Art. 8 — Revisione provvisoria dei redditi catastali

Fino a quando l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali non abbia proceduto alla generale revisione degli estimi, la commissione tecnica centrale provvede ad accertare, previa motivata relazione della commissione tecnica provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le situazioni per le quali risulti una effettiva sottovalutazione o sopravalutazione dei redditi dominicali descritti in catasto. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a stabilire provvisoriamente con decreto, sulla base delle indicazioni della commissione tecnica centrale, sentite le regioni e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, e comunque non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i coefficienti di moltiplicazione da applicare alle sole province o zone, qualita' e classi di terreni per le quali siano stati riconosciuti valori catastali effettivamente sottovalutati o sopravalutati. Nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato in base ai criteri della presente legge, gli uffici tecnici erariali provvedono, con precedenza assoluta, su richiesta della commissione tecnica centrale, di concerto con le commissioni tecniche provinciali, alla revisione d'ufficio dei valori catastali. Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione d'ufficio dei dati catastali di cui al comma precedente, la commissione tecnica centrale autorizza le commissioni tecniche provinciali, previa loro richiesta, ad applicare coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dall'articolo 9, oppure criteri diversi da quelli previsti dalla presente legge, tenendo particolarmente conto della produzione media della zona. Effettuata la revisione dei dati catastali, alle parti spetta il relativo conguaglio.

Testo vigente dal 5 maggio 1982

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 139/1984

    Illegittimità dichiarata
    7 maggio 1984

    Non potendo, alla luce della massima che precede, trovare ingresso censure relative all'entità del canone, deve la Corte costituzionale limitarsi a stabilire se il canone sia talmente basso non solo da svuotare ovvero comprimere enormemente e irrazionalmente il diritto di proprietà, ma anche da impedire l'instaurazione di equi rapporti sociali. Sotto questo profilo, non può essere accolta la tesi sostenuta nelle ordinanze di rimessione, secondo cui il reddito dominicale (cui è collegata la determinazione del canone), essendo fissato in relazione ai valori del 1939, dovrebbe essere rivalutato in proporzione alla perdita di valore della moneta, in ragione, cioè, di cinquecento volte. In realtà non si può riferire il canone al solo reddito dominicale (che ne costituisce la componente di base), mentre il mutamento di valore della lira va necessariamente riferito a prezzi (al netto e non al lordo) dei prodotti agricoli. Va intanto escluso che la svalutazione possa agire meccanicamente a favore dei locatari, anche perché altrimenti ne conseguirebbe che la svalutazione monetaria possa agire direttamente nel senso preteso dai locatori, con conseguente violazione delle norme relative alla tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.) in applicazione delle quali, nei rapporti d'affitto di fondi rustici, viene privilegiata l'equa remunerazione dell'affittuario e della sua famiglia. Del resto le decisioni con cui la Corte (nn. 155 del 1972 e 153 del 1977) ha dichiarato illegittime le L. 11 febbraio 1971 n. 11 e 10 dicembre 1973 n. 814 hanno fatto riferimento alla svalutazione monetaria non per dare ad essa un rilievo meccanico e unilaterale, ma per richiamare gli effetti indotti dalle oscillazioni del valore della moneta sull'intero settore dell'agricoltura e quindi sia sui prezzi di prodotti che sui costi di produzione. Anche in base agli artt. 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nel caso di canone coattivamente imposto perché relativo a fondi dati in affitto, il reddito imponibile è correlato al canone fissato dalla legge. L'infondatezza della questione proposta non impedisce peraltro di riconoscere nel sistema insufficienze ed armonie (dipendenti dal riferimento ai dati catastali del 1939 che perdono sempre più idoneità a rappresentare le caratteristiche dei terreni agricoli) che, se non sono idonee a far dichiarare al momento l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, devono pur sempre essere eliminate dall'ordinamento: pertanto, allorché entreranno in vigore i nuovi dati catastali (1 gennaio 1985) non potrebbe essere razionalmente giustificabile l'ulteriore protrarsi del ricorso ad un catasto vecchio di circa un cinquantennio, venendo a configurare il mancato impiego di tali dati ai fini dell'equo canone una ipotesi di intrinseca irrazionalità della norma fondata su elementi ormai superati. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost. - degli artt. 8, 9, 10 e 13 della L. 3 maggio 1982 n. 203, assumendo che la determinazione del canone effettuata mediante coefficiente di moltiplicazione del reddito dominicale, avrebbe per risultato una misura talmente bassa da annullare sostanzialmente il diritto di proprietà, nonostante l'elevazione dei coefficienti di moltiplicazione).

    Art. 8 Contratti agrari · Art. 9 Contratti agrari · Art. 10 Contratti agrari · Art. 13 Contratti agrari

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art8 · fonte del testo

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