Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1981

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/06/1981 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 22

maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e

sull'interruzione volontaria della gravidanza) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 giugno 1978 dal Tribunale di Pesaro nel

procedimento penale a carico di Floridi Fiorella, iscritta al n. 491

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 10 del 10 gennaio 1979;

2) ordinanza emessa il 17 giugno 1978 dal Giudice istruttore

presso il Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di

Giordano Riccardo ed altri, iscritta al n. 537 del registro ordinanze

1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del

24 gennaio 1979;

3) ordinanza emessa il 16 agosto 1978 dal Tribunale di Trento nel

procedimento penale a carico di Zorzi Renzo ed altri, iscritta al n.

543 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 31 del 31 gennaio 1979;

4) ordinanza emessa il 10 luglio 1978 dal Tribunale di Voghera nel

procedimento penale a carico di Vercesi Angela ed altra, iscritta al

n. 561 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17 gennaio 1979;

5) ordinanza emessa il 5 ottobre 1978 dalla Corte d'appello di

Firenze nel procedimento penale a carico di Branca Bicci Nereide ed

altri, iscritta al n. 613 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 14 febbraio 1979;

6) ordinanza emessa il 6 dicembre 1978 dal Tribunale di Larino nel

procedimento penale a carico di Camato Antonio ed altri, iscritta al

n. 37 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 80 del 21 marzo 1979;

7) ordinanza emessa il 1 dicembre 1978 dal Pretore di Città di

Castello nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n.

216 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 133 del 16 maggio 1979;

8) ordinanza emessa il 23 gennaio 1979 dal Pretore di Genova nel

procedimento penale a carico di Sessarego Domenico ed altri, iscritta

al n. 361 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 182 del 4 luglio 1979;

9) ordinanza emessa il 14 dicembre 1978 dal Giudice istruttore

presso il Tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di

Lipizer Mario ed altri, iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1979

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 del 18

luglio 1979;

10) ordinanza emessa il 13 febbraio 1979 dal Giudice istruttore

presso il Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di

Anastasio Vittoria ed altri, iscritta al n. 400 del registro ordinanze

1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 del

18 luglio 1979;

11) ordinanza emessa il 9 maggio 1979 dal Pretore di Prato nel

procedimento penale a carico di Ligori Donato, iscritta al n. 522 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 237 del 29 agosto 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1981 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 9 giugno 1978, nel procedimento

penale a carico di Floridi Fiorella, il Tribunale di Pesaro ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e

22, legge 194/78 ("Norme per la tutela della gravidanza") in

riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 29, secondo comma, 30,

primo comma, 31, primo e secondo comma, Cost. Il 2 luglio 1973 il

medico provinciale di Pesaro trasmetteva al Procuratore della

Repubblica copia conforme di una denuncia di aborto, presentatagli dal

primario ginecologico dell'Ospedale Civile.

Dal rapporto peritale, disposto dal Magistrato, risultava che

l'aborto era stato procurato al secondo mese di gravidanza con

l'introduzione nella cavità uterina di una sonda di gomma; che

l'intervento demolitore, dato il mezzo adoperato, era stato eseguito

da una terza persona; che ne erano risultate gravi lesioni negli

organi genitali della donna, con pericolo di peritonite; che

l'interessata, al momento di decidersi all'aborto, doveva ritenersi

nel pieno possesso delle facoltà mentali.

La stessa Floridi, del resto, confermava le risultanze del

rapporto, meno che per la partecipazione alla manovra abortiva di

altre persone, e affermava di aver voluto interrompere la gravidanza

per via delle precarie condizioni economiche e familiari, e del

conseguente scadimento del suo stato di salute psichica. Essa veniva

quindi imputata del delitto previsto nell'art. 546, codice penale,

"per essersi fatta procurare l'aborto con il suo consenso da persona

non identificata".

Al momento del fatto - sosteneva il suo difensore - la Floridi si

trovava in tali condizioni di esaurimento nervoso, comprovate da

certificato medico, che l'aborto avrebbe dovuto ritenersi lecito ai

sensi della sentenza n. 27 del 1975 della Corte. Entrata in vigore, il

6 giugno 1978, la nuova legge sull'interruzione della gravidanza, la

difesa dell'imputata chiedeva l'accertamento delle condizioni di non

punibilità ivi previste nella norma appositamente dettata con

riguardo ai fatti pregressi (art. 22, terzo comma).

Il Tribunale di Pesaro ritiene che il caso sottoposto al suo

giudizio ricada sotto la previsione dell'articolo testé citato, che

così testualmente dispone:

"Salvo che sia stata pronunziata sentenza irrevocabile di condanna

non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque

abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente

legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste

dagli artt. 4 e 6".

Nella specie, si osserva, l'interruzione della gravidanza ha avuto

luogo entro il primo trimestre. Vengono allora in rilievo le

condizioni di non punibilità previste nell'art. 4. Se il giudice

accertasse che esse non sussistevano al momento del fatto, l'imputato

sarebbe punibile: e tuttavia, non con la sanzione prevista dall'art.

546 codice penale, dal momento che questa norma è stata

espressamente abrogata, insieme con le rimanenti altre del titolo X

del libro II del codice penale, in forza del primo comma dell'art. 22.

La pena da applicare sarebbe dunque quella comminata dall'art. 19,

sebbene con riguardo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della

legge.

Posto ciò, è delibata la questione che si prospetta alla Corte.

Nessun dubbio, si assume, può sussistere sotto il profilo della

rilevanza: la quale è ritenuta ugualmente certa, si assuma che

un'eventuale pronunzia d'incostituzionalità farebbe rivivere la norma

incriminatrice del codice, già abrogata dalla disposizione in esame,

ovvero si assuma che essa produrrebbe un vuoto legislativo.

La fondatezza della censura è argomentata in base ai principi che

questa Corte avrebbe enunciato nel dichiarare l'incostituzionalità,

prima dell'art. 553, poi parzialmente dell'articolo 546 del codice

penale (sentenze 49/71 e 27/75).

Il diritto alla vita, costituzionalmente garantito come

fondamentale fin dal concepimento, costituirebbe, pur nella sua

peculiarità, una figura dei diritti inviolabili dell'uomo, proclamati

dall'art. 2 della Carta fondamentale. Non si contesta che la

situazione del concepito debba essere protetta compatibilmente con gli

interessi, egualmente meritevoli di tutela, della madre. Si afferma

però l'obbligo costituzionale di sancire la illiceità penale

dell'aborto, tolto il caso, come è precisato nella sentenza 27/75,

che la prosecuzione della gravidanza costituisca un pericolo grave,

non altrimenti evitabile e accertato dal medico, per la salute della

gestante.

La norma che si denunzia, e del resto il sistema della legge n.

194, avrebbero tuttavia trascurato le prescrizioni della Corte,

vulnerando gli invocati parametri costituzionali.

Da un canto, si dice, l'art. 1 afferma solennemente la tutela del

concepito; dall'altro, questa proclamazione sarebbe, nelle norme

successive, sotto vario riguardo spogliata del suo rilievo. Si

lamenta, infatti, che ai sensi dell'art. 4 l'aborto divenga lecito in

presenza di una larga ed elastica serie di indicazioni: un pericolo

serio, ancorché non grave, che potrebbe pregiudicare - in relazione

alla prosecuzione della gravidanza, al parto, o addirittura alla

futura condotta della maternità - non soltanto la salute fisica ma

lo stesso equilibrio psichico della gestante; le condizioni economico

- sociali della donna, previste in questa sede perché si sarebbe

trasgredito l'obbligo, gravante sullo Stato ex art. 3, secondo comma,

Cost., di rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza tra i cittadini; le

possibili anomalie e malformazioni del nascituro, le quali, sempre

difficili da accertare, giustificherebbero comunque lo aborto

eugenetico, distante solo un breve passo dalla selezione della razza.

Egualmente chiara sarebbe l'incostituzionalità dell'art. 5. Tale

disposizione regola le modalità che valgono per l'interruzione della

gravidanza entro i primi tre mesi della gestazione. I soggetti ivi

previsti - il consultorio, la struttura socio-sanitaria, il medico di

fiducia - garantiscono o compiono, secondo i casi, i necessari

accertamenti medici, valutano insieme con la donna e, dove questa lo

consente, con il padre del concepito, le possibili soluzioni dei

problemi preposti; se riscontrano gli estremi di un intervento

urgente, essi rilasciano immediatamente alla donna un certificato

comprovante l'urgenza, che abilita l'interessata ad ottenere

l'interruzione della gravidanza presso una delle sedi autorizzate.

Quando non ricorre l'urgenza, e la gestante tiene tuttavia ferma la

richiesta di abortire sulla base delle circostanze sopra menzionate,

essi non possono che rilasciarle copia di un documento, firmato anche

dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta,

ed invitarla a soprassedere per sette giorni. Trascorso questo periodo

di riflessione, la donna è libera - anche qui, in virtù del

documento rilasciatole - di sottoporsi all'intervento abortivo presso

una sede autorizzata. La disciplina testé descritta è così

congegnata, si deduce, che spetta alla donna, espletatasi la

procedura, decidere insindacabilmente se la gravidanza vada

interrotta. Non essendo previsti controlli o verifiche delle ipotesi

giustificative di una simile decisione, l'art. 19 si limiterebbe a

incriminare la semplice inosservanza delle modalità da esso

prescritte. Sarebbe dunque salvo quel principio di auto -

determinazione della gestante, che si denunzia come lesivo del diritto

alla vita del concepito, e di altri valori costituzionalmente

protetti. Tali, precisamente, sarebbero: l'interesse del genitore

maschio, tutelato ex art. 31 Cost., alla formazione della famiglia; il

principio di eguaglianza dei coniugi, sancito, dove i genitori siano

legati da vincolo matrimoniale, dall'art. 29 Cost., che si assume

vulnerato in difetto dell'obbligo di consultare il padre nel corso

della procedura abortiva; il diritto - dovere dei genitori di

mantenere la prole ex art. 30, primo comma, Cost.: e perciò non solo

i figli nati, ma anche quelli concepiti, come dovrebbe d'altronde

ritenersi secondo le nozioni del codice civile.

Le questioni prospettate investirebbero, oltre alle norme

espressamente indicate nel dispositivo (artt. 4, 5, 22 della legge),

tutte le altre che caratterizzano il sistema della disciplina in esame

(gli articoli dall'8 al 15 e dal 19 al 21). Competerebbe d'altra parte

alla Corte stabilire se offenda la Costituzione anche il regime

dell'aborto dopo i primi novanta giorni della gravidanza e, in questo

caso, se la Corte stessa debba giovarsi del potere di annullamento

conseguenziale, ex art. 27 della legge 87/53.

Il Presidente del Consiglio, costituitosi in giudizio per il

tramite dell'Avvocatura dello Stato, eccepisce l'irrilevanza della

questione proposta con riferimento all'art. 5 e deduce l'infondatezza

della censura che concerne gli artt. 4 e 22, terzo comma.

Il Tribunale di Pesaro avrebbe correttamente interpretato il

sistema della legge: il precetto da applicare sarebbe posto nell'art.

22, terzo comma; la sanzione, che deve operare se il giudice non

accerta la sussistenza delle situazioni di non punibilità previste in

detta norma mediante il richiamo dell'art. 4, andrebbe invece ricavata

dall'art. 19. Quest'ultima disposizione stabilisce la pena sia per la

donna (primo comma), sia per chiunque altro abbia concorso all'aborto

su donna consenziente (secondo comma). Testualmente, conviene

l'Avvocatura, essa si riferisce agli illeciti compiuti sotto l'impero

della nuova legge e dunque all'interruzione della gravidanza che

abbia luogo senza l'osservanza delle modalità previste negli artt. 5 e

8.

Ma ciò non toglie che la pena, com'è oggi configurata, serva a

sanzionare anche l'aborto commesso prima dell'entrata in vigore

dell'attuale normativa, essendo irrazionale, seppure non scorretto

secondo lo stretto criterio della sistematica giuridica, che i fatti

pregressi rimangano assoggettati alla più grave sanzione comminata

nell'art. 546 del codice penale. Erroneo sarebbe, invece, il

risultato, al quale il giudice a quo perviene muovendo da questa

premessa, di censurare anche il precetto dell'art. 5, che riguarda

esclusivamente le procedure introdotte dalla legge del 1978, e non è

infatti richiamato nell'art. 22, terzo comma. L'art. 5, e le altre

norme che disciplinano le vigenti modalità dell'aborto, non

verrebbero quindi in considerazione nella specie. Di qui la dedotta

irrilevanza della questione. Al giudice toccherebbe, invece e

soltanto, di accertare il verificarsi delle condizioni di cui all'art.

4, sempre in rapporto al precetto stabilito nel terzo comma dell'art.

22.

Nessuno dei profili di illegittimità prospettati nel provvedimento

di remissione riguarderebbero tuttavia l'ipotesi che la sussistenza di

una o più delle condizioni contemplate nell'art. 4 risulti essere

stata accertata dal Tribunale di Pesaro, ai sensi dell'art. 22, terzo

comma.

2. - Con ordinanza emessa il 17 giugno 1978 il Giudice istruttore

del Tribunale di Salerno ha sollevato d'ufficio, nel procedimento

penale a carico di Giordano Riccardo, Buonocore Maria e Apicella

Ottavio questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della

legge 194 del 1978 in riferimento agli artt. 2, 3 e 31, secondo comma,

della Costituzione.

È denunziata la violazione delle norme costituzionali che

proteggono la maternità e tutelano il feto. Si assume che il disposto

dell'art. 2 Cost. copra il diritto alla vita prenatale. Le previsioni

dell'art. 4 confliggerebbero con esso e, sotto un duplice riguardo,

anche con l'art. 3 Cost. La differenza della disciplina dettata

rispettivamente per i primi tre mesi e per il successivo corso della

gravidanza sarebbe infatti irrazionale: il feto possederebbe fin dal

concepimento il suo proprio e compiuto patrimonio genetico e la vita

in fieri meriterebbe un'identica e ininterrotta tutela, quale che sia

la fase della gestazione; inoltre, con l'annoverare le circostanze di

ordine sociale e familiare fra le possibili cause di giustificazione

dell'aborto, il legislatore avrebbe trascurato il dovere

costituzionale di rimuovere gli ostacoli all'attuazione proprio di

quel principio di eguaglianza, al quale esso pretenderebbe qui, per

altro verso, di conferire rilievo.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale

deduce che altro è la causa, altra cosa sono gli effetti delle

situazioni che legittimano l'interruzione della gravidanza ai sensi

della norma censurata. Le cause possono variare; l'effetto è,

sicuramente, sempre quello di incidere sullo stato di salute fisica e

psichica della gestante: ed il giudice può e deve accertarne la

sussistenza, prima che possa essere sacrificata la tutela del

concepito.

3. - Altra questione è prospettata alla Corte dal Tribunale di

Trento, con ordinanza in data 16 agosto 1978, nel corso del

procedimento penale a carico di Zorzi Renzo ed altri imputati,

rinviati a giudizio a conclusione della formale istruttoria. Nelle

more del procedimento sopravveniva la legge n. 194 del 1978. Il

difensore dello Zorzi chiedeva la revoca del mandato di cattura e in

subordine la concessione della libertà provvisoria, assumendo che il

reato di atti abortivi su donna ritenuta incinta era ormai stato

abrogato, e che l'altro reato imputato al suo assistito - aborto

pluriaggravato di donna consenziente - non era più punibile, in forza

dell'art. 22, terzo comma, della nuova legge sull'interruzione della

gravidanza. Con istanza aggiuntiva, lo stesso difensore chiedeva, in

applicazione dell'art. 152, primo comma, e dell'art. 421 c.p.p il

proscioglimento del giudicabile e la conseguente revoca del mandato di

cattura. Il Pubblico Ministero eccepiva l'incostituzionalità

dell'intero testo ed in particolare degli artt. 4, 6 e 22 della legge

citata, per contrasto con gli artt. 30, primo comma, 31, secondo comma,

3 e 32 Cost. Un successivo provvedimento di clemenza veniva ad

estinguere il reato di lesioni colpose, che era residuato dalla

precedente imputazione del reato di atti abortivi su donna ritenuta

incinta, espressamente abrogato ex art. 22, primo comma, della legge

194 del 1978; il relativo mandato di cattura, spiccato nei confronti

dello Zorzi, era conseguentemente revocato.

La questione è dunque sollevata con riguardo al solo reato di

aborto di donna consenziente. Il Tribunale di Trento ne deliba, prima

di tutto, la rilevanza. Nella specie, si tratta dell'aborto di

un'infradiciottenne, compiuto, al secondo mese di gravidanza, prima

dell'entrata in vigore della legge 194.

Dovrebbe dunque soccorrere la disposizione del terzo comma art.

22, secondo la quale i fatti pregressi non sono punibili, dove risulti

accertata dal giudice la sussistenza delle condizioni previste

dall'art. 4 della stessa legge. Senonché, prosegue il giudice a quo,

nulla è detto per il caso in cui risulti invece che, al momento del

fatto, dette condizioni difettavano. Si assume che, anche qui,

l'illecito pregresso non sia punibile. Non potrebbe infatti farsi

ricorso all'art. 546 codice penale, in quanto detta norma non viene

espressamente eccettuata dall'ambito di operatività dell'abrogazione

disposta, ex art. 22, primo comma, con riferimento all'intero titolo

in cui essa era inclusa. Le nuove norme che incriminano l'inosservanza

delle modalità da esse introdotte sarebbero, d'altra parte,

evidentemente inapplicabili a chi abbia praticato l'aborto prima

dell'entrata in vigore della presente legge. La rilevanza della

questione viene allora asserita sul presupposto dell'avvenuta

soppressione dell'intero titolo IX del libro II del codice penale.

Sarebbe, appunto, il primo comma dell'art. 22, da cui scaturisce

l'estinzione di tutto il corpo delle norme investite dall'abrogazione

espressa, a costituire la chiave di volta del sistema costruito con la

nuova legge; mentre al terzo comma non si riconosce alcun utile

significato. Si verrebbe allora a delineare l'incostituzionalità

della legge 194 nella sua organicità ed interezza; la censura così

formulata sarebbe, del resto, sorretta anche dalla considerazione che,

una volta dichiarata l'illegittimità della legge riguardo alla prima

fase della gravidanza, ne risulterebbe la reviviscenza della previgente

disciplina: tale disciplina, si aggiunge, è certamente meno mite, - e

in questo senso, logicamente incompatibile - rispetto a quella dettata

nel contesto dell'attuale normativa per sanzionare penalmente l'aborto

oltre il primo trimestre della gestazione, quando, cioè, si

configurano ipotesi di illecito obiettivamente più gravi e

pericolose. La fondatezza della questione è poi dedotta, in buona

sostanza, in base ai rilievi sopra esposti con riferimento

all'ordinanza del Tribunale di Pesaro. Qui si denunzia, come solo ed

assorbente motivo di incostituzionalità, la violazione dell'art. 2

della Costituzione, in virtù del quale il diritto alla vita,

fondamento e premessa di ogni altro diritto individuale dell'uomo,

sarebbe garantito al nascituro fin dal concepimento. Questa stessa

disposizione della Carta fondamentale sancirebbe - per altro verso, e

come il più importante dei doveri inderogabili di solidarietà, che

esige il presidio di una sanzione penale - l'obbligo di proteggere sia

la vita prenatale, sia la maternità, in quanto l'assistenza prestata

alla madre è pur sempre strumentalmente connessa con la tutela

riconosciuta agli interessi del nascituro. Le norme riservate alle

gestanti minorenni e incapaci introdurrebbero poi l'aborto coatto;

mentre l'esperienza di analoghe soluzioni negli ordinamenti stranieri,

suffragata da larga copia di dati statistici, dimostrerebbe che la

nuova normativa liberalizzatrice è comunque inidonea a sanare la

piaga dell'aborto clandestino.

Interviene nel giudizio il Presidente del Consiglio, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura dello Stato. La norma risultante dal richiamo

dell'art. 4 nel terzo comma dell'art. 22 sarebbe integrata dal

disposto dell'art. 19 e non - come, erroneamente si assume nel

provvedimento di remissione - priva di sanzione. Si deduce altresì

che la denunzia della intera legge è inammissibile. La questione

potrebbe rilevare solo con riguardo agli artt. 22, terzo comma, 4 e 19

e sarebbe, comunque, infondata nel merito.

4. - Nel corso del procedimento penale a carico di Vercesi Angela

ed altra, il Tribunale di Voghera, con ordinanza emessa il 10 luglio

1978, solleva la questione di costituzionalità dell'art. 4,

richiamato dal terzo comma dell'art. 22 della legge 194/78, in

riferimento agli artt. 2 e 31, secondo comma, Cost. Le situazioni

giustificative dell'aborto nei primi novanta giorni di gravidanza

sarebbero così configurate nell'art. 4 da riuscire assai

difficilmente suscettibili di verifica. Si assume quindi che la norma

sia incompatibile con la tutela della maternità prevista dalla

Costituzione.

L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza e difesa del Presidente

del Consiglio, deduce che il Tribunale confonderebbe le cause elencate

nell'art. 4 con riferimento alle ipotesi giustificative dell'aborto, e

l'effetto che il legislatore presume debba comunque discenderne, e che

consiste nel serio pericolo per la salute della donna. Quel che

interessa nel caso in questione è accertare l'esistenza del suddetto

pericolo, e non della causa che lo avrebbe determinato. Così intesa

la norma, la questione sarebbe priva di fondamento.

5. - Con ordinanza emessa il 5 ottobre 1978, la Corte d'appello di

Firenze ha, nel procedimento penale a carico di Branca Bicci Nereide

ed altri, sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 22, terzo comma, 4, 5, terzo e quarto comma, 8, ultimo comma,

legge 194/78, in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, 31,

secondo comma, e 32, primo comma, Cost.

Sopraggiunta la legge n. 194 del 1978, il Giudice istruttore del

Tribunale di Firenze proscioglieva dalle rispettive accuse la donna

che aveva subito l'aborto, il marito della donna e l'ostetrica,

ritenendo la sussistenza delle condizioni di non punibilità previste

dall'art. 4 della legge 194.

La gestante sarebbe versata in precarie condizioni economico -

familiari, avrebbe sofferto di disturbi all'apparato uro-genitale e

tutto ciò avrebbe determinato un serio pericolo per la sua salute

psichica. Il Procuratore della Repubblica appellava tale decisione.

La donna sottoposta ad aborto avrebbe invece goduto di buona salute e

potuto condurre un dignitoso tenore di vita. La gravidanza sarebbe

stata interrotta soltanto perché la famiglia della gestante aveva

pensato di trasferirsi in altra abitazione, provvista di migliori

attrezzature igieniche. D'altra parte, si deduceva dall'appellante, la

mera richiesta di interruzione della gravidanza è considerata dalla

legge come indice di un turbamento psichico, subito equiparato ad un

serio pericolo per la salute. Si chiedeva, quindi, alla Sezione

Istruttoria di denunziare avanti questa Corte le disposizioni

liberalizzatrici dell'aborto contenute nell'art. 4, come lesive dei

diritti alla vita, alla crescita e alla salute, costituzionalmente

garantiti al nascituro e, nel merito, di annullare l'impugnata

sentenza, ordinando il rinvio degli imputati a giudizio dinanzi al

Tribunale di Firenze. Il Procuratore generale concludeva in senso

favorevole al proposto appello. Il giudice a quo deliba la rilevanza

della questione, da un canto accertando la sussistenza dei fatti

contestati e la correlativa responsabilità degli imputati, dall'altro

sistemando il caso di specie nell'ambito della vigente normativa. A

quest'ultimo riguardo, si prescinde dalla questione se la sanzione da

applicare debba ricavarsi dall'art. 19 della legge, o se essa stia

ancora nell'art. 546 del c.p., sul presupposto che quest'ultimo

articolo, sia stato abrogato, si, ma non retroattivamente. Si assume

comunque che il precetto del codice, ancorché perduri in vigore, abbia

formato oggetto di parziale abrogazione implicita, nel senso che la

norma sopravvenuta configura come cause di non punibilità del fatto

pregresso le condizioni ora previste dall'art. 4. Tale ultima

disposizione, appositamente richiamata dal terzo comma dell'art. 22,

introduce dal canto suo - si deduce poi - il principio di

autodeterminazione della gestante nella procedura abortiva, innovando

la precedente disciplina. Di questo principio il giudice non potrebbe

non tenere conto anche in sede di applicazione del terzo comma, art.

22. L'accertamento che al riguardo gli incombe andrebbe allora

compiuto secondo il criterio di non determinare un'ingiustificabile

disparità di trattamento tra condizioni anteriori e condizioni

posteriori all'entrata in vigore della presente legge. Non si

tratterebbe, invero, di stabilire, in relazione all'art. 4, se ricorra

o no un serio pericolo per la salute della gestante, ma semplicemente

di accertare la sussistenza dei presupposti, ai quali la legge

attualmente subordina l'erogazione dell'intervento abortivo. Tali

sarebbero, precisamente, la durata infratrimestrale della gravidanza;

la capacità della gestante, che deve essere maggiorenne e non

interdetta; la personale manifestazione della volontà di abortire, non

estorta né carpita. Anche, poi, a voler ammettere, in contrasto con

il principio di autodeterminazione, che la disposizione in esame esiga

il sindacato dell'effettivo verificarsi delle situazioni elencate

nell'art. 4, queste, assai latamente configurate, sarebbero

difficilmente riducibili al controllo del giudice. Il congegno

dell'art. 4 si incentra, vien dedotto, nella volontà della donna,

abilitata a promuovere la procedura abortiva sulla base della presunta

interferenza nel suo stato di salute di una qualsiasi delle eterogenee

e mal definite circostanze, che il legislatore ha contemplato. Il

punto sarebbe comprovato dal confronto testuale fra l'art. 4 e l'art.

6, il quale ultimo condiziona l'interruzione della gravidanza, dopo i

primi novanta giorni, all'accertamento dei presupposti obiettivi in

esso indicati alle lettere a) e b). La rilevanza della questione è

altresì motivata anche con il prospettare gli effetti di un'eventuale

dichiarazione sul procedimento di cui è investita la Corte d'appello.

Il venir meno di norme penali dichiarate incostituzionali è infatti

assunto come un fenomeno diverso dalla successione delle leggi penali

nel tempo.

La pronunzia di incostituzionalità di una norma abrogatrice di

altra precedente norma penale non solleverebbe alcun problema di

stretta legalità, in relazione all'art. 1 del codice penale e

all'art. 25 Cost. Nemmeno si avrebbe, in senso stretto, la reviviscenza

delle norme abrogate: questo perché la norma dichiarata

incostituzionale sarebbe valida solo in apparenza, e invece viziata di

invalidità fin dall'origine. Di qui si trae la conseguenza che,

nell'ambito del rapporto processuale in cui la questione è proposta,

l'abrogazione debba aversi come mai avvenuta. Così, una volta

dichiarata l'incostituzionalità della norma abrogativa, tornerebbe

nella specie ad applicarsi la previgente norma del codice con le

modifiche risultanti dalla sentenza n. 27/75 della Corte

costituzionale "ma senza più alcuna influenza delle condizioni e

situazioni previste dalla nuova disciplina di cui alla legge n. 194".

La fondatezza delle censure è poi dedotta sull'assunto che le

disposizioni impugnate abbiano travalicato i limiti tracciati nella

citata sentenza di questa Corte, entro i quali lo Stato può astenersi

dal sanzionare penalmente l'interruzione della gravidanza.

Sempre nella sentenza n. 27 del 1975 sarebbe del resto stabilito

fin dove la tutela della madre, che è persona, prevale su quella del

concepito, che persona ancora non è. La normativa in esame, si

soggiunge, configura tuttavia, là dove avrebbe dovuto esservi una

sfera di mera non punibilità dell'aborto, un diritto soggettivo della

gestante all'interruzione della gravidanza: e per altro verso, in capo

alle strutture pubbliche, il dovere di erogare la corrispettiva

prestazione come servizio medico e sociale. Una simile disciplina

difetterebbe, tuttavia, di un idoneo supporto costituzionale: il

diritto all'aborto della gestante non potrebbe infatti giustificarsi

nemmeno come diritto sul proprio corpo, costituendo il concepito un

autonomo organismo umano, che si auto - organizza e si sviluppa grazie

al proprio individuale codice genetico; e d'altra parte, data la

lamentata ampiezza delle previsioni giustificative dell'aborto,

risulterebbero offesi i precetti costituzionali che si assume tutelino

la sfera del concepito in varia guisa: con il sancire il diritto alla

salute e alla vita dell'individuo, anche in formazione nel grembo

materno, (artt. 2 e 32, primo comma); con il proteggere la maternità

(art. 31, secondo comma); con l'imporre ai genitori il dovere,

indissolubilmente connesso con il loro status, di mantenere i figli, e

a maggior ragione di tenerli in vita (art. 30, primo comma). La

tutela del concepito, così fondata nella Costituzione, sarebbe, del

resto, indipendente dalla capacità giuridica nel senso del diritto

privato.

Interviene nel giudizio il Presidente del Consiglio, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura dello Stato. È anzitutto dedotta

l'inammissibilità delle questioni relative ai commi terzo e quarto

dell'art. 5 e all'ultimo comma dell'art. 8, che disciplinano le

modalità per pervenire all'aborto, e che quindi devono ritenersi

inapplicabili ai fatti anteriori all'entrata in vigore della legge.

Circa, poi, l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 19, a chi,

prima dell'entrata in vigore della legge, abbia abortito o procurato

l'aborto fuori dalle ipotesi di cui all'art. 4, si ripetono le

medesime considerazioni svolte in ordine al giudizio promosso dal

Tribunale di Pesaro.

Per quel che riguarda, infine, la presunta divergenza dell'art. 4

legge 194 dalle indicazioni contenute nella sentenza 27/75 si deduce

la sostanziale indistinzione tra "pericolo grave" (termine adoperato

nella sentenza 27/75) e "pericolo serio" (termine adoperato nell'art.

4), e si esclude comunque che nell'art. 4 si venga indebitamente a

dilatare il concetto di salute.

6. - Con ordinanza emessa nel procedimento penale a carico di

Camato Antonio ed altri il 6 dicembre 1978, il Tribunale di Larino

solleva, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, le

questioni di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 22,

terzo comma, e 4 legge 194/78 in relazione agli artt. 2, 31, secondo

comma, e 3, secondo comma, Cost., sostanzialmente per gli stessi

motivi prospettati nei provvedimenti di remissione sopra considerati.

Interviene in giudizio il Presidente del Consiglio. L'Avvocatura

dello Stato deduce, come nei giudizi promossi con le ordinanze sopra

riferite, l'infondatezza della questione.

7. - Il Pretore di Città di Castello, nel corso di un

procedimento penale a carico di ignoti, con ordinanza in data 1

dicembre 1978, prospettava alla Corte, in riferimento agli artt. 3,

25, secondo comma, 2, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 32,

primo comma, Cost. la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 17 e 19, e incidentalmente degli artt. 4, 5, 6 lettera a), 8 e

12 legge 194/78.

Il suddetto Pretore procede contro ignoti, imputati dei delitti

previsti negli artt. 19 (procurato aborto senza rispetto delle

modalità di cui agli artt. 5, 8) e 17 (procurato aborto colposo).

Il legislatore del 1978, egli osserva, innovando rispetto alla

precedente disciplina, ha introdotto il delitto di aborto colposo,

anche al di fuori di casi di lesione personale gravissima (artt. 583,

secondo comma, n. 5 e 590, secondo comma, parte seconda).

Tale innovazione non sarebbe coerente con lo spirito ed il sistema

della legge, che tende alla liberalizzazione dell'aborto volontario.

Di qui l'asserito contrasto con l'art. 3 Cost. In relazione, poi,

all'art. 19, si censura la differenza nella misura delle pene fra chi

cagiona l'aborto e la donna che lo subisce, la quale sarebbe in

contraddizione per un verso col principio di autodeterminazione della

gestante, e per l'altro con il principio costituzionale di

eguaglianza. Si osserva inoltre che le norme alle quali l'art. 19,

primo comma, fa rinvio - cioè quelle contenute nel n. 1 e nel secondo

comma dell'art. 5 - devono ritenersi pressoché inapplicabili,

essendo assai difficile, nella fattispecie prevista dal primo comma,

individuare i responsabili, e nell'altra, prevista dal secondo comma,

verificare l'effettivo rispetto delle modalità prescritte. Si

prospetta quindi la violazione del principio di legalità sancito dal

secondo comma dell'art. 25 Cost., oltre che dall'art. 1 codice

penale: le norme lascerebbero soverchia discrezionalità

all'interprete nell'individuazione delle circostanze in cui l'aborto

va punito.

È poi denunziato l'art. 4 della legge, che si assume connesso con

tutte le altre norme censurate. Esso contrasterebbe con gli artt. 2,

3, primo comma, 29, secondo comma, 30, secondo comma, e 32, primo

comma, Cost.

Le censure sono analoghe a quelle formulate, sempre con riguardo

all'anzidetta disposizione di legge, nelle altre ordinanze di

remissione.

Osserva peraltro il giudice a quo che al punto IV della

dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 "si afferma che nel

periodo precedente la nascita devono essere assicurati al non ancora

nato e alla madre le cure mediche necessarie e una adeguata protezione

sociale".

Quanto all'asserita lesione dell'art. 30, si soggiunge che dal

combinato disposto di tale articolo e dell'art. 2 Cost. discende

l'obbligo per lo Stato di intervenire in favore del minore, in caso di

incapacità del genitore: il disposto dell'art. 4 confliggerebbe

dunque anche con tale precetto, là dove è consentito l'aborto per

ragioni economiche.

Si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri.

L'Avvocatura dello Stato rileva che dal testo dell'ordinanza non

risulta di quali fatti il Pretore sia chiamato a giudicare. Non

sussistendo giudizio da definire, le preposte questioni di

costituzionalità sarebbero evidentemente irrilevanti.

8. - Altra questione è sollevata, d'ufficio, dal Pretore di

Genova con ordinanza 23 gennaio 1979 nel procedimento penale a carico

di Sessarego Domenico ed altri, imputati dei reati previsti nell'art.

19, primo e secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194. Il

giudice a quo denunzia, in riferimento agli artt. 32 e 3, primo comma,

della Costituzione, gli artt. 4, 5 e 19, primo e secondo comma, della

suddetta legge. L'art. 5 sancirebbe il diritto all'aborto e ne

garantirebbe l'esercizio, mediante la gratuita prestazione di un

servizio sanitario da parte degli enti pubblici, sanzionando

penalmente il fatto solo se clandestino. La relativa procedura è

promossa dalla donna che accusa, ex art. 4, una delle situazioni

previste come giustificative dell'interruzione della gravidanza, in

ragione della loro presunta incidenza sul suo stato di salute, fisica

e psichica. Senonché, si deduce, difetta qualsiasi efficace controllo

del verificarsi di detta situazione, e l'interessata è così lasciata

pienamente libera di determinarsi ad abortire. Ma con ciò si

sacrificherebbe la tutela del concepito, pur imposta

costituzionalmente, in forza dell'art. 32 che sancisce il diritto alla

salute dell'individuo: questa locuzione - l'"individuo" connotando il

genus rispetto al quale la "persona" è specie - riconoscerebbe la

garanzia scaturente dal disposto costituzionale ugualmente alla madre

e al feto: l'una, certo, persona, l'altro, non ancora tale, e tuttavia

già individuo essere umano, fin dal concepimento. Il regime

dell'aborto andrebbe dunque configurato in guisa da contemperare la

tutela della salute così della madre, come del figlio, che essa reca

in grembo. Il quale criterio esigerebbe, poi, che l'autorizzazione

dell'atto abortivo fosse subordinata all'accertata incompatibilità del

perdurare della salute della madre con la prosecuzione della

gravidanza: ma si assume che esso sia stato disatteso sia per la

previsione di cause giustificative dell'aborto che, formulate come

esse sono, finirebbero necessariamente per eccedere la sfera

dell'indicazione terapeutica; sia per la mancata adozione di idonei

accertamenti medici quanto all'effettiva sussistenza di quel serio

pregiudizio per la salute, che il compimento della gravidanza dovrebbe

cagionare alla gestante. Peraltro la norma sanzionatrice del reato

disporrebbe una irrazionale disparità di trattamento comminando una

pena per la donna che abortisce, ed altra pena più grave per chiunque

concorra alla commissione dell'aborto. La differenza delle due

sanzioni, potrebbe essere legittima per il diverso riflesso psicologico

del fatto nei confronti della gestante, purché contenuta entro limiti

modesti; laddove essa non sarebbe giustificata nella specie, con il

risultato di negare il dovuto rilievo al fondamentale interesse -

interesse della collettività, non meno che diritto dell'individuo -

alla salute: e ciò in contrasto con il principio costituzionale di

eguaglianza, in quanto si assume che la primarietà del bene oggetto

di tutela esiga sempre la medesima tutela penale, e dunque la medesima

severità nella punizione dei fatti che lo offendono.

Si costituisce in giudizio il Presidente del Consiglio, per il

tramite dell'Avvocatura generale dello Stato. Si deduce

l'inammissibilità della questione e in via subordinata l'infondatezza

della censura che riguarda la violazione del principio di eguaglianza.

La questione sarebbe inammissibile per un duplice ordine di

considerazioni: in primo luogo, si osserva, nel caso sottoposto

all'esame del Pretore di Genova, il giudizio verte sull'interruzione

della gravidanza compiuta in violazione della presente legge, senza

l'osservanza delle modalità prescritte. Si tratterebbe, dunque, di

condotta punibile ai sensi delle norme vigenti. Il vizio prospettato

nell'ordinanza di rinvio investirebbe, invece, le condizioni di non

punibilità previste negli artt. 4 e 5 della legge. Esso

discenderebbe, dunque, dalla mancata configurazione dell'aborto come

illecito penale dove sussistano tali condizioni; ma la censura è

irrilevante, eccepisce l'Avvocatura, ricorrendo nella specie l'ipotesi

in cui l'aborto è reato. In secondo luogo, e da altro angolo visuale,

l'inammissibilità è asserita sul presupposto che un'eventuale

pronunzia di incostituzionalità non determinerebbe la reviviscenza

dell'abrogato titolo IX del codice penale; e seppure tale reviviscenza

dovesse verificarsi, non potrebbe in alcun caso conseguirne la

punibilità dei soggetti imputati. Ciò in forza del principio

desumibile dall'articolo 25 Cost., che si assume precluda alle

sentenze della Corte di produrre effetti sfavorevoli per il reo.

Analogamente è dedotta l'irrilevanza della lamentata violazione

dell'art. 3. Accolta la censura, dovrebbe infatti risultarne

l'estensione alla gestante della più grave pena prevista per gli

altri autori: il che resterebbe escluso, anche qui, dal principio di

irretroattività della legge penale, del resto in conformità della

giurisprudenza di questa Corte. La questione sarebbe comunque nel

merito infondata. È perfettamente razionale, si dice, che il

legislatore abbia considerato, nel graduare l'entità delle pene,

l'evidente diversità delle situazioni nelle quali - di fronte

all'aborto - versano rispettivamente la gestante e chiunque altro

commetta il reato.

9. - Con ordinanza emessa il 14 dicembre 1978 nel procedimento

penale a carico di Lipizer Mario ed altri, imputati del delitto

pluriaggravato di concorso in aborto di donna consenziente, il Giudice

istruttore presso il Tribunale di Trieste ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 194

del 1978, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. La

legge n. 194 è sopraggiunta nel corso dell'istruttoria formale. Le

disposizioni in esame sono, rispettivamente, il comma primo e il comma

terzo dell'art. 22; l'uno abroga espressamente l'intero titolo X del

libro II del codice penale; l'altro detta un'apposita disciplina degli

aborti di donna consenziente commessi prima dell'entrata in vigore

della detta legge, e ne stabilisce la non punibilità, dove ricorrano

le ipotesi, rispettivamente configurate, secondo il momento in cui è

interrotta la gravidanza, dagli artt. 4 e 6 della stessa legge.

La questione è sollevata d'ufficio, con riguardo, appunto, a

quest'ultimo comma dell'art. 22, e se ne assume l'evidente rilevanza.

Il giudice a quo prospetta due possibili interpretazioni della norma

censurata. Il sospetto di incostituzionalità, sussisterebbe comunque,

ma per motivi diversi, secondo la lettura che voglia darsi della norma

in questione.

A) La prima tesi sarebbe, precisamente, quella di assumere che il

legislatore, ponendo il terzo comma dell'art. 22, abbia inteso di

abrogare l'art. 546 del codice penale, ma solo per l'avvenire, mentre

l'abrogazione disposta in via generale per tutte le altre norme del

titolo X sarebbe retroattiva. Chiunque avesse commesso il reato prima

dell'entrata in vigore della presente legge sarebbe dunque giudicato

secondo la norma dell'art. 546 del codice penale, sia pure modificata

dalle condizioni di non punibilità introdotte nello stesso articolo

22. Il conferire "ultrattività" temporale all'abrogata norma

incriminatrice non confliggerebbe necessariamente con l'art. 25 o altro

disposto della Costituzione. Senonché, essa implicherebbe pur sempre

una deroga eccezionale al criterio della retroattività delle norme

discriminatrici, consacrato nell'art. 2, secondo comma, del codice

penale; deroga che si assume debba essere attentamente vagliata alla

stregua dei principi costituzionali, e prima di tutto del principio di

eguaglianza.

Ora, l'art. 3 Cost. risulterebbe vulnerato, nella specie, sotto un

duplice riguardo. Gli autori del reato di aborto sarebbero senza

alcuna apprezzabile giustificazione discriminati rispetto ai

trasgressori di tutti gli altri precetti penali, con riguardo ai quali

viene fatta operare la regola della retroattività della abolitio

criminis. In secondo luogo, sussisterebbe un'irrazionale disparità di

trattamento fra chi ha commesso il reato di aborto prima dell'entrata

in vigore della presente legge, e chi invece lo commette dopo. La

discriminazione, si deduce, concerne sia le cause di non punibilità,

la cui sussistenza va accertata dal giudice solo se si tratta di fatti

pregressi, laddove nessun controllo del genere è previsto con

riferimento ai fatti compiuti sotto l'impero della nuova normativa;

sia la definizione dell'illecito, che prima copriva qualsiasi modalità

dell'aborto, ed ora si riduce all'inosservanza delle procedure intese a

scongiurare il pericolo del fatto clandestino; sia, infine, il

trattamento sanzionatorio, essendo la pena comminata dal codice

sensibilmente più severa rispetto a quella che attualmente sanziona

l'interruzione della gravidanza.

B) L'altra possibilità dell'interprete, consiste nel ritenere,

anche riguardo ai fatti pregressi - si dice -, che norma

incriminatrice e sanzione siano collocate nell'art. 19. Così intesa,

quest'ultima disposizione, che punisce l'infrazione della legge

vigente, si connetterebbe funzionalmente con il terzo comma dell'art.

22: e per questa via verrebbe meno, quoad poenam, la discriminazione

sopra denunciata. Senonché, la pena sarebbe fatta scaturire da una

norma successiva alla commissione del fatto. Si prospetterebbe,

allora, quell'altro vizio di costituzionalità, che deriva dalla

violazione del fondamentale ed inderogabile principio della

irretroattività della legge penale, sancito nell'art. 25 Cost. Non

varrebbe, poi, opporre ad una simile conclusione che la nuova norma è

più favorevole al reo, rispetto al trattamento sanzionatorio prima

disposto dal codice. Si assume infatti che il principio di

irretroattività in materia penale sia assoluto e non ammetta deroghe.

Comunque, il favor rei, che ispira il regime della successione delle

leggi penali nel tempo, potrebbe tecnicamente operare solo in presenza

di due norme, le quali puniscano - distintamente e successivamente, ma

l'una e l'altra sempre e solo per il futuro - l'illecito oggetto delle

rispettive previsioni: laddove nella specie si avrebbe una norma

dettata al fine esclusivo di regolare gli aborti pregressi. In quanto,

appunto, retroattivo, tale criterio di qualificazione del fatto come

penalmente illecito offenderebbe il secondo comma dell'art. 25 Cost.

Il Presidente del Consiglio si è costituito in giudizio,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. La questione non

sarebbe fondata e, anzitutto, non sarebbe nemmeno correttamente posta.

Il giudice avrebbe infatti, dovuto individuare il contenuto della

norma, che assumeva viziata, e prospettare conseguentemente

l'incidente di costituzionalità; mentre egli chiama la Corte ad

optare tra l'una e l'altra di due possibili questioni, risultanti

rispettivamente dalle due interpretazioni alternative proposte con

riferimento alla disposizione in esame. L'Avvocatura ritiene, dal

canto suo, che la sanzione penale dei fatti pregressi stia nell'art.

19, primo e secondo comma della legge e, posto ciò, non ravvisa

alcuna lesione dagli invocati parametri costituzionali: si nega,

invero, che l'abrogazione non retroattiva del vecchio reato d'aborto,

così com'è congegnata nella legge, discrimini ingiustificatamente

chi ha commesso il fatto anteriormente. L'aborto continua ad essere

considerato come penalmente illecito - si osserva - ma il fatto

costitutivo del reato non è più lo stesso fatto contemplato dalla

norma previgente. L'illecito configurato dal codice consiste

nell'interruzione della gravidanza e nell'assenza delle situazioni

necessitate, che ne escludono la punibilità; la legge vigente

incrimina, invece, l'interruzione della gravidanza e l'inosservanza

delle prescritte modalità procedurali. Vi sarebbe soltanto una

coincidenza nell'entità delle pene che sanzionano il fatto pregresso

e quello attuale. Ma questo sarebbe il risultato di una discrezionale

scelta del legislatore, la quale, precisa l'Avvocatura, non può

ritenersi irrazionale, giacché è infondata la pretesa che gli autori

degli uni e degli altri fatti debbano sotto ogni residuo profilo

soggiacere al medesimo trattamento penale. Né verrebbe in alcun senso

investito l'art. 25, secondo comma, della Costituzione: le norme

penali che si sono succedute nel tempo regolano illeciti diversamente

atteggiati - si deduce anche qui - e non si potrebbe nemmeno dire che

la norma pregressa sia meno favorevole di quella dettata per i fatti

futuri.

10. - Il Giudice istruttore del Tribunale di Salerno, con ordinanza

emessa il 13 febbraio 1979, nel procedimento penale a carico di

Anastasio Vittoria ed altri, ha sollevato questione di

costituzionalità degli artt. 5, 8 e 19, primo, secondo e sesto comma,

legge 194/78, in relazione agli artt. 2, 3, primo comma, e 31, secondo

comma, Cost. Contro la Anastasio si procedeva con istruzione formale,

contestandole il reato previsto dal primo e sesto comma dell'art. 19

legge 194; contro la donna che aveva subito l'aborto si procedeva per

il reato previsto dal secondo comma dell'art. 19.

La donna è gobba e sposata ad un ottantenne. Il Giudice istruttore

osserva che dette circostanze le avrebbero fatto presumere il "serio"

pericolo di un figlio deforme, e consigliato l'interruzione della

gravidanza, anche per le illazioni e le chiacchiere che il caso poteva

suscitare. Ricorrerebbero, dunque, le ipotesi previste dalla legge.

Senonché la mancata osservanza delle condizioni di cui agli artt. 5 e

8 non consentirebbe al giudice di dichiarare non punibile l'imputata

per il reato ascrittole. Basta infatti che l'interessato non osservi

una sola delle modalità previste - si deduce - perché operi il

disposto della legge. Di qui la sospettata incostituzionalità della

norma in questione, la quale pur in presenza dei presupposti

sostanziali dell'art. 4, punisce la inosservanza di modalità

"burocratiche" (che non rispondono ad una effettiva esigenza di tutela

dell'interesse da salvaguardare) mentre lascia impunita l'interruzione

della gravidanza in difetto delle condizioni di cui all'art. 4,

purché si siano osservate le dette modalità. Con ciò si

vulnererebbero gli artt. 2 e 31, secondo comma, della Costituzione e

si determinerebbe in pari tempo una ingiustificata diversità di

trattamento in contrasto con l'art. 3 Cost.

Il giudice ritiene, infine, che punire l'aborto clandestino

determini un'ulteriore violazione del principio di eguaglianza,

discriminando sulla base delle loro opinioni le donne su cui l'aborto

è avvenuto: a suo avviso ricorre all'aborto clandestino la gestante

che giudica il fatto come moralmente riprovevole.

Interviene in giudizio il Presidente del Consiglio a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale deduce l'irrilevanza

della questione.

Ricorrendo nella specie la mancata osservanza delle modalità di

cui agli artt. 5 e 8, il fatto che si persegue costituirebbe reato:

sarebbe allora inutile discutere sui casi di non punibilità e,

correlativamente, sulla mancanza di tutela del concepito.

Riguardo, poi, alla presunta violazione dell'art. 3, si assume che

il complesso normativo oggetto della questione non sia irrazionale. Il

legislatore avrebbe ritenuto di dover privilegiare il rispetto di una

precisa procedura nella pratica abortiva al fine di assicurare

l'equilibrata tutela degli interessi in gioco.

11. - Con ordinanza emessa il 9 maggio 1979, nel procedimento

penale a carico di Ligori Donato, il Pretore di Prato ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 legge 194/78 in

riferimento all'art. 3 Cost.

Rileva il giudice a quo che il primo comma dell'art. 22 legge

194/78 ha abrogato, oltre al titolo X del codice penale, l'art. 583,

primo comma, n. 3 e secondo comma, n. 5, e che le norme sanzionatrici

dell'interruzione della gravidanza sono da individuare, ora, negli

articoli dal 17 al 19 della legge; rileva inoltre che sotto il regime

abrogato, ai sensi dell'art. 63, quarto comma, codice penale, chi

sulla base delle norme contenute negli artt. 590, 583, primo comma,

n. 1 e secondo comma, n. 5, avesse cagionato colposamente l'aborto

della persona offesa ed un'incapacità di questa ad attendere alle

normali occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, era

punibile con pena alternativa, aumentata fino ad un terzo, anche nella

più grave ipotesi, prevista dall'art. 590. Si assume d'altra parte

che tale pena alternativa venga ora ad applicarsi all'ipotesi,

certamente non meno grave, di procurata incapacità di procreare, di

cui all'art. 583, secondo comma, n. 3; l'aborto colposo è invece ora

punito, ai sensi dell'art. 17 legge 194, con pena detentiva, mentre la

lesione personale, che eventualmente assieme ad esso è procurata, è

titolo autonomo di incriminazione. L'applicazione del primo comma

dell'art. 81 codice penale sarebbe così solo eventuale, e

dipenderebbe dalla volontà del giudice sanzionare con pena detentiva

la lesione personale, dovendosi in caso contrario ritenere esclusa

l'operatività della continuazione.

Il Pretore ne ricava, con riguardo a tale ultima ipotesi, che il

medesimo fatto, nel caso previsto dal n. 1, primo comma, dell'art.

583, è punito con pene diverse e crescenti, se provoca

rispettivamente incapacità di procreare, parto prematuro e

interruzione della gravidanza; rileva inoltre il Pretore che non è

ammessa in caso di procurato parto prematuro o interruzione della

gravidanza, pena alternativa a quella detentiva, qualora vi sia stata

violazione delle norme infortunistiche; le differenze di pene

sarebbero irrazionali, ritenendo in particolare il giudice a quo la

procurata incapacità di procreare reato più grave rispetto al

procurato parto prematuro; contrasterebbe inoltre col principio di

eguaglianza la norma prevista dall'art. 17, legge 194, nella parte in

cui non prevede un regime legale di continuazione per l'ipotesi di

concorso dell'aborto con le lesioni personali gravi o gravissime.

Sulla base di questi rilievi il giudice a quo solleva d'ufficio la

suddetta questione di costituzionalità dell'art. 17, nella parte in

cui punisce con la detenzione l'aborto colposo e il procurato parto

prematuro colposo (ove, invece, il fatto colposo più grave, - secondo

il giudice a quo, la procurata colposa incapacità di procreare, - è

sanzionabile con pena alternativa), ma non prevede la figura del reato

complesso di procurato aborto colposo e lesione personale grave o

gravissima (a differenza di quanto previsto dal meccanismo dell'art. 18

per l'aborto procurato dolosamente) e consente perciò la non

applicabilità della continuazione, venendo a sanzionare in modo

sproporzionato ed irrazionale i responsabili degli anzidetti reati e

riservando in particolare un trattamento sfavorevole per coloro che

assieme alla lesione personale grave o gravissima, hanno colposamente

procurato un aborto.

Si costituisce in giudizio il Presidente del Consiglio.

L'Avvocatura dello Stato individua un duplice profilo, sotto il quale

si prospetta la questione alla Corte, sebbene avverta che il

provvedimento di remissione non sia di agevole lettura:

1) il punire la lesione personale, che abbia procurato l'aborto,

con pena detentiva, laddove la lesione che abbia procurato

l'incapacità di procreare è punibile con pena alternativa;

2) il punire in modo sproporzionato l'aborto colposo rispetto a

quello doloso, e ciò anche per il fatto di non aver previsto la

figura autonoma del reato complesso di aborto colposo e lesione

personale ed impedito così l'applicabilità dell'istituto della

continuazione.

Senonché, prosegue l'Avvocatura, la questione è infondata, sia

sotto il primo profilo, ricorrendo nella specie fatti colposi

completamente diversi, sia sotto il secondo profilo, avendo in verità

previsto il legislatore una pena notevolmente maggiore per soggetti

colpevoli di aborto volontario, rispetto a quella prevista per i

soggetti che hanno procurato l'aborto colposamente.

12. - Nella memoria presentata in prossimità dell'udienza,

l'Avvocatura dello Stato ribadisce, tracciandone la sintesi, le

deduzioni svolte con gli atti di intervento nei giudizi in cui è

denunziata l'illegittimità costituzionale delle norme poste con la

legge n. 194 del 1978. In punto di rilevanza, si prospetta, sotto

vario riguardo, l'inammissibilità delle dedotte questioni.

L'eccezione riguarda, prima di tutto, i casi in cui si perseguono

fatti compiuti dopo l'entrata in vigore dell'attuale normativa. Qui, a

parte gli eventuali altri rilievi formulati con riguardo ad ogni

singola specie, la irrilevanza della questione discenderebbe

dall'assunto - ormai consolidato, si aggiunge, nella giurisprudenza

della Corte: cfr. sentenza n. 85 del 1976, n. 26 del 1975, n. 62 del

1969, - secondo cui il precetto dell'art. 25, secondo comma della

Costituzione, preclude alla Corte di emettere alcuna pronunzia che

produca, nel processo pendente avanti al giudice a quo, effetti

pregiudizievoli per l'imputato. Il divieto di aggravare il trattamento

del giudicabile rispetto a quello disposto dalla norma regolatrice

della specie vale - si deduce infatti - non solo per l'atto del

legislatore, ma anche per l'atto in cui si concreta il sindacato di

costituzionalità. Si eccepiscono, poi, altre ipotesi di irrilevanza

anche là, dove la questione riguardi i fatti pregressi, oggetto di

apposita previsione nell'art. 22, terzo comma, e nell'art. 4, ivi

richiamato al fine di stabilire le relative cause di non punibilità.

L'Avvocatura obbietta che in alcune delle ordinanze di rinvio sono

state invece ingiustificatamente denunziate altre norme, diverse da

quelle che avrebbero rilevato per la definizione della specie, o

addirittura l'intero corpo della legge n. 194. Questo intento di

dilatare la prospettazione del caso oltre gli evidenti confini della

rilevanza giungerebbe al punto che in un'ordinanza, quella del Pretore

di Città di Castello, la questione è stata sollevata anche quando,

procedendosi contro ignoti, non vi era ancora un giudizio da definire.

Altre osservazioni concernono la fondatezza delle questioni in

esame. Anzitutto, è individuato il contenuto delle situazioni

contemplate, mediante il rinvio all'art. 4, nell'art. 22, terzo comma.

Si tratterebbe, in ognuna di quelle situazioni, di un particolare

stato di necessità giustificatrice, che rende eccezionalmente lecita

la lesione di un bene giuridico altrui, operando oltre la sfera della

comune causa di esclusione della pena stabilita nell'art. 54 del

codice. La stessa Corte avrebbe con sentenza 27/75 indicato lo schema

al quale la situazione necessitata, così intesa, può ridursi. Di

esso offrirebbe un esempio non solo l'art. 384 c.p. (richiamato nella

citata pronuncia della Corte), ma anche l'art. 242, secondo comma,

c.p. (cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano): in

questa ipotesi, come in quelle previste dall'art. 4, si avrebbe,

infatti, una fattispecie di non punibilità, giustificata dalla causa

generale di inesigibilità di un diverso comportamento, per la

particolare situazione nella quale versa l'autore del fatto.

D'altra parte, le cause di giustificazione dell'aborto, sebbene

latamente configurate, troverebbero sempre un idoneo addentellato

nella ragione di necessità, del resto assunta come un più ampio

criterio di inesigibilità della condotta rispetto allo stato di

necessità in senso stretto. L'interruzione della gravidanza sarebbe

infatti ammessa in quanto unico rimedio di un serio pericolo per la

salute della gestante. Se, poi, nelle ordinanze di rinvio si

eccepisce l'impossibilità di verificare la sussistenza delle

condizioni in parola, come esse sono disegnate nella legge, ciò, si

dice, è perché si confonde tra causa ed effetto della situazione

necessitata: effetto che verrebbe a concretarsi nel pregiudizio per la

salute della donna - non importa se in relazione alla gravidanza

ovvero anche al parto e alla maternità - indipendentemente dalle

cause da cui è determinato, e dal tempo in cui insorge.

Altro punto considerato dall'Avvocatura è quello della pretesa

incostituzionalità dell'iter procedurale che deve, secondo la nuova

normativa, precedere l'intervento abortivo. Le modalità prescritte si

riferiscono all'interruzione della gravidanza dopo l'entrata in vigore

della legge. L'art. 4 ne detta (insieme con l'art. 5) la disciplina con

riguardo alla prima fase della gestazione (la sola a venire in

considerazione in tutti i giudizi da cui traggono origine le presenti

questioni) ed è, d'altro lato, richiamato nella disposizione

concernente i fatti pregressi, l'art. 22, terzo comma.

Il sistema così adottato dalla legge sarebbe, comunque, razionale

ed esente dai vizi prospettati. In primo luogo, l'Avvocatura ritiene

infondate le censure mosse alla disciplina degli aborti post legem: la

serietà del pericolo che discrimina la punibilità del fatto,

giustificherebbe il rilievo attribuito - in deroga al principio nemo

iudex in causa sua - alla volontà della donna. Si assume invero che

la stessa gestante sia, meglio di qualsiasi altro soggetto, capace di

valutare l'incidenza della prosecuzione o dell'interruzione della

gravidanza sulla propria salute, e specialmente su quella psichica:

anche perché, si soggiunge, essa è posta in grado di compiere una

scelta informata e responsabile, grazie al conforto del parere medico

nel corso della procedura. L'uso patologico della legge, che può al

limite verificarsi, non dovrebbe offuscarne il chiaro spirito

informatore; né potrebbe sussistere altro vizio di costituzionalità,

solo che le norme in questione fossero - correttamente intese ed

applicate. Parimenti ineccepibile sul piano della costituzionalità

sarebbe il trattamento riservato ai fatti pregressi. La valutazione del

fatto - in questo caso, a posteriori - ed il connesso accertamento

delle condizioni di non punibilità non potevano, si dice, non essere

affidate al giudice. L'avere istituito il suddetto controllo

giudiziario non comporterebbe alcuna discriminazione tra fatti ante

legem e fatti post legem che possa offendere il principio di

eguaglianza, e comproverebbe d'altra parte che l'aborto non è, come si

lamenta, liberalizzato, ma è reso lecito solo in presenza delle

condizioni atte a giustificarlo, che la legge non ha mancato di

identificare.

Infine, si esclude la pretesa irrazionalità del regime degli

aborti pregressi, dove non risulti accertata la presenza delle

situazioni necessitate di cui all'art. 4. Non in tutte le ordinanze di

rinvio si adotta, a questo riguardo, il medesimo punto di vista, e

l'Avvocatura ricorda i divergenti approcci del Tribunale di Trento e

del Giudice istruttore del Tribunale di Trieste. Il primo di questi

giudici nega la punibilità dei fatti in esame: ma una simile tesi

sarebbe evidentemente contraddetta dal disposto del terzo comma

dell'art. 22; il secondo ritiene la perdurante rilevanza penale del

fatto, ma propone due possibili interpretazioni dell'art. 22, terzo

comma, secondo che la sanzione dell'aborto pregresso venga fatta

discendere ancora dalla previgente norma del codice, o sia invece

ravvisata all'art. 19 della nuova legge, fermo restando, in

quest'ultimo caso, che il precetto sia sempre quello contenuto

nell'art. 22, terzo comma. Ora, chi ha potere di comando non è

autorizzato ad immorare nella incertezza, ed il giudice a quo avrebbe

dovuto, prima di sollevare la questione avanti la Corte, individuare

senza margini di dubbio la norma che egli assume viziata. Ma né

l'una né l'altra delle interpretazioni da lui prospettate sarebbero

irrazionali.

L'Avvocatura, per parte sua, integra l'opinione espressa al

riguardo nell'atto di costituzione in giudizio. Non sarebbe conforme

alla tecnica e alla prassi della legislazione penale che la norma

incriminatrice rimanga quella del codice e la sanzione stia, avulsa

dal precetto, nella legge n. 194. Si imporrebbe allora una diversa e

più razionale ricostruzione del dato normativo. Quella proposta nella

memoria è la seguente. Gli illeciti pregressi e quelli attuali

sarebbero diversi: non si tratta, semplicemente, di una mutata

valutazione del fatto. Ma ciò non toglie, vien subito precisato, che

la rilevanza dell'illecito pregresso sia stata mantenuta solo entro

quei certi limiti che la legge ha stabilito in considerazione del nuovo

assetto della materia. Precisamente, occorrerebbe tener conto del

criterio secondo cui è attualmente considerato il contegno della

gestante, senza trascurare, tuttavia, che l'aborto è reato

plurisoggettivo autonomo (tutti gli agenti - il terzo e la donna -

pongono in essere una condotta tipica in relazione alla norma

incriminatrice principale, che si dirige contemporaneamente a più

persone). Posto ciò, l'Avvocatura ritiene di dover scindere - sempre

in ordine al fatto pregresso - la posizione del terzo e quella della

donna: nel senso che permane la punibilità del terzo, salvo che sia

accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 (e il

residuare di questa più grave sanzione sarebbe quindi razionalmente

compensata dalla contestuale previsione di una causa di non

punibilità, che ha più ampi connotati dello stato di necessità ex

art. 54 c.p.); mentre, pur in assenza delle suddette condizioni, non

sopravviverebbe la punibilità della donna che abbia consentito

all'interruzione della gravidanza sotto l'impero del codice: risultato

razionale anche questo, si conclude, dal momento che la valutazione

delle situazioni necessitate non era allora consentita alla gestante

dal bagaglio delle maggiori cognizioni mediche e socio - economiche

poste a sua disposizione dal vigente sistema.

13. - Il procedimento discusso all'udienza del 5 dicembre 1979

veniva rinviato a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del 1980 e

ridiscusso all'udienza dell'8 gennaio 1981, nella quale l'Avvocatura

dello Stato ha ribadito le conclusioni già rese, richiamandosi agli

atti di costituzione e alle memorie. Considerato in diritto :

1. - Nei giudizi dai quali trae origine la presente controversia

si tratta, com'è spiegato in narrativa, di interruzioni volontarie

della gravidanza, sia anteriori sia successive all'entrata in vigore

della legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela sociale della

maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"), compiute

in ogni caso entro i primi tre mesi della gestazione. Occorre dunque,

anzitutto, far cenno delle disposizioni normative che al riguardo

vengono in considerazione.

La legge suddetta ha abrogato - con l'art. 22, primo comma -

l'intero titolo X del libro II del codice penale ("Delitti contro

l'integrità della stirpe"), dettando d'altra parte una nuova e

compiuta disciplina dell'aborto. Nel sistema che ne risulta,

l'interruzione volontaria della gravidanza è oggetto di un regime

penale differenziato, secondo se essa abbia luogo nei primi tre mesi,

o invece nel corso ulteriore della gestazione. Con riferimento alla

prima ipotesi, l'art. 19 così testualmente dispone: "Chiunque cagiona

l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle

modalità indicate negli artt. 5 e 8 è punito con la reclusione sino

a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire 100.000".

L'art. 5 regola, dal canto suo, la procedura da osservare prima che la

gravidanza possa essere lecitamente interrotta. La gestante promuove

tale procedura, ex art. 4, accusando davanti a un consultorio

pubblico, a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla

regione, o a un medico di sua fiducia, alcuna delle circostanze ivi

elencate, in relazione alle quali può sussistere un serio pericolo

per la sua salute fisica o psichica, che giustifichi l'intervento

abortivo. Il consultorio o la struttura sanitaria provvedono ai

necessari accertamenti medici e a vari adempimenti. Così, essi

valutano le possibili soluzioni del caso insieme con la donna e, dove

essa lo consenta, con chi è indicato come padre del concepito, nel

rispetto della riservatezza e dignità degli interessati; aiutano la

gestante a rimuovere le cause che potrebbero condurla all'interruzione

della gravidanza; la mettono in grado di far valere i suoi diritti di

lavoratrice e di madre, e le offrono altro ausilio durante la

gravidanza e dopo il parto. Analoghi compiti sono affidati al medico

di fiducia. Quando quest'ultimo, o il medico del consultorio, o quello

della struttura socio-sanitaria, abbia accertato l'urgenza

dell'intervento, egli ne dà immediata attestazione con un

certificato, che abilita la donna al ricovero e all'aborto presso una

sede autorizzata. Dove non sussista l'urgenza, e la gestante tenga

tuttavia ferma la richiesta di abortire, il medico le rilascia copia

di un documento, comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta

richiesta, firmato anche dalla donna. Questa è quindi invitata a

soprassedere per sette giorni. Trascorso detto periodo, essa può

ottenere l'interruzione della gravidanza sulla base del documento

rilasciatole. L'art. 8 stabilisce, poi, da quali medici e presso quali

cliniche, ospedali ed istituti l'intervento debba essere praticato.

La normativa fin qui descritta concerne l'interruzione della

gravidanza dopo l'entrata in vigore della legge n. 194. Quanto ai

fatti pregressi, soccorre la seguente disposizione del terzo comma

dell'art. 22: "Salvo che sia stata pronunziata sentenza irrevocabile

di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna

consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in

vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le

condizioni previste" - rispettivamente, conviene aggiungere, per il

primo trimestre e per il successivo periodo del processo gravidico -

"dagli artt. 4 e 6". Il rinvio all'art. 4 serve così, nel nostro

caso, a configurare come cause di non punibilità degli aborti

anteriormente commessi quelle stesse condizioni, nelle quali la

prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità integrerebbero

gli estremi del serio pericolo per la salute della gestante, com'è

attualmente previsto nella disposizione richiamata: in relazione,

cioè, allo stato di salute della donna, alle sue condizioni

economiche o sociali o familiari, alle circostanze in cui è avvenuto

il concepimento, o a previsioni di anomalie e malformazioni del

concepito.

Ora, i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe possono, data

la sostanziale identità delle questioni, essere riuniti e

congiuntamente decisi. Va peraltro rilevato che essi investono la

disciplina dell'interruzione volontaria della gravidanza -

infratrimestrale, beninteso - con riguardo sia ai fatti futuri, sia a

quelli pregressi. E, allora, sotto questo duplice profilo della specie

che le censure formulate nei provvedimenti di remissione vengono a

prospettarsi.

2 a. - L'art. 19, primo e secondo comma, è impugnato dal Pretore

di Genova, dal Pretore di Città di Castello e dal Giudice istruttore

del Tribunale di Salerno (registro ordinanze 400/79). Nelle relative

ordinanze di rinvio sono delineate varie ipotesi di illegittimità

costituzionale.

a) L'art. 19, in relazione agli artt. 5 e 8, offenderebbe il

principio costituzionale di eguaglianza. I rilievi dedotti su

quest'assunto sono i seguenti:

a 1) la sanzione prevista per il fatto della gestante - affermano

i Pretori di Città di Castello e di Genova - è ingiustificatamente

più lieve rispetto a quella comminata per chiunque altro cagioni

l'interruzione della gravidanza, laddove identico, nei due casi,

sarebbe il bene oggetto della tutela penale;

a 2) il Giudice istruttore presso il Tribunale di Salerno osserva

che, se da un canto difetta la previsione di qualsiasi accertamento

circa l'effettiva sussistenza delle cause che escludono la punibilità

dell'aborto, dall'altro basta ad integrare l'illecito un'interruzione

della gravidanza che sia praticata senza il rispetto di una qualsiasi

delle prescritte modalità: posto ciò, sarebbe irrazionale punire

chi, pur versando nelle situazioni richieste dalla legge, manca di

ottemperare ad adempimenti procedurali (peraltro, si dice, meramente

burocratici), mentre, solo che siano adempiute simili formalità, si

lascia impunito, con il risultato di offendere anche gli artt. 2 e 31

Cost., chi commette il fatto fuori dalle condizioni atte ad escluderne

la punibilità. Sempre ad avviso di questo giudice, le gestanti sono

ulteriormente discriminate sulla base dei propri convincimenti di

ordine morale, che potrebbero indurre all'aborto clandestino quante

fra di esse giudicano il fatto come moralmente riprovevole e non

intendono esporsi all'espletamento delle procedure stabilite dalla

legge.

b) L'art. 19, sempre in relazione all'art. 5, confliggerebbe

altresì con il principio di stretta legalità che, secondo l'art. 25,

secondo comma, Cost. e l'art. 1 codice penale, governa la definizione

dell'illecito penale. La norma incriminatrice, si dice, opera

attraverso il rinvio all'art. 5, ma tale disposizione contiene solo

enunciazioni programmatiche o definisce altrimenti con formule

generiche le modalità, la cui inosservanza costituisce reato.

Difetterebbe quindi un'adeguata individuazione delle condotte

perseguibili nonché degli stessi possibili autori del fatto, inclusi

nella indifferenziata categoria del personale chiamato ad espletare la

procedura abortiva.

c) Nelle ordinanze di rinvio dei Pretori di Genova e di Città di

Castello l'art. 19 è censurato anche in relazione all'art. 4, che si

assume strettamente connesso con la disposizione incriminatrice

dell'aborto e, del resto, con larga parte della disciplina dettata

dalla legge n. 194. Sarebbero violate le norme costituzionali che si

ritengono poste a salvaguardia della vita umana, fin dal concepimento:

gli artt. 2 e 32, primo comma, oltre agli artt. 29, secondo comma, 30,

31, secondo comma, Cost. I parametri invocati esigerebbero che la

tutela del concepito ceda solo di fronte all'accertata grave incidenza

del compimento della gestazione sullo stato di salute della madre.

Senonché questo indefettibile requisito della liceità penale

dell'aborto non sarebbe soddisfatto dalle norme censurate: sia

perché, si osserva, l'interruzione della gravidanza è consentita

oltre la sfera dell'indicazione terapeutica, sia perché non è

previsto alcun controllo medico sull'effettiva sussistenza del serio

pericolo per le condizioni della gestante, che l'art. 4 configura.

2 b. - Dal Pretore di Città di Castello e dal Pretore di Prato si

denunzia, altresì, l'art. 17, che ha introdotto nella vigente

normativa il delitto dell'aborto colposo anche fuori dei casi di

lesione personale gravissima. Nell'una e nell'altra ordinanza si

assume la violazione dell'art. 3 Cost.; l'aver creato questa nuova

figura di reato, in una legge volta invece, nel suo complesso, a

liberalizzare l'aborto, implicherebbe, nel medesimo contesto normativo,

una irrazionale disparità di criteri di valutazione del medesimo

fatto. Si lamenta inoltre che l'aborto colposo sia sanzionato in

misura sproporzionata rispetto a quello doloso: anche per la

considerazione, si aggiunge, che è prevista un'autonoma fattispecie

del reato complesso di aborto colposo e di lesione personale, ed è

quindi preclusa l'applicabilità dell'istituto della continuazione.

Per altro verso, offenderebbe il principio di eguaglianza il punire la

lesione personale, che abbia procurato l'aborto, con pena detentiva,

quando la lesione che abbia procurato la incapacità di procreare è

punita con pena alternativa.

3. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce in varia guisa

l'inammissibilità delle questioni sollevate con riguardo all'anzidetta

disciplina. Alcune eccezioni sono proposte in via generale per tutti i

casi ora considerati. Altre contestano l'ammissibilità della

questione nel singolo procedimento penale di cui è investito il

giudice a quo.

La Corte, dal canto suo, deve preliminarmente osservare che il

Pretore di Prato trascura di far cenno del caso di specie, e che il

Pretore di Città di Castello ha ritenuto di poter sollevare

l'incidente di costituzionalità quando, procedendosi contro ignoti,

non erano nemmeno identificate le donne su cui sarebbero stati

praticati gli atti abortivi, né delineati gli estremi oggettivi dei

comportamenti incriminati. Nell'uno caso la rilevanza non è

minimamente motivata, e nell'altro essa evidentemente non sussiste: la

questione è, quindi, inammissibile. Altrettanto va detto con riguardo

all'ordinanza del Pretore di Genova. Con ciò restano assorbiti i

rilievi formulati, in punto di ammissibilità, dall'Avvocatura dello

Stato: sia sotto il profilo che, ricorrendo nella specie gli estremi

del reato, sarebbe inutile censurare ipotesi di non punibilità del

fatto, come si fa nelle ordinanze in esame, con il dedurre la mancata

tutela del concepito; sia sotto il profilo che ad un'eventuale

pronuncia di accoglimento non potrebbe nel nostro caso conseguire - in

virtù dell'art. 25, secondo comma, Cost. - alcun effetto di minor

favore per il giudicabile.

Resta, poi, da considerare l'ordinanza di rinvio del Giudice

istruttore presso il Tribunale di Salerno (n. 400/79). La questione,

in sostanza, è ivi così prospettata: si assumono lesi, ad un tempo,

sia l'art. 3 Cost., per l'asserita discriminazione a danno di chi,

come l'imputata nella specie, manca di osservare le modalità

prescritte dagli artt. 5 e 8 della legge, ma ciò, quando ricorrano le

condizioni dell'art. 4; e gli artt. 2 e 31 Cost., in quanto, si

afferma, l'interruzione della gravidanza è configurata come

penalmente lecita in presenza di un mero requisito formale -

l'osservanza delle suddette modalità - a prescindere dalla

sussistenza delle condizioni che dovrebbero legittimare

sostanzialmente il fatto.

Senonché, in questa prospettiva, la questione deve ritenersi

irrilevante, per un duplice ordine di considerazioni. Da un canto, la

situazione di chi abbia commesso il fatto fuori dalle ipotesi

giustificative stabilite dall'art. 4, rimane evidentemente estranea

alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo. Dall'altro,

la declaratoria di incostituzionalità - che fosse resa in conseguenza

dell'accertata violazione degli artt. 2 e 31 Cost., come dedotta

nell'ordinanza di rinvio - implicherebbe l'assoggettamento a pena di

chi, appunto, versa nella situazione sopra descritta. Ora una simile

pronunzia - a parte il rilievo che l'art. 25, secondo comma, Cost.

preclude ogni decisione dalla quale discendano effetti sfavorevoli per

il giudicabile - non condurrebbe comunque, sotto il profilo del

rispetto del principio di eguaglianza, al risultato, in vista del

quale la questione è stata sollevata: quello, cioè, di pronunciare

una sentenza di assoluzione nel caso di specie.

4. - In altra serie di ordinanze di rinvio, com'è stato premesso,

la questione è posta con riferimento al regime dei fatti pregressi.

Si tratta, precisamente, dei provvedimenti emessi dal Tribunale di

Pesaro, dal Tribunale di Trento, dal Tribunale di Voghera, dalla Corte

d'appello di Firenze, dal Tribunale di Larino, dal Giudice istruttore

del Tribunale di Trieste e dal Giudice istruttore del Tribunale di

Salerno (registro ordinanze 537/78).

Le censure di questi giudici cadono tutte sull'art. 22, terzo

comma, in relazione all'art. 4; ed in alcuni casi, com'è di seguito

precisato, anche su altre disposizioni della legge. L'illegittimità

costituzionale del terzo comma dell'art. 22, è argomentata in vario

senso. Peraltro, si deve avvertire, non vi è alcuna consolidata

interpretazione giurisprudenziale della norma in esame. Le

ricostruzioni esegetiche che di essa si propongono nelle ordinanze non

sono, d'altronde, concordi: ed è qui, anzi, il primo punto che spetta

ora alla Corte di considerare, dal momento che esso incide sulla

prospettazione dei vizi denunciati, e sull'estensione che si vorrebbe

attribuire agli effetti di un'eventuale pronunzia di accoglimento.

Il Tribunale di Trento non ravvisa nel testo censurato alcun utile

congegno normativo. Stando al tenore letterale della disposizione, si

dice, l'aborto pregresso dovrebbe essere punibile quando non risulti

accertata la sussistenza delle condizioni stabilite nell'art. 4.

Tuttavia, il fatto non potrebbe nemmeno allora ricadere nell'ambito di

alcuna norma punitiva: né dell'art. 19, che incrimina l'inosservanza

delle modalità introdotte dalle nuove norme ed è quindi

evidentemente inapplicabile agli illeciti in precedenza commessi; né

della previgente norma del codice, che si assume rimossa, senza

salvezza di ulteriori effetti, dalla clausola abrogativa posta nel

primo comma dell'art. 22: sulla quale ultima il legislatore avrebbe

fatto leva per sostituire al regime del codice una nuova ed organica

disciplina della materia. Dopo di che, si deduce che

l'incostituzionalità dell'anzidetta norma abrogante debba, a sua

volta, implicare quella della legge n. 194, nella sua inscindibilità

ed interezza. Si afferma infatti che la normativa subentrata al

soppresso titolo del codice penale abbia eliminato la tutela del

concepito, vulnerando l'inviolabile diritto alla vita, quale

scaturirebbe dall'art. 2 Cost.

Secondo il Tribunale di Pesaro, d'altra parte, il terzo comma

dell'art. 22 conferisce perdurante rilevanza penale all'aborto di

donna consenziente compiuto sotto l'impero della norma incriminatrice

del codice, che reca tale testuale rubrica del reato (l'art. 546). Il

fatto non sarebbe punibile, solo se il giudice accerta che, al momento

della sua commissione, sussistevano le condizioni ora previste

nell'art. 4; mentre la sanzione, da applicare dove non risulti

accertata la presenza di dette condizioni, andrebbe, in mancanza di

contraria statuizione espressa, ricavata dall'art. 19 della vigente

legge, dovendo l'art. 546 del codice ritenersi abrogato, insieme con

le altre disposizioni del titolo X, in forza del primo comma dell'art.

22.

La Corte d'appello di Firenze, per parte sua, prescinde

dall'indagare se la sanzione comminata nella specie sia quella

prevista dall'art. 19 con riguardo agli illeciti commessi dopo

l'entrata in vigore della legge, o se invece essa stia ancora

nell'art. 546 del codice: sul presupposto, allora, che tale ultima

disposizione sia stata compiutamente eccettuata, con il precetto e con

la sanzione in essa contenuti, dall'abrogazione espressamente

disposta, mediante il primo comma dell'art. 22, per tutto il titolo

concernente i delitti contro l'integrità della stirpe. Si assume,

comunque, che il terzo comma dell'art. 22 faccia perdurare in vigore

il precetto del codice, ancorché ne abbia operata una parziale

abrogazione implicita, configurando come cause di non punibilità del

fatto pregresso le condizioni stabilite nell'art. 4. Queste

andrebbero poi - a meno di non determinare un'ingiustificabile

disparità fra il trattamento del reo anteriore all'attuale legge e

quello sopravvenuto - necessariamente intese in conformità di quel

principio dell'autodeterminazione della gestante che, si aggiunge,

emerge appunto dall'art. 4, e del resto informa l'intero nuovo assetto

dato alla materia dall'attuale legge. Ora, sarebbe l'asserito,

penetrante riflesso di questo principio sulla larga ed elastica

definizione delle ipotesi in cui l'aborto è reso non punibile, a

comprimere l'area dell'illecito, oltre i limiti consentiti dalla

Costituzione, e altresì definiti dalla Corte con sentenza n. 27 del

1975. In conseguenza, è denunziata dalla Corte d'appello di Firenze,

e ad egual titolo dal Tribunale di Pesaro, la violazione dei precetti

costituzionali che si assume tutelino la sfera del nascituro: o

direttamente, con il sancire il diritto alla vita e alla salute

dell'individuo, seppure non ancora persona nel senso del diritto

privato (art. 2, secondo comma, Cost.) o mediamente, col proteggere la

maternità (art. 31, secondo comma, Cost.), e con l'imporre ai genitori

il dovere di mantenere i figli e dunque, si dice, a maggior ragione, di

tenerli in vita (art. 30, primo comma, Cost.).

L'aver ammesso la liceità dell'aborto, in funzione della volontà

della gestante, anche là, dove la tutela del feto sarebbe

inderogabile, viene, secondo questi giudici, ad offendere altri valori

e interessi costituzionalmente garantiti: così, l'interesse del

genitore maschio, tutelato ex art. 31, primo comma, Cost., alla

formazione della famiglia, e l'eguaglianza dei genitori legati dal

vincolo matrimoniale, sancita dall'art. 29, secondo comma, Cost., che

sarebbe vuluerato per la mancata previsione dell'obbligo di consultare

il padre del concepito nel corso della procedura abortiva. Nel

forinulare queste censure la Corte di Firenze impugna - assumendone la

stretta connessione con i disposti degli artt. 22 e 4 - anche gli

artt. 5, terzo e quarto comma, e 8, settimo comma. Il Tribunale di

Pesaro denuncia anch'esso l'art. 5, e avanza altresì l'ipotesi che i

vizi dedotti investano, oltre le norme indicate nel dispositivo, gli

articoli dall'8 al 21, che caratterizzano, a suo avviso, l'intera

legge. Spetterebbe d'altronde alla Corte, una volta ritenuta la

fondatezza delle questioni, stabilire se l'illegittimità degli

articoli da ultimo richiamati vada dichiarata ai sensi dell'art. 27,

secondo comma, della legge n. 87 del 1953.

Si limitano invece ad impugnare l'art. 4, sempre in relazione

all'art. 22, le più succinte ordinanze dei Tribunali di Voghera e

Larino e del Giudice istruttore del Tribunale di Salerno. I parametri

qui invocati sono, sempre per i motivi visti sopra, gli artt. 2 e 31,

secondo comma, Cost.; e a questi si aggiungono i precetti del primo e

del secondo comma dell'art. 3 Cost. Il Giudice istruttore presso il

Tribunale di Salerno sospetta, invero, una duplice violazione del

principio di eguaglianza. Vi sarebbe, per un verso, un'ingiustificata

differenza di discipline, disposta dalle norme che puniscono l'aborto,

rispettivamente nei primi tre mesi e nel corso ulteriore della

gestazione, sebbene la vita del concepito esiga secondo Costituzione

eguale tutela, quale che sia lo stadio in cui la gravidanza è

interrotta; d'altro lato, incluse ex art. 4 le condizioni sociali e

familiari fra quelle che possono giustificare l'aborto, il legislatore

avrebbe, invece che attuato, disatteso l'obbligo di rimuovere gli

ostacoli della eguaglianza fra i cittadini, gravante sugli organi

pubblici in virtù del secondo comma dell'art. 3.

Infine, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste

denunzia l'art. 22, terzo comma, da un diverso angolo visuale, in

riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., e prospetta, come possibili in

via alternativa, le seguenti due interpretazioni della norma

censurata:

a) La prima ipotesi avanzata nell'ordinanza è che la norma

incriminatrice del codice sia abrogata solo irretroattivamente, e

continui dunque ad applicarsi ai fatti commessi prima

dell'abrogazione, modificata, tuttavia, dalle condizioni di non

punibilità previste dall'art. 22, mediante il richiamo dell'art. 4.

In tal caso, risulterebbe, però, ingiustificatamente derogato il

disposto dell'art. 2, secondo comma, codice penale, che prescrive la

retroattività dell'abolitio criminis. Da ciò si fa discendere la

violazione del principio di eguaglianza, sotto un doppio riflesso:

l'autore del reato di aborto verrebbe discriminato rispetto a chi

abbia commesso qualsiasi altro reato, poi abrogato, in conformità del

codice, retroattivamente; chi ha commesso il fatto prima che entrasse

in vigore l'attuale normativa soggiacerebbe ad un trattamento meno

favorevole - quanto al contenuto sostanziale del precetto punitivo, e

all'entità della relativa sanzione - rispetto a chi commetta

l'illecito configurato nell'art. 19 della legge;

b) l'altra possibilità dell'interprete, si dice poi, è quella di

assumere un collegamento funzionale dell'art. 22, terzo comma, con

l'art. 19: nel senso che in quest'ultima disposizione, la quale

punisce l'infrazione della legge vigente, sarebbero collocate anche la

norma incriminatrice e la sanzione dei fatti pregressi.

Adottando un tal punto di vista - precisa il giudice a quo -

viene, si, fatta cadere, quoad poenam, la diseguaglianza denunziata sub

a). D'altra parte, si giunge a postulare la punizione retroattiva del

fatto, che sarebbe riassunto sotto la previsione di una legge

sopravvenuta. Di qui la lamentata lesione dell'art. 25, secondo comma,

Cost. Alla conclusione testé prospettata non si potrebbe, poi,

nemmeno opporre che la nuova legge incriminatrice è più favorevole

al reo, e in quanto tale estensibile alla specie ai sensi dell'art. 2,

terzo comma, del codice penale. Il principio di irretroattività della

norma penale - viene infatti dedotto - non è suscettibile di alcuna

deroga. A parte questo, la suddetta regola della successione delle

leggi penali nel tempo risulterebbe compatibile con la Costituzione,

solo se intesa nel senso che la legge posteriore alla commissione del

fatto sub iudice, e più favorevole al reo, sia, essa medesima, posta

nel rispetto del principio di irretroattività, al fine di prevedere e

sanzionare penalmente gli illeciti commessi dopo la sua entrata in

vigore: mentre, si osserva, il terzo comma dell'art. 22 è

appositamente dettato per disporre solo il trattamento dei fatti

commessi in precedenza.

5.1. - Per le considerazioni che seguono, la questione è

inammissibile anche in relazione ai fatti pregressi.

In taluni provvedimenti di remissione difetta qualsiasi indicazione

in ordine alle circostanze di fatto e alla rilevanza dei dedotti vizi

di illegittimità: così nelle ordinanze emesse dai Tribunali di

Larino e di Voghera. L'incidente di costituzionalità promosso dal

Giudice istruttore presso il Tribunale di Salerno (registro ordinanze

537/78) non è motivato da alcun apprezzamento, sempre in punto di

rilevanza. Ancora: il Giudice istruttore presso il Tribunale di

Trieste assume la evidente rilevanza dell'una e dell'altra questione

che egli propone, secondo le due interpretazioni alternative sopra

riferite, alle quali si presterebbe il dettato dal terzo comma

dell'art. 22. Per vero, egli muove dal presupposto, solo ipotetico,

che nella specie difettassero le cause di non punibilità del fatto,

stabilite dall'art. 4. Senonché - premesso che ad avviso dei

sanitari l'aborto era stato imposto dalla necessità di scongiurare un

grave pericolo per la salute della gestante - il giudice a quo nulla

osserva, al riguardo, per parte sua. La rilevanza è dunque

apoditticamente affermata.

Altra figura di irrilevanza sussiste, poi, nelle ordinanze che ora

residuano all'esame della Corte. In esse, come ritiene l'Avvocatura,

si affacciano infatti ultronee censure, concernenti disposizioni

diverse dall'apposita norma che contempla i fatti pregressi nel terzo

comma dell'art. 22, e rinvia, per quanto riguarda le condizioni di

non punibilità, alle previsioni dell'art. 4. Così, in primo luogo,

è da ritenere per l'ordinanza con la quale il Tribunale di Trento

denunzia l'incostituzionalità dell'intera legge n. 194. Ora, se la

questione abbraccia qui tutto il corpo della normativa, è perché il

giudice a quo, com'è sopra spiegato, non attribuisce sostanza

precettiva o sanzionatoria al terzo comma dell'art. 22, escludendo,

in ogni caso, la punibilità del fatto pregresso; e perché, d'altra

parte, egli ravvisa nel primo comma di detta disposizione, che ha

espressamente abrogato per intero il citato titolo del codice penale,

"la chiave di volta" della sostituzione del nuovo al previgente regime

dell'interruzione volontaria della gravidanza. Solo per questa via,

invero, si giunge a prospettare il vizio, che dovrebbe, per l'asserito

contrasto con l'art. 2 della Costituzione, inficiare l'attuale legge

nella sua interezza: vizio, si deduce, necessariamente implicato, per

un verso nell'inscindibilità delle disposizioni liberalizzatrici

dell'aborto durante il primo trimestre della gravidanza, per l'altro

nell'ingiustificato aggravamento della disciplina, che risulterebbe da

un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità delle anzidette

disposizioni, rispetto alla rimanente normativa, posta con riferimento

all'ulteriore corso della gestazione. Senonché, il ragionamento che

serve a dilatare la prospettazione del caso è contraddetto, alle

basi, dalla lettera e dall'evidente intento del terzo comma dell'art.

22. Ivi si statuisce che il fatto pregresso non è punibile, se

risulta accertata la sussistenza delle condizioni all'uopo stabilite.

Il che significa che, altrimenti, il fatto è punibile. Questo,

intanto, è fuor di dubbio. All'interprete rimane solamente da

individuare la sanzione, che non è testualmente indicata dalla

disposizione in esame, come del resto, hanno, sia pure con vario

risultato, assunto tutti gli altri giudici, nell'investire la Corte

del presente giudizio.

Egualmente irrilevanti sono le censure mosse dal Tribunale di

Pesaro nei confronti dell'art. 5 (nella parte motiva dell'ordinanza è

detto, peraltro, che i dubbi avanzati in ordine alla legittimità

costituzionale di questa disposizione si estendono ai rimanenti

articoli, dall'8 al 21, che contengono principi qualificanti "l'intera

legge"); nonché quelle formulate dalla Corte d'appello di Firenze con

riguardo agli artt. 5, terzo comma, e 8, ultimo comma, in modo da

investire le disposizioni - concernenti alcune i fatti pregressi,

altre i fatti attuali - le quali avrebbero per comune matrice

l'innovatore principio dell'autodeterminazione della gestante.

Identica, a maggior ragione, è la conclusione, se si guarda

all'ipotesi - delineata, questa volta, dal solo Tribunale di Pesaro -

che anche la disciplina dell'aborto dopo i primi novanta giorni di

gestazione risulti affetta da un vizio di illegittimità

conseguenziale, del quale la Corte potrebbe conoscere ai sensi del

secondo comma dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953. Del resto,

questa rilevanza, asserita sulla base del rapporto ora di connessione,

ora di dipendenza, che sussisterebbe tra la norma regolatrice della

specie e le altre attratte nella censura, nel nostro caso non viene

comunque in considerazione. La questione, com'è posta dai due

suddetti giudici, non può, invero, ritenersi ammissibile, nemmeno con

riferimento al disposto del terzo comma dell'art. 22. Soccorre al

riguardo l'esame di quel che nelle relative ordinanze si deduce, sotto

il profilo ora considerato.

5.2. - Un'eventuale pronunzia di accoglimento - afferma il

Tribunale di Pesaro - rileverebbe nella specie, qualunque sia la

conseguenza che possa risultarne: il "vuoto legislativo" in materia di

aborto, se si assume che detta pronunzia lasci sussistere l'effetto

abrogante della norma incriminatrice posteriore, dichiarata

illegittima; ovvero la reviviscenza dell'abrogata norma del codice, se

invece si assume la caducazione anche di quest'ultimo effetto, come

indistintamente di tutti gli altri, della norma sopravvenuta.

Ad avviso della Corte di appello di Firenze, il venir meno di una

norma penale, conseguente ad una pronunzia di incostituzionalità, è

fenomeno diverso dalla successione delle leggi penali nel tempo. La

pronunzia che dichiari l'illegittimità di una legge abrogativa di

altra legge penale, non solleva - spiega il giudice a quo - questioni

di stretta legalità in relazione all'art. 1 del codice penale e

all'art. 25, secondo comma, Cost. Non vi sarebbe, anzi, nemmeno la

reviviscenza, in senso stretto, delle norme abrogate, sopravvenendo la

pronunzia della Corte solo per accertare l'inapplicabilità al giudizio

in corso di una norma "apparentemente valida, ma, invece, viziata di

invalidità fin dall'origine". Di qui il convincimento che, nella

specie, l'effetto della eventuale pronunzia di accoglimento debba

concretarsi nel rendere applicabile agli imputati la norma

incriminatrice del codice: "con le modifiche introdotte nella sentenza

n. 27 del 1975 della Corte costituzionale" - come si afferma - "ma

senza più alcuna influenza delle condizioni e situazioni previste

dalla nuova disciplina di cui alla legge n. 194".

Nessuna delle ipotesi così delineate vale, però, a giustificare

la rilevanza della proposta questione. Dai giudici anzidetti si

prospetta una dichiarazione di incostituzionalità, che colpisca la

norma abrogatrice della previgente disciplina. E con ciò - dato che

si assume comunque la perdurante rilevanza penale dell'aborto di donna

consenziente - si fa, propriamente, riferimento alla "parziale

abrogazione implicita", qual è puntualizzata dalla Corte di appello

di Firenze: per modo che si confina l'effetto ablativo, prodotto dalla

norma sopravveniente, entro i limiti in cui l'anteriore norma del

codice risulterebbe modificata, attraverso il richiamo delle

condizioni previste nell'art. 4. Essendo la rilevanza motivata nei

termini sopra riferiti, ne risulta che la Corte verrebbe, con

un'eventuale pronuncia di accoglimento, ad espungere dal terzo comma

dell'art. 22 il solo richiamo all'art. 4 della legge: per la parte,

occorre precisare, in cui tale norma eccede le previsioni

giustificative dell'aborto, quali sono state fissate, in relazione al

disposto dell'art. 546 del c.p., nella sentenza n. 27 del 1975.

Nell'art. 4 è infatti contenuta la disposizione denunziata come

lesiva della tutela del concepito, per la lamentata larghezza e

genericità delle ipotesi giustificative del fatto, disegnate

nell'art. 4, si soggiunge, in funzione del subbiettivo apprezzamento

che di esse compie, secondo legge, la stessa gestante. La tesi è

svolta e chiarita, con l'affermare che l'interruzione volontaria della

gravidanza va discriminata, diversamente da come ora si prevede,

quando il compimento della gestazione (non anche la futura maternità)

rappresenta, per la vita o la salute della donna, un pericolo grave

(non, soltanto, serio), obbiettivamente accertabile alla stregua di

nessun'altra indicazione, fuori che quella terapeutica. E si aggiunge

che, così configurata, la disciplina penale dell'aborto riesce a

conciliare gli interessi costituzionalmente garantiti da un canto alla

madre, dall'altro al concepito.

I vizi che si censurano sarebbero dunque rimossi, una volta

soddisfatti i requisiti sopra richiamati.

Ora, riguardo all'ipotesi del vuoto legislativo, avanzata dal

Tribunale di Pesaro, deve subito dirsi che, se la questione fosse

ritenuta fondata, l'illiceità penale del fatto, lungi dall'espandersi

ad altre aree della previsione normativa, verrebbe semmai, per le

ragioni sopra esposte, del tutto eliminata. D'altra parte, non ha

miglior fondamento l'altra ipotesi che il Tribunale di Pesaro

configura, quando esso assume che la dichiarazione di illegittimità

costituzionale possa nel caso in esame condurre alla reviviscenza

dell'abrogata disposizione incriminatrice del codice. Né si può

ritenere, con la Corte d'appello di Firenze, che la prospettata

pronunzia della Corte, accertando l'invalidità della norma abrogante

fin dall'origine, consentirebbe l'applicabilità agli imputati della

norma del codice, in quanto mai (validamente) abrogata, e nel contenuto

risultante della sentenza n. 27 del 1975. Nelle ordinanze in esame si

trascura, invero, che un'eventuale pronuncia di fondatezza inciderebbe

- nei limiti sopra precisati, e senza toccare gli effetti abrogativi

della vigente normativa - soltanto sulla statuizione introdotta, con

il rinvio all'art. 4, nel terzo comma dell'art. 22. Non si considera,

inoltre, che - circoscritta la dichiarazione di illegittimità

costituzionale come si è detto - residuerebbe, tuttavia, l'altra

disposizione, che è parte integrante del testo normativo oggetto di

censura, e nella quale si richiamano le condizioni previste nell'art.

6. Né, infine, si pon mente al disposto di questa ultima norma, che

è il seguente: "L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i

primi novanta giorni, può essere praticata:

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo

per la vita della donna;

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli

relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che

determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della

donna". Epperò - una volta soppresso, s'intende, il riferimento alla

fase infratrimestrale della gravidanza - le condizioni di non

punibilità dell'aborto qui configurate rispondono sostanzialmente ai

criteri che nelle ordinanze in esame si assume debbano sempre e

comunque governare l'interruzione volontaria della gravidanza. Così,

in definitiva, il problema che si pone all'attenzione della Corte è

quello di estendere la previsione dell'art. 6 all'ambito in cui,

altrimenti, opererebbe il distinto ed autonomo regime, disposto per i

primi novanta giorni della gravidanza. Tale risultato non si consegue,

tuttavia, senza un riassetto della vigente normativa: la quale, si è

già detto, attribuisce all'interruzione volontaria della gravidanza

diverso rilievo, secondo la fase della gestazione. Questa scelta del

legislatore è alla base della disciplina introdotta con la legge n.

194, e si riflette anche sul terreno del presente giudizio, dal

momento che è previsto un duplice ordine di condizioni, la cui

sussistenza, rispettivamente nel primo trimestre e nel rimanente corso

della gravidanza, va accertata dal giudice, prima di escludere la

punibilità del fatto pregresso. Un'eventuale pronuncia di

accoglimento avrebbe, allora, la conseguenza di innovare la

sistemazione normativa del caso di specie, riconducendone il

trattamento dall'uno all'altro dei suddetti criteri, appositamente

adottati nel distinguere le due fasi della gestazione. Il che, va

aggiunto, implicherebbe l'insorgenza, nel contesto della normativa

censurata, di una regola incriminatrice, appunto, nuova, rispetto ai

casi in cui l'interruzione della gravidanza - sempre che si osservino

le prescritte modalità - è ora penalmente lecita. Se, poi, si

ritiene che la sanzione dei fatti pregressi sia quella comminata

dall'art. 19, e si assume altresì che la dichiarazione di

illegittimità renderebbe applicabili al nostro caso le disposizioni

in tale articolo dettate per punire l'interruzione della gravidanza

dopo i primi novanta giorni, si delinea anche un eventuale

aggravamento della pena. Ma in ogni caso la Corte non può pronunziare

alcuna decisione, dalla quale derivi la creazione - esclusivamente

riservata al legislatore (cfr. sentenza 42/77) - di una nuova

fattispecie penale.

Ad imporre la suddetta conclusione è, dunque, il precetto

dell'art. 25, secondo comma, Cost. La questione è inammissibile,

perché ne preclude l'esame il principio di legalità, sancito nel

codice e consacrato nella Carta repubblicana, come fondamentale valore

dello stato di diritto, ancor prima del principio di irretroattività

della legge penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

della legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela sociale della

maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza") sollevate

con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 2, 3, 25,

secondo comma, 29, secondo comma, 30, primo e secondo comma, 31 e 32

Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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