Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/1979 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 598, comma

primo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre

1975 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di

Rocchetti Cesare, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 16

giugno 1976.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1979 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto 13 maggio 1972, diretto al pretore del mandamento di

Teramo, Aldo Balletta, funzionario del Banco di Napoli, propose

querela, per il reato di diffamazione, contro Cesare Rocchetti,

affermando che quest'ultimo - quale consulente di parte nella causa

civile tra la soc. per az. "Gardenmarmi" e il Banco di Napoli, pendente

davanti al tribunale di Teramo - aveva, nella relazione scritta

depositata il 22 febbraio 1972, usato espressioni e fatto apprezzamenti

offensivi della reputazione del querelante.

Con sentenza 14 maggio 1974 il pretore di Teramo dichiarò il

Rocchetti colpevole del delitto di diffamazione, previsto dall'art.

595, commi primo e secondo, cod.pen., e lo condannò alla pena di lire

quattrocentomila di multa, al pagamento delle spese del procedimento,

al risarcimento dei danni, ed al rimborso delle spese in favore della

parte civile, ordinando la sospensione dell'esecuzione della pena per

cinque anni.

Avverso tale sentenza il Rocchetti propose appello, deducendo, con

il primo motivo, che nella specie era applicabile la scriminante

dell'art. 598, comma primo, cod.pen., perché i consulenti "vengono

designati dai difensori del litigante, del quale sono veri e propri

condifensori", "veri e propri patrocinatori e come tali legati al

dovere della fedeltà di difesa".

Con sentenza 10 febbraio 1975 il tribunale di Teramo rigettò

l'appello, escludendo, innanzitutto, la sussistenza della immunità

prevista dall'art. 598 codice penale.

Avverso questa sentenza il Rocchetti propose ricorso per

cassazione, lamentando, con il primo motivo, che il tribunale di

Teramo, come il pretore della stessa città, aveva escluso che il

consulente tecnico di parte potesse usufruire dell'esimente di cui

all'art. 598 codice penale.

Con ordinanza 9 dicembre 1975 la Corte suprema di cassazione -

sezione quinta penale - ha ritenuto rilevante ai fini della decisione

del procedimento penale e non manifestamente infondata la questione -

sollevata dal ricorrente - concernente la legittimità costituzionale

dell'art. 598, comma primo, codice penale "nella parte in cui non

estende al consulente di parte l'impunità prevista per i

patrocinatori", in riferimento agli artt.3 e 24, comma secondo, della

Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del

16 giugno 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Secondo la Corte di cassazione sussisterebbe contrasto tra

l'art. 598, comma primo, codice penale - nella parte in cui non prevede

la non punibilità delle offese contenute negli scritti e nei discorsi

dei consulenti tecnici di parte in procedimenti davanti all'autorità

giudiziaria o amministrativa - e gli artt. 3 e 24 della Costituzione in

quanto le funzioni del consulente tecnico di parte, difensore

specializzato in taluni campi della scienza e della tecnologia,

sarebbero assimilabili a quelle del patrocinatore, difensore legale; e

sarebbe quindi menomata l'ampia garanzia del diritto di difesa,

riconosciuto senza distinzione alcuna tra difesa legale e difesa

tecnica.

2. - Il riferimento all'art. 24, comma secondo, e all'art. 3,

comma primo, della Costituzione non è appropriato.

L'art. 87 del codice di procedura civile, secondo cui la parte può

farsi assistere da uno o più avvocati o anche da un consulente tecnico

nei casi e nei modi stabiliti dal codice stesso, in tali limiti

soltanto pone su un piano di parità il rilievo giuridico all'attività

di assistenza del consulente tecnico e giustifica la qualifica di

difensore tecnico riconosciutagli dalla giurisprudenza.

Invero il rilievo all'assistenza tecnica del consulente non

giustifica illazioni su principi concernenti l'assistenza professionale

dell'avvocato e tanto meno su distinzioni tra attività professionali

di assistenza dell'avvocato e "ministero" del procuratore (art. 82

c.p.c.).

Nel campo penale la Corte di cassazione ha affermato che la figura

del consulente tecnico si evince dall'art. 341 c.p.p. (sequestro presso

difensori e consulenti tecnici) e dagli artt. 380 e 381 c.p. (sanzioni

penali per le infedeltà dei difensori e dei consulenti tecnici). E da

tali disposizioni ha tratto argomento per affermare che la menomazione

della difesa del consulente di parte può inquadrarsi nell'art. 185, n.

3, c.p.p., come inosservanza di disposizioni.prescritte a pena di

nullità.

In relazione a tali premesse va considerato:

- sotto l'aspetto soggettivo, che, nel presupposto della nomina

del consulente di ufficio da parte del giudice civile (art. 61 c.p.c.)

o di una perizia disposta dal giudice penale (art. 314 c.p.p.), il

consulente è nominato dalla parte che, a suo giudizio, ritiene che

abbia la particolare competenza tecnica necessaria con riguardo

all'accertamento compiuto dal consulente di ufficio nel procedimento

civile o dal perito in quello penale;

- sotto l'aspetto oggettivo, che l'accertamento tecnico sia nel

procedimento civile sia in quello penale ha giuridica rilevanza di

difesa nei limiti segnati dalle regole tecniche che ne costituiscono

l'oggetto.

3. - L'art. 598 cod.pen., invece, prevede limiti soggettivi ed

oggettivi diversi ed ha carattere eccezionale.

I limiti soggettivi riguardano la qualità delle parti ed i

patrocinatori.

Ai termini del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e del r.d. n. 37

del 22 gennaio 1934 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e

procuratore, il patrocinio è riservato: nei procedimenti civili

davanti ai pretori, tribunali, Corti di appello, Corte di cassazione e

le altre giurisdizioni superiori, a difensori muniti di procura per

svolgere attività di assistenza e rappresentanza nell'osservanza

dell'ordinamento suindicato e delle norme del codice di procedura

civile sull'attività professionale degli avvocati e procuratori circa

la costituzione, lo svolgimento e l'estinzione dei rapporti

processuali. Nei procedimenti davanti ai pretori il patrocinio può

essere esercitato anche dai praticanti procuratori ai termini della

citata legge sulle professioni di avvocato e procuratore e quindi anche

davanti ai conciliatori (art. 311 cod.proc.civ.). Soltanto fuori dalle

sedi di pretura le parti possono farsi rappresentare da "persona munita

di mandato scritto in calce alla citazione o separato".

Nel procedimento penale, in cui lo Stato esercita l'azione

punitiva, la nomina del difensore - avvocato o procuratore ai termini

dell'ordinamento professionale suindicato - è fatta di ufficio dal

magistrato competente, qualora non sia stata fatta dall'imputato, per

l'assistenza nell'istruttoria e nel giudizio, qualora non occorra il

mandato speciale nei casi in cui è ammessa la facoltà dell'imputato

di farsi rappresentare. E la nomina del difensore, legittimato ai

termini della legge professionale è prescritta per la parte civile e

il responsabile civile (artt. 124 e 128 c.p.p.).

4. - Nella determinazione dei limiti oggettivi va considerato anche

il contenuto giuridicamente rilevante dell'attività svolta. In vero a

tale attività è bensì dato rilievo sotto l'aspetto soggettivo per la

qualifica di patrocinatori, ma lo è anche sotto l'aspetto oggettivo in

quanto l'art. 89 c.p.c. stabilisce che, negli scritti presentati e nei

discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori

non debbono usare espressioni sconvenienti ed offensive; ed attribuisce

al giudice il potere di disporre, con ordinanza, che si cancellino le

espressioni sconvenienti ed offensive; e, inoltre, con la sentenza che

decide la causa, il giudice può assegnare alla persona offesa una

somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto

(artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), quando le espressioni offensive non

riguardano l'oggetto della causa.

Detti limiti consentono di affermare, con la più recente

giurisprudenza della Corte di cassazione, che la non punibilità delle

offese prevista dall'art. 598 c.p. ha fondamento nella libertà di

discussione delle parti contendenti sia nel caso di offesa strettamente

necessaria, sia nel caso di offesa non necessaria che s'inserisce nel

sistema difensivo dei procedimenti con funzione strumentale. E in

proposito va considerato che la norma non attribuisce un diritto

all'ingiuria e quindi alla non punibilità, ma tutela la libertà della

difesa, che sarebbe non efficiente e quindi non libera da

preoccupazioni di possibili incriminazioni per offese all'altrui onore

e decoro. Ciò posto, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulla

non punibilità delle offese ai termini dell'art. 598 c.p., deve

escludersi che la garanzia dell'art. 24, secondo comma, Cost. possa

estendersi al consulente tecnico, che non è legittimato all'esercizio

del patrocinio e svolge attività di consulenza concernente cognizioni

tecniche e quindi una attività obiettivamente diversa da quella

tecnica giuridica, che i patrocinatori, nell'esercizio professionale,

debbono svolgere nella dinamica dei procedimenti con riguardo

all'oggetto del giudizio.

Non è, quindi, fondata la questione di legittimità costituzionale

dedotta al fine dell'estensione di una norma eccezionale, quale l'art.

598 c.p.

Il riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione è

stato ritenuto appropriato da questa Corte soltanto nei casi di

effettiva concreta violazione di un diritto soggettivo concernente

l'oggetto del diritto, ma non di un diritto ad ottenere la non

punibilità di un reato prevista per situazioni la cui rilevanza

giuridica è diversamente disciplinata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 598, comma primo, cod.pen. - nella parte in cui non prevede

la non punibilità delle offese contenute negli scritti e nei discorsi

dei consulenti tecnici di parte in procedimenti davanti all'autorità

giudiziaria o amministrativa - proposta dalla Corte di cassazione con

ordinanza 9 dicembre 1975, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma

secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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