Art. 95 c.p. — Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 21/2026

    Questione infondata
    26 febbraio 2026

    Il principio di colpevolezza si ricava da una lettura sistematica del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost., enuncianti rispettivamente i principi di personalità della responsabilità penale e di funzione rieducativa delle pene. (Precedente: S. 364/1988 - mass. 13794).La colpevolezza in quanto principio costituzionale costituisce un limite alla discrezionalità del legislatore ordinario nell’incriminazione dei fatti penalmente sanzionabili, attinente alla individuazione dei requisiti subiettivi minimi d’imputazione senza la previsione dei quali il fatto non può legittimamente essere sottoposto a pena, che vanno identificati sinteticamente nella possibilità di muovere all’autore un rimprovero per la commissione dell’illecito.Il principio di colpevolezza mira a garantire ai consociati libere scelte d’azione, sulla base di una valutazione anticipata (“calcolabilità”) delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta; “calcolabilità” che verrebbe meno ove all’agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio. In difetto della capacità dell’agente di rendersi conto del significato sociale e delle conseguenze delle proprie azioni, ovvero della capacità di autodeterminarsi liberamente governando i propri impulsi, infatti, manca radicalmente quella possibilità di consapevole dominio delle proprie azioni che legittima l’inflizione di una pena; in tal caso, residua soltanto la possibilità di applicare una misura di sicurezza all’agente, finalizzata a contenerne la pericolosità sociale e, assieme, a curare le patologie o i disturbi da cui è affetto. (Precedenti: S. 22/2022 - mass. 44584; S. 197/2021 - mass. 44220; S. 73/2020 - mass. 43274).La presenza di patologie o disturbi significativi della personalità idonei a diminuire sensibilmente la capacità di intendere o di volere dell’agente comporta un più lieve rimprovero soggettivo per la commissione del fatto di reato; in tal caso il principio di proporzionalità della pena esige, in via generale, che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto, in modo da assicurare altresì che la pena appaia una risposta oltre che non sproporzionata il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost. (Precedente: S. 73/2020 - mass. 43274).Il principio costituzionale di colpevolezza non può essere sacrificato dal legislatore ordinario in nome di una più efficace tutela penale di altri valori, ancorché essi pure di rango costituzionale. Va in particolare preservato il contenuto minimo inderogabile del principio, riconducibile all’esigenza che l’inflizione della pena si fondi su un rimprovero personale all’agente, per essersi egli determinato ad agire in contrasto con la legge penale pur avendo la possibilità di agire altrimenti. La più precisa declinazione di questo principio nelle varie discipline che regolano l’imputazione del fatto di reato al suo autore (dalle regole in tema di elemento soggettivo, a quelle di errore sull’illiceità, e ancora a quelle relative alle cosiddette circostanze scusanti) resta riservata, una volta che tale nucleo minimo sia preservato, alla discrezionalità del legislatore: al quale spetta, in prima battuta, il delicato compito di inverare i principi costituzionali in materia penale, nel quadro di sostenibili bilanciamenti con l’altrettanto essenziale dovere di tutelare tutti i membri della società, a partire da quelli più vulnerabili, dalle condotte criminose altrui. (Precedente: S. 139/2025 - mass. 46960).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Bergamo in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 Cost., dell’art. 95 cod. pen., che, come interpretato dal diritto vivente, richiede ai fini della “cronica intossicazione” l’esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, e non una cronicità d’uso. Il rimentente – facendo leva su Cass., sent. n. 9163 del 2005, che ha esteso la tradizionale nozione di «infermità» psichica ricomprendendovi anche i gravi disturbi della personalità, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l’intensità e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa – e in applicazione del principio costituzionale di colpevolezza mira, alternativamente, a modificarne l’interpretazione consolidata presso la giurisprudenza di legittimità, sì da includere nel concetto di «cronica intossicazione» anche quei disturbi, non necessariamente irreversibili, determinati dall’abuso prolungato di stupefacenti e potenzialmente incidenti sulla capacità di intendere o di volere del soggetto; ovvero, in via subordinata, a integrare la disposizione mediante sentenza additiva che estenda a quegli stessi disturbi la medesima disciplina già prevista per la cronica intossicazione. La rimeditazione così sollecitata, benché appaia senz’altro opportuna, tuttavia non comporta l’accoglimento delle questioni. La costante giurisprudenza della Corte di cassazione identifica l’intossicazione cronica in quella condizione caratterizzata da alterazioni patologiche permanenti, tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica. Ne discende, in modo del tutto plausibile dal punto di vista degli ordinari criteri ermeneutici, l’irrilevanza ai fini del giudizio di imputabilità non solo della transitoria condizione di incapacità legata alla fase di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti – c.d. «disturbi indotti da uso di sostanze stupefacenti», secondo la nomenclatura del DSM-5-TR –, ma anche il complesso dei disturbi che il DSM-5-TR classifica «disturbi da uso di sostanze stupefacenti», che conseguono frequentemente all’abuso prolungato di droghe e che permangono anche dopo lassi di tempo significativi di astinenza dalla sostanza. L’eventuale incidenza di questi disturbi sulla capacità di intendere o di volere dell’autore al momento della commissione del fatto non esclude la possibilità di incardinare ragionevolmente il rimprovero, per non avere intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto-reato, un serio percorso di disintossicazione, che l’ordinamento è tenuto a mettere concretamente a disposizione del tossicodipendente attraverso i programmi terapeutici e socio-riabilitativi personalizzati di cui all’art. 122 t.u. stupefacenti. Né risulta irragionevole la discriminazione tra il tossicodipendente e tutti gli altri autori di reato affetti da infermità mentale, perché la scelta del legislatore è stata netta nel disegnare una disciplina speciale, e più rigorosa, dell’imputabilità del tossicodipendente e dell’alcoldipendente. Non può infatti non considerarsi che l’ordinamento nel suo complesso prevede, oggi, un insieme di disposizioni speciali per l’autore di reato tossicodipendente, che – pur tenendo ferma la sua piena imputabilità – si fanno comunque carico della sua peculiare situazione di fragilità psichica, modellando il regime penitenziario e le stesse misure cautelari ad esso applicabili ex artt. 89-96 t.u. stupefacenti in attuazione dei doveri di solidarietà sociale e di tutela della salute che gravano sull’ordinamento nel suo complesso. Quanto, infine, all’asserito anacronismo della nozione di «cronica intossicazione», e alla equiparazione tra l’autore di reato tossicodipendente e quello che abbia per lungo tempo abusato di alcool, che per le attuali conoscenze psichiatriche e medico-legali il requisito della “cronicità” copre tutte quelle gravi anomalie psichiche che dovessero essere riscontrate nell’autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo, cosicché il requisito della «cronica intossicazione» risulta concretamente accertabile, con conseguente possibilità per il giudice di adempiere il proprio obbligo di fornire adeguata motivazione della propria decisione. Al contempo, il criterio per il suo accertamento resta esattamente il medesimo da impiegarsi con riferimento all’autore di reato alcoldipendente, con conseguente infondatezza anche della censura di irragionevole equiparazione di trattamento). (Precedenti: S. 114/1998 - mass. 24167; S. 33/1970 - mass. 4891).

    Art. 95 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 111 cost.

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  • Ordinanza n. 250/2019

    Questione inammissibile
    4 dicembre 2019

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per inadeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza e per oscurità del petitum , le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Fermo in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost., degli artt. 94 e 95 cod. pen, nonché, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 92, primo comma, cod. pen. Il giudice a quo, senza neppure affrontare il profilo della rilevanza e trascurando del tutto i rilievi posti a base della sentenza n. 114 del 1998 - specie laddove ha puntualizzato che, secondo l'uniforme giurisprudenza di legittimità, la nozione di "infermità", su cui si basa la distinzione tra ubriachezza abituale e cronica intossicazione da alcool, è necessariamente riconducibile, sul piano gnoseologico, ai mutevoli contributi dell'esperienza clinica - non ha offerto congrua motivazione tanto sulle acquisizioni conseguite in campo scientifico che imporrebbero una revisione degli approdi della richiamata pronuncia, quanto sulle ragioni per le quali risulterebbero violati i parametri costituzionali evocati. Anche con riferimento all'ubriachezza volontaria o colposa le censure si rivelano indeterminate, avendo il rimettente ancora una volta trascurato l'orientamento giurisprudenziale consolidato nell'affermare che la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato. Né viene chiarito se l'obiettivo avuto di mira sia una pronuncia integralmente caducatoria ovvero una pronuncia additiva, che allinei le norme coinvolte (o parte delle disposizioni censurate) alla evoluzione scientifica. ( Precedenti citati: sentenze n. 114 del 1998 e n. 33 del 1970 ).

    Art. 94 c.p. · Art. 95 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

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  • Sentenza n. 114/1998

    Questione infondata
    16 aprile 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 cod. pen., <<sotto il profilo della loro irragionevolezza e sotto quello, collegato, della lesione dell'art. 111 Cost., per la impossibilità di motivazione di un provvedimento giurisdizionale che debba fondarsi sulla impossibile differenziazione tra abitualità nell'ubriachezza e nell'uso di sostanze stupefacenti e cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti>>, in quanto - premesso che la giurisprudenza ordinaria, segnatamente quella di legittimità, si è attestata da alcuni decenni e senza apprezzabili divergenze su una interpretazione che si presenta con caratteri di certezza e di uniformità nella identificazione dei requisiti della cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, e che, alla stregua della predetta giurisprudenza, per potersi correttamente invocare lo stato di intossicazione cronica occorre una alterazione non transitoria dell'equilibrio biochimico del soggetto tale da determinare un vero e proprio stato patologico dell'imputato e, dunque, una corrispondente e non transitoria alterazione dei processi intellettivi e volitivi - a prescindere da ogni legittima discussione scientifica sulla esatta nozione dell'infermità mentale e del ricorso che a questa nozione ritiene di fare la giurisprudenza ordinaria, la non irragionevolezza della disposizione di cui all'art. 95 cod. pen. deve individuarsi nella opportunità di riaffermare anche nei casi in esame il superiore valore del principio di colpevolezza. Invero, in ultima analisi, è il riferimento alla colpevolezza o meno del soggetto quello che deve permettere di distinguere, dal punto di vista della volontà del legislatore e per le conseguenze previste dalla legge, la intossicazione acuta da quella cronica: colpevole quella acuta, sia pure dandosi spazio a tutti i trattamenti di recupero e agli altri provvedimenti ritenuti adeguati sul piano dell'applicazione e dell'esecuzione delle pene; incolpevole, o meno colpevole, quella cronica, sia pure attraverso il passaggio, nell'ipotesi della pena soltanto diminuita, per la discussa e discutibile figura della semi-imputabilità. Ed è altresì facendo riferimento al principio di colpevolezza che il giudice deve porsi in grado di risolvere i problemi che si presentano nella concreta applicazione dell'art. 95 cod. pen., facendo ricorso, nel dubbio, proprio alle regole di giudizio espressamente stabilite nei commi 2 e 3 dell'art. 530 cod. proc. pen.: sotto questo profilo una motivazione della sentenza è non solo possibile, ma doverosa, anche a prescindere dal pur rilevante parere eventualmente espresso, sia sull'imputabilità che sulla pericolosità sociale, dal perito o dai periti. red.: G. Leo - Cfr. S. n. 33/1970.

    Art. 94 c.p. · Art. 95 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'ebbrezza prodotta da alcoolici o da stupefacenti dipende bensì da una intossicazione, ma l'effetto di questa è transitorio, e produce una precaria alterazione dello spirito. Soltanto quando si abbia una intossicazione cronica, cagionata da alcool o da stupefacenti, si applicano le disposizioni sul vizio totale o parziale di mente (articoli 95, 88, 89). Questa conclusione è tanto esatta, che alla Commissione parlamentare sembrò persino assiomatica, così da indurla a proporre la soppressione dell'articolo. Senonchè la disposizione trova la sua ragione d'essere nell'intento di distinguere l'intossicazione acuta (cioè la comune ebbrezza), che ha un trattamento speciale, dalla cronica, la quale soltanto è equiparabile all'infermità di mente. Comunque l'articolo ha valore di interpretazione autentica, e come tale non può ritenersi superfluo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 58

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art95 · fonte del testo

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