Corte costituzionale

Sentenza n. 149/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/12/1969 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 93r.d. 1361/1926
  • art. 94r.d. 1361/1926

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale

a) degli artt. 41, 42, 43 e 46 del R.D. legge 15 ottobre 1925, n.

2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 (repressione delle

frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e

di prodotti agrari), nonché degli artt. 44 e 45 del predetto R.D.

legge, nel testo modificato dagli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio

1958, n. 190;

b) dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1959, n. 1234

(vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel

commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari);

c) dell'art. 1 della legge 18 ottobre 1959, n. 945 (modificazioni ed

integrazioni al R.D. legge 15 ottobre 1925, n. 2033);

d) dell'art. 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407 (norme per la

classificazione e la vendita degli olii di oliva);

e) dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina

igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e

delle bevande), nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n.

441;

f) dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la

lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle

paste alimentari);

g) degli artt. 93 e 94 del R.D. 1 luglio 1926, n. 1361 (regolamento

per l'esecuzione del R.D. legge 15 ottobre 1925, n. 2033);

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 giugno 1968 dal pretore di Brescia nel

procedimento penale a carico di Cremonesi Alessandro ed altro, iscritta

al n. 163 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968;

2) ordinanza emessa il 5 novembre 1968 dal pretore di Barra nel

procedimento penale a carico di Carola Vincenzo ed altro, iscritta al

n. 249 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 6 dell'8 gennaio 1969;

3) ordinanze emesse il 18 ottobre 1968 dal pretore di Camposampiero

e il 15 novembre 1968 dal pretore di Chiari nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Martellozzo Mario e di Lorini Carlo,

iscritte ai nn. 260 e 272 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969;

4) ordinanza emessa il 22 novembre 1968 dal pretore di S. Maria

Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Russo Salvatore,

iscritta al n. 280 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1969;

5) ordinanza emessa il 7 dicembre 1968 dal pretore di Benevento nel

procedimento penale a carico di Colagiovanni Giorgio, iscritta al n.

284 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969;

6) ordinanze emesse il 3 e il 10 dicembre 1968 dal pretore di S.

Maria Capua Vetere e il 16 gennaio 1969 dal pretore di Chiusa nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Di Vilio Lorenzo,

Monaco Lucia, Romano Raffaele e Demetz Riccardo, iscritte ai nn. 48,

49, 50 e 61 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969;

7) ordinanze emesse il 3 febbraio 1969 dal pretore di

Frattamaggiore, il 12 febbraio 1969 dal pretore di Castelfranco Veneto

e il 29 novembre 1968 dal pretore di Camposampiero nei procedimenti

penali rispettivamente a carico di Liquori Pasqua, Daminato Mario e

Beltrame Gino, iscritte ai nn. 84, 86 e 90 del Registro ordinanze 1969

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 2

aprile 1969;

8) ordinanza emessa il 3 dicembre 1968 dal pretore di Conzaga nel

procedimento penale a carico di Rosiello Vincenzo ed altri, iscritta al

n. 98 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969;

9) ordinanze emesse il 31 gennaio 1969 dal pretore di Camposampiero

e il 28 febbraio 1969 dal pretore di Canosa di Puglia nei procedimenti

penali rispettivamente a carico di Marcato Mario ed altri e di Diaferio

Paolo ed altro, iscritte ai nn. 123 e 127 del Registro ordinanze 1969 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 23

aprile 1969;

10) ordinanza emessa il 14 marzo 1969 dal pretore di Guardia

Sanframondi nel procedimento penale a carico di Iaccarino Filomena,

iscritta al n. 145 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969;

11) ordinanza emessa il 13 marzo 1969 dal pretore di Volterra nel

procedimento penale a carico di Ales Giovanni, iscritta al n. 151 del

Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969;

12) ordinanza emessa il 28 febbraio 1969 dal pretore di Sant'Elpidio

a Mare nel procedimento penale a carico di Valentini Luigi, iscritta al

n. 185 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969. Visti gli atti

d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di

costituzione di Martellozzo Mario; udito nell'udienza pubblica del 29

ottobre 1969 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio; uditi

l'avv. Rutilio Sermonti, per il Martellozzo, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Cremonesi

Alessandro e di Riboldi Domenico, imputati della contravvenzione di cui

all'art. 5 lett. d della legge 30 aprile 1962, n. 283, per aver

detenuto nel loro stabilimento formaggi ammuffiti ed avariati, il

pretore di Brescia ha sollevato una questione di legittimità

costituzionale concernente gli articoli 41 e 43-46 del R.D.L. 15

ottobre 1925, n. 2033 (convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562)

contenente disposizioni sulla "repressione delle frodi nella

preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti

agrari". Nella relativa ordinanza del 15 giugno 1968, con la quale

viene accolta la eccezione di costituzionalità proposta dalla difesa

degli imputati, si prospetta come non manifestamente infondato il

dubbio che tali disposizioni, limitatamente alla parte in cui esse "non

dispongono che nelle operazioni di prelevamento e di analisi dei

campioni si curi, in quanto è possibile, la presenza dell'imputato o

del suo difensore o del suo consulente tecnico", violino gli artt. 24,

secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo la questione definita in questi termini

non è preclusa dalle precedenti sentenze n. 63 del 1963 e n. 6 del

1965 di questa Corte e trova il suo fondamento nella circostanza che le

norme impugnate non consentono un'adeguata e tempestiva difesa

dell'interessato: quest'ultimo, infatti, non riceve alcuna notizia

circa la sottoposizione del prodotto all'analisi, non può intervenire

né di persona né a mezzo di difensore o di consulente, può perfino

trovarsi in condizione di ignorare l'avvenuto prelevamento dei

campioni. A queste carenze non pone rimedio la facoltà di chiedere la

revisione dell'analisi, che viene eseguita su un diverso campione e

spesso a notevole distanza di tempo, mentre, comunque, l'assenza

dell'interessato nelle operazioni di prelevamento e di prima analisi

facilita l'inosservanza delle cautele disposte dal regolamento e può

perfino pregiudicare il diritto alla revisione quando l'interessato non

riceva comunicazione dell'esito della operazione. Né, ad avviso del

pretore, varrebbe opporre che il giudice conserva i suoi istituzionali

poteri di valutazione dell'attendibilità del risultato dell'analisi.

La lesione del diritto di difesa si consuma per il solo fatto che non

è consentito all'interessato di intervenire e di difendersi nel

momento di formazione di una prova decisiva ed in tal modo si viola

l'art. 24 della Costituzione perché deve ritenersi che le analisi di

polizia giudiziaria costituiscano atti del procedimento: questi ultimi,

infatti, possono essere individuati come tali solo in base ad un

criterio teleologico, e non c'è dubbio che l'analisi prevista dalle

norme impugnate, destinata a documentare tecnicamente la denuncia

penale, appare preordinata al processo penale, nel quale, ad ogni modo,

certamente si inserisce la sua revisione, perché questa deve essere

richiesta all'autorità giudiziaria già investita dalla notizia del

reato.

La violazione dell'art. 3 della Costituzione viene denunciata sotto

un duplice profilo: a) sarebbe ingiustificato il diverso trattamento

fatto dalla legge in esame rispetto al trattamento assicurato, in via

generale, dagli artt. 222 e seguenti del codice di procedura penale,

nonostante che in entrambi i casi si sia in presenza di atti di polizia

giudiziaria; b) posto che la revisione disposta dall'autorità

giudiziaria è atto del procedimento, ingiustificato risulterebbe il

diverso regime della revisione ordinata dal medico o dal veterinario

provinciale e se anche a questa dovessero estendersi le guarantegie di

difesa, esse non potrebbero essere razionalmente escluse per le

operazioni di prelevamento e di prima analisi.

2. - Le stesse disposizioni - nonché l'art. 42 - del R.D.L. 15

ottobre 1925, n. 2033 - talvolta identificate attraverso la citazione

della legge 27 febbraio 1958, n. 190, che apportò modifiche al loro

testo originario - sono state denunciate, sempre nelle parti relative

alle modalità di prelievo e di analisi dei campioni, da altre nove

ordinanze: da alcune (ord. n. 260 del 1968, pretore di Camposampiero;

ord. n. 86 del 1969, pretore di Castelfranco Veneto) in riferimento

agli articoli 3 e 24 della Costituzione, da altre (n. 272 del 1968,

pretore di Chiari; n. 280 del 1968 e n. 50 del 1969 pretore di S.

Maria Capua Vetere; n. 151 del 1969, pretore di Volterra; n. 284 del

1968, pretore di Benevento; n. 145 del 1969, pretore di Guardia

Sanframondi; n. 185 del 1969, pretore di S. Elpidio) in riferimento al

solo art. 24.

Nella ordinanza n. 50 del 1969 del pretore di S. Maria Capua Vetere

il dispositivo sottopone al giudizio di questa Corte, oltre l'art. 41

del citato decreto del 1925, anche gli artt. 93 e 94 del R.D. 1 luglio

1926, n. 1361 ("regolamento per l'esecuzione" del predetto decreto),

l'art. 1 della legge 18 ottobre 1959, n. 945 ("modificazioni e

integrazioni" al decreto stesso), l'articolo unico della legge 30

dicembre 1959, n. 1234 ("vigilanza per la repressione delle frodi nella

preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti

agrari"), richiamati dall'art. 13 della legge 13 novembre 1960, n.

1407, modificata dalla legge 5 luglio 1961, n. 578: tutte queste

disposizioni vengono impugnate nei limiti in cui "esse consentono alla

polizia giudiziaria lo svolgimento di vere attività istruttorie senza

rispetto delle garanzie di difesa dell'indiziato".

L'ordinanza n. 185 del 1969 del pretore di Sant'Elpidio estende,

invece, la denunzia all'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580,

contenente la "disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali,

degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari".

I motivi di incostituzionalità prospettati dalle nove ordinanze

sono sostanzialmente analoghi a quelli illustrati nell'ordinanza del

pretore di Brescia. Va tuttavia messo in evidenza che gran parte dei

giudici richiamano i principi affermati da questa Corte nella sentenza

n. 86 del 1968,. con la quale venne dichiarata la parziale

illegittimità degli artt. 225 e 232 Cod. proc. pen., e sostengono che

tali principi non possono non condurre alla dichiarazione di

incostituzionalità delle disposizioni ora impugnate, perché anche a

proposito di queste vengono in considerazione atti di vera e propria

istruttoria qualificabili sia sotto il profilo soggettivo (cfr. art.

62 D.P. 10 giugno 1955, n. 987) sia sotto il profilo oggettivo come

atti di polizia giudiziaria preordinati al processo penale. Alcune

ordinanze osservano che secondo la giurisprudenza della Cassazione il

giudice di merito può sicuramente attingere le ragioni del suo

convincimento dalle analisi eseguite senza l'intervento

dell'interessato e ciò è legittimo anche quando - ad es. per

distruzione del campione - una perizia giudiziaria sia impossibile: su

quest'ultimo punto qualche giudice (ord. n. 260 del 1968 del pretore di

Camposampiero) esprime l'avviso che una perizia giudiziaria sarebbe

addirittura preclusa dal disposto dell'art. 455 del Cod. proc. pen.

Altre ordinanze, infine, deducono la illegittimità delle disposizioni

anche per quanto riguarda le operazioni di ispezione nei locali di

vendita e di prelievo di campioni: si tratterebbe di veri e propri atti

assimilabili alle perquisizioni ed ai sequestri, ciononostante non

assistiti da adeguate garanzie per la difesa dell'imputato.

3. - Nel giudizio promosso dall'ordinanza n. 163 del 1968 del

pretore di Brescia è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato. Nei

relativi atti defensionali - deduzioni del 2 ottobre 1968 e memoria del

13 ottobre 1969 - si sostiene, in via preliminare, che in materia di

vigilanza sulla produzione e vendita di sostanze alimentari occorre far

riferimento alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e non già alle

disposizioni del decreto del 1925 che attengono alla repressione del

lucro illecito derivante dalla preparazione e dal commercio di sostanze

di uso agrario non conformi alla legge. Nel merito l'Avvocatura,

facendo richiamo alla giurisprudenza di questa Corte ed in particolare

alla sentenza n. 6 del 1965, sostiene l'infondatezza della questione

sia in riferimento all'art. 24 che in riferimento all'art. 3 della

Costituzione. Sotto il primo profilo, premesso che il prelievo dei

campioni e la prima analisi si riferiscono sicuramente ad un'attività

tipicamente amministrativa e preventiva e che anche la revisione opera

in un momento preliminare al processo penale, la difesa dello Stato

osserva che le disposizioni in esame non intaccano il potere del

giudice di disporre di ufficio o su richiesta di parte una nuova

perizia sui campioni prelevati, come si ricava dall'art. 2 della legge

n. 190 del 1958. Per quanto riguarda la violazione del principio di

eguaglianza l'Avvocatura ne sostiene la insussistenza sulla base della

considerazione che le norme impugnate si riferiscono ad una categoria

di persone determinate genericamente ed oggettivamente senza toccare le

condizioni soggettive di cui all'art. 3: né, sotto altro aspetto,

sarebbe lecito un qualsiasi paragone, istituito in nome della parità

di trattamento, fra disposizioni che attengono ad una fase,

amministrativa e disposizioni che regolano invece il processo penale.

Nel giudizio promosso dall'ordinanza n. 260 del 1968 del pretore di

Camposampiero si è costituito il signor Mario Martellozzo. Nell'atto

di deduzioni del 17 febbraio 1969 e nella successiva memoria del 10

ottobre vengono svolti ampiamente i termini della questione: si esclude

che questa si identifichi con la questione decisa da questa Corte con

la sentenza n. 63 del 1963, che ebbe riguardo solo al limite posto alla

scelta del perito da parte del giudice ed al vincolo che si sosteneva

derivasse dall'accertamento compiuto dal perito, o con l'altra

questione decisa con la sentenza n. 6 del 1965, relativa ad una

denuncia concernente l'obbligo del deposito di una cauzione; si mette

in evidenza che l'art. 24 della Costituzione vuole estendere al massimo

il diritto di difesa, che deve essere esercitabile per la decisione di

una causa; si ricorda la giurisprudenza della Cassazione, dalla quale

si ricava che gli atti di polizia giudiziaria, ed in particolare le

analisi, fanno parte del processo; si richiama la sentenza n. 86 del

1968 e si fa osservare che non varrebbe argomentare dalla libertà di

valutazione del giudice, perché altro è l'interpretazione di una

prova, altro è la sua formazione, che costituisce il vero e proprio

oggetto del presente giudizio. La difesa del Martellozzo, dopo aver

sintetizzato la questione in due fondamentali interrogativi (se, cioè,

gli atti disciplinati dalle norme impugnate abbiano incidenza sul corso

del processo e sulla decisione e se durante la loro formazione siano

tutelati i diritti della difesa), conclude chiedendone l'accoglimento.

4. - Con ordinanza 5 novembre 1968, n. 249 - emessa nel procedimento

penale a carico di Carola Vincenzo ed altri - il pretore di Barra ha

denunziato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'art. 1

della legge 30 aprile 1962, n. 283 (nel testo modificato dalla legge 26

febbraio 1963, n. 441), concernente la "disciplina igienica della

produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande",

nei limiti in cui tale norma consente ad organi di polizia giudiziaria

lo svolgimento di attività istruttorie senza il rispetto delle

garanzie di difesa dell'indiziato.

Basandosi soprattutto sui principi affermati da questa Corte nella

sentenza n. 86 del 1968, il pretore sostiene che il procedimento

relativo alle analisi, posto in essere da ufficiali ed agenti di

polizia giudiziaria (tali a norma dell'art. 3 della stessa legge), non

si colloca prima ed al di fuori del processo, perché si tratta di

indagini preordinate ad una pronuncia penale. Né varrebbe obiettare

che il giudice può disporre una nuova perizia o disattendere

motivatamente i risultati delle analisi: ciò è vero anche per il

giudice del dibattimento, e tuttavia la novella del 1955 e le pronunzie

della Corte, in osservanza del precetto della inviolabilità della

difesa, hanno a questo adeguato il regime giuridico della perizia

espletata nella fase istruttoria. Se si aggiunge - così prosegue

l'ordinanza - che talvolta una perizia giudiziaria può riuscire

impossibile per deterioramento o esaurimento dei campioni e,

ciononostante, il giudice può basare il suo convincimento sui

risultati delle analisi, si perviene al risultato che vere e proprie

perizie, spesso irripetibili, vengono preordinate ad un processo penale

senza alcuna garanzia né di contraddittorio né di difesa tecnico

professionale. Riguardo alle norme concernenti la comunicazione del

risultato delle analisi e la facoltà di chiederne la revisione il

pretore osserva che esse creano solo un'apparenza di contraddittorio:

sia perché non è sempre possibile stabilire in anticipo chi sia il

vero responsabile della produzione dell'alimento sia perché, comunque

agli indiziati non è consentita alcuna partecipazione difensiva in

questa delicatissima e spesso irreversibile fase delle indagini.

5. - L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in difesa del Presidente

del Consiglio (atto 24 dicembre 1968), sostiene che tra le situazioni

esaminate nella sentenza n. 86 e quelle prese in considerazione

dall'attuale ordinanza di rinvio esistono profonde differenze, perché

mentre allora si discuteva di casi nei quali già traspariva lo status

di indiziato di reato, qui si verte in una ipotesi di accertamenti i

quali, sia per quanto riguarda le prime analisi sia per quelle

effettuate in sede di revisione, tutt'al più possono, non

necessariamente debbono risolversi in una denuncia penale: e giacché

al tempo di tali accertamenti non vi è status di imputato o di

indiziato che consenta od imponga la nomina del difensore (art. 390 del

Cod. proc. pen.), non è dato vedere come si potrebbe ad essi estendere

l'art. 304 bis del Codice di procedura penale. L'Avvocatura prosegue

mettendo in rilievo che l'eventualità della impossibilità di una

perizia giudiziaria a causa della irreperibilità di campioni eguali a

quelli analizzati è irrilevante non tanto in considerazione

dell'affidamento che danno gli istituti altamente specializzati

indicati dalla legge, quanto per la possibilità che l'interessato ha

di procedere al prelievo ed alla conservazione di altro campione sul

quale si possa, nel corso del processo, disporre un'indagine peritale.

Sulla base di tali considerazioni la difesa dello Stato chiede che la

questione sia dichiarata non fondata.

6. - La stessa questione di legittimità costituzionale è stata

proposta da altre sei ordinanze (n. 48 e n. 49, pretore di S. Maria

Capua Vetere; n. 61, pretore di Chiusa; n. 84, pretore di

Frattamaggiore; n. 98, pretore di Gonzaga; n. 127, pretore di Canosa di

Puglia) in riferimento all'art. 24 della Costituzione e da due

ordinanze (n. 90 del 1969 e n. 123 del 1969, pretore di Camposampiero)

in riferimento anche all'art. 3 della Costituzione. Tutti questi

provvedimenti impugnano l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283,

nella parte relativa alle modalità di analisi dei prodotti alimentari

e nei limiti in cui esso consente ad organi di polizia giudiziaria lo

svolgimento di attività istruttoria senza il rispetto delle garanzie

di difesa dell'indiziato, adducendo motivazioni sostanzialmente

analoghe a quelle svolte dall'ordinanza n. 249 del 1968 del pretore di

Barra. Va peraltro rilevato: a) che il pretore di Camposampiero, in

aggiunta ad esse, denunzia corni ingiustificato il diverso trattamento

fatto dalla legge speciale rispetto al trattamento assicurato, in

generale, dal Codice di procedura penale, dopo la sentenza n. 86 del

1968 di questa Corte; b) che il pretore di Gonzaga ritiene

manifestamente infondata la questione nella parte che attiene ai

prelievi dei campioni, giacché l'eventuale introduzione dell'obbligo

di preventivo avviso degli interessati vanificherebbe l'efficacia della

relativa operazione.

7. - Nell'udienza pubblica le parti costituite hanno illustrato le

rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze indicate in epigrafe propongono identiche o

analoghe questioni di legittimità costituzionale e pertanto i relativi

giudizi, congiuntamente discussi nell'udienza pubblica, vengono riuniti

e decisi con unica sentenza.

2. - Un primo gruppo di ordinanze denunzia la disciplina che gli

artt. 41-46 del R.D. legge 15 ottobre 1925, n. 2033 (convertito in

legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dalla legge 27 febbraio 1958,

n. 190), concernente la repressione delle frodi nella preparazione e

nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, dettano

per il prelievo dei campioni, per la loro analisi e per la revisione di

questa. Tali disposizioni vengono impugnate in riferimento all'art. 24

della Costituzione - e da alcune ordinanze anche in riferimento

all'art. 3 - in quanto precludono all'interessato l'esercizio di una

qualsiasi difesa in relazione alla formazione di atti che, posti in

essere dalla polizia giudiziaria e preordinati ad un processo penale,

possono in questo venir utilizzati per una pronuncia di colpevolezza.

La Corte ha avuto modo di esaminare gli artt. 44 e 45 dello stesso

decreto in due precedenti occasioni: nella prima (sent. n. 63 del 1963)

al fine di accertare se la revisione delle analisi, demandata ad

istituti tassativamente indicati dalla legge, vincoli il giudice

all'accertamento compiuto dal perito, con conseguente compromissione

sia del diritto di difesa che della funzione giurisdizionale; nella

seconda (sent. n. 6 del 1965) per verificare se l'onere di un

preventivo deposito imposto a chi chieda la revisione contrasti con gli

artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Risulta evidente che le due questioni, nonostante la parziale

identità delle disposizioni impugnate e delle norme costituzionali di

raffronto, ebbero un contenuto diverso da quella ora in esame, sicché

le dichiarazioni di infondatezza allora pronunciate non costituiscono

precedenti ai quali utilmente si possa far riferimento per la

definizione degli attuali giudizi.

3. - Il profilo di costituzionalità sul quale la Corte ora è

chiamata a pronunziarsi richiede, in primo luogo, che si accerti se la

complessa attività che la legge demanda alla pubblica autorità in

tema di prelievo dei campioni, di analisi e di revisione di analisi

delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari possa rientrare in

quel procedimento nel quale il secondo comma dell'art. 24 della

Costituzione vuole sia garantita la difesa come diritto inviolabile.

A tal proposito la Corte, richiamando in modo particolare i principi

affermati nella sentenza n. 86 del 1968 o da essa desumibili, ritiene

che se al termine "procedimento" si desse un significato restrittivo,

con conseguente esclusione di tutte le attività poste in essere al di

fuori del normale intervento del giudice, il principio costituzionale

di cui si discorre perderebbe gran parte della sua effettività. Ed

invero in un sistema processuale, quale è quello vigente, in cui

l'assunzione di vere e proprie prove di reità - e, quindi, la

formazione di atti che nel giudizio non hanno minore efficacia di

quelli tipicamente istruttori - può avvenire in una fase anteriore o

preliminare rispetto al processo, l'esclusione della partecipazione

difensiva dell'interessato non può non essere considerata come

illegittima preclusione dell'esercizio di un diritto che la

Costituzione definisce "inviolabile". Sembra indubbio, in altri

termini, che se la legge ordinaria, collocando la formazione delle

prove a carico di un soggetto, ad opera di una pubblica autorità,

fuori del vero e proprio processo, potesse farne discendere

l'inapplicabilità delle garanzie difensive, il principio vigorosamente

affermato dall'art. 24 della Costituzione correrebbe il rischio di

essere sostanzialmente eluso.

Queste ragioni già indussero la Corte, nella citata sentenza dello

scorso anno, a ritenere che nel concetto di "procedimento" rientrino

anche gli atti di polizia giudiziaria. Va tuttavia ricordato che in

quella occasione fu ben chiarito che la dichiarazione di parziale

illegittimità dell'art. 225 del Codice di procedura penale "non

preclude alla polizia giudiziaria lo svolgimento di proprie indagini,

ma pone limiti a quelle che si risolvono in veri e propri atti

istruttori". Deve ora esser ribadito che la linea di demarcazione fra

indagini generiche ed atti istruttori si identifica necessariamente col

momento in cui, in qualsiasi modo, un soggetto risulti indiziato di

reità. Questa demarcazione è da considerare essenziale per evitare

che la nozione di procedimento si dilati al di là di quei confini che

sono da ritenere necessari e sufficienti per garantire a tutti il

diritto di difesa: il quale, come è ovvio, non può essere operante

prima che un indizio di reato ci sia e prima che esso si soggettivizzi

nei confronti di una determinata persona. A partire da quel momento -

già rilevante per la vigente legge processuale (art. 78, secondo

comma, Cod. proc. pen.), che proprio ai fini della tutela dell'imputato

dà di questo una definizione estesa a chi "è indicato come reo o

risulta indiziato di reità" - devono operare i meccanismi idonei a

garantire almeno un minimo di contraddittorio, di assistenza e di

difesa.

4. - Applicando gli anzidetti principi all'attuale questione, si

deve ritenere che sono infondate le censure che investono quelle

disposizioni (artt. 41, 42, 43 e 46) che si riferiscono all'attività

di prelievo dei campioni ed alla prima analisi: conclusione negativa

che discende dalla considerazione che finché l'indagine tecnica non ha

portato alla conclusione che "le sostanze analizzate non rispondono, in

tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti" non c'è

né indizio di reato né indiziato di reità. Prelievo di campioni ed

analisi rientrano in una tipica attività amministrativa di controllo

alla quale - anche al fine di una rigorosa e necessaria tutela della

salute pubblica e, cioè, di un diritto dell'individuo e di un

interesse della collettività che l'art. 32 della Costituzione

considera fondamentali - sono assoggettati tutti coloro che preparano e

commerciano sostanze di uso agrario e prodotti agrari. I relativi atti,

che non presuppongono affatto un indizio di reato, sono, dunque,

espressione di un potere formalmente e sostanzialmente amministrativo.

La dichiarazione di infondatezza si estende anche ad alcune

disposizioni legislative di integrazione o di modificazione del decreto

n. 2033 del 1925 che si riferiscono ai prelievi dei campioni e che sono

state impugnate dal pretore di S. Maria Capua Vetere (ord. n. 50 del

1969) congiuntamente ed in relazione all'art. 41 del predetto decreto.

Si tratta dell'art. 1 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, che abilita

i funzionari e gli agenti delegati dalle amministrazioni a procedere

direttamente al sequestro della merce ed al prelievo dei campioni;

dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1959, n. 1234, che consente

ai funzionari ed agenti di accedere liberamente ed anche di notte nei

locali di produzione e di commercio delle sostanze agrarie; e dell'art.

13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, contenente "norme per la

classificazione e la vendita di oli di oliva", nella parte in cui rende

applicabili alla materia sia l'art. 41 del decreto del 1925 sia le

altre disposizioni legislative innanzi indicate. Ai poteri di vigilanza

e di prelievo dei campioni si riferiscono anche gli artt. 93 e 94 del

R.D. 1 luglio 1926, n. 1361, ma la relativa questione, proposta dalla

stessa ordinanza, deve essere dichiarata inammissibile in quanto essa

investe un regolamento di esecuzione e, quindi, un atto non avente

forza di legge.

5. - Passando all'esame dell'art. 44 che disciplina la revisione

dell'analisi, si deve osservare che se durante le operazioni di

prelievo e di prima analisi manca il presupposto necessario perché

possa venire in discussione il diritto di difesa, diversa è la

situazione a partire dal momento in cui l'analisi stessa abbia dato

esito sfavorevole.

La legge dispone (art. 44, primo comma) in proposito che il capo del

laboratorio trasmetta una denuncia alla competente autorità

giudiziaria e, nel contempo, dia comunicazione dell'esito dell'indagine

all'interessato: quest'ultimo potrà impugnarlo inoltrando alla stessa

autorità una richiesta di revisione (art. 44, terzo comma), che sarà

espletata da uno degli istituti indicati nell'art. 45.

È evidente che nel momento stesso in cui risulta che le sostanze

non rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dalla legge,

colui al quale viene addebitato il reato deve essere messo in grado di

difendersi. E se è vero che il potere di chiedere la revisione,

accordatogli dalla legge, rappresenta di per sé un mezzo di difesa,

non è men vero che la fase di revisione - nonostante che si svolga

quando un indizio di reità è già sorto e, per di più, quando

l'autorità giudiziaria è già stata investita dalla denuncia - non è

assistita da quelle garanzie che gli artt. 304 bis, ter e quater del

Codice di procedura penale (col necessario presupposto

dell'applicazione dell'art. 390 per quanto riguarda la nomina del

difensore) stabiliscono per gli atti peritali che vengono assunti nella

fase istruttoria, formale o sommaria, del processo.

Queste carenze inducono a ritenere che la disciplina in esame

incorra in una parziale illegittimità costituzionale. Per contrastare

siffatta conclusione non vale rilevare che l'istanza viene inoltrata

all'autorita giudiziaria né che questa conserva i normali poteri di

libera valutazione dei risultati della revisione e può, se lo ritiene

opportuno, disporre una nuova perizia. Per quanto riguarda il primo

punto, l'innovazione introdotta dall'art. 1 della legge 27 febbraio

1958, n. 190, ha ben scarso significato sotto il profilo qui

considerato, perché non è dato vedere in che modo il diritto di

difesa dell'interessato si arricchisca per il solo fatto che l'istanza

di revisione non è direttamente rivolta agli istituti competenti a

norma di legge, ma all'autorità giudiziaria. Più approfondita

considerazione merita il secondo argomento. Ad avviso della Corte è

certo che il giudice, non vincolato nel suo giudizio dai risultati

dell'analisi o della sua revisione (cfr. sent. n. 63 del 1963), può

motivatamente discostarsene tenendo anche conto degli elementi di

valutazione critica offertigli dall'imputato e può anche nominare un

perito per nuove indagini: in questi sensi, del resto, è costantemente

orientata la giurisprudenza ordinaria. Questi complessi poteri del

giudice, tuttavia, dimostrano solo che la disciplina in esame non

intacca il principio costituzionale secondo il quale "il giudice è

soggetto soltanto alla legge" (art. 102 Cost.). Ma tale principio, che

pur costituisce cardine essenziale di un ordinamento che riconosca e

garantisca il diritto di difesa (che, ovviamente, sarebbe gravemente

pregiudicato ove a chi giudica non venisse garantita la più assoluta

indipendenza), non è di per sé sufficiente a soddisfare quel diritto:

occorre che la parte sia titolare di adeguati poteri processuali e

possa esser presente là dove si assumono quelle prove che il giudice

poi valuterà e prenderà a base del suo convincimento. Nel caso

attuale non conta che il giudice possa disattendere i risultati della

revisione. Conta, invece, che, fondandosi su di essi, egli possa

pervenire ad una pronunzia di colpevolezza, nonostante che l'imputato

non abbia potuto partecipare alle relative operazioni con quelle

facoltà difensive che la stessa legge processuale considera essenziali

nella fase istruttoria: facoltà, giova aggiungere, che il legislatore

non ha ritenuto affatto superflue per il fatto che il giudice del

dibattimento conserva di fronte alle perizie istruttorie i suoi poteri

di valutazione e di nuove indagini peritali (art. 314, ultimo comma).

L'art. 44 deve essere pertanto dichiarato costituzionalmente

illegittimo nella parte in cui per la revisione delle analisi esso

esclude le garanzie di difesa previste dagli artt. 390, 304 bis, ter e

quater del Codice di procedura penale.

La questione avente ad oggetto l'art. 45 dello stesso decreto deve

essere invece dichiarata non fondata, perché quella disposizione non

riguarda le modalità del procedimento di revisione, ma si limita ad

indicare gli istituti competenti ad effettuarla e ad imporre l'onere

della cauzione.

6. - Le conclusioni ora raggiunte in ordine alla parziale

illegittimità costituzionale dell'art. 44 del R.D.L. n. 2033 del 1925,

l'analoga pronunzia alla quale infra (n. 7) si perverrà per l'art. 1

della legge 30 aprile 1962, n. 283, e, infine, la parziale

illegittimità del secondo comma dell'art. 222 e del primo comma

dell'art. 223 del Codice di procedura penale dichiarata con la sentenza

n. 148 pronunziata in data di oggi fanno considerare assorbito il

profilo di illegittimità per violazione dell'art. 3 proposto dal

pretore di Brescia (ord. n. 163 del 1968), dal pretore di Camposampiero

(ord n. 260 del 1968) e dal pretore di Castelfranco Veneto (ord. n. 86

del 1969). Ed infatti, a seguito delle suddette statuizioni,

all'indiziato di reato - si tratta delle procedure di revisione

previste dalle due leggi speciali o delle operazioni tecniche affidate

dal codice alla polizia giudiziaria - spetteranno tutte le garanzie

predisposte per le perizie assunte nella fase istruttoria.

7. - Le ragioni esposte a proposito del R.D. legge 15 ottobre 1925,

n. 2033, conducono ad un'analoga dichiarazione di parziale

illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962,

n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e vendita

delle sostanze alimentari e delle bevande, impugnato da un secondo

gruppo di ordinanze. Anche qui le ispezioni, i prelievi dei campioni e

la loro prima analisi si inquadrano nella vigilanza amministrativa a

tutela della salute pubblica e, in quanto intervengono prima che ci sia

un indiziato di reato, non possono essere considerati atti processuali

di istruttoria: la revisione delle analisi, invece, per i motivi già

innanzi illustrati, deve essere assistita dalle normali garanzie

difensive. Rispetto al decreto del 1925 non costituisce rilevante

differenza la circostanza che nella procedura prevista dalla legge in

esame - salvo il caso di frode tossica o comunque dannosa alla salute

(art. 1, ultimo comma, nel testo risultante dalle modifiche apportate

dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441) - la denuncia all'autorità

giudiziaria avviene solo in caso di inutile decorrenza del termine per

la richiesta di revisione e quando quest'ultima abbia confermato il

risultato della prima analisi. Ed infatti, sulla base delle

considerazioni svolte nel n. 3 e secondo i principi affermati nella

sentenza n. 86 del 1968, l'esercizio del diritto di difesa non può

dipendere dal fatto che l'autorità giudiziaria sia stata già

investita dalla denuncia o dal rapporto. Del resto val la pena di

rilevare che il confronto tra la disciplina dettata dal R.D.L. n. 2033

del 1925 e quella contenuta nella legge n. 283 del 1962 conferma

l'esattezza di tale impostazione: sarebbe infatti del tutto illogico ed

irrazionale applicare le garanzie di difesa quando l'istanza di

revisione segue alla denuncia e viene rivolta all'autorità giudiziaria

e negarle quando, pur spiegando lo stesso grado di efficacia nel

successivo processo, l'esito della revisione condiziona l'obbligo di

denuncia.

8. - Le stesse considerazioni fin qui svolte valgono a giustificare,

in identici termini e sempre limitatamente alla revisione della prima

analisi, la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale

dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (concernente la

disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati,

del pane e delle paste alimentari), denunziato dal pretore di

Sant'Elpidio a Mare (ord. n. 185 del 1969). Anche a proposito della

disciplina contenuta in questa legge non può influire sulla decisione

qualche particolarità ad essa peculiare. Tanto è a dirsi della

facoltà che - nei casi di denuncie immediate di delitti contemplati

dagli artt. 438-452 del Codice penale - l'ottavo comma dell'impugnato

art. 42 attribuisce all'autorità giudiziaria, alla quale si lascia la

scelta di disporre la revisione nei modi previsti dalla legge stessa

ovvero la perizia ai sensi degli artt. 314, 391 e 398 del Codice di

procedura penale. Ed invero se la predetta autorità può optare per la

revisione da eseguire a cura dell'Istituto superiore di sanità, non si

possono negare all'interessato quelle garanzie delle quali egli

indubbiamente godrebbe ove si procedesse alle normali perizie. Ancora

una volta si può constatare quanto sarebbe arbitrario far dipendere da

una diversità di meccanismi procedurali la presenza o l'assenza della

difesa nella formazione di atti istruttori di identica efficacia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 44 del regio

decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033 (contenente disposizioni sulla

"repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze

di uso agrario e di prodotti agrari"), convertito in legge 18 marzo

1926, n. 562, nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n.

190, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude

l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del Codice di

procedura penale;

2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

30 aprile 1962, n. 283 (contenente la "disciplina igienica della

produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande")

nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude

l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del Codice di

procedura penale;

3) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 42 della

legge 4 luglio 1967, n. 580 (contenente la "disciplina per la

lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle

paste alimentari") nella parte in cui per la revisione delle analisi

esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del

Codice di procedura penale;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

concernenti: a) gli artt. 41, 42, 43, 45 e 46 del regio decreto-legge

15 ottobre 1925, n. 2033, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione; 6) l'art. 1 della legge 18 ottobre 1959, n. 945

("modificazioni e integrazioni al R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033"), in

riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione; c) l'articolo

unico della legge 30 dicembre 1959, n. 1234 ("vigilanza per la

repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze

di uso agrario e di prodotti agrari"), in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione; d) l'art. 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407

("norme per la classificazione e la vendita di oli di oliva"), in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 93 e 94 del regio decreto 1 luglio 1926, n.

1361 ("regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 15 ottobre 1925, n.

2033"), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 27 novembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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