Codice penale

Art. 672 c.p. — Omessa custodia e mal governo di animali

[1]Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, e' punito con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire tremila.

[2]Alla stessa pena soggiace:

[3]1° chi, in luoghi aperti, abbandona a se' stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumita' pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

[4]2° chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumita' delle persone. 90

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 novembre 1981, n. 689

90

La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che la somma dovuta come sanzione amministrativa e' da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo.

Testo vigente dal 15 dicembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 107/1984

    Questione inammissibile
    11 aprile 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 24 del r.d. 14 luglio 1898 n. 404 (Regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il citato atto normativo è carente della forza e del valore propri delle leggi formali e degli atti equiparati.

    Art. 3 cost. · Art. 650 c.p. · Art. 672 c.p. · Art. 636 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 novembre 1981, n. 689

    La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che la somma dovuta come sanzione amministrativa e' da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art672 · fonte del testo

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