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Meta' delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge e dell'art. 491 del Codice penale, in seguito a denuncia delle guardie delle Societa' protettrici degli animali, sono devolute alle Societa' stesse.
Testo in vigore dal 2 luglio 1913 al 1 agosto 2004
