Art. 222 — Percosse
[1]Il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo, o nella mente, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
[2]Tale disposizione non si applica, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Testo vigente dal 6 maggio 1941
