Art. 51 — Art. 31, commi dal primo al settimo, della legge 18 aprile 1926, n. 731

In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia, di cui agli articoli 47 e 48, si applica l'ammenda da lire 20 a lire 800; in caso di denuncia non veritiera, la pena e' dell'ammenda da lire 50 a lire 2000. Qualora si tratti di omissione o ritardo nella denuncia, il direttore dell'Ufficio, prima di deferire il contravventore alla autorita' giudiziaria, gli comunica, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che egli puo' fare oblazione pagando, nel termine che gli sara' all'uopo prefisso, la somma di lire 10, in caso di ritardo nella presentazione della denuncia, e di lire 50, in caso di omissione della denuncia stessa. In questo secondo caso pero' l'oblazione non ha effetto se non sara' presentata la denuncia. Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni anzidette e' devoluto all'Erario dello Stato.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art51 · fonte del testo

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