[1]Le Societa' protettrici degli animali costituite in ente morale dovranno inviare copia dei loro bilanci preventivi e dei loro conti consuntivi al prefetto della provincia.
[2]Ove il prefetto riconosca che per deficienza di mezzi, o per cattiva o negligente amministrazione la Societa' non possa rispondere ulteriormente allo scopo per cui fu eretta in ente morale, ne proporra' lo scioglimento al Ministero dell'interno.
Testo vigente dal 2 luglio 1913
