Corte costituzionale

Sentenza n. 412/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1989 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma

secondo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti

agrari") promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1988 dal

Tribunale di Sassari nel procedimento civile vertente tra Fara

Giuseppe e Solinas Andrea, iscritta al n. 164 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14,

prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Fara Giuseppe, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onofrio per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da Giuseppe Fora

contro Andrea Solinas per ottenere l'accertamento della non spettanza

al convenuto del diritto di conversione in affitto a coltivatore

diretto del rapporto di soccida corrente tra le parti, il Tribunale

di Sassari - Sezione specializzata agraria, con ordinanza del 2

novembre 1988, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 41 e

44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 25, secondo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203,

"nella parte in cui dispone che la conversione in affitto è estesa

ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di

pascolo, quando l'apporto di bestiame da parte del soccidante è

inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame

conferito dalle parti".

Sulla base della sentenza di questa Corte n. 138 del 1984, che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.

25 in quanto prevedeva indiscriminatamente la c.d. conversione

automatica della mezzadria e della colonia parziaria in affitto a

coltivatore diretto, senza eccettuare il caso che il concedente abbia

dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa, il giudice a

quo ritiene che nel rapporto di soccida, previsto nel secondo comma,

al soccidante che si dimostri "attivo e partecipe nella conduzione

dell'azienda, non può essere negata la tutela degli artt. 41 e 44

Cost. per il solo fatto che l'apporto di bestiame da parte sua

risulti inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame

conferito, quasi che un apporto di bestiame in tale misura possa

costituire elemento univocamente indicativo di collaborazione solo

apparente tra soccidante e soccidario".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il

ricorrente sostenendo l'infondatezza della questione sul riflesso che

l'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità del primo comma

dell'art. 25 avrebbe necessariamente travolto anche il secondo comma,

che del primo è soltanto una estensione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione.

Secondo l'Avvocatura, "vi è una profonda diversità di incidenza

tra la materia oggetto della citata pronuncia della Corte e la

materia ora rimessa al giudizio della medesima: là vi era una

disciplina generale che escludeva impedimenti all'automaticità della

conversione del contratto, privando il concedente del suo potere di

iniziativa economica e della sua qualità di imprenditore agricolo;

qui vi è invece una disciplina particolare che esclude impedimenti

alla conversione automatica in ragione dello scarso apporto di

bestiame da parte del soccidante", cioè subordinatamente a un dato

oggettivo assunto come indice, per sé sufficiente e

incontrovertibile, della scarsità di contributo del soccidante alla

gestione dell'impresa. Considerato in diritto

1. - Secondo il Tribunale di Sassari il limite di applicabilità

della c.d. conversione automatica in affitto a coltivatore diretto,

che la sentenza di questa Corte n. 238 del 1984 ha desunto dagli

artt. 41 e 44 della Costituzione per i contratti di associazione

agraria contemplati nel primo comma dell'art. 25 della legge n. 203

del 1982, comporterebbe l'illegittimità costituzionale anche del

secondo comma nella parte concernente i contratti di soccida

parziaria con conferimento di pascolo. La condizione cui è

subordinato il diritto del soccidario alla conversione del contratto,

cioè un conferimento di bestiame, da parte del soccidante, inferiore

a un certo rapporto percentuale con quello dell'altro contraente, non

sarebbe un elemento univocamente indicativo di inadeguato contributo

del soccidante alla direzione dell'impresa, onde pure in questo caso

tale presupposto dovrebbe essere accertato dal giudice secondo i

medesimi criteri applicati nei casi del primo comma.

2. - La questione non è fondata.

La difesa del soccidante sostiene che l'infondatezza dovrebbe

essere dichiarata in via di interpretazione del secondo comma

dell'art. 25, dovendosi ritenere che, in seguito alla sentenza

citata, nemmeno nelle ipotesi previste in questo comma potrà

prodursi conversione del contratto per volontà unilaterale del

concessionario se non quando si dimostri l'assenza di impegno

imprenditoriale da parte del concedente.

Una simile tesi, secondo cui la sentenza n. 138 si ripercuoterebbe

sull'intero secondo comma dell'art. 25, non può essere condivisa.

Basti osservare che il limite della conversione automatica,

introdotto dalla sentenza nel primo comma, non è evidentemente

ripetibile per il contratto di soccida con conferimento di pascolo.

Poiché in questo rapporto la direzione dell'impresa spetta per legge

al soccidario (art. 2186, secondo comma, cod.civ.), mentre il

soccidante ha solo un potere di controllo della gestione, non avrebbe

senso domandarsi se il soccidante abbia dato un contributo adeguato

alla direzione dell'impresa.

3. - In stretta connessione con la norma che assoggetta

incondizionatamente a conversione in affitto la soccida con

conferimento di pascolo deve essere valutata la disposizione

successiva, che estende la conversione "ai contratti di soccida

parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del

bestiame da parte del soccidante è inferiore al venti per cento del

valore dell'intero bestiame conferito dalle parti".

Si tratta di un contratto misto risultante dalla combinazione

della soccida parziaria (art. 2182 cod.civ.) con l'elemento

caratteristico della soccida con conferimento di pascolo (art. 2186).

Considerato che il contratto misto si riduce sempre a un contratto

tipo secondo la regola della prevalenza (o dell'assorbimento), al

legislatore del 1982 si poneva il problema di fornire al giudice un

criterio oggettivo per decidere quale delle due componenti dovesse

reputarsi prevalente, se il tipo della soccida parziaria o l'elemento

tipico della soccida con conferimento di pascolo: la prima, essendo

un contratto costitutivo di un'impresa associata di allevamento del

bestiame, è estranea all'ambito applicativo della conversione in

affitto, la quale riguarda soltanto i contratti di associazione

agraria aventi per oggetto la coltivazione di un fondo; la seconda,

invece, in quanto ha per oggetto l'utilizzazione da parte del

soccidario di un terreno di proprietà del soccidante (donde la

vicinanza di questa figura di soccida al contratto di affitto, al

quale era accostata dall'art. 24 della legge n. 11 del 1971), è

sottoposta alla conversione. Il criterio dirimente non poteva

trovarsi se non nel rapporto percentuale, inferiore a una certa

soglia discrezionalmente individuata dalla legge nel venti per cento,

tra il valore del bestiame conferito dal soccidante e il valore del

bestiame complessivamente conferito dai contraenti. Tale rapporto

rappresenta indirettamente anche la proporzione tra i due

conferimenti del soccidante (bestiame e terreno per il pascolo), la

quale dimostra una netta prevalenza, da parte sua, della figura del

proprietario che concede un fondo in godimento sulla figura

dell'allevatore che si associa con un altro allevatore.

4. - Il criterio quantitativo, che delimita la convertibilità in

affitto, per volontà unilaterale del soccidario, della soccida

parziaria con conferimento di pascolo, non ha dunque la funzione di

indicatore tipico di adeguato o non adeguato apporto del soccidante

alla direzione dell'impresa, quasi che per la conversione di questo

contratto (innominato) di associazione agraria il legislatore del

1982 avesse anticipato, sotto specie di scarso apporto di bestiame,

il requisito poi introdotto nel primo comma dell'art. 25 dalla

sentenza n. 138 del 1984. Oltre che sul piano dell'interpretazione

storica, tale valutazione si dimostra inconsistente anche sul piano

dell'interpretazione logica, non appena si rifletta che il detto

requisito sarebbe nel nostro caso negativamente accertato mediante

una presunzione legale assoluta fondata sul fatto di un contributo

del soccidante al conferimento del bestiame in misura inferiore al

quinto del valore complessivo, mentre, come è noto, la presunzione

iuris et de iure non è un mezzo di prova, né una regola sull'onere

della prova, bensì una tecnica di determinazione della disciplina

sostanziale di un rapporto giuridico.

La funzione del criterio quantitativo di cui si controverte è

quella di stabilire, secondo un apprezzamento discrezionale del

legislatore, quale dei due schemi contrattuali, che concorrono a

formare il contratto di soccida parziaria con conferimento di

pascolo, debba ritenersi prevalente, e quindi dotato di vis

attractiva più forte della disciplina corrispondente. Pertanto la

conversione del contratto nel caso in questione non è altro che

un'applicazione - secondo la regola dell'assorbimento, che determina

la disciplina dei contratti misti - della norma immediatamente

precedente relativa alla soccida con conferimento di pascolo, in

ordine alla quale, come si è detto, non è proponibile la condizione

cui la sentenza più volte citata di questa Corte ha sottoposto la

conversione dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 25, secondo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme

sui contratti agrari), sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 44

della Costituzione, dal Tribunale di Sassari - Sezione specializzata

agraria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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