Art. 446 c.p. — Confisca obbligatoria
In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto e' derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 e' obbligatoria. 123
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla L. 26 giugno 1990, n. 162
123La L. 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla L. 26 giugno 1990, n. 162, ha disposto (con l'art. 110, comma 1) l'abrogazione del presente articolo. Tale abrogazione non e' stata riproposta nel testo dell'art. 136, comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Testo vigente dal 11 luglio 1990
