Corte costituzionale

Sentenza n. 159/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1982 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82 della

legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanzaemessa il 15 marzo

1978 dal Giudice istruttore del Tribunale di Torino, nel procedimento

penale a carico di Contaldo Pierino, iscritta al n. 285 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 250 del 6 settembre 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 1982 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

Udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Contaldo Pierino,

imputato di falsa testimonianza e di favoreggiamento personale

successivamente al suo proscioglimento ai sensi dell'art. 80 della

legge 22 dicembre 1975, n. 685, il Giudice istruttore presso il

Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 82 della stessa legge n. 685 del 1975, che

impone, in deroga agli artt. 348 e 465 c.p.p., a "coloro i quali siano

stati dichiarati non punibili peravere agito nelle condizioni di cui

all'art. 80", il dovere dideporre come testimoni nei processi relativi

ai fatti che comunque possono portare all'individuazione delle persone

o delle organizzazioni criminose che illecitamente producono,

fabbricano, importano, esportano, vendono o altrimenti cedono o

detengono sostanze stupefacenti o psicotrope, in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Secondo il giudice a quo la deroga stabilita dalla norma impugnata

alla generale impossibilità di assunzione testimoniale, a pena di

nullità, degli imputati di un reato connesso (salvo che siano stati

prosciolti, a seguito di giudizio, con la formula per non avere

commesso il fatto o perché il fatto non sussiste) ha l'esclusiva

funzione di consentire l'uso di uno strumento in più nella difficile

opera di individuazione di soggetti particolarmente pericolosi quali

gli spacciatori di sostanze stupefacenti. Tuttavia, "a parte le

considerazioni che si possono svolgere sulla reale efficacia di questo

strumento", sta il rilievo che il tossicomane, prosciolto ex art. 80,

diviene, in base al successivo art. 82, possibile imputato di altri

reati; e ciò in contrasto con lo spirito della legge n. 685 del 1975

che tende a considerarlo, piuttosto che un delinquente, un malato da

curare e un cittadino da reinserire; le ragioni della deroga sembrano

quindi - secondo il giudice a quo situarsi sul versante opposto

rispetto agli intenti del legislatore. Ma, aldilà di tale

puntualizzazione, vi è un preciso dato di riferimento per considerare

illegittimo l'art. 82; si tratta della sentenza n. 201 del 1975 della

Corte costituzionale conla quale venne affermato, testualmente: "è

razionale che il soggetto che abbia reso, a suo tempo, interrogatorio

in qualita'di coimputato, non possa essere successivamente chiamato, in

mutata veste, a riferire come testimone sugli stessi fatti. Ciò

perché il timore di incorrere in pregiudizievoli contraddizioni e

conseguenti responsabilità finirebbe col togliere attendibilità alla

sua deposizione".

Orbene, conclude il Giudice istruttore, l'affermazione della Corte,

relativa proprio alla dichiarazione di infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 348, secondo comma, c.p.p., non

lascia adito ad equivoci se è vero che la Corte non ha "posto in luce

la possibilità di deroghe alcune al principio del divieto di

testimonianza dell'imputato prosciolto in processo per fatti connessi".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 1978.

Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che la questione sia dichiarata non fondata.

Premette l'Avvocatura, con riferimento alla decisione della Corte

indicata dal giudice a quo, che la razionalità di una regola generale

(quella fissata nell'art. 348 c.p.p.) non significa assolutamente

inderogabilità della regola stessa quando valide ragioni richiedano

una disciplina particolare.

A ben vedere, poi, quella introdotta con la norma impugnata non è

la sola eccezione operante nel nostro diritto positivo al divieto di

assumere come testimoni gli imputati di uno stesso reato o di reato

connesso anche se prosciolti: la Corte di cassazione, infatti, con

giurisprudenza costante, ha statuito che non è vietata la

testimonianza del coimputato che sia anche persona offesa rispetto ad

un reato connesso, perché chi è stato offeso da un reato è tenuto a

deporre ai sensi dell'art.408 c.p.p.. La norma impugnata, che

stabilisce l'obbligo di testimoniare per chi sia stato dichiarato non

punibile ai sensi dell'art. 80 legge n. 685 del 1975, costituisce

allora un'ulteriore deroga, che si aggiunge a quella già posta

dall'art. 408, alla regola generale fissata dall'art. 348 c.p.p.. Essa

è stata voluta dal legislatore a conclusione di ampia e approfondita

discussione: appare nel disegno di legge redatto dalle commissioni

riunite del Senato 2ª e 12ª, precisandosi nella relazione che la

disposizione proposta tende "al fine di individuare le persone che si

dedicano al traffico illecito di stupefacenti: in sostanza il drogato

da vittima del trafficante diventa collaboratore della giustizia per

stroncare il traffico". E se è vero che la minoranza della

commissione si dichiarò subito contraria a tale disciplina è vero

altresì - prosegue l'Avvocatura - che, sulle posizioni contrapposte,

si è poi approfondito il dibattito in sede di discussione,

osservandosiche "occorre rompere la catena che ha, fino ad ora, legato

i produttori e gli spacciatori. "Questa catena - si è detto potrà

essere infranta solo attraverso la testimonianza dei consumatori

dichiarati non punibili. Non prevedendo, quindi, obbligo di

testimoniare per i consumatori dichiarati impunibili vedremo perduto

uno dei punti più qualificanti del disegno di legge in discussione".

È, pertanto, esatta (anche se non esauriente), conclude

l'Avvocatura, l'individuazione operata dall'ordinanza di rinvio del

fine della norma impugnata; ma tale fine giustifica, in relazione al

principio di eguaglianza, la deroga stabilita al pur ragionevole

principio generale fissato nell'art. 348 c.p.p..

Quanto osservato dal giudice a quo in ordine alla inadeguatezza

della norma rispetto al fine perseguito, nonché circa le remore che da

essa potrebbero derivare alla cura e al reinserimento del tossicomane,

si risolve pertanto "in una valutazione opposta a quella compiuta dal

legislatore nell'esercizio della sua sovrana discrezionalità". Considerato in diritto :

1. - Il Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino dubita

della legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3, secondo

(rectius, primo) comma, Cost., dell'art. 82 legge 22 dicembre 1975, n.

685: e ciò in quanto, a suo avviso, sarebbe priva di giustificazione

la "deroga agli artt. 348 e 465 del codice di procedura penale", nella

quale, non solo per ragioni letterali ma anche per ragioni

sistematiche, la norma in esame si sostanzia con il prevedere, a carico

di "coloro che sono stati dichiarati non punibili per aver agito nelle

condizioni di cui all'art. 80" della stessa legge n. 685 del 1975, "il

dovere di deporre come testimoni nei processi relativi ai fatti che

comunque possono portare all'individuazione delle persone o delle

organizzazioni criminose che illecitamente producono, fabbricano,

importano, esportano, vendono o altrimenti cedono o detengono sostanze

stupefacenti o psicotrope".

Più esattamente, la "deroga" va vista in relazione non all'intero

testo degli artt. 348 e 465 c.p.p. (anzi, il secondo comma dell'art.

348, per la parte in cui statuisce che "Ogni persona ha capacità di

testimoniare, salvo al giudice di valutarne la credibilità", rimane

ben fermo, mentre, per la parte in cui dispone che "Eccettuati i casi

espressamente indicati dalla legge, nessuno può sottrarsi all'obbligo

di deporre", trova piena conferma nell'art. 82 della legge n. 685 del

1975), ma al terzo comma dell'art. 348 ed al secondo comma dell'art.

465, concordi nello stabilire, l'uno in generale e l'altro in

particolare per la fase dibattimentale, che non possono essere assunti

come testimoni gli imputati dello stesso reato o di reato connesso,

anche se prosciolti o condannati, "salvo che il proscioglimento sia

stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto o perché

il fatto non sussiste".

Stando a tali due commi, coloro che "sono stati dichiarati non

punibili per aver agito nelle condizioni di cui all'art.80" della legge

n. 685 del 1975 (acquisto o comunque detenzione di sostanze

stupefacenti o psicotrope allo scopo di farne uso personale

terapeutico, purché in quantità non eccedente in modo apprezzabile le

necessità della cura; acquisto o comunque detenzione di modiche

quantità per farne uso personale; pregressa detenzione di sostanze di

cui si sia fatto uso esclusivamente personale), in quanto "non

punibili" per ragione diversa da quella del non aver commesso il fatto

o del fatto non sussiste, non avrebbero potuto essere assunti come

testimoni in nessun processo per reati connessi e, quindi, nemmeno "nei

processi relativi ai fatti che comunque possono portare

all'individuazione delle persone o delle organizzazioni che

illecitamente producono, fabbricano, importano, esportano, vendono o

altrimenti cedono o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope", se

connessi al fatto dell'acquisto o della detenzione per cui sia stata

fatta applicazione dell'art. 80.

Invece, in seguito alla "deroga" introdotta dall'art. 82 della

stessa legge, questi "dichiarati non punibili" - e non importa se la

loro non punibilità sia stata dichiarata nella fase istruttoria o dopo

- vengono ad aggiungersi ai "prosciolti in giudizio per non aver

commesso il fatto o perché il fatto non sussiste" come obbligati a

deporre quali testimoni, pur in presenza di un rapporto di connessione,

salva l'ulteriore delimitazione che, in ordine a tale tipo di rapporto,

l'art. 82, con lo specificare i "processi" nei quali il dichiarato non

punibile ai sensi dell'art. 80 ha l'obbligo di testimoniare, introduce

rispetto alla nozione di "reato connesso" contenuta negli artt. 348,

terzo comma, e 465, secondo comma, c.p.p..

Due, in particolare, le ragioni addotte nell'ordinanza di

rimessione per motivare l'irrazionalità della "deroga". Anzitutto, il

giudice a quo ravvisa un contrasto, all'interno stesso della legge n.

685 del 1975, fra il considerare il tossicomane come un malato da

curare, tanto da prevederne la non punibilità in presenza di certe

condizioni che ne consigliano l'immediato recupero sociale, e l'esporre

il così "dichiarato non punibile" al rischio di un'altrettanto

immediata criminalizzazione attraverso l'obbligo, penalmente

sanzionato, di rendere testimonianza. In secondo luogo, e più in

generale, il giudice a quo si richiama alla "razionalità" che questa

Corte, non solo sotto il profilo dell'art. 24 Cost. (v. la sentenza n.

154 del 1973), ma anche sotto il profilo dell'art. 3 Cost. (v. la

sentenza n. 201 del 1974), ha espressamente riconosciuto al dettato

degli artt. 348, terzo comma, e 465, secondo comma, c.p.p., là dove

statuiscono che il soggetto, che abbia reso a suo tempo interrogatorio

in qualità di coimputato, non puòessere successivamente chiamato, in

mutata veste, a riferire come testimone sugli stessi fatti: e ciò

perché - diceva la Corte - "il timore di incorrere in pregiudizievoli

contraddizioni e conseguenti responsabilità finirebbe col togliere

attendibilità alla deposizione", con il che - proseguiva la Corte -

"resta pure escluso, ovviamente, il contrasto col principio di

eguaglianza", essendo costante giurisprudenza"che il principio stesso

può dirsi violato soltanto quando la denunziata disparità di

trattamento non sia fondata su presupposti logici ed obiettivi che ne

giustifichino razionalmente l'adozione".

La questione non è fondata.

2. - Quanto alla prima delle due ragioni addotte dal giudice a quo

per dimostrare l'irrazionalità dell'art. 82 legge 22 dicembre 1975, n.

685, è la stessa ordinanza a riconoscere che l'obbligo di testimoniare

ivi previsto vuol essere "uno strumento in più nella difficile opera

di individuazione di soggetti socialmente pericolosi quali gli

spacciatori di sostanze stupefacenti". Il legislatore, pur essendo

doveroso non illudersi sull'efficacia reale di tale strumento, ha

preferito non rinunciarvi a priori, nella logica stessa, forse

esasperata, manon contraddittoria, di una riforma che, profondamente

innovando i tipi di risposta nei confronti del consumatore - piccolo

detentore, ne persegue il recupero sociale attraverso la rinuncia alla

punibilità e gli interventi curativo - riabilitativi, spingendosi sino

al punto di chiamarlo ad essere collaboratore di giustizia, secondo il

classico paradigma della testimonianza.Il fatto che l'obbligo di

testimoniare dopo l'ottenuta declaratoria di non punibilità comporti,

in caso di violazione, misure cautelari personali e sanzione detentiva

(alcuni studiosi, ma si tratterebbe di una diversa scelta di politica

legislativa, preferirebbero lo strumento dell'interrogatorio libero o,

caso mai, dell'esame testimoniale su consenso), non si traduce in una

contraddizione assoluta, e quindi inaccettabile, con la norma

liberatrice di cui all'art. 80.

In altri termini, non si può asserire che l'obbligo di

testimoniare ex art. 82 sia stato introdotto come un corrispettivo

ineluttabilmente da pagare in cambio del trattamento favorevole ex art.

80. Se così fosse, il dichiarato non punibile ai sensi di quest'ultima

disposizione dovrebbe essere semprecitato come testimone in qualsiasi

processo per produzione o traffico di stupefacenti rispetto al quale

sia possibile ipotizzare un suo contributo di verità. Valgono, invece,

anche qui, le disposizioni che comunemente regolano l'assunzione della

testimonianza. Pertanto, sarà il giudice procedente a decidere

l'assunzione di un dichiarato non punibile ex art. 80, solo se e

sempreché lo ritenga "utile" all'accertamento della verità, come

precisa l'art. 348, primo comma, c.p.p., al quale, nonostante la

genericità della formula adoperata nell'art. 82 della legge n. 685 del

1975, quest'ultima non apporta deroga alcuna (la tesi secondo cui la

deroga, investendo anche il primo comma dell'art. 348 c.p.p.,

implicherebbe non soltanto un obbligo di rispondere a carico del

dichiarato non punibile ex art. 80, ma addirittura un dovere di

esaminarlo a carico del giudice, non trova, né può trovare,

consensi), con il che, e qui si apre il discorso sull'attendibilità o

no del teste, il legislatore si rimette in definitiva alla prudenza ed

accortezza del giudice in sede di eventuale ammissione della prova,

prima ancora che al suo libero convincimento in sede di successiva

valutazione delle risultanze probatorie. Né vadimenticata, per quanto

inerisce ai casi di non punibilità della falsa testimonianza e

reticenza, l'ovvia operatività dell'art.384 c.p..

3. - La seconda ragione di irrazionalità addotta dal giudice a quo

nei confronti dell'art. 82 legge 22 dicembre 1975, n. 685, con il far

leva sulla "razionalità" riconosciuta da questa Corte alla "regola"

cui l'art. 82 dichiaratamente sottrae la situazione ivi contemplata,

sembra dare per scontato che la razionalità di una regola significhi,

sempre e necessariamente, l'irrazionalità di qualsiasi eccezione ad

essa. Ma, in tal modo, si verrebbero a confondere tra loro, così da

sovrapporle sino a renderle coincidenti, la razionalità di questa o di

quella regola con la sua inderogabilità, mentre non si può escludere

- anzi, di solito, avviene - che una regola, pur di riconosciuta

razionalità, vada o possa andare incontro a deroghe, anch'esse

razionali.

La conseguente inaccettabilità della tesi che dalla razionalità

della regola vorrebbe automaticamente dedurre l'irrazionalità

dell'eccezione emerge non solamente dall'angolo visuale della logica

concettuale (tanto più che, a loro volta, gli artt. 348, terzo comma,

e 465, secondo comma, c.p.p.si risolvono in una deroga al più generale

principio dell'art. 348, secondo comma, c.p.p.), ma anche da un più

attento esame della stessa giurisprudenza di questa Corte richiamata

dall'ordinanza di rimessione. Ogni discorso sull'eventuale violazione

del principio di eguaglianza implica una precisa verifica, consistente

nell'accertare se la "denunziata" disparità o incongruenza di

trattamento risulti o non risulti fondata su presupposti che ne

giustifichino razionalmente l'adozione. Il che sottintende che la

relativa valutazione va compiuta di volta in volta, norma per norma,

senza la possibilità di automatiche deduzioni da decisioni precedenti.

Il parametro costituzionale dell'art. 3 richiede che l'eccepita

irrazionalità di trattamento venga esaminata alla stregua della

disparità od incongruenza "denunziata" nella specie, in relazione,

cioè, alle situazioni di volta in volta messe a confronto. Il fatto

che questa Corte, con il riconoscere "razionale che il soggetto,

cheabbia reso, a suo tempo, interrogatorio in qualità di coimputato,

non possa essere successivamente chiamato, in mutata veste, a riferire

come testimone sugli stessi fatti" (sentenza n. 201 del 1974, già

ricordata), abbia escluso l'esistenza di un contrasto degli artt. 348,

terzo comma, e 465, secondo comma, c.p.p. con l'art. 3 Cost., se

significa che la Corte ha ritenuto non ingiustificata la disparità di

trattamento, in quel caso denunziata, "fra i cittadini in genere", che

sono sempre tenuti a deporre, "ed i coimputati prosciolti in diverse

fasi processuali e con diverse formule", che non sono sottoponibili ad

esame testimoniale, non significa, altresì, che la Corte abbia con

ciò ritenuto implicitamente ingiustificata ogni eventuale disparità

di trattamento fra coimputati prosciolti in ordine all'assunzione della

qualità di testimone, esclusa di "regola" dagli artt. 348, terzo

comma, e 465, secondo comma, c.p.p.

A parte il già accennato rilievo che gli artt. 348, terzo comma, e

465, secondo comma, c.p.p., si presentano, a loro volta, come una

deroga (oltretutto assai discussa in sede di lavori preparatori) al

principio generale per cui, data la capacità di testimoniare

riconosciuta ad ogni persona, "eccettuati i casi espressamente indicati

dalla legge, nessuno puòsottrarsi all'obbligo di deporre" (art. 348,

secondo comma, c.p.p.), donde la possibilità di costruire alla stregua

di una riaffermazione di quel principio generale le deroghe agli

artt.348, terzo comma, e 465, secondo comma, c.p.p., sarebbe fin troppo

agevole contrapporre alla pretesa di considerare aprioristicamente

irrazionali tali deroghe la circostanza che, per i coimputati

prosciolti "in giudizio per non aver commesso il fatto o perché il

fatto non sussiste", l'obbligo di deporre è ribadito dagli stessi

terzo comma dell'art. 348 e secondo comma dell'art. 465 c.p.p., oggetto

del ripetutamente menzionato intervento di questa Corte.

4. - Non mancano, del resto, altre ragioni obiettive che consentono

di ritenere non palesemente irrazionale l'adozione di un particolare

trattamento - analogo a quello, pur basato su ragioni ben diverse, dei

prosciolti "in giudizio per non aver commesso il fatto o perché il

fatto non sussiste - nei confronti di coloro che sono stati dichiarati

non punibili per aver agito nelle condizioni di cui all'art. 80" della

legge n. 685 del 1975.

Come ha sottolineato l'Avvocatura generale dello Stato nell'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, la giurisprudenza

della Corte di cassazione è costantemente orientata nel senso di

escludere l'incompatibilità a testimoniare del coimputato che sia

persona offesa rispetto ad uno dei reati connessi, così da ravvisare

per lui sussistente l'obbligo di deporre, a prescindere da un suo

eventuale proscioglimento con qualsiasi formula. L'osservazione ha il

suo peso, non solo perché mette in risalto l'esistenza, a livello di

diritto vivente, di un'altra deroga - questa volta implicita (o, meglio,

deducibile in sede di interpretazione sistematica con il riconoscere

prevalente il disposto dell'art. 408, secondo comma, c.p.p., nella

parte in cui prevede l'obbligatoria citazione della persona offesa dal

reato in qualità di teste, rispetto agli artt. 348, terzo comma, e

465, secondo comma, c.p.p.) al divieto di assumere come testimoni i

coimputati di un reato connesso, ma anche perché suggerisce l'idea che

il consumatore - piccolo detentore, dichiarato non punibile in uno dei

casi di cui all'art. 80 della legge n. 685 del 1975, venga considerato,

in definitiva, dall'art. 82 di essa come una vittima delle

organizzazioni criminose impegnate nella diffusione illecita delle

sostanze stupefacenti o psicotrope.

Ancor più importante, ai fini che interessano nella presente sede,

volta ad accertare se la disparità di trattamento in questione sia o

non sia razionale, sembra a questa Corte il generale riferimento

dell'art. 82 a tutti "coloro che sono stati dichiarati non punibili

per aver agito nelle condizionidi cui all'art. 80", a prescindere,

cioè, dalla forma e dalla natura del provvedimento in concreto

adottato per dichiarare tale non punibilità. Ed invero, la "deroga"

agli artt. 348, terzo comma, e 465, secondo comma, c.p.p. e, quindi,

l'obbligo di testimoniare debbono intendersi operanti tanto nel caso

che la non punibilità sia stata dichiarata dal pretore ai sensi

dell'art. 98 della legge n. 685 del 1975, quanto nel caso che la

relativa dichiarazione abbia avuto luogo ai sensi dell'art. 96, quinto

comma, della stessa legge da parte del giudice penalmente competente,

al termine dell'istruttoria o del giudizio, in primo o in secondo

grado.

Ciò ha il pregio di risolvere il problema dei rapporti tra la

declaratoria di non punibilità ex art. 80 e l'obbligo di testimoniare

in modo chiaramente univoco, evitando ogni disparità di trattamento

nell'ambito dei piccoli consumatori - non detentori dichiarati non

punibili, quale, viceversa, sarebbe stato possibile riscontrare in

mancanza di una disposizione come quella dell'art. 82. È ben nota,

infatti, la giurisprudenza, anche a questo proposito consolidata, della

Corte di cassazione, che ritiene non applicabile il disposto degli

artt. 348, terzo comma, e 465, secondo comma, c.p.p. a chi, non avendo

mai assunto la qualità di imputato in senso proprio, non sia stato

assoggettato all'esercizio dell'azione penale. Alla stregua di tale

giurisprudenza, l'"interessato" dichiarato non punibile dal pretore ai

sensi dell'art. 98, terzo comma, della legge n. 685 del 1975 sarebbe

stato, comunque, tenuto a rendere testimonianza perché, come questa

Corte ha avuto modo di precisare (v. la sentenza n. 158 del 1982), il

procedimento preordinato all'applicazione dell'art. 98, terzo comma,

non ha natura giurisdizionale penale e, quindi, il soggetto di cui il

pretore si occupa non assume, in nessun caso, la qualità di imputato

(conclusione, del resto, condivisa anche da quanti hanno fin qui

interpretato l'art. 98, terzo comma, ravvisando nella pronuncia del

pretore un decreto di non doversi promuovere l'azione penale, ai sensi

dell'art. 74, quarto comma, c.p.p.).

L'estensione dell'obbligo di testimoniare a tutti i dichiarati non

punibili ex art. 80 della legge n. 685 del 1975 sta, dunque, a

confermare che quest'ultima ha ravvisato nell'assumibilità come

testimoni di tali persone un utile strumento nella sempre più

difficile ed imprescindibile lotta contro la droga. Una scelta politica

non sindacabile sotto il profilo della legittimità costituzionale, una

volta esclusane l'irrazionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore

presso il Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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