Possono conseguire la personalita' giuridica le Societa' protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:
- a)promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la piu' efficace applicazione ((del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice)) e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei Comuni, riflettenti la protezione degli animali;
- b)frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a trarne il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;
- c)educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessita' di proteggere gli animali.
Testo vigente dal 1 agosto 2004
