[1]((Gli esperimenti scientifici consistenti in operazioni su animali viventi delle specie dei mammiferi ed uccelli, sono permessi soltanto negli istituti scientifici, secondo le indicazioni e sotto la responsabilita' dei rispettivi direttori. Quando si tratti di cani destinati a tali esperienze, essi non saranno custoditi nei locali annessi agli ospedali perche' non sia turbata la tranquillita' degli infermi.
[2]E' vietato di servirsi dell'animale gia' sottoposto ad operazione, per ulteriori esperimenti, tranne i casi in cui cio' sia necessario per ragioni d'indagine scientifica.
[3]I trasgressori saranno puniti con ammenda da lire cento a lire cinquecento.
[4]La meta' dell'ammenda spettera' agli agenti che avranno denunziato la contravvenzione)).
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 12 giugno 1913.
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Giolitti - Finocchiaro-Aprile.
[9]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo vigente dal 31 marzo 1927
