'art. 24, secondo comma, Cost., considerato sia di per sé, sia in

correlazione con l'art. 3 Cost.: il querelato si trova a fruire di

tutte le garanzie difensive riconosciute all'imputato, innegabilmente e

doverosamente maggiori di quelle riconosciute al querelante, che va

anche incontro al rischio di una condanna alle spese e ai danni in

dipendenza del proscioglimento o dell'assoluzione dell'imputato (artt.

382 e 482 c.p.p.), salve soltanto le formule ivi espressamente

eccettuate (si vedano altresì le declaratorie di illegittimità

costituzionale di cui alle sentenze n. 165 del 1974 e n. 52 del 1975).

Se è pur vero che la persona offesa dal reato è sempre chiamata a

testimoniare, non è meno vero che questa Corte (v. le sentenze n. 190

del 1971 e n. 3 del 1973) ha già avuto occasione di dichiarare non

fondate le questioni di legittimità proposte, con riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost., nei confronti delle disposizioni (artt. 106, 350,

secondo comma, 366, 408, 441, 447, 448 e 449 c.p.p.) da cui proviene

questa disparità tra l'imputato che viene interrogato ed altri

soggetti processuali, come la persona offesa dal reato, il querelante,

la parte civile, che vengono assunti come testimoni.

Quanto all'impossibilità per l'imputato di far valere ragioni

risarcitorie in compensazione, cui si richiama l'ordinanza del 3

febbraio 1976, quasi a sottointendere una violazione del diritto di

azione ex art. 24, primo comma, Cost., sono senz'altro da condividere

le considerazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato circa il fatto che

nulla vieta al querelato di intentare azione avanti al giudice civile

per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito delle offese

ricevute in via di reciprocità dal querelante.

6. - Per quanto riguarda l'art. 304, primo comma, c.p.p., le due

ordinanze - muovendo dalla considerazione che la comunicazione

giudiziaria, con il venire inviata solo all'inizio dell'istruzione,

anziché subito dopo l'iscrizione "del procedimento penale... nei

registri degli uffici giudiziari" (ordinanza del 3 febbraio 1976),

così da poter addirittura mancare allorché il giudizio non sia

preceduto da alcuna attività istruttoria (ordinanza del 16 gennaio

1979), finirebbe con il pregiudicare, nei casi di "offese reciproche",

un utile esercizio del diritto di querela da parte del querelato,

almeno quando la "controparte" abbia presentato la querela con un

congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine massimo consentito

- ripropongono sotto una nuova, particolare, angolatura, che è,

appunto, quella del diritto di querela, la questione, già più volte

affrontata da questa Corte e sempre risolta in termini di non

fondatezza (v. le sentenze n. 197 del 1972, n. 29 del 1974 e n. 208 del

1976), della legittimità costituzionale della normativa concernente

"il quando" debba farsi luogo alla spedizione della comunicazione

giudiziaria.

Anche sotto questa nuova, particolare, angolatura, la questione,

sollevata sempre con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., deve dirsi

non fondata.

Ferma restando l'argomentazione su cui hanno fatto leva le sentenze

da ultimo ricordate, e cioè (v. specialmente la sentenza n. 208 del

1976) che "la comunicazione giudiziaria non è imposta dalla

Costituzione", rispondendo "ad esigenze che il legislatore ordinario ha

ritenuto, nella sua discrezionalità, di dover soddisfare", così che

"rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario determinare

la sfera di applicazione della comunicazione stessa" e che, comunque,

la garanzia della difesa, posta dall'art. 24 Cost. per ogni "stato" del

procedimento, non può ritenersi operante quando ancora manchi il

procedimento (v. specialmente la sentenza n. 29 del 1974, che riprende

sul punto la sentenza n. 197 del 1972), si deve, a maggior ragione,

rilevare che il fatto giuridico della presentazione di una querela non

è sufficiente a determinare l'instaurazione di un procedimento penale

né nell'accezione ampia né , tanto meno, nell'accezione ristretta del

termine, collocandosi tale fatto addirittura in un momento anteriore

agli stessi atti di istruzione preliminare della polizia giudiziaria.

Che l'ordinanza del 3 febbraio 1976 parli di iscrizione del

procedimento penale nei registri degli uffici giudiziari e di inizio

del procedimento in coincidenza con tale iscrizione, rappresenta il

frutto di un'imprecisione, o, per lo meno, di una generalizzazione che

non può adattarsi alle ipotesi di querela o di semplice denuncia, la

cui iscrizione nel registro dell'ufficio giudiziario competente non

significa né meno ancora comporta inizio del procedimento penale.

Pretendere che il diritto di difesa costituzionalmente garantito debba

trovare spazio fin da tale momento equivale a sostenere una tesi

chiaramente esorbitante dai confini del dettato costituzionale.

7. - Rimane da esaminare la prospettazione più generale, in quanto

indipendente dal diritto di querela, attraverso la quale l'ordinanza

del 16 gennaio 1979 deduce, ancora con riferimento ai "diritti

costituzionali" di cui agli artt. 3 e 24 Cost., l'illegittimità

dell'art. 304 c.p.p. per la mancata previsione dell'"invio di

comunicazione giudiziaria nel caso di non effettuazione di mezzi

istruttori". La questione era già stata sollevata in relazione al

testo dell'art. 304 c.p.p., quale novellato dall'art. 8 legge 5

dicembre 1969, n. 932, introduttiva dell'avviso di procedimento, cui

l'art. 3 legge 15 dicembre 1972, n. 773, con ulteriore "novellazione"

dell'art. 304 c.p.p., ha sostituito la comunicazione giudiziaria,

lasciando, peraltro, immutata la prescrizione sul "quando"

dell'informativa ("Sin dal primo atto di istruzione, il giudice

istruttore è obbligato", diceva l'art. 304 c.p.p. nella versione

introdotta dalla legge n. 932 del 1969; "Sin dal primo atto di

istruzione" dice l'art. 304 c.p.p. nella versione introdotta dalla

legge n. 773 del 1972), e dichiarata non fondata da questa Corte con la

sentenza n. 197 del 1972. Poiché non è stato addotto alcun argomento

atto ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza, la

questione è da ritenere manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 126 (rectius, 124) c.p. e 304 c.p.p.

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza

emessa il 7 novembre 1978 dal Pretore di Chiavenna;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 124 c.p. e 304 c.p.p. sollevate, in riferimento agli artt.

3 e 24 Cost., con le ordinanze emesse il 3 febbraio 1976 ed il 16

gennaio 1979 dal Pretore di Chiavenna;

3) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 304 c.p.p., nella parte in cui non prevede

"l'invio di comunicazione giudiziaria nel caso di non effettuazione di

mezzi istruttori", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

con l'ordinanza emessa il 16 gennaio 1979 dal Pretore di Chiavenna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE

ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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