Codice penale

Art. 93 c.p. — Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto e' stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Approfondimenti

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  • Quando il fatto fu commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti, se lo stato di stupefazione non è derivato da caso fortuito o da forza maggiore, non v'è nè esclusione nè diminuzione d'imputabilità. Anzi, se lo stato medesimo è stato preordinato al fine di commettere il reato o di procurarsi una scusa, la pena è aumentata, come per l'ubriachezza (art. 93). Nulla trovò a ridire la Commissione parlamentare su questa disposizione, che anzi propose di allargarla, aggiungendo al termine «stupefacenti» le parole «o altri elementi». Senonchè, allo stato attuale delle cognizioni mediche, non esistono altre sostanze, oltre quelle che si comprendono sotto la denominazione di «stupefacenti», le quali possano produrre quell'ebbrezza speciale, che qui si considera. Le nuove sostanze inebbrianti, che si scoprissero, rientrerebbero necessariamente nella disposizione sull'ubriachezza, se atte a produrre l'effetto degli alcoolici, o in quella sugli stupefacenti, se capaci di cagionare gli effetti di questi. Si tratterebbe sempre e soltanto di nuove specie dell'uno o dell'altro genere di sostanze e non di alterazioni psichiche essenzialmente diverse da quelle considerate.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 57

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art93 · fonte del testo

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