Art. 42 — Diritto di ripresa

Per tutti i contratti agrari previsti dalla presente legge in corso, o in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della medesima, il concedente che sia divenuto proprietario dei fondi da almeno un anno, anche successivamente alla data suddetta, puo' ottenere per se', o per un componente la propria famiglia che ne abbia i requisiti, la risoluzione anticipata del contratto, previa disdetta, da intimare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverra' il rilascio del fondo da parte del concessionario, purche' concorrano congiuntamente, nel soggetto per il quale e' esercitata la ripresa, le seguenti condizioni:

  • a)che sia coltivatore diretto o soggetto ad esso equiparato ai sensi dell'articolo 7;
  • b)che abbia nella propria famiglia, al momento della intimazione della disdetta, almeno una unita' attiva coltivatrice diretta di eta' inferiore ai cinquantacinque anni;
  • c)che nella disdetta si obblighi a coltivare direttamente il fondo per un periodo non inferiore a nove anni ed a farlo coltivare direttamente, per lo stesso periodo, dai familiari eventualmente presi in considerazione per la sussistenza della condizione di cui alla lettera b);
  • d)che non sia nel godimento, a qualsiasi titolo, di altri fondi che, con le colture in atto, possono assorbire piu' della meta' della forza lavorativa sua e della famiglia; Il presente articolo si applica anche a favore del concedente coltivatore diretto che sia emigrato per ragioni di lavoro in Italia o all'estero da meno di cinque anni purche' sussistano le condizioni indicate nel comma precedente. In tale ipotesi la disdetta deve essere inviata almeno due anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverra' il rilascio del fondo da parte del concessionario. Nell'ipotesi in cui il soggetto per il quale e' stata esercitata la ripresa non adempia all'obbligo di cui alla lettera c) del primo comma, il concessionario ha diritto, a sua scelta, al risarcimento dei danni o al ripristino del contratto anche nei confronti dei terzi, fatto sempre salvo il risarcimento del danno.

Testo vigente dal 5 maggio 1982

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 558/1990

    Questione inammissibile
    19 dicembre 1990

    Agli effetti del "diritto di ripresa" che, in presenza delle altre condizioni richieste, l'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203, riconosce al concedente che sia attualmente coltivatore diretto, una integrazione dello stesso articolo, nel senso che ai titoli di equiparazione al suddetto concedente, previsti dall'art. 7 della medesima legge - dall'art. 42 richiamato - sia aggiunto un titolo di natura diversa, la cui definizione ( come, nella specie, quello dell'essere stato coltivatore diretto) comporterebbe scelte discrezionali anche in ordine al periodo entro il quale la passata attività di coltivatore diretto si è svolta e alla durata minima di essa, appartiene alla competenza del legislatore. È perciò da escludere che tale estensione dell'equiparazione possa operarsi, in forza del principio di eguaglianza - in quanto nel citato art. 7 essa è prevista in favore del concedente laureato o diplomato presso qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale - per effetto di una pronuncia della Corte costituzionale. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 legge 3 maggio 1982, n. 203, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 42 Contratti agrari · Art. 1 Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 597/1988

    Questione infondata
    31 maggio 1988

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell'art. 42 L. 1982 n. 203 per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la risoluzione anticipata del contratto di affitto da parte del proprietario coltivatore diretto concedente (ex art. 49 L. cit.), anche in relazione agli affitti costituiti dopo l'entrata in vigore della legge medesima, poiché l'ordinanza di rimessione non chiarisce se i regolamenti possiedano i requisiti richiesti dal predetto art. 42 e quindi se l'impugnativa sia effettivamente rilevante ai fini della definizione del giudizio a quo.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 49 Contratti agrari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art42 · fonte del testo

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