[1]Le Societa' protettrici degli animali costituite in ente morale dovranno inviare copia dei loro bilanci preventivi e dei loro conti consuntivi al prefetto della provincia.

[2]Ove il prefetto riconosca che per deficienza di mezzi, o per cattiva o negligente amministrazione la Societa' non possa rispondere ulteriormente allo scopo per cui fu eretta in ente morale, ne proporra' lo scioglimento al Ministero dell'interno.

Testo vigente dal 2 luglio 1913

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;611~art5 · fonte del testo

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