Contratti agrari

Art. 9 — Tabella per l'equo canone

Il primo capoverso dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, e' sostituito dal seguente: "La commissione tecnica provinciale determina ogni tre anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee". I coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale, previsti dal secondo capoverso del citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, sono compresi tra un minimo di cinquanta ed un massimo di centocinquanta volte. I coefficienti aggiuntivi, previsti dalle lettere a) e b) del terzo capoverso del medesimo articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, comportano, ciascuno, fino a un massimo di trenta punti. Il canone provvisorio, previsto dal sesto capoverso dello stesso articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, si determina moltiplicando per settanta il reddito dominicale. Nella determinazione dei coefficienti di cui ai commi precedenti, le commissioni tecniche provinciali devono aver presente la necessita' di assicurare in primo luogo una equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia. Le commissioni tengono anche conto degli apporti di capitali dell'affittuario, dei costi di produzione, della esigenza di riconoscere un compenso ai capitali investiti e degli altri apporti del locatore. Sono soppressi il quarto, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo capoverso del citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 5 luglio 2002, n. 318 (in G.U. 1a s.s. 10/07/2002, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale" del presente articolo "della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari)."

Testo vigente dal 11 luglio 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 318/2002

    Ha colpito questo articolo
    5 luglio 2002

    Sono costituzionalmente illegittimi - in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione - gli articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203, i quali prevedono un meccanismo di determinazione del canone di equo affitto basato sul reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 1939, n. 976. Infatti detto meccanismo di determinazione del canone di equo affitto, risulta privo, ormai, di qualsiasi razionale giustificazione, sia perché esistono dati catastali più recenti ed attendibili ai quali fare eventualmente riferimento sia perché in ogni caso, a distanza di oltre un sessantennio dal suo impianto, quel catasto ha perso qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli, cosicché non può sicuramente essere posto a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali. - Con riguardo alle previgenti discipline del canone di equo affitto, v. citate sentenze di illegittimità costituzionale n. 155/1972 e n. 153/1977. - Con riguardo alla normativa dichiarata incostituzionale, v. citata precedente sentenza di non fondatezza n. 139/1984.

    Art. 9 Contratti agrari · Art. 62 Contratti agrari

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 449/2000

    Questione inammissibile
    27 ottobre 2000

    Manifesta inammissibilità - per mancata indicazione dei termini della fattispecie concrete oggetto del giudizio principale - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 impugnati, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, nella parte in cui, imponendo di prendere a base del calcolo per la determinazione del canone il reddito dominicale stabilito a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, pur con i previsti coefficienti di rivalutazione, non consentirebbero di giungere alla quantificazione di un canone che non sia irrisorio. L.T.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 9 Contratti agrari

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 139/1984

    Illegittimità dichiarata
    7 maggio 1984

    Il diritto di difesa non può dirsi limitato dal potere attribuito alla pubblica Amminstrazione di emettere atti amministrativi relativi alla costituzione o modificazione di diritti soggettivi, essendo assicurata la tutela contro tali atti ex art. 113 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 9, L. 3 maggio 1982 n. 203, nella parte in cui, attribuendo la compilazione delle tabelle alle commissioni tecniche provinciali, impedisce l'intervento del giudice anteriormente alla compilazione stessa).

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 luglio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1982 al 11 luglio 2002.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 5 luglio 2002, n. 318 (in G.U. 1a s.s. 10/07/2002, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale" del presente articolo "della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari)."

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art9 · fonte del testo

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