Corte costituzionale

Sentenza n. 194/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1985 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 280legge 15/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo

comma, d.l. 15 dicembre 1979 n. 625 (Misure urgenti per la tutela

dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), conv. nell'art. 1

legge 6 febbraio 1980 n. 15; dell'art. 280, u.c., codice penale e

dell'art. 3, u.c., legge 29 maggio 1982 n. 304, promosso con ordinanza

emessa il 24 febbraio 1984 dalla Corte d'Assise di Genova nei

procedimenti penali riuniti a carico di Miglietta Fulvia ed altri,

iscritta al n. 1010 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 24 febbraio 1984 (pervenuta a questa Corte l'8 agosto

successivo) la Corte d'Assise di Genova esponeva di procedere, nei

confronti di tale Miglietta Fulvia ed altri, per imputazioni

concernenti il delitto di cui all'art. 280, primo e secondo comma, cod.

pen., nonché altri reati aggravati dalla finalità di terrorismo o di

eversione dell'ordine democratico ai sensi dell'art. 1 d.l. 15 dicembre

1979 n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980 n.

15. Precisava l'ordinanza che l'attentato, relativo all'imputazione di

cui all'art. 280 cod. pen., riguardava l'incolumità personale di due

persone che avevano riportato gravi lesioni.

Precisava altresì l'ordinanza che la Miglietta ed altri tre

imputati, pur dovendo essere dichiarati colpevoli, apparivano

meritevoli di attenuanti generiche, mentre poi alla Miglietta stessa e

a due degli altri tre dovevano essere concesse anche le attenuanti

previste dall'art. 3 della l. 29 maggio 1982, n. 304 per la

collaborazione prestata nel processo.

Riteneva, però la Corte d'Assise: 1) che in realtà le attenuanti

generiche non potessero in alcun modo essere applicate, in quanto vi

ostava la preclusione introdotta dal terzo comma dell'art. 1 d.l. 15

dicembre 1979 n. 625 così come modificato dalla l. 6 febbraio 1980 n.

15; 2) che analoga preclusione comportasse l'ultimo comma dell'art.

280 cod. pen. 3) che, infine, l'art. 3 ultimo comma della l. 29 maggio

1982 n. 304 escludeva bensì, per i dissociati, le preclusioni

contemplate dall'art. 1, terzo comma, della l. n. 15/1980, di cui s'è

detto al n. 1, ma non altrettanto prevedeva per le "simmetriche"

identiche preclusioni di cui all'ultimo comma dell'art. 280 cod. pen.

Tutte tali situazioni comporterebbero - secondo l'ordinanza -

disparità di trattamento, e irrazionalità, confliggenti con l'art. 3,

primo comma. Cost., e perciò veniva sollevata questione di

legittimità costituzionale.

Quanto alla motivazione, ripeteva l'ordinanza quelle stesse già

esposte nella precedente 21 dicembre 1983 per quanto si riferisce

all'art. 1 della l. 6 febbraio 1980 n. 15: si rilevava, cioè, che la

valutazione del fatto non poteva non essere globale e quindi non si

poteva non tenere conto di circostanze attenuanti che venivano

eventualmente a differenziare la posizione di un imputato da quella del

concorrente: mentre escludendole - come, ad avviso dell'ordinanza, il

legislatore prescriveva - si dava identico trattamento sanzionatorio a

situazioni differenziate da merito diverso.

Circa, poi, l'analoga questione proposta in relazione all'ultimo

comma dell'art. 280 cod. pen., l'ordinanza faceva osservare che,

essendo simmetrico il meccanismo di esclusione, identiche erano le

ragioni su cui veniva a fondarsi l'illegittimità.

Infine, per quanto si riferisce all'ultimo comma dell'art. 3 della

l. n. 304/1982, la Corte genovese motivava la denunzia sostenendo che,

non prevedendosi analoga esclusione per le preclusioni contenute

nell'u.c. dell'art. 280 cod. pen, si determinava disparità di

trattamento fra i comportamenti di dissociazione riferiti a fatti

commessi prima dell'entrata in vigore della l. n. 15/1980, e quelli

riferiti a fatti commessi successivamente.

La rilevanza risultava implicita nel fatto che, senza la richiesta

declaratoria d'illegittimità, la Corte d'Assise non avrebbe potuto

concedere le attenuanti di cui in narrativa aveva indicato taluni

imputati come meritevoli. Considerato in diritto :

1. - La prima questione, che la Corte d'Assise di Genova ripropone,

è quella stessa già sollevata con ordinanza 21 dicembre 1983, da

questa Corte già esaminata e decisa con sent. 13 febbraio 1985 n. 38:

benché debba rilevarsi che la Corte d'Assise genovese non poteva

averne ancora appreso dispositivo.

Le argomentazioni addotte sono, comunque, identiche a quelle già

prospettate, ed anzi l'ordinanza le richiama espressamente. La Corte

costituzionale non ritiene, perciò, di doversi discostare dalla citata

sentenza interpretativa.

Secondo la prassi, la questione andrà ora dichiarata

manifestamente infondata.

2. - Molto più grave e complessa è, invece, l'analoga questione

che l'ordinanza attuale solleva nei confronti dell'u.c. dell'art. 280

cod. pen., sempre con riferimento all'art. 3 Cost.

Secondo la Corte d'Assise genovese si tratterebbe di questione

perfettamente parallela all'altra; essa avrebbe avuto, anzi, identico

iter nella conversione dal decreto alla legge, ricevendo uguali

modificazioni e per le stesse ragioni.

Il Ministro Guardasigilli, del resto, nel suo intervento in sede di

conversione, parlò esplicitamente di "ovvie ragioni di simmetria" con

quanto si proponeva in ordine all'art. 1 della l. 15/1980, di cui alla

prima questione.

Tuttavia, se questo è effettivamente esatto sul piano formale, e

se è vero, perciò, che questa è stata senza dubbio l'opinione dei

compilatori, molte riserve debbono essere, però, espresse in ordine al

testo della norma così come è risultato nella versione definitiva.

Certo, anche in questa ipotesi il legislatore impone al giudice di

non dare corso a giudizio di bilanciamento, di prevalenza o di

equivalenza, nei confronti di circostanze attenuanti che concorrano

"con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma".

Facile, dunque, sembrerebbe, in prima approssimazione, applicare a

questa ipotesi "simmetrica" i risultati raggiunti in sede di

interpretazione della corrispondente disposizione di cui all'art. 1

della citata l. 15/1980.

Ed è quanto, infatti, chiede la Corte d'Assise di Genova,

aggiungendo anche un ulteriore argomento che specificamente riguarda

l'art. 280 cod. pen.: argomento inteso ad esaltare la denunziata

irrazionalità. Si osserva, infatti, che essendo il riferimento

dell'u.c. limitato al secondo e al quarto comma, le attenuanti

risulterebbero conseguentemente applicabili, e persino ammesse a

giudizio favorevole di bilanciamento, nei confronti di chi, attentando

alla vita di una persona, abbia cagionato lesioni gravi o gravissime.

Infatti - si fa osservare - nel secondo comma, oggetto dell'esclusione,

queste conseguenze sono previste limitatamente all'ipotesi di chi abbia

attentato all'incolumità, mentre l'attentato alla vita sarebbe

disciplinato in modo autonomo dal primo comma.

Il rilievo, però, è suggestivo ma non convincente.

Infatti, se il legislatore ha escluso quel favorevole giudizio

comparativo quando sieno derivate lesioni (gravi o gravissime)

dall'attentato all'incolumità della persona, sembra evidente che non

abbia inteso di ammetterlo quando l'attentato fosse diretto a

sopprimere la vita, giacché nel più grave attentato alla vita è

ovviamente ricompreso anche quello meno grave all'incolumità: per cui

tanto meno il favorevole giudizio può essere ritenuto ammissibile

quando, ovviamente non escludendo l'offesa all'incolumità, l'agente

miri addirittura a sopprimere la vita umana. Si tratta, insomma, di

un'ovvietà logica, per la quale non è nemmeno necessario ricorrere

alla nozione d'interpretazione estensiva.

3. - Vero è, invece, che ben altre considerazioni potrebbero

portare ad escludere quella "simmetria" che dovrebbe dare ingresso

all'interpretazione utilizzata per la prima questione.

Già nella precedente citata sentenza (n. 38/1985) questa Corte

aveva incidenter tantum rilevato come il legislatore della Repubblica

abbia ritenuto di condividere nel rinnovato art. 280 cod. pen. la

disciplina che il codice Rocco aveva data, oltre mezzo secolo fa, alle

fattispecie di lesioni personali, così come appariva nel valore

letterale del dato testuale, in conformità ai suggerimenti della

relazione del Guardasigilli dell'epoca. Anche il legislatore attuale,

infatti, mostra di considerare circostanze aggravanti del titolo di

lesione personale semplice, e non autonome figure di reato, le lesioni

personali gravi o gravissime di cui all'art. 583 cod. pen.: è,

infatti, soltanto sulla base di tale convinzione che ha ritenuto di

poter escludere il giudizio favorevole di comparazione con circostanze

attenuanti eventualmente concorrenti.

Ma la dottrina più moderna ha da tempo rilevato che, anche a

prescindere da altre importanti considerazioni, fra le ipotesi previste

nell'art. 583 cod. pen., ve ne è almeno qualcuna (ad es.: art. 583,

primo comma, n. 1) nella quale non è ravvisabile l'elemento essenziale

(la malattia) che configura nel delitto descritto nell'articolo

precedente; di tal che, venendo a mancare la imprescindibile comunanza,

fra le tre fattispecie, di tutti gli estremi essenziali (salva

l'aggiunta di quel quid pluris che rappresenta la maggiore gravità),

è da escludere che si tratti di forme circostanziate della lesione

tipica.

Orbene, fino a quando il concorso di circostanze aggravanti ed

attenuanti è stato regolato dalle originarie disposizioni dell'art. 69

cod. pen., ed in particolare del suo ultimo comma che escludeva

qualsiasi bilanciamento quando, fra l'altro, la misura della pena

determinata dalla legge in modo indipendente da quella ordinaria del

reato, non sorgevano difficoltà a proposito delle fattispecie di

lesioni personali: infatti, tanto per le lesioni gravi quanto per le

gravissime, la pena è determinata appunto in modo indipendente, e

perciò il problema del concorso di circostanze non si poneva.

Ma, dopo che l'art. 6 del d.l. 11 aprile 1974 n. 99, convertito

nella l. 7 giugno 1974 n. 220 ha esteso anche alle ipotesi tutte del

quarto comma dell'art. 69 cod. pen. il giudizio di equivalenza o di

prevalenza, si viene a verificare l'anomala situazione di figure

autonome di reato che, essendo state definite dal legislatore del '30

come circostanze aggravanti, possono essere anche poste nel nulla - se

il giudice lo ritiene - dalla presenza di circostanze attenuanti anche

generiche, nella globale valutazione del fatto.

Il che potrebbe indurre sospetto di disparità di trattamento nei

confronti di chi debba rispondere di altre analoghe figure di reato, o

almeno di chi avendo voluto e commesso soltanto lesioni lievi potrebbe

vedersi sottoposto allo stesso trattamento sanzionatorio di chi ha

voluto e commesso lesioni gravissime.

Né i problemi si fermerebbero qui. Ritenendo, infatti, lesioni

gravi e gravissime come circostanze aggravanti del titolo di lesioni

tipiche, diventa inderogabilmente operativo l'art. 59 cod. pen. che le

pone a carico dell'agente, anche se da lui non conosciute o da lui

ritenute per errore inesistenti: il che comporta un'imputazione

sostanziale di fattispecie di reato, dalle gravi conseguenze

sanzionatorie, a titolo di responsabilità oggettiva.

Ovviamente, il parametro di confronto sarebbe in tal caso diverso,

perché riguarderebbe l'art. 27 Cost. e, quindi, il significato del

principio di personalità della responsabilità penale. Vero è, però,

che in tal caso andrebbe anche rimeditato il principio affermato da

questa Corte con la sentenza 19 gennaio 1972 n. 6, secondo cui, "senza

riprendere l'amplissima discussione sulla legittimità costituzionale

dell'art. 42, comma terzo, cod. pen.", sarebbe sufficiente, ai fini

dell'elemento psicologico di cui all'art. 583 cod. pen., la coscienza

e volontà di recare un danno nel corpo alla persona offesa,

irrilevanti restando la previsione e la volontà relative alla

quantità di questo danno, peraltro difficile da prevedere. Senonché,

a prescindere dalle questioni relative alla prevedibilità del maggior

danno da parte di chi abbia diretto la sua condotta al conseguimento di

lesioni semplici (che, peraltro, nemmeno l'auspicata reintroduzione del

titolo di lesioni preterintenzionali, già previsto dal codice

Zanardelli, in realtà risolverebbe, dato che anche in ordine alla

preterintenzione si riproporrebbe il problema dell'imputazione della

responsabilità per l'evento più grave non voluto), il problema di un

trattamento indifferenziato e irrazionale sorge proprio nel confronto

fra l'ipotesi di chi l'evento di lesioni gravi e gravissime abbia

preveduto, voluto e conseguito, e di chi invece solo alle lesioni

semplici abbia diretto il proposito e la condotta.

Tuttavia, in considerazione della gravità e della amplissima

latitudine di così complessa problematica, che coinvolge i cardini

stessi del sistema penale in vigore e non soltanto del codice

sostanziale, sembra alla Corte inopportuno affrontarne la soluzione

incidenter tantum, anche nell'auspicio che il legislatore ponga mano

frattanto ad una riforma radicale del sistema stesso di cui è ormai

fortemente sentita l'esigenza.

Tanto più che il diritto vivente, così come risulta anche dalle

più recenti sentenze della Corte di Cassazione, persiste nella

tradizionale considerazione di queste fattispecie, riducendo il

collegamento psicologico, fra l'azione e il più grave evento attinto,

ad una specie di presunzione di dolo eventuale, fondata sulla reale

sussistenza di un dolo generico di lesione.

4. - In tali condizioni, e ferme le riserve e gli auspici espressi,

non resta alla Corte che dare applicazione, anche relativamente alle

ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 280 cod. pen., ai principi

espressi nella sentenza interpretativa 13 febbraio 1985 n. 38.

Deve, però, rilevarsi che, per quanto si riferisce all'ultimo

comma oggetto dell'impugnazione, gli effetti della citata sentenza

debbono restare limitati appunto alle ipotesi previste nel secondo

comma: e ciò, sia perché l'ipotesi di cui al comma quarto (pure

richiamata dal comma impugnato) non ricorre nella specie, non essendo

stata cagionata la morte di persona alcuna, sia perché comunque quei

principi non potrebbero mai essere applicati al titolo di omicidio. Né

la dottrina, infatti, né la giurisprudenza più ossequiente alle

interpretazioni tradizionali hanno mai ritenuto che l'omicidio potesse

essere considerato circostanza aggravante della fattispecie di lesioni

semplici.

Evidentemente il legislatore, trattandosi di una fattispecie di

attentato, è stato tratto in inganno dalla categoria dei cosidetti

"delitti aggravati dall'evento" e ha perciò trattato l'omicidio,

conseguente agli attentati previsti nel quarto comma, come un

aggravamento della fattispecie base formulata nel primo comma dell'art.

280 cod. pen.

Senonché, va rilevato che la detta categoria non è omogenea: in

essa rientrano, infatti, tanto fattispecie con eventi ulteriori per i

quali l'aggravante si verifica in ogni caso, indipendentemente dal

collegamento psichico con l'agente, quanto altre in cui l'evento

ulteriore non deve essere voluto perché, se voluto, si verifica una

figura criminosa diversa. Orbene, sicuramente tra i delitti contro la

Personalità dello Stato vi sono ipotesi che rientrano nella categoria

dei delitti aggravati dall'evento, e sono tutte della prima specie (si

veda gli artt. 253, 255, 257, 261, 262, 287 cod. pen.), ma ad essa

altrettanto sicuramente non appartengono i cosiddetti "delitti di

attentato", nei quali l'evento ulteriore, che comporta aumento della

pena, null'altro rappresenta se non la realizzazione del fine cui

l'azione era diretta.

Quel fine che è già contemplato nella condotta attentante

prevista dall'ipotesi base: la quale, perciò, si presenta come

situazione di pericolo, autonomamente punita, rispetto alla situazione

di danno integrata dall'evento ulteriore. È questo, infatti, il senso

- non del tutto corretto - in cui si parla di "delitti a consumazione

anticipata". Tuttavia, come già si era rilevato nella precedente

citata sentenza, una volta che la più moderna dottrina e la Corte di

Cassazione (anche a Sezioni Unite) hanno riconosciuto che l'azione

descritta nei delitti di attentato debba possedere l'idoneità

discendente dal principio generale di cui all'art. 49 secondo comma

cod. pen., molti equivoci potrebbero essere evitati se il legislatore

decidesse di abbandonare formule così arcaiche, utilizzando la forma

generale di cui all'art. 56 cod. pen.

Certo si è, comunque, che - come ormai appare chiaro - l'ipotesi

del comma quarto dell'art. 280 cod. pen., rappresentando il fine

realizzato cui tendeva la condotta di attentato alla vita prevista nel

primo comma, oppure l'evento eventuale o, quanto meno,

preterintenzionale della condotta di attentato all'incolumità, ivi

pure contemplata in alternativa, non può assolutamente in nessun caso

essere considerato come circostanza aggravante: il che comporta

l'assurdità di porre in concorso l'evento interno ad un delitto con

l'evento proprio di circostanze attenuanti, giusta quanto appunto

dispone l'ultimo comma dell'art. 280 cod. pen.

5. - La terza ed ultima questione, sollevata dalla Corte d'Assise

di Genova, riguarda l'art. 3 della l. n. 304/1982. Questo, infatti, è

stato impugnato nella parte in cui non prevede l'esclusione delle

preclusioni contenute nell'art. 280 cod. pen. di cui si è parlato nei

numeri precedenti, così come invece espressamente contempla

l'esclusione di quelle di cui all'art. 1 della l. n. 15/1980 (di cui si

è detto al n. 1) per coloro che, avendo commesso reati per finalità

di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, collaborano

con l'autorità di polizia o con quella giudiziaria.

Secondo i giudici rimettenti, l'irrazionalità della disposizione,

come tale confliggente con l'art. 3 Cost., sarebbe rappresentata dalla

disparità di trattamento che verrebbe a verificarsi fra chi abbia

prestato la sua collaborazione con riferimento a fatti commessi prima

dell'entrata in vigore della l. 6 febbraio 1980 n. 15, rispetto a chi

abbia tenuto lo stesso comportamento ma con riferimento a fatti

commessi successivamente all'entrata in vigore della legge predetta. Di

più l'ordinanza non dice, e non chiarisce, perciò, in che esattamente

consista la lamentata disparità.

Sembra, tuttavia, che si voglia mettere in evidenza come, nel primo

caso, lo stesso comportamento attinga benefici più ampi in quanto i

fatti, commessi prima dell'entrata in vigore della legge citata, erano

stati sanzionati con pene più miti. Se così è, però, è allora

evidente l'equivoco nel quale incade l'ordinanza: la diversità,

infatti, fra le due situazioni non dipende dalla legge attributiva dei

benefici, che sono sempre accordati in eguale misura per lo stesso

meritevole comportamento processuale. Essa dipende, invece, dal fatto

che i reati sieno stati commessi sotto l'impero di leggi più miti

oppure più severe: situazioni ineliminabili, e ricorrenti, d'altra

parte, ogni qualvolta l'agente non si sia lasciato dissuadere dalla

più grave intimidazione dipendente dalla prevenzione generale

contenuta nella legge più severa.

La motivazione avrebbe dovuto, invece, incentrarsi semmai proprio

in relazione alla dedotta illegittimità, sulle differenze di

trattamento che asseritamente venivano a discendere dalla esclusione

del meccanismo preclusivo di cui all'art. 1 della legge 15/1980, che

l'ultimo comma della legge denunziata comporta, e la mancata esclusione

dell'analogo meccanismo inserito nell'ultimo comma dell'art. 280 cod.

pen.

Ma sul punto non vi è alcun cenno.

Il che, anche a prescindere dal fatto che si richiederebbe alla

Corte costituzionale un'additiva penale, e dai rilievi di merito

avanzati dall'Avvocatura, è già di per sé causa d'inammissibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del d.l. 15 dicembre 1979 n.

625, così come convertito nell'art. 1 della l. 6 febbraio 1980 n. 15,

sollevata dalla Corte d'Assise di Genova con ordinanza 24 febbraio 1984

(pervenuta a questa Corte l'8 agosto successivo) con riferimento

all'art. 3, primo comma, Cost.;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 280, ultimo comma, cod. pen.,

sollevata dalla stessa autorità giudiziaria con la stessa ordinanza,

con riferimento all'identico parametro;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, ultimo comma, della l. 29 maggio 1982, n. 304, sollevata

sempre dalla stessa Corte d'Assise, collo stesso provvedimento e con

riferimento al detto parametro, limitatamente alla parte in cui non

prevede che non si applichi l'ultimo comma dell'art. 280 cod. pen.,

quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi

dell'articolo impugnato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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