Corte costituzionale

Sentenza n. 140/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1984 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9,

10, 13, 25, 26, 30 e 31 legge 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui

contratti agrari), promossi con tre ordinanze emesse il 7 giugno 1983

dal Tribunale di Forlì nei procedimenti civili vertenti tra Bassi

Giovanna e Maiolani Francesco; Frassineti Pietro ed altra e Conficoni

Carlo; Liverani Nino e Rabitti Bruno, iscritte ai nn. 840, 841 e 842

del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 11 e 18 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione di Bassi Giovanna, di Maiolani

Francesco, di Frassineti Pietro ed altra e di Liverani Nino, nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 marzo 1984 il giudice relatore

Francesco Saja;

uditi l'avv. Emilio Romagnoli per Bassi, Frassineti e Liverani e

l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso del 18 febbraio 1983 Bassi Giovanna, usufruttuaria

di un fondo condotto a mezzadria da Maiolani Francesco, esponeva che

questi aveva chiesto la conversione del contratto in affitto ai sensi

degli artt. 25 e segg. l. n. 203 del 1982. La ricorrente chiedeva che

l'adito Tribunale di Forlì, Sezione agraria, dichiarasse l'assenza dei

presupposti subiettivi e obiettivi della conversione.

Costituitosi il convenuto, il Tribunale con ordinanza del 7 giugno

1983 (reg. ord. n. 840 del 1983) sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 25, 26, 30 e 31 l. cit. in riferimento agli

artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44 Cost.

Il collegio rimettente dubitava che l'istituto della conversione

dei contratti agrari associativi in affitto, disciplinato dalle norme

impugnate, contrastasse col principio di eguaglianza, sia per

l'intrinseca irragionevolezza delle norme stesse sia per

l'ingiustificato deteriore trattamento del concedente, che veniva di

conseguenza leso anche rispetto al diritto al lavoro, al potere di

iniziativa economica e al diritto di proprietà privata.

Il Tribunale impugnava inoltre gli artt. 9, 10 e 13 della stessa

legge in riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 44, primo comma,

Cost., osservando che la garanzia della proprietà privata, e in

particolare della piccola e media proprietà terriera, sembravano

violate "dal momento che il canone (di affitto), così come previsto,

non appare remunerativo per il proprietario su cui già incombono

oneri, anche fiscali, che possono annullare o comunque compensare la

remunerazione data dal canone".

Lo stesso Tribunale emanava, con identico contenuto, due ordinanze

in pari data, emesse nei processi Frassineti c. Conficoni e Liverani c.

Rabitti

(reg. ord. nn. 841 e 842 del 1983).

2. - Nelle cause relative alle ordinanze nn. 841 e 842 del 1983

interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, sostenendo

l'infondatezza delle questioni.

3. - Si costituivano i concedenti Bassi, Liverani e Frassineti i

quali, sia nell'atto di costituzione sia in una successiva memoria

illustrativa, sostanzialmente aderivano agli argomenti contenuti nelle

ordinanze di rimessione.

4. - Si costituiva anche il mezzadro Maiolani (causa n. 840 del

1983), il quale osservava che il canone legale non poteva considerarsi

inadeguato in relazione all'entità delle imposte dirette gravanti sul

proprietario del fondo: sono infatti queste ultime, secondo la parte, a

doversi adeguare alla misura del canone, e non viceversa, con la

conseguenza che, in caso di mancata proporzione, dovrebbero essere

impugnate le norme tributarie e non quelle sul canone d'affitto.

È inoltre conforme alle norme della Costituzione, secondo la

parte, che il legislatore determini il canone tenendo conto della

svalutazione monetaria in rapporto non solo all'aumento medio dei

prezzi al consumo ma anche all'andamento dei costi e dei prezzi dei

prodotti agricoli. La tutela del lavoro dovrebbe comunque essere

preminente su quella della proprietà agraria.

Anche il Maiolani ha presentato memoria illustrativa in prossimità

della pubblica udienza. Considerato in diritto :

1. - Il Tribunale di Forlì con tre ordinanze di eguale contenuto

impugna la disciplina della legge 3 maggio 1982 n. 203, contenente

norme sui contratti agrari, sia relativamente all'istituto della

conversione (artt. 25, 26, 30 e 31) sia rispetto alla determinazione

del canone

(artt. 9, 10, 13), in quanto le richiamate disposizioni sarebbero in

contrasto con gli artt. 3, 4, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione: i

relativi giudizi vanno perciò riuniti per essere decisi con unico

provvedimento.

2. - Il primo gruppo di questioni è analogo a quello deciso da

questa Corte con sentenza n. 138 del 1984 con la quale è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 25 l. cit.

nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente il quale sia

imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. 9 maggio 1975

n. 153 o comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione

dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel primo comma

dello stesso art. 25, la conversione richiesta dal mezzadro abbia luogo

senza il consenso del concedente stesso; b) dell'art. 30 della stessa

legge; c) in applicazione dell'art. 27 della l. n. 87 del 1953, anche

dell'art. 34, primo comma, lett. b) della stessa legge, nella parte in

cui non comprende anche il caso di non avvenuta conversione per mancata

adesione del concedente che sia imprenditore a titolo principale o che

comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa

di cui ai contratti associativi previsti nell'art. 25, primo comma,

della legge medesima.

Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato non fondata, per il

resto, la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 25

l. cit. in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44 e 46 Cost.

Poiché non sono stati addotti nuovi argomenti né sussistono

motivi che possano indurre a discostarsi dalla predetta decisione, va

dichiarata la manifesta infondatezza delle analoghe questioni proposte

dal Tribunale di Forlì.

3. - Relativamente poi al problema della determinazione del canone,

osserva la Corte che nei tre giudizi principali deve ancora essere

accertata la conversione della mezzadria in affitto e pertanto il

problema del canone attualmente neppure si pone, ma potrà sorgere solo

nel caso di accoglimento della pretesa fatta valere dal mezzadro. La

prospettata questione risulta quindi inammissibile perché il requisito

della rilevanza implica necessariamente che la questione dedotta abbia

sul procedimento principale un'incidenza attuale e non meramente

eventuale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 25, 26, 30 e 31 l. 3 maggio 1982 n. 203

sollevata dal Tribunale di Forlì con le ordinanze in epigrafe in

riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 9, 10 e 13 l. 3 maggio 1982 n. 203

sollevata dallo stesso Tribunale con le medesime ordinanze, in

riferimento agli artt. 42 e 44 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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