[1]((Gli esperimenti scientifici consistenti in operazioni su animali viventi delle specie dei mammiferi ed uccelli, sono permessi soltanto negli istituti scientifici, secondo le indicazioni e sotto la responsabilita' dei rispettivi direttori. Quando si tratti di cani destinati a tali esperienze, essi non saranno custoditi nei locali annessi agli ospedali perche' non sia turbata la tranquillita' degli infermi.

[2]E' vietato di servirsi dell'animale gia' sottoposto ad operazione, per ulteriori esperimenti, tranne i casi in cui cio' sia necessario per ragioni d'indagine scientifica.

[3]I trasgressori saranno puniti con ammenda da lire cento a lire cinquecento.

[4]La meta' dell'ammenda spettera' agli agenti che avranno denunziato la contravvenzione)).

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a Roma, addi' 12 giugno 1913.

[7]VITTORIO EMANUELE.

[8]Giolitti - Finocchiaro-Aprile.

[9]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo vigente dal 31 marzo 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 marzo 1927

Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 1913 al 31 marzo 1927. 83 parole tolte, 94 parole aggiunte in 4 capoversi.

Gli esperimenti scientifici aggiunto: consistenti in operazioni su animali viventitolto: , ove non aggiunto: delle specie dei mammiferi ed uccelli, sono permessi soltanto negli istituti scientifici, secondo le indicazioni e sotto la responsabilita' dei rispettivi direttori. Quando si tratti di tolto: quelli eseguiti da docenti o assistenti nelle Universita' o in altri Istituti scientifici del Regno, o dai sanitari e veterinari addetti ai laboratori e agli uffici governativi, potranno essere fatti soltanto da persona munita di speciale licenza da rilasciarsi dal Ministero dell'interno, d'accordo col Ministero della pubblica istruzione. In essa si stabiliranno anche i luoghi dove gli esperimenti potranno essere eseguiti aggiunto: cani destinati a tali esperienze, essi non saranno custoditi nei locali annessi agli ospedali perche' non sia turbata la tranquillita' degli infermi.

aggiunto: E' vietato di servirsi dell'animale gia' sottoposto ad operazione, per ulteriori esperimenti, tranne i casi in cui cio' sia necessario per ragioni d'indagine scientifica.

aggiunto: I trasgressori saranno puniti con ammenda da lire cento a lire cinquecento.

La tolto: domanda di licenza dovra' essere munita anche della firma del preside della Facolta' di medicina di una Universita' del Regno aggiunto: meta' dell'ammenda spettera' agli agenti che avranno denunziato la contravvenzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;611~art9 · fonte del testo

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