Le disposizioni di cui al precedente articolo, sono applicabili agli ufficiali provenienti dal servizio effettivo anche se conseguano od abbiano conseguito la pensione o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio stesso. In tal caso, pero', resta esclusa la concessione dei quattro anni di aumento, di cui all'articolo precedente. Le suddette norme sono applicabili anche a sottufficiali e militari di carriera, nonche' ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art50 · fonte del testo

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