Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/05/1984 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 8,

9, 10, 13, 15 e 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui

contratti agrari) e art. 1, comma terzo, della legge 10 maggio 1978, n.

176 (Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 giugno 1982 dal Tribunale di Arezzo nel

procedimento civile vertente tra Bargellini Pietro ed altro e Bresciani

Roberto, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1983;

2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1982 dal Tribunale di Mantova nel

procedimento civile vertente tra Cimarosti Paolo ed altri e Algisi

Giuseppe ed altri, iscritta al n. 872 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 1983;

3) ordinanza emessa il 26 ottobre 1982 dal Tribunale di Ancona nel

procedimento civile vertente tra Albanesi Annina ed altro e Staffolani

Mario, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 1983;

4) ordinanza emessa il 17 febbraio 1983 dalla Corte d'appello di

Napoli nel procedimento civile vertente tra Di Domenico Lucia e Ronca

Bartolomeo, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219 del 1983;

5) ordinanza emessa il 22 febbraio 1983 dalla Corte d'appello di

Cagliari nel procedimento civile vertente tra il Comune di Siliqua e la

s.p.a. Boscosarda, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 del 1983;

6) ordinanza emessa il 19 aprile 1983 dal Tribunale di Padova nel

procedimento civile vertente tra Frigo Licia e Carraretto Giancarlo,

iscritta al n. 873 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 1984;

7) ordinanza emessa l'11 ottobre 1983 dal Tribunale di Nicosia nel

procedimento civile vertente tra Gallina Antonio e Gravina Giacomo ed

altra, iscritta al n. 996 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 del 1984.

Visti gli atti di costituzione di Cimarosti Paola ed altri nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 marzo 1984 il Giudice relatore

Francesco Saja;

uditi gli avvocati Marco Comporti e Alberto Scalori per Cimarosti

Paola ed altri e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Bargellini

Pietro e Giannetto, affittuari di un fondo rustico, e Bresciani

Roberto, locatore, il Tribunale di Arezzo con ordinanza del 25 giugno

1982 (reg. ord. n. 653 del 1982) sollevava questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 8, 9, 10 e 13 l. n. 203 del 1982, in

riferimento agli artt. 3, 42, 44 Cost.

Il Tribunale osservava che con sentenza n. 153 del 1977 la Corte

aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3 l. n. 814 del

1973, nella parte riguardante i coefficienti di moltiplicazione del

reddito dominicale ai fini della determinazione del canone, avendo

ritenuto gli stessi inadeguati alla svalutazione monetaria; aggiungeva

il Tribunale che i nuovi coefficienti, stabiliti nelle norme impugnate,

apparivano tuttora insufficienti, tenuto conto della perdita di valore

della moneta verificatasi tra il 1973 e il 1982, ciò che comportava

una lesione del diritto di proprietà agraria ed una sperequazione

nelle posizioni del locatore e dell'affittuario.

2. - Analoghe questioni venivano sollevate dal Tribunale di Mantova

con ordinanze 26 ottobre 1982

(reg. ord. n. 872 del 1982) in causa Cimarosti c. Algisi, in cui

venivano impugnati gli artt. 9 e 15 l. cit. in riferimento agli artt.

3, 42, 44 Cost.; di Ancona in pari data (reg. ord. n. 191 del 1983) in

causa Albanesi e Piccolotti c. Staffolani, in cui venivano impugnati

gli artt. 9 e 15 l. cit. in riferimento agli artt. 42 e 44 Cost.; di

Padova con ordinanza 19 aprile 1983 (reg. ord. n. 873 del 1983) in

causa Frigo c. Carraretto, in cui veniva impugnato l'art. 9 in

riferimento agli artt. 42 e 44 Cost.; di Nicosia con ordinanza 11

ottobre 1983 (reg. ord. n. 996 del 1983) in cui venivano impugnati gli

artt. 9 e 15 l. cit. in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost.; dalla

Corte di appello di Cagliari con ordinanza del 22 febbraio 1983 (reg.

ord. n. 524 del 1983), in causa Comune di Siliqua c. s.p.a. Boscosarda,

in cui venivano impugnate le stesse norme in relazione ai medesimi

parametri costituzionali.

In alcune di queste ordinanze viene impugnato, come si è detto,

anche l'art. 15 l. cit., concernente la determinazione dei canoni delle

annate agrarie dal 1970 al 1982, e più precisamente il conguaglio

dovuto a seguito delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale

della normativa precedente, contenute nelle sentenze n. 155 del 1972 e

n. 153 del 1977.

3. - Il Tribunale di Arezzo con la citata ordinanza n. 653 del

1982 solleva anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 9

cit. in riferimento all'art. 24 Cost., osservando che l'impossibilità,

per il giudice, di determinare il canone definitivo fino alla

compilazione delle tabelle da parte di una commissione tecnica

provinciale comporta "una sorta di sospensione della giurisdizione",

nonché dell'art. 45 l. cit. in riferimento all'art. 3 Cost., rilevando

che la possibilità di stipulare contratti agrari "in deroga" comporta

una ingiustificata disparità di trattamento tra "i contraenti dei

nuovi contratti di affitto che... finiscono col recuperare la loro

autonomia contrattuale, ed i vecchi contraenti ai quali - di fatto - la

stessa continua ad essere negata, in assenza di reali occasioni di

rinegoziare i patti".

4. - La Corte d'appello di Cagliari, con la citata ordinanza n. 524

del 1983, impugna ancora le seguenti norme della citata legge, in

riferimento ai sopra detti parametri costituzionali: a) art. 9, quarto

comma, che prevede un canone provvisorio ottenuto moltiplicando per

settanta il reddito dominicale; b) art. 15, secondo comma, che dispone

doversi applicare, per le annate agrarie da quella 1977 - 1978 a quella

in corso all'entrata in vigore della l. n. 203, i coefficienti

stabiliti dagli artt. 9, 10, 13 e 14 st. 1., diminuiti del trenta per

cento; c) art. 15, quarto comma, secondo cui le somme dovute a titolo

di conguaglio per alcune annate agrarie precedenti quella in corso alla

data di entrata in vigore della legge non producono interessi per i

diciotto mesi successivi alla stessa data. La disposizione riserverebbe

all'affittuario un ingiustificato trattamento di favore rispetto al

locatore.

5. - Nel corso di un procedimento promosso da Ronca Bartolomeo,

affittuario, contro la proprietaria Di Domenico Lucia, la Corte

d'appello di Napoli con ordinanza del 17 febbraio 1983 (reg. ord. n.

267 del 1983) sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, terzo comma, l. 10 maggio 1978, n. 176, richiamato

dall'art. 15, primo comma, l. n. 203 del 1982, in riferimento all'art.

3 Cost.

La Corte interpreta la norma impugnata - secondo cui sono

definitivi i pagamenti dei canoni effettuati, in data anteriore al 29

dicembre 1977, senza contestazione del locatore - nel senso che, in

mancanza di contestazioni giudiziarie di entrambe le parti, il locatore

non può chiedere integrazioni dei canoni già percepiti mentre

l'affittuario può ripetere quanto pagato in eccedenza. Ciò

configurerebbe una ingiustificata disparità di trattamento.

6. - La Presidenza del Consiglio dei ministri interviene nella

causa relativa all'ordinanza n. 653 del 1983, osservando che il canone

da determinare secondo i criteri della legge n. 203 del 1982 non può

non considerarsi equo, poiché il meccanismo connesso alla rendita

catastale trova numerosi correttivi. Né, secondo l'interveniente, può

farsi riferimento ai soli indici di svalutazione della moneta, senza

tenere conto delle variazioni del costo di produzione e del prezzo dei

prodotti agricoli. L'art. 18 l. cit., per di più, permette di tener

conto dei miglioramenti eseguiti dal proprietario.

L'interveniente osserva ancora, quanto all'impugnazione dell'art.

45, l. cit., che questo non pone alcuna discriminazione fra contratti

stipulati prima e contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della

legge stessa.

Quanto al preteso contrasto tra gli artt. 8 e segg. l. cit. l'art.

24 Cost., è da escludere, secondo la parte, che l'inevitabile periodo

di vigenza di un canone provvisorio comporti la cosiddetta "sospensione

della giurisdizione".

Nella causa n. 872 del 1982 la Presidenza del Consiglio difende le

scelte del legislatore ordinario sostenendone l'insindacabile

discrezionalità: in particolare, per quanto riguarda i coefficienti di

conguaglio (art. 15 l. cit.), nulla impediva al legislatore di

considerare unitariamente alcuni gruppi di annate agrarie.

A queste considerazioni l'interveniente si riporta anche nelle

cause nn. 191, 524 e 879 del 1983.

7. - Le parti locatrici Rocca e Cimarosti (n. 872/82) depositano

due memorie onde dimostrare l'illegittimità delle norme concernenti la

misura del canone. Esse sostengono l'inadeguatezza di questo, sia in

relazione all'aumento del costo della vita, che dal 1939 al 1982

risulterebbe aumentato di cinquecento volte, sia in relazione al carico

fiscale, notevolmente aumentato per effetto del d.l. n. 953 del 1982

(convertito dalla l. n. 53 del 1983).

E l'irrazionalità del sistema è destinata, secondo le parti, a

perdurare, poiché l'art. 62 l. n. 203 del 1982 stabilisce la sua

sopravvivenza anche alla revisione degli estimi catastali. Considerato in diritto :

1. - Le sette ordinanze in epigrafe, oltre a sollevare alcune

questioni specifiche, muovono tutte dubbi sulla legittimità

costituzionale della normativa concernente la determinazione del canone

nel contratto di affitto dei fondi rustici, disciplinato dalla vigente

legge 3 maggio 1982 n. 203; data la comunanza della questione

fondamentale, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con

unica sentenza.

2. - E bene premettere, tralasciando di ricordare precedenti

provvedimenti normativi, i quali pure avevano inciso notevolmente sulla

autonomia negoziale in ordine al canone di affitto dei fondi rustici,

che la l. 12 giugno 1962 n. 567, a cui comunemente viene collegata

l'istituzione dell'equo canone, disponeva nell'art. 3: "Per ciascuna

provincia la Commissione tecnica determina ogni due anni, almeno nove

mesi prima dell'inizio dell'annata agraria e per il biennio successivo,

la tabella dei canoni di affitto, nella misura minima e massima, da

considerarsi equi per zone agrarie omogenee, per qualità e classi di

terreni e per tipi aziendali, tenuto conto dello stato di produttività

dei fondi, dell'esistenza e delle condizioni dei fabbricati rurali,

delle attrezzature aziendali, degli oneri a carico dei proprietari

locatori, degli apporti dell'affittuario, dei costi e degli oneri

gravanti sull'impresa, al fine di assicurare una equa remunerazione per

il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione

dei fondi".

Successivamente il legislatore ritenne la disciplina ora ricordata

non soddisfacente in quanto le commissioni provinciali e quella

centrale, di cui al successivo art. 5, seguendo di norma i

corrispettivi del libero mercato, venivano sostanzialmente ad eludere

la precipua finalità economico-sociale della disciplina stessa.

Pertanto con la l. 11 febbraio 1971 n. 11 venne abbandonato il

criterio della produttività del fondo per ancorare il canone a quello

convenzionale del reddito dominicale determinato in base al r.d.l. 4

aprile 1939 n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939 n. 976;

reddito dominicale che, dato il notevole periodo di tempo trascorso dal

momento del suo accertamento

(oltre trenta anni), andava opportunamente adeguato: al che si ritenne

di provvedere conferendo alla commissione tecnica provinciale il potere

di applicare coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di

12 ed un massimo di 45 volte (art. 3 l. cit.).

Tale disposizione venne dichiarata costituzionalmente illegittima

da questa Corte con sentenza 14 luglio 1972 n. 155, la quale considerò

il canone come sopra stabilito talmente basso da annullare

sostanzialmente il diritto di proprietà, con conseguente violazione

dagli artt. 42 e 44 Cost. Il legislatore ritenne di conformarsi alla

predetta decisione con la l. 10 dicembre 1973 n. 814, elevando

nell'art. 3 i coefficienti di moltiplicazione da un minimo di 24 a un

massimo di 55 volte e introducendone alcuni aggiuntivi, i quali

consentivano un aumento complessivo di quindici punti; ma questa Corte,

con sentenza 19 dicembre 1977 n. 153, dichiarò l'illegittimità

costituzionale anche di tale disposizione sostanzialmente per il

medesimo motivo della pronuncia precedente.

È sopravvenuta infine la l. 3 maggio 1982 n. 203, che ha

riordinato la materia dei contratti agrari anche per quanto riguarda il

canone: ed appunto contro quest'ultima normativa si rivolgono le

critiche dei giudici a quibus, i quali denunciano specificamente gli

artt. 8, 9, 10 e 13, in sostanza ripetendo la medesima censura delle

ordinanze che hanno dato luogo alle decisioni di questa Corte nn.

155/72 e 153/77, e così affermando che la nuova legge sarebbe incorsa

in difetti analoghi a quelli delle leggi precedenti, con la conseguente

violazione degli artt. 3, 42 e 44 Cost.

3. - Ciò posto, osserva la Corte che da un'attenta comparazione

emerge come le disposizioni impugnate presentino caratteri marcatamente

eterogenei rispetto a quelle precedentemente dichiarate

incostituzionali.

Anzitutto l'art. 9 ha aumentato i coefficienti di moltiplicazione

elevandoli, rispetto alla disciplina precedente (24 volte nel minimo e

55 nel massimo), da un minimo di cinquanta ad un massimo di

centocinquanta volte; la stessa norma ha altresì quadruplicato quegli

aggiuntivi da quindici a sessanta punti, mentre l'art. 13 ha delegato

alle Regioni il potere di determinare altri coefficienti aggiuntivi

fino ad un massimo di trenta punti.

In tal modo gli elementi moltiplicatori a disposizione delle

commissioni possono arrivare sino a 240 volte in luogo delle 70

consentite dalla legge precedente.

Inoltre la nuova legge (art. 10, primo comma) ha ridotto ad un anno

la periodicità dell'adeguamento del canone, che in quella anteriore

(l. n. 814 del 1973) era biennale, così dimostrando maggiore aderenza

alla mutevole realtà economica.

Essa ha previsto, ancora, i miglioramenti, addizioni e

trasformazioni eseguiti dal locatore, prevedendo in tal caso un congruo

aumento del canone, diversamente determinato a seconda che sia

intervenuta o no una nuova classificazione del fondo (art. 17, primo

comma, e art. 18).

Merita, infine, di essere ricordato che l'art. 8 l. cit. consente,

nell'ultimo comma, alle commissioni provinciali di applicare, fino a

quando non si sia provveduto alla revisione di ufficio dei dati

catastali, in relazione alla produzione media della zona, coefficienti

di moltiplicazione diversi (e quindi ovviamente anche maggiori)

rispetto a quelli previsti dall'art. 9 oppure, addirittura, criteri

differenti (e perciò anche più favorevoli al locatore) da quelli

indicati dalla stessa legge. Tale norma, com'è evidente, dà una certa

elasticità al sistema, consentendo di impedire gravi incongruenze e

sperequazioni che, altrimenti, potrebbero verificarsi.

Al riguardo non è superfluo aggiungere che in un corretto

procedimento ermeneutico non è consentito sopravvalutare la formula

letterale ("Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione

d'ufficio dei dati catastali..."), dovendosi invece ritenere, in base a

quanto imprescindibilmente impone l'elemento logico, che il ricordato

potere cesserà non già per il semplice fatto che entrino in vigore ai

fini tributari le nuove tariffe di estimo (ciò avverrà, come si dirà

in prosieguo, il 1 gennaio 1985), ma soltanto quando tali dati saranno

utilizzati anche dal legislatore ai fini della determinazione dell'equo

canone, sicché soltanto allora, cessato il suo fondamento, risulterà

esaurita la previsione normativa.

4. - In conseguenza dei dati e rilievi ora esposti, la Corte non

può concludere che la situazione normativa è rimasta immutata (ovvero

è addirittura peggiorata, come si pretende in qualche scritto

difensivo dei locatori) rispetto a quella presa in considerazione dalle

due ricordate sentenze.

A parte quanto sarà osservato in prosieguo sul perdurante

riferimento al reddito dominicale (vedasi il n. 9), è invece

indubitabile che il legislatore, come chiaramente e ripetutamente

risulta anche dai lavori preparatori, ha inteso, almeno in linea di

tendenza, accogliere i rilievi formulati da questa Corte con le due

sentenze suddette e attenersi così al disposto costituzionale e, in

particolare, all'art. 44 Cost. secondo cui, relativamente alla

proprietà terriera, la legge deve tendere all'obiettivo "di conseguire

il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti

sociali".

Tale norma contiene, com'è evidente, una "riserva di legge

rinforzata" in quanto indica al legislatore ordinario determinati scopi

(che vanno altresì strettamente e teleologicamente collegati e non

considerati tra loro indipendenti), sicché questi è obbligato ad

operare rigorosamente nel senso da essa indicato. Pertanto la legge

ordinaria deve anche regolare secondo equità i rapporti suddetti,

disciplinandoli, cioè, in base ad un principio di superiore giustizia

economico-sociale, e stabilire così un effettivo equilibrio tra le

varie categorie interessate, nell'armonica tutela dei valori

costituzionalmente protetti: tra i quali viene in rilievo anzitutto,

come dispone anche l'art. 9 quinto comma l. cit., la tutela del lavoro

dell'affittuario, dovendosi escludere altresì che possa esistere nel

nostro ordinamento un settore, comunque definito secondo qualificazioni

giuridico-formali, in cui possano non trovare applicazione i principi

solennemente proclamati anzitutto nell'art. 1 e poi negli artt. 35 e 36

della Costituzione.

In presenza di una "riserva rinforzata di legge", che perdi più fa

riferimento a un criterio equitativo, la linea di demarcazione tra il

compito del legislatore ordinario e quello della Corte risulta

estremamente tenue, ma ciò non può indurre a negarne la sussistenza.

Invero, per quanto penetrante possa (e debba) essere il controllo del

giudice delle leggi per accertare che la normazione ordinaria si sia

effettivamente conformata al precetto costituzionale, un limite pur

tuttavia sussiste, non essendo consentito alla Corte procedere a scelte

economico-sociali e politiche e sostituire in tal modo quelle

effettuate dal Parlamento.

5. - Da ciò discende come la Corte non possa oltrepassare la sua

funzione di controllo e non possa quindi invadere, come invece con

varietà di argomentazioni si sollecita in alcuni atti di parte,

l'ambito di competenza riservato al legislatore.

Non possono pertanto trovare ingresso in questa sede critiche e

censure relative all'entità del canone, che si fondano su valutazioni

intrinsecamente e largamente opinabili e su conseguenti scelte

riservate nel nostro sistema costituzionale al potere legislativo.

Il giudizio deve essere invece correttamente circoscritto a

stabilire se il canone sia talmente basso, non solo da svuotare ovvero

comprimere enormemente e irrazionalmente il diritto di proprietà, ma

anche da impedire l'instaurazione di equi rapporti sociali, in modo che

risultino violate le norme, indicate quale parametro, degli artt. 3, 42

e 44 della Costituzione

In proposito, sia le ordinanze di rimessione sia gli scritti

difensivi dei locatori deducono sostanzialmente un solo argomento,

consistente nel riferimento alla svalutazione monetaria (a conferma del

quale ne aggiungono un altro di natura tributaria, di cui la Corte si

occuperà più oltre). Si sostiene precisamente che il reddito

dominicale, cui è collegata la determinazione del canone fissato in

relazione ai valori del 1939, dovrebbe essere rivalutato in proporzione

alla perdita di valore della moneta verificatasi successivamente a

quella data: risulterebbero così enormemente e irrazionalmente modesti

i coefficienti di moltiplicazione stabiliti dalle disposizioni

impugnate, che, per rispondere a criteri di equità, avrebbero dovuto

aumentare di cinquecento volte il predetto reddito dominicale.

6. - Tale tesi non può essere condivisa.

Al riguardo va anzitutto precisato, in linea di principio, che non

è possibile, come invece qualche volta è avvenuto, riferire il canone

al solo reddito dominicale, il quale per contro fornisce esclusivamente

l'elemento base per la sua determinazione. Invero secondo la legge

impugnata (come anche per quelle precedenti) il canone è dato dalla

risultante di vari fattori ed appunto, come dispone il già citato art.

9 quinto comma, le commissioni tecniche provinciali debbono aver

presente nella determinazione dei coefficienti di moltiplicazione del

reddito dominicale - entro l'ambito del minimo e del massimo stabilito

dalla legge - "la necessità di assicurare in primo luogo un'equa

remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia" e

devono tenere anche conto "degli apporti di capitali dell'affittuario,

dei costi di produzione, della esigenza di riconoscere un compenso ai

capitali investiti e degli altri apporti del locatore".

Vero è che l'art. 10, primo comma, per l'adeguamento del canone

negli anni successivi a quello di inizio del rapporto, richiama, oltre

i ricordati elementi previsti nel precedente art. 9, anche il

"mutamento di valore della lira secondo gli indici Istat per i prezzi

alla produzione dei prodotti agricoli". Ma, nell'indispensabile

coordinamento logico-giuridico delle due disposizioni e nell'intero

quadro disegnato dal sistema, la formula va necessariamente riferita ai

prezzi "al netto" (e non già "al lordo") in modo che vengano in

considerazione anche i "costi di produzione" espressamente indicati nel

cit. art. 9. Se così non fosse, la disciplina normativa risulterebbe

viziata da una gravissima frattura logica in quanto introdurrebbe, ai

fini dell'adeguamento periodico, un elemento addirittura sconvolgente

del fondamentale criterio accolto, ponendo l'intero onere della

svalutazione monetaria a carico dell'affittuario: il quale dovrebbe

corrispondere un canone sempre maggiore in proporzione al costante

aumento del prezzo "al lordo" dei prodotti agricoli, senza che si debba

tener conto del notevole, e anch'esso costante, aggravamento dei costi

di produzione. Il che potrebbe sensibilmente ridurre e, al limite,

perfino annullare la remunerazione del lavoro dell'affittuario e della

sua famiglia, alla quale, invece, il più volte ricordato art. 9 della

legge, in applicazione dell'art. 36 Cost., dà la maggiore tutela.

7. - Peraltro, tanto le ordinanze di rimessione quanto la difesa

dei locatori non espongono precise argomentazioni a favore della tesi

suddetta, ma sostanzialmente affidano le censure alle precedenti

decisioni di questa Corte n. 155 del 1972 e n. 153 del 1977, il cui

contenuto intendono - come si è già detto - nel senso che il canone

dovrebbe corrispondere al reddito dominicale aumentato in proporzione

alla svalutazione monetaria.

Ma tale interpretazione non è accettabile, in quanto la Corte in

dette sentenze ha fatto sì riferimento alla svalutazione monetaria, ma

non per dare ad essa quel rilievo meccanico ed unilaterale che si

pretenderebbe, bensì, al di là di qualche espressione letterale, per

richiamare gli effetti indotti dalle oscillazioni del valore della

moneta sull'intero settore dell'agricoltura e quindi sia sui prezzi di

prodotti, sia sui costi di produzione. E va ricordato come parte della

dottrina abbia correttamente interpretato il contenuto delle sentenze

ora citate, rilevando che la Corte aveva inteso soltanto correggere gli

"eccessi" delle leggi precedenti ma non aveva alterato la validità dei

nuovi orientamenti legislativi e neppure aveva inteso restaurare una

ormai superata tutela del contenuto del diritto di proprietà privata

della terra. In conclusione, deve perciò escludersi che la

svalutazione monetaria possa agire direttamente nel senso preteso dai

locatori: ciò importerebbe l'aperta violazione delle norme relative

alla tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.) in applicazione delle

quali, nei rapporti d'affitto di fondi rustici, viene privilegiata -

giova ripetere ancora - l'equa remunerazione dell'affittuario e della

sua famiglia.

8. - Né ha consistenza l'argomento secondo cui l'irragionevolezza

della disciplina discenderebbe dalle circostanze che i coefficienti di

moltiplicazione del reddito dominicale dei terreni, previsti dall'art.

24 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 ai fini tributari e ogni biennio

rivalutati, sarebbero superiori a quelli stabiliti per l'affitto dei

fondi rustici, sicché l'imposta avrebbe una base imponibile maggiore

del canone percepito dal locatore.

Se pur l'affermazione fosse esatta, il vizio di costituzionalità

dovrebbe colpire non già la norma relativa alla determinazione del

canone, bensì quella tributaria che, in violazione dell'art. 53 Cost.,

non terrebbe conto della capacità contributiva. Risulta però

assorbente e decisivo osservare, come già rilevato in dottrina in base

a quanto è lecito ermeneuticamente ricavare dagli artt. 24 e 25 d.P.R.

ult. cit., che nel caso di canone coattivamente imposto perché

relativo a fondi dati in affitto, il reddito imponibile è correlato al

canone fissato dalla legge: il che è stato accettato espressamente

anche dall'Amministrazione finanziaria, la quale ha avuto cura di

formulare in proposito un'esplicita avvertenza nelle istruzioni

allegate al modello per la denuncia dei redditi ai fini dell'irpef.

9. - La infondatezza della questione ora esaminata non impedisce

alla Corte di riconoscere che nel sistema possano riscontrarsi

insufficienze e disarmonie le quali, se non sono idonee, allo stato, a

far dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate,

devono pur sempre essere eliminate dall'ordinamento.

Esse discendono principalmente dal fatto che, a base della

determinazione del canone, sono ancora presi in considerazione i dati

catastali del 1939, i quali, per il lungo periodo trascorso, perdono

sempre più la idoneità a rappresentare le effettive caratteristiche

dei terreni agricoli. Questa Corte con le due sentenze più volte

ricordate ha consentito l'utilizzazione provvisoria di tali dati in

mancanza di altri elementi a cui ricorrere. Ma, adesso che i nuovi

dati catastali sono stati elaborati e stanno per entrare in vigore (il

che avverrà il 1 gennaio 1985, come disposto dal decreto del Ministro

delle finanze 7 febbraio 1984 sulle nuove tariffe di estimo), non può

essere più razionalmente giustificabile l'ulteriore protrarsi del

ricorso ad un catasto vecchio di circa un cinquantennio e la mancata

utilizzazione di elementi che sono invece idonei a rappresentare la

realtà attuale e quindi a porre i rapporti tra concedente e

affittuario su un piano ad essa più rispondente. Il mancato impiego

dei nuovi dati catastali ai fini dell'equo canone porrebbe un problema

ben diverso da quello deciso con questa sentenza: quello cioè della

intrinseca razionalità di una norma fondata su elementi ormai superati

da altri ufficialmente acquisiti che, essendo rispondenti a la

situazione agricola attuale, risultano idonei, essi soltanto, alla

corretta determinazione del canone di affitto.

10. - Esaurito così l'esame della prima questione, la Corte deve

occuparsi dell'impugnativa dell'art. 9 l. cit., disposizione che è

censurata sotto diverso profilo dal Tribunale di Arezzo e dalla Corte

di appello di Cagliari.

A) Il primo deduce che l'attribuzione della compilazione della

tabella alle commissioni tecniche provinciali violerebbe l'art. 24

Cost. in quanto impedirebbe l'intervento del giudice anteriormente alla

compilazione stessa. In proposito è sufficiente ricordare che, secondo

costante giurisprudenza, il diritto di difesa non può considerarsi

limitato dal potere attribuito alla pubblica amministrazione - così

come generalmente avviene in materia tecnica - di emettere atti

amministrativi relativi alla costituzione o modificazione di posizioni

giuridiche soggettive, quando contro tali atti amministrativi la tutela

è assicurata secondo la regola generale dell'art. 113 Cost.

Illegittime debbono ritenersi soltanto le norme, di incidenza

processuale, che stabiliscano preclusioni, decadenze o altre

ingiustificate limitazioni alla impugnazione degli atti amministrativi

in sede giurisdizionale: il che non ricorre certo nella specie, in cui

la legge correttamente prevede un atto amministrativo di natura

sostanziale soggetto, come tale, alla comune garanzia giurisdizionale.

B) La Corte di appello di Cagliari impugna il quarto comma dello

stesso art. 9, che prevede un canone provvisorio, ottenuto

moltiplicando per settanta volte il reddito dominicale, nel caso di

ritardo, annullamento o sospensione delle tabelle; detta norma, secondo

il giudice a quo contrasterebbe con l'art. 3 Cost. per violazione del

principio di eguaglianza e per intrinseca irragionevolezza, in quanto:

a) il successivo art. 15, primo comma, lett. b, prevede il coefficiente

settantacinque per il lontano triennio 1971- 1974; b) non c'è

differenza di trattamento, come in altre parti della legge n. 203, tra

coltivatore diretto e coltivatore non diretto; c) non v'è nesso tra il

criterio di determinazione del canone provvisorio ed il canone pagato

in precedenza; d) non v'è alcun riferimento alle condizioni economiche

del creditore; e) la durata del canone provvisorio dipende da elementi

variabili e accidentali, quali l'efficienza e la solerzia delle

commissioni provinciali. Al riguardo va però osservato che le norme

della legge n. 203/1982 indicate come tertium comparationis riguardano

situazioni assai diverse, come inequivocabilmente si evince dal loro

contenuto sopra richiamato, sicché non torna applicabile l'invocato

principio di eguaglianza di cui all'art. 3, che ha per presupposto

indefettibile l'identità o, quanto meno, l'omogeneità delle

situazioni giuridiche comparate. E deve ancora dirsi che, trattandosi

di un acconto, e quindi di una misura provvisoria, peraltro contenuta

mediamente tra il minimo e il massimo previsti dal secondo comma

dell'art. 9 (e notevolmente aumentata rispetto alla normativa del 1973,

che la limitava a 42 volte) deve escludersi che il potere discrezionale

spettante al legislatore sia stato esercitato al di là dei limiti di

ragionevolezza.

11. - La Corte di appello di Cagliari e i Tribunali di Mantova,

Ancona e Nicosia impugnano il primo comma dell'art. 15, che concerne il

conguaglio relativamente alle annate agrarie dal 1970-1971 al

1976-1977, per contrasto con gli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione,

in quanto i coefficienti ivi stabiliti risulterebbero

ingiustificatamente bassi, per motivi sostanzialmente analoghi a quelli

addotti a sostegno della prima questione.

Pertanto è sufficiente qui richiamare i rilievi in base ai quali

la Corte è pervenuta alla dichiarazione di non fondatezza della

questione medesima. Ad essi può aggiungersi che la situazione di

incertezza per effetto del ritardo del legislatore nel provvedere a

seguito delle ricordate pronunce di illegittimità costituzionale si è

protratta per tempo così notevole (oltre dieci anni), che non

sarebbero stati intuitivamente più possibili, da parte delle

Commissioni tecniche provinciali, specifici e dettagliati accertamenti

sulle caratteristiche dei fondi in epoca tanto remota. Da ciò discende

come non possa essere censurato il legislatore per avere scelto un

mezzo semplice e spedito, fondato sulla considerazione unitaria di

alcuni gruppi di annate agrarie al fine di regolare una situazione

rispetto alla quale era ben difficile intervenire in concreto con

criteri diversi.

12. - Fondata è invece la denuncia - mossa dalla stessa Corte di

appello di Cagliari in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 15,

secondo comma, il quale dispone che per le annate agrarie 1977-1978 e

per quelle in corso all'entrata in vigore della l. n. 203 in esame si

applicano i coefficienti stabiliti negli artt. 9, 10, 13 e 14,

diminuiti del trenta per cento.

Esattamente invero il giudice a quo osserva che per le annate

1977-1978 e successive è possibile il determinarsi di una situazione

in cui il canone risulta in concreto inferiore a quello delle annate

precedenti: così, a titolo esemplificativo, per l'annata agraria

1980-1981 si potrebbe - in base alla nuova legge - avere il

coefficiente di cinquanta volte il reddito dominicale, mentre per la

remota annata 1970- 1971 il coefficiente sarebbe addirittura maggiore

perché corrispondente a 55 voltelo stesso reddito dominicale.

Senza indugiare in altri esempi, che risulterebbero altrettanto

macroscopici, osserva questa Corte che ciò evidenzia l'intrinseca

irrazionalità della disposizione limitatamente alla previsione della

ricordata riduzione. Eliminata la quale, la parte principale della

disposizione conserva la sua validità: infatti essa ha una propria

autonomia poiché si riferisce ai coefficienti già presi in

considerazione dal Parlamento nel corso dell'ottava legislatura e poi

lasciati sostanzialmente inalterati durante tutto l'iter di

approvazione della legge in questione, essendosi rivelate stazionarie,

quando non addirittura peggiorate, le condizioni dell'agricoltura

italiana.

In tal modo la previsione relativa alla ricordata riduzione del

trenta per cento risulta estrinsecamente giustapposta a una

disposizione (quella principale) già in sé conclusa e indipendente,

sicché la dichiarazione di illegittimità costituzionale della prima

non incide sulla validità della seconda.

13. - La Corte d'appello di Cagliari ha denunciato anche l'art. 15,

quarto comma, l. cit., il quale, a suo dire, contrasterebbe con l'art.

3 Cost. per disparità di trattamento, in quanto dispone la non

produttività di interessi sulla somma dovuta a titolo di conguaglio,

limitatamente al periodo di diciotto mesi, concesso all'affittuario dal

comma precedente per effettuare il pagamento.

La questione non è fondata.

Infatti la norma impugnata s'inserisce armonicamente nel sistema

dettato, in via generale, dal codice civile.

Invero, il locatore-creditore non potrebbe, prima della scadenza

del termine d'adempimento, pretendere interessi, né corrispettivi,

trattandosi di credito non esigibile, né moratori, non potendo

ravvisarsi un inadempinento colpevole prima della scadenza del termine,

né compensativi, giacché il capoverso dell'art. 1282 cod. civile

esclude la produzione di interessi su fitti e pigioni, prima che vi sia

stata la costituzione in mora del debitore.

14. - L'art. 45 della legge in esame è stato denunciato dal

Tribunale di Arezzo sul rilievo che esso contrasterebbe con l'art. 3

Cost. perché la possibilità di stipulare contratti in deroga alle

norme vigenti in materia agraria, con l'assistenza delle organizzazioni

di categoria, comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento

fra i soggetti dei nuovi rapporti, che ricupererebbero la loro

autonomia contrattuale, e quelli dei rapporti già in corso, rispetto

ai quali la stessa continua ad essere negata, stante l'assenza della

possibilità di reali occasioni a rinegoziare i patti.

La proposta questione risulta però inammissibile, in quanto nel

giudizio a quo non si fa questione della validità di un contratto

stipulato in deroga alle norme vigenti ma è in discussione soltanto

l'ammontare del canone, sicché la norma denunciata risulta del tutto

estranea all'oggetto del giudizio: essa viene richiamata nell'ordinanza

di rimessione in relazione ad una ipotesi astratta, difettando così il

nesso di pregiudizialità e conseguentemente la rilevanza, che

costituisce requisito indispensabile per l'ammissibilità della

questione.

15. - Infine, la Corte di appello di Napoli ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost.,

dell'art. 1, terzo comma, l. 10 maggio 1978 n. 176, richiamato

dall'art. 15, primo comma, l. n. 203/82, il quale dispone che sono

definitivi i pagamenti dei canoni effettuati, senza contestazione del

locatore, prima del 29 dicembre 1977 e quindi esclude detti pagamenti

dal conguaglio disposto dalla legge in dipendenza delle ricordate

pronunzie di incostituzionalità di questa Corte.

La questione è fondata.

Le sentenze di accoglimento, in base al disposto dell'art. 136

Cost. confermato dall'art. 30 l. 11 marzo 1953 n. 87, operano ex tunc

perché producono i loro effetti anche sui rapporti sorti anteriormente

alla pronuncia di illegittimità sicché, dal giorno successivo alla

loro pubblicazione, le norme dichiarate incostituzionali non possono

più trovare applicazione

(salvo quanto discende dall'art. 25 Cost. per la materia penale).

Il principio, che suole essere enunciato con il ricorso alla

formula della c.d. "retroattività" di dette sentenze, vale però

soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di

quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata

invalida. Per rapporti esauriti debbono certamente intendersi tutti

quelli che sul piano processuale hanno trovato la loro definitiva e

irretrattabile conclusione mediante sentenza passata in giudicato, i

cui effetti non vengono intaccati dalla successiva pronuncia di

incostituzionalità (salvo quanto disposto per la materia penale dal

cit. art. 30). Secondo l'orientamento talvolta emerso nella

giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 58 del 1967) e il

prevalente indirizzo dottrinale, vanno considerati esauriti anche i

rapporti rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di

decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti ad essi

relativi. Ma quando, come nell'ipotesi considerata dalla normativa

denunciata, detto termine è pendente e quindi il creditore, secondo i

principi generali, può pretendere quanto ancora gli è dovuto, non è

consentito al legislatore ordinario limitare la portata dell'art. 136

Cost., sia pure ricorrendo, come nella specie, all'espediente di

introdurre un nuovo onere, non previsto al momento dell'avvenuto

pagamento parziale, e di escludere perciò l'acquisto del diritto

successivamente riconosciuto dalla legge che ha sostituito quella

dichiarata invalida. Così operando, il legislatore, in realtà, fa in

modo che il rapporto oggetto del giudizio principale e non ancora

esaurito rimanga illegittimamente regolato dalla norma annullata,

riducendo indebitamente l'operatività dell'art. 136 della

Costituzione.

Né potrebbe sorgere dubbio, nella specie, sulle possibilità della

pronuncia di annullamento della disposizione denunciata per il fatto

che il giudice a quo ha invocato quale parametro soltanto l'art. 3

della Costituzione: invero il principio di eguaglianza sancito da tale

articolo risulta certamente violato dalla disposizione denunciata, la

quale arbitrariamente esclude nei confronti di alcuni soggetti,

titolari, come gli altri, di rapporti non esauriti, l'applicazione

dell'art. 136 Cost. (che qui viene in rilievo anche come tertium

comparationis, ben potendo avere anche le norme costituzionali, secondo

le circostanze, tale qualificazione, come ritenuto da autorevole

dottrina).

Vada sé che la pronuncia di illegittimità costituzionale fa

venire meno la diseguaglianza tra locatore e affittuario, dedotta dal

giudice a quo sul rilievo che la preclusione suddetta era posta dalla

norma impugnata soltanto nei confronti del primo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 8, 9, 10 e 13 della legge 3 maggio 1982 n. 203, sollevate

dai Tribunali di Arezzo, Mantova, Ancona, Padova, Nicosia nonché dalla

Corte di appello di Cagliari in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della

Costituzione;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 della stessa legge, sollevata dalla Corte di appello di

Cagliari in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15 primo comma della stessa legge, sollevata dai Tribunali di

Mantova, Ancona, Nicosia e dalla Corte di appello di Cagliari in

riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. l, terzo

comma, l. 10 maggio 1978 n. 176, richiamato dall'art. 15, primo comma,

l. n. 203 del 1982 cit., limitatamente alle parole: "senza

contestazione giudiziaria da parte del locatore, o";

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo

comma, l. n. 203 del 1982 cit., limitatamente alle parole: "diminuiti

del trenta per cento";

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15, quarto comma, della medesima legge n. 203 del 1982,

sollevata dalla Corte d'appello di Cagliari in riferimento agli artt.

3, 42 e 44 della Costituzione;

7) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 45 della stessa legge n. 203 del 1982,

sollevata dal Tribunale di Arezzo in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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