Corte costituzionale

Sentenza n. 298/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1995 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90, primo comma,

numero 1, dell'art. 37, primo comma e del combinato disposto

dell'art. 37, primo comma, e degli artt. 226, 223, 229 e 222 del

codice penale militare di pace, promossi con nove ordinanze emesse il

1 e il 15 marzo, il 12 febbraio, il 3 maggio, il 30 aprile, il 31

maggio, il 3 maggio, il 24 maggio dal Tribunale militare di Padova e

il 27 maggio 1994 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il

Tribunale militare di Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 272,

367, 447, 448, 499, 500, 501, 536 e 560 del registro ordinanze 1994 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21, 26, 35,

38, 39, 40, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di costituzione di Esposito Fulvio Madrileno, di

D'Avossa Gianalfonso, nonché gli atti di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il Giudice relatore

Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Piero Longo per Esposito Fulvio Madrileno,

Salvatore Panagia per D'Avossa Gianalfonso e l'Avvocato dello Stato

Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico del soldato

Montanaro Mauro, accusato sia dell'esecuzione indebita di venticinque

fotografie riproducenti armi, sistemi d'arma ed area antistante una

caserma (art. 90, primo comma, numero 1, del codice penale militare

di pace) sia del possesso di esse (art. 260, primo comma, numero 3,

del codice penale, in relazione al citato art. 90, primo comma,

numero 4), il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 1 marzo

1994, ha sollevato due questioni di costituzionalità. Denunciando,

con la prima, l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, primo

comma, numero 1, del codice penale militare di pace, in relazione

agli artt. 3 e 27 della Costituzione, il giudice a quo premette che

tale articolo è applicabile soltanto quando non ricorra (come nella

specie) la finalità di spionaggio, che è autonomamente disciplinata

dall'art. 89-bis e punita con una pena più severa. Per quanto

attiene, invece, alle previsioni contenute negli artt. 89 e 91, la

disposizione dell'art. 90 avrebbe inteso punire esclusivamente le

condotte preparatorie (non a scopo di spionaggio) dei reati di

procacciamento e rivelazione di notizie segrete. Il trattamento

sanzionatorio del reato in esame sarebbe, tuttavia, irragionevolmente

più grave rispetto a quello comminato per i reati di procacciamento

e rivelazione, che pure comportano una lesione diretta del bene

giuridico tutelato: proporzione che è qui assente, ma risulta

assicurata nella disciplina delle corrispondenti figure del codice

penale (artt. 256-258 e 260). Le condotte (preparatorie) delineate

nell'art. 90, primo comma, sono infatti punite con la reclusione

militare da cinque a dieci anni e, quindi, con un trattamento

sanzionatorio più grave di quello previsto per il reato di cui

all'art. 89 (reclusione militare da tre a dieci anni) e più severo

di quello contemplato nell'art. 91, che punisce la fattispecie

(consumativa) ivi regolata con la reclusione militare da cinque a

ventiquattro anni, mantenendo per entrambe lo stesso minimo edittale.

Per le medesime ragioni, ora riferite alla ipotesi di reato di cui al

primo comma, numero 1, dell'art. 90, questa Corte ha già dichiarato,

con la sentenza n. 49 del 1989, l'incostituzionalità del primo

comma, numero 4, sì che - oltre a violare il principio di

uguaglianza contenuto nell'art. 3 - la disposizione denunciata

sarebbe in contrasto anche con l'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, in quanto una pena del tutto sproporzionata e

irragionevole comprometterebbe ogni possibilità di rieducazione.

L'accoglimento della questione - così conclude, sul punto, il

rimettente - implicherebbe la estensione da parte della Corte, ai

sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, della illegittimità

costituzionale a ogni altra ipotesi di reato che l'art. 90 sanziona

più gravemente rispetto a tutte le altre condotte preparatorie di

cui agli artt. 89 e 91 citati.

2. - Con la seconda questione, il Tribunale militare di Padova

denuncia la incostituzionalità dell'art. 37, primo comma, del codice

penale militare di pace, che recita testualmente: "qualunque

violazione della legge penale militare è reato militare". La

questione avrebbe rilevanza nel giudizio a quo, poiché in seguito

all'illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 49

del 1989, la competenza passerebbe al tribunale comune, essendo

contestato al Montanaro, per il possesso di foto illecitamente

scattate, l'ipotesi di cui all'art. 260, primo comma, numero 3, del

codice penale in luogo di quella contenuta nell'art. 90, primo comma,

numero 4, del codice penale militare di pace. Il reato ascritto al

militare non sarebbe cambiato, invero, solo per effetto della

sentenza n. 49 testé menzionata: la giurisdizione dei tribunali

militari verrebbe a trovare, in realtà, il proprio radicamento

nell'art. 37, primo comma, che sarebbe in contrasto - ad avviso del

giudice a quo - con gli artt. 3, 25, primo comma, 97, primo comma, e

103, terzo comma, della Costituzione. E, infatti, reati

"ontologicamente identici", come quelli previsti dagli artt. 90,

primo comma, numero 1, del codice penale militare di pace e 260,

primo comma, numero 3, del codice penale, sarebbero considerati

militari o comuni in forza dell'art. 37, primo comma, e quindi

assoggettati a regimi giuridici diversi (elemento soggettivo,

aggravanti, attenuanti, scriminanti, pene principali e accessorie,

effetti penali della condanna, diversa giurisdizione ecc.).

Denunciata per la violazione dei principi costituzionali di

uguaglianza e di ragionevolezza, l'irrazionalità non riguarderebbe

soltanto il reato contestato al Montanaro, ma anche altre figure

previste dai codici penali. Si configurerebbero infatti come reati

militari l'abuso dell'ufficio di comando, quando si traduce in

peculato o malversazione (artt. 215 e 216), ma non il generico abuso;

l'omicidio a danno del superiore o dell'inferiore (artt. 186 e 195)

nelle situazioni di cui all'art. 199, ma non quando commesso

nell'ambiente militare in altre diverse circostanze; le lesioni

volontarie (artt. 223 e 224) nei confronti di qualsiasi militare, ma

non l'omicidio preterintenzionale o volontario; il furto a danno di

militare in luogo militare (art. 230), ma non la rapina; la minaccia

rivolta a un militare (art. 229), ma non la violenza privata o

l'estorsione (forme delittuose in cui, a volte, si manifesta il

cosiddetto nonnismo); e persino l'eccesso colposo in una causa di

giustificazione (art. 45), ma non il corrispondente reato colposo. Vi

sarebbe altresì lesione dell'art. 25, primo comma, della

Costituzione, poiché la norma impugnata - proponendo una definizione

restrittiva del reato militare - verrebbe a sottrarre tutti quei

"reati sostanzialmente militari" alla giurisdizione specializzata,

resa nel corso degli anni particolarmente idonea a conoscerli sia da

leggi sia da pronunce della Corte costituzionale; e vi sarebbe

contrasto anche con il principio di buon andamento

dell'amministrazione della giustizia (art. 97, primo comma, della

Costituzione), giacché l'artificiosità e la irrazionalità dei

criteri di delimitazione della sfera di competenza dei tribunali

militari porterebbe l'azione penale lungo percorsi procedimentali

inutilmente laboriosi, in quanto potrebbero articolarsi su due fasi:

una dinanzi al giudice militare e l'altra davanti a quello ordinario.

Infine, si paleserebbe un contrasto con l'art. 103, terzo comma,

della Costituzione, dal momento che - se è ampiamente consolidata la

giurisprudenza costituzionale nel senso di delimitare la

giurisdizione dei tribunali militari nel tempo di pace senza tuttavia

porre una riserva di giurisdizione - sarebbe possibile anche

considerare come "costituzionalmente obbligata l'esistenza dei

tribunali militari", valorizzando un'affermazione contenuta nella

sentenza n. 16 del 1978.

3. - In riferimento all'art. 3 della Costituzione, il Tribunale

militare di Padova ha reiterato la seconda questione di

costituzionalità, sopra illustrata, invocando anche la lesione

dell'art. 97 per l'ipotesi dell'abuso di ufficio. Si tratta di

quattro ordinanze, una del 30 aprile, due del 3 maggio e una del 31

maggio 1994, sollevate nel corso di distinti procedimenti,

rispettivamente a carico del generale di brigata dei carabinieri

Esposito Fulvio Madrileno, imputato del reato di peculato d'uso,

corrispondente alla previsione dell'art. 314, secondo comma, del

codice penale; del generale di brigata Gianalfonso D'Avossa, imputato

anch'egli del medesimo reato; del maresciallo dell'amministrazione

militare, Cerasino Giuseppe, e del già menzionato generale Esposito,

imputati del reato di abuso d'ufficio ai sensi dell'art. 323, commi

primo e secondo, del codice penale.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, aderendo

alla prima eccezione e concludendo per l'infondatezza della seconda.

L'Avvocatura ha infatti convenuto circa la fondatezza della prima

questione, "non ravvisandosi, tra le quattro distinte ipotesi

contemplate dall'art. 90, alcuna sostanziale ragione differenziatrice

atta a giustificare la diversità di sanzioni rispetto alla

situazione già affrontata dalla Corte" nella sentenza n. 49 del

1989; e, quindi, ha ritenuto che "la questione sarà verosimilmente

considerata fondata, con possibile estensione dell'illegittimità

conseguenziale anche alle residue due ipotesi di cui ai numeri 2 e 3

della disposizione impugnata". Sulla seconda questione ha invece

concluso, come si è accennato, per l'infondatezza. Con la sentenza

n. 81 del 1980, osserva in proposito l'interventore, la Corte

costituzionale - nell'esaminare la medesima questione - ha affermato

che "la definizione contenuta nell'art. 37 deve essere a sua volta

valutata nel sistema in cui si colloca" e che il terzo comma

dell'art. 103 della Costituzione indica soltanto "i limiti massimi

entro i quali può legittimamente svolgersi la giurisdizione

(militare) stessa", così facendo salvi sia l'art. 37 sia l'art. 264

proprio nella parte in cui consentono la devoluzione alla

giurisdizione ordinaria di reati "obiettivamente" militari. Con

riferimento ai casi di peculato d'uso, riguardanti i generali

Esposito e D'Avossa, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il

difetto di giurisdizione, essendo - ad avviso dell'Avvocatura - privo

del potere di cognizione che in ordine a tale reato è devoluto dalla

legge al giudice ordinario. La questione dovrebbe, perciò, essere

dichiarata inammissibile, ancor prima che infondata.

5. - Si sono costituiti nel presente giudizio entrambi i generali

imputati di peculato d'uso. La difesa dell'Esposito ha chiesto alla

Corte una pronuncia di manifesta infondatezza, ricordando con

riferimenti puntuali la consolidata giurisprudenza costituzionale e

osservando che, in base ad essa, la giurisdizione per il tempo di

pace è costituita dalla giurisdizione penale ordinaria e non da

quella speciale militare, intesa "come circoscritta entro limiti

rigorosi". Orbene, se trovasse accoglimento l'eccezione prospettata,

si verificherebbe l'assurdo di sostituire alla disposizione contenuta

nel primo comma dell'art. 37 un'altra del seguente tenore: "ogni

reato commesso dal militare è reato militare". La semplice

qualificazione soggettiva non sarebbe in realtà sufficiente e,

perciò, il legislatore avrebbe altresì statuito, per

l'assoggettamento alla giurisdizione militare, il possesso di alcune

note obiettive con la tutela di un "interesse di tipo comune", qual

è il "reato oggettivamente militare", di contro alle fattispecie

caratterizzate soltanto dalla protezione dell'interesse militare

("reati esclusivamente militari"). Sì che l'eccezione sollevata dal

Tribunale militare di Padova mirerebbe a travolgere, di fatto, non

tanto l'art. 37, primo comma, quanto l'art. 272 del codice penale

militare di pace, che opererebbe una limitazione della materia

attribuita alla sua cognizione, riconosciuta conforme a Costituzione

dalla giurisprudenza di questa Corte.

Secondo la difesa del D'Avossa, la Corte si sarebbe pronunciata -

con le sentenze nn. 448 del 1991 e 473 del 1990 e, soprattutto, con

l'ordinanza n. 416 del 1991 - sulla fattispecie di cui all'art. 215:

particolarmente con quest'ultima avrebbe invero ribadito

l'orientamento attributivo dei poteri d'intervento al solo

legislatore, sì che il peculato d'uso militare sarebbe una figura

ancora da costruire legislativamente. Ne conseguirebbe, quindi, che

allo stato attuale della legislazione i fatti di peculato d'uso di

cosa militare sarebbero del tutto sprovvisti di sanzione penale e,

pertanto, non conoscibili né dai giudici comuni né da quelli

militari (del resto, il Tribunale supremo militare, prima degli

interventi del Parlamento e della Corte, avrebbe chiaramente

enunciato la non punibilità del peculato d'uso militare, in quanto

non espressamente prevista dalla legge penale militare).

6. - Con altre quattro ordinanze, nel corso di altrettanti

procedimenti, il Tribunale militare di Padova ha impugnato l'art. 37,

primo comma, del codice penale militare di pace in relazione a varie

norme incriminatrici speciali di seguito indicate:

- l'art. 226 di detto codice in riferimento agli artt. 3 e 103,

ultimo comma, della Costituzione, nel corso del procedimento penale a

carico di Vinci Gianbruno, appuntato dei carabinieri, imputato del

reato di ingiuria per avere apostrofato alcuni colleghi come lui in

abiti civili, non in servizio ed in compagnia delle rispettive

consorti, per private questioni condominiali (ordinanza del 15 marzo

1994);

- l'art. 223 del medesimo codice, per violazione degli artt. 3 e

103 della Costituzione, nel corso del procedimento a carico di Fusco

Carmine, soldato in congedo, già effettivo, imputato di lesione

personale grave per aver colpito al volto un pari grado, con un

pugno, cagionandogli varie fratture e l'indebolimento dell'organo

estetico (ordinanza del 12 aprile 1994);

- gli artt. 223 e 229 dello stesso codice, in relazione agli artt.

3 e 103 della Costituzione, nel processo a carico di Pollini Fabio,

maresciallo dell'esercito, imputato dei reati di lesione personale e

minaccia (ordinanza del 24 maggio 1994);

- l'art. 222 del citato codice penale militare, per lesione degli

artt. 3 e 25 della Costituzione, nel processo a carico del soldato

Ruggeri Giampaolo, imputato del reato di percosse (ordinanza del

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di

Padova del 27 maggio 1994) "nella parte in cui non prevede condizioni

che ne limitino l'applicabilità a ragioni di servizio o disciplina".

Le ordinanze rimesse dal Tribunale militare di Padova sollevano la

questione del combinato disposto degli artt. 37, primo comma, e -

alternativamente - degli artt. 223, 226 e 229, nella parte in cui

esso si applica anche al di fuori delle condizioni stabilite

dall'art. 5, terzo comma, della legge n. 382 del 1978.

7. - Hanno premesso i giudici a quibus che verrebbero in essere i

reati contenuti nel libro II, titolo IV, capo III, quali le percosse,

le lesioni personali, l'ingiuria e la minaccia, per il solo fatto che

i soggetti (attivo e passivo) del reato rivestano la qualità di

militare. Le disposizioni impugnate, dunque, potrebbero definirsi

"reato militare" ai sensi del citato art. 37, primo comma, sì che la

nozione di esso peccherebbe per difetto, e per eccesso. Non

ricomprenderebbe nel suo ambito, da un lato, i fatti lesivi di

interessi militari - e ne esulerebbero fra l'altro la corruzione,

l'abuso d'ufficio, la concussione, il peculato d'uso e l'omicidio tra

pari grado - né vi rientrerebbero, dall'altro, i fatti estranei alla

tutela di quegli interessi. Ne risulterebbero quindi violati gli

artt. 3 e 103, ultimo comma, della Costituzione; e sotto quest'ultimo

riguardo il reato militare potrebbe essere definito alla stregua di

quanto contenuto nella sentenza n. 81 del 1980, "come violazione di

legge penale posta a tutela di valori afferenti all'istituzione

militare, esplicitamente o implicitamente garantiti dalla Carta

costituzionale"; mentre sotto il primo profilo, quello dell'art. 3,

la lesione si paleserebbe per l'effetto derivante dalla

qualificazione formale di reato militare che comporterebbe un

trattamento sostanziale complessivo (pene principali ed accessorie,

loro esecuzione, scriminanti, attenuanti e aggravanti) del tutto

peculiare e diverso rispetto a quello conseguente alla contestazione

del reato comune. Senza contare la radicale diversità della

disciplina processuale, caratterizzata dalle forme del processo

militare e dalla richiesta di procedimento da parte del comandante di

Corpo ai sensi dell'art. 260 ripetutamente citato.

Vi sarebbero, tuttavia, fatti che non presenterebbero alcun

elemento di interferenza con beni o interessi militari, anche lato

sensu, e che ciononostante verrebbero sottoposti alla speciale

disciplina del codice penale militare. Tali sarebbero i fatti di

lesione personale, come quello in esame, che verrebbero commessi per

ragioni e in situazioni estranee al servizio e ai doveri del

militare: e, cioè, fatti lesivi di interessi "comuni", sottratti

alla loro naturale disciplina (quella comune) per essere invece

assoggettati a quella militare. L'identico trattamento sanzionatorio

sarebbe inoltre comminato per tutti i fatti, quanto all'interesse

leso, anche fra loro eterogenei. Si paleserebbe, in tal modo,

l'incostituzionalità dell'impugnato art. 37, primo comma, in

relazione all'art. 3 della Costituzione (lesione visibile pure per

tutte le altre incriminazioni denunciate). Tali disposizioni

ricomprenderebbero, invero, fatti che non avrebbero alcuna afferenza

con le esigenze del servizio e della disciplina militare, e

assoggetterebbero il fatto "comune" dell'ingiuria, o delle percosse,

o delle lesioni personali, o della diffamazione, o delle minacce, a

un complesso di conseguenze dovute alla loro ascrizione al genus del

reato militare (dall'attenuante dell'ottima condotta militare ex art.

48, ultimo comma, all'aggravante del grado rivestito ex art. 47,

numero 2; dalla perseguibilità sottratta alla parte lesa e affidata

al comandante di Corpo, alla sottoposizione alla giurisdizione

militare ex art. 263). Sì che ne deriverebbe una irrazionalità, che

assumerebbe un contenuto ancor più evidente con riferimento alla

disposizione rinvenibile nell'art. 5, terzo comma, della legge 11

luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare),

seguendo il modello dell'art. 199 del codice penale militare che

stabilisce le condizioni di applicabilità della normativa

sull'insubordinazione e sull'abuso di autorità. Riferimento che

potrebbe restringere l'applicazione della disposizione impugnata

soltanto ai casi in cui i "militari si trovino in una delle seguenti

condizioni": quando "svolgono attività di servizio; si trovano in

luoghi militari o comunque destinati al servizio; indossano

l'uniforme; e si qualificano come militari, in relazione a compiti di

servizio, o si rivolgono ad altri militari in divisa o vi si

qualificano come tali".

Il Tribunale rimettente ha perciò sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, unitamente alla denuncia dell'art. 37,

primo comma, questione di costituzionalità degli artt. 226, 223, 229

e 222 del codice penale militare di pace, nella parte in cui si

applicano anche al di fuori delle condizioni stabilite dall'art. 5,

terzo comma, della legge n. 382 del 1978.

8. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione.

Ad avviso dell'Avvocatura, rientrerebbe nella sfera di

discrezionalità riservata al legislatore il prevedere (o meno) cause

di inapplicabilità di determinate fattispecie in presenza di alcune

situazioni particolari, purché non vi sia violazione del criterio di

ragionevolezza. Tale censura non sarebbe però invocabile, nella

ipotesi in esame, non soltanto per la diversa "obiettività

giuridica" fra i valori posti a confronto (l'ingiuria, le lesioni, le

percosse e la diffamazione fra militari non offenderebbero soltanto

il decoro, l'integrità fisica e gli altri beni della persona,

essendo altresì posti a tutela della disciplina militare), ma anche

perché i reati militari ed i reati comuni fra loro comparati

riceverebbero un diverso trattamento sanzionatorio. Considerato in diritto

1. - Le nove ordinanze di rimessione sottopongono all'esame della

Corte tre distinte questioni di costituzionalità:

A) con la prima si denuncia l'art. 90, primo comma, numero 1, del

codice penale militare di pace, per violazione degli artt. 3 e 27

della Costituzione, sia in quanto vi si prevede una sanzione più

grave rispetto alle disposizioni incriminatrici contenute negli artt.

89 e 91 dello stesso codice, sia in quanto vi si puniscono soltanto

le condotte preparatorie dei reati di procacciamento e di rivelazione

di notizie segrete, non a scopo di spionaggio, di cui ai predetti

articoli. Doglianza mossa anche in considerazione del fatto che

l'art. 90, primo comma, numero 4, per analoghe ragioni è già stato

dichiarato illegittimo da questa Corte, con sentenza n. 49 del 1989,

ragion per cui l'Avvocatura generale dello Stato non si oppone alla

richiesta formulata dal giudice a quo e a una eventuale declaratoria

conseguenziale per i numeri 2 e 3 della stessa disposizione.

B) Con la seconda questione, la denuncia dei rimettenti cade

sull'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace che -

fornendo una nozione meramente formale di reato militare -

includerebbe nel suo ambito alcuni fatti non interessanti

l'organizzazione militare ed escluderebbe, invece, tutti quei fatti

che rivestono interesse per tale organizzazione: così disponendo,

l'articolo oggetto di censura sottoporrebbe gli uni e gli altri a

diversi regimi sia sostanziali (aggravanti, attenuanti, sanzioni,

ecc.) sia processuali (procedibilità, giurisdizione militare,

esecuzione delle pene, ecc.) e, quindi, li priverebbe di un criterio

uniforme e razionale di organizzazione codicistica e di una

giurisdizione unica, con la conseguenza di assoggettarli a

defatiganti inconvenienti giurisdizionali. Di qui, il contrasto con

gli artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza), 25, primo comma

(principio del giudice naturale in quanto giudice specializzato), 97,

primo comma (canone del buon andamento dell'amministrazione della

giustizia), e 103, terzo comma (preteso principio della

costituzionalizzazione del reato militare), della Costituzione.

Tale questione deve essere scissa in due autonome sottoquestioni.

B1) Con la prima delle due si denuncia il già citato art. 37,

secondo comma, per il contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, 97,

primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, in quanto non

consentirebbe ai tribunali militari la cognizione dei fatti di

peculato d'uso "militare" (doglianza in relazione al solo profilo

dell'art. 3), dei fatti di abuso di ufficio "militare" (doglianza in

riferimento al solo profilo dell'art. 97) e di alcuni fatti

penalmente rilevanti, e di interesse militare, a seguito della

sentenza di questa Corte n. 49 del 1989, più volte menzionata.

B2) Con la seconda si ipotizza, per violazione dell'art. 3 della

Costituzione, la illegittimità costituzionale degli artt. 226, 229,

223 e 222 del codice penale militare di pace (ciascuno in combinato

disposto con l'art. 37 predetto), in quanto comporterebbero

l'attribuzione del carattere della militarità anche a reati

sostanzialmente "comuni", quali i fatti di ingiuria, o minaccia, o

percosse, o lesione personale fra militari, commessi al di fuori

delle condizioni stabilite dall'art. 5, terzo comma, della legge n.

382 del 1978, sopra indicata.

2. - La prima delle tre questioni sollevate dal Tribunale militare

di Padova è fondata.

Essa ha come presupposto la sentenza n. 49 del 1989 con la quale

questa Corte ha dichiarato - per contrasto con il principio di

razionalità dei trattamenti sanzionatori - l'incostituzionalità

dell'art. 90, primo comma, numero 4, del codice penale militare di

pace, che sanzionava con una pena detentiva militare l'ipotesi

dell'esecuzione dei disegni, modelli, schizzi o fotografie ovvero

della ricognizione di cose concernenti la forza, la preparazione o la

difesa militare dello Stato. In essa la Corte ha avvertito che la

dichiarata illegittimità della disposizione non ha determinato

"affatto la depenalizzazione delle fattispecie ivi contemplate" e che

per "colmare transitoriamente la lacuna, nell'attesa di un intervento

razionalizzatore del legislatore, vale la norma penale comune di cui

all'art. 260, numero 3, del codice penale"; e ciò in quanto il reato

comune (disegnato dal citato art. 260, primo comma, numero 3, del

codice penale) e quello militare (di cui all'art. 90, primo comma,

numero 4, del codice penale militare) sarebbero tra loro

sovrapponibili, per cui è assicurata la possibilità di dare una

risposta penale, quantunque in via transitoria, anche ai fatti

illeciti commessi da militari, essendo comunque applicabile la

fattispecie comune.

La questione in esame, stando alle motivazioni dell'ordinanza,

dovrebbe pervenire all'identica soluzione accolta nella sentenza n.

49 del 1989; ma l'ipotesi di reato sospettata d'incostituzionalità

dal giudice a quo (l'art. 90, primo comma, numero 1) non ha, in

realtà, una corrispondente previsione in un delitto comune che sia

"sovrapponibile" a quello militare, né nell'articolo 260 del codice

penale, né in altre disposizioni.

Tuttavia, l'art. 90, primo comma, numero 1 (come pure le restanti

ipotesi di reato di cui ai numeri 2 e 3), disegna per il bene

giuridico protetto, e per la pena edittale, una figura di reato

omogenea rispetto a quella già dichiarata incostituzionale. La

dottrina ha infatti osservato che nonostante l'intervento della Corte

l'irragionevolezza dei trattamenti sanzionatori continua a permanere

quanto meno tra le figure di reato, omogenee, previste dal primo

comma della disposizione citata. Né la mancanza della corrispondente

ipotesi di reato comune può costituire un decisivo ostacolo al

rigetto della questione. Il profilo di irragionevolezza rilevato non

può non condurre a una nuova declaratoria di incostituzionalità

delle fattispecie di reato, con riferimento soltanto alla quantità e

qualità della pena stabilita dalla previsione militare rispetto a

quella contenuta nell'art. 260 del codice penale (reclusione da uno a

cinque anni) che è stata transitoriamente estesa, sia pure per via

diversa, già a una delle quattro figure contemplate dalla

disposizione impugnata. In questi limiti, e cioè senza privare il

reato dei connotati della militarità, deve essere accolta la

questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale militare di

Padova.

In forza dei poteri attribuiti alla Corte costituzionale dall'art.

27 della legge n. 87 del 1953, tale declaratoria deve dunque

estendersi anche alle altre due residue figure di reato, di cui ai

numeri 2 e 3 dell'art. 90, primo comma, trattandosi di ipotesi

omogenee a quella oggetto dell'impugnativa.

3. - Sollevate con otto ordinanze dal Tribunale militare di Padova

e una ordinanza dal Giudice per le indagini preliminari presso quel

Tribunale, la seconda e la terza questione di costituzionalità hanno

in comune la denuncia dell'art. 37, primo comma, del codice penale

militare di pace, come accennato al (Paragrafo) 1, lett. B), in

quanto contenente una mera nozione formale di reato militare. Esse,

previa riunione, vanno pertanto trattate congiuntamente.

Su tale parte, comune alle due ulteriori questioni da esaminare,

questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in termini pressoché

analoghi a quelli ora proposti. Nel dichiarare infatti non fondata la

questione sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale militare di

Padova, la Corte ebbe ad affermare, con la sentenza n. 81 del 1980,

che la "definizione contenuta nell'art. 37 dev'essere a sua volta

valutata nel sistema in cui si colloca" in modo da poter "riscontrare

che il legislatore non ha certo configurato ad arbitrio i reati

militari - come sembra credere il giudice a quo - bensì ha tenuto

conto del fatto che nei loro "elementi materiali costitutivi" essi

non sono previsti dalla legge penale comune o comunque offendono,

accanto ad interessi tutelati dalla legge stessa, interessi aventi

natura militare". E, quindi, ebbe a concludere che - se in singoli

casi siffatti criteri obiettivi fossero stati disapplicati dalla

legge penale militare - "le eventuali censure di legittimità

costituzionale non potrebbero mai ripercuotersi sull'intera nozione

del reato militare prevista in via generale dall'art. 37, primo

comma".

4. - Orbene, con le ordinanze indicate al punto B2) del (Paragrafo)

1, i giudici a quibus hanno denunciato, questa volta, anche gli artt.

226, 229, 223 e 222 del codice penale militare di pace, in quanto nel

loro combinarsi con l'art. 37, primo comma, attraggono alla

giurisdizione militare pure quei fatti che - per essere commessi al

di fuori delle condizioni in cui i comportamenti dei militari

rilevano per la disciplina militare amministrativa, come statuisce

l'art. 5, terzo comma, della legge n. 382 del 1978 - sarebbero privi

di interesse per l'ordinamento militare e, perciò, da assegnare alle

cure del giudice penale ordinario e al regime giuridico del reato

comune.

Le denunce, che costituiscono la terza questione di

costituzionalità, sono state tuttavia avanzate nuovamente in via

generale, sia perché poste in stretto e necessario collegamento con

la nozione di reato militare di cui all'art. 37, primo comma, sia

perché sono state mosse ancora una volta a una intera categoria di

reati (quelli che corrispondono ai "reati contro la persona" di cui

al capo III, titolo IV, libro II, del codice penale militare di

pace). E, infatti, esse non si danno carico dei profili dell'offesa a

quei plurimi beni giuridici insiti nei presidi penalistici impugnati,

limitandosi a prospettare la lesione del principio di uguaglianza in

relazione ad alcune situazioni che si assumono di possibile comune

accadimento e che, invece, sarebbero prive di interesse per

l'organizzazione militare. Né a siffatta considerazione può opporsi

la soluzione proposta nelle ordinanze del Tribunale, volta a ottenere

un parziale accoglimento della questione sulla base di quello che

può definirsi l'"alternatore" indicato nell'art. 5, terzo comma,

della legge n. 382 del 1978 sulla disciplina militare.

È insegnamento costante di questa Corte che - per essere

espressione di due ordini di valutazioni fra loro diverse - i due

profili così accostati, quello penale e quello amministrativo, non

possono essere utilizzati come metro, o criterio, di reciproche

valutazioni. Nello scegliere il tipo di illecito, militare o comune,

il legislatore resta infatti libero, purché osservi il canone della

ragionevolezza che, per implicita ammissione dei rimettenti, non

risulta nella specie essere stato violato, poiché i reati militari

denunciati - oltre quelli comuni posti a protezione della persona -

tutelano anche altri beni giuridici, almeno quando ricorrono i fatti

di cui all'"alternatore" giuridico testé richiamato.

Stabilire quando questi altri interessi non ricorrono e quando per

i militari debba procedersi con fattispecie comuni e tribunali

ordinari, spetta - con il cennato limite della ragionevolezza - al

libero e discrezionale apprezzamento del legislatore. Specie quando

le soluzioni (ipotetiche) sarebbero ben più numerose di quella

prospettata, anche perché varierebbero in rapporto alla percezione

dell'offesa. Le questioni, così accorpate, vanno quindi dichiarate

inammissibili.

5. - L'art. 37, primo comma, è stato però denunciato anche sotto

altri profili (quelli corrispondenti agli artt. 3, 25, primo comma,

97, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione), perché non

consentirebbe ai tribunali militari la cognizione di reati che, pur

essendo lesivi di beni e interessi propri dell'organizzazione

militare, sono loro sottratti e attribuiti, come reati comuni, alla

cognizione dei tribunali ordinari (è la questione riportata nel

(Paragrafo) 1, alla lettera B1). Si tratta dei delitti di peculato

d'uso e di abuso d'ufficio, quando riguardino la "materia militare",

nonché della fattispecie del possesso di fotografie illecitamente

scattate, per effetto dell'inerzia del legislatore che non ancora è

intervenuto dopo la declaratoria di incostituzionalità pronunciata

con la citata sentenza n. 49 del 1989.

Ancora una volta la censura viene a riguardare l'art. 37, primo

comma, in generale. Ma tale reiterazione della linea argomentativa

dei rimettenti mostra, a ben vedere, le difficoltà di sottoporre a

scrutinio di costituzionalità la questione. Ove, infatti, essa

venisse accolta, si dovrebbe pervenire proprio al risultato che - per

opposte ragioni - si tendeva a escludere per i reati militari

riguardanti la persona: attribuire ai fatti di peculato d'uso e abuso

d'ufficio, nonché al possesso di materiale fotografico di armi o

sistemi d'arma, il più pesante e deteriore trattamento del regime,

sostanziale e processuale, del reato militare che si voleva eliminare

in relazione ad altri reati già ascritti a questa categoria, come

quelli contro la persona, con riferimento ad alcune situazioni di

fatto.

È senza dubbio pertinente l'osservazione, contenuta nelle

ordinanze di rimessione, circa la mancata tipizzazione, nei termini

del reato militare, di alcuni fatti apparentemente omogenei rispetto

a quelli già incriminati dal codice penale militare di pace; e,

tuttavia, si tratta di una scelta compiuta dal legislatore che, ove

fosse anche affetta da vizi, non potrebbe mai ridondare in danno

dell'imputato. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti

costantemente ribadito che, in forza del principio di stretta

legalità, solennemente affermato nell'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, spetta al legislatore sia la creazione di nuove figure

di reato sia la sottrazione di alcune fattispecie alla disciplina

comune per ricondurle in una disciplina speciale che tuteli più

congruamente gli interessi coinvolti (sentenza n. 42 del 1977).

Non è quindi un caso che i difensori delle parti costituitesi in

questi procedimenti abbiano contestato la richiesta avanzata nelle

ordinanze dai giudici a quibus, giungendo in casi estremi finanche a

sostenere la mancanza, nell'attuale situazione legislativa, di una

sanzione penale (militare e comune) per il peculato "d'uso militare".

A prescindere da tali forzature, confutabili con la giurisprudenza

costituzionale indicata nelle pagine che precedono, va ricordato che

questa Corte è intervenuta più volte per armonizzare con i valori

costituzionali, in relazione al tertium comparationis costituito

dalle disposizioni del diritto penale sostanziale e processuale

comune, il processo penale militare e le stesse sanzioni stabilite

per alcune fattispecie di reato ivi previste (v. da ultimo la

sentenza n. 49 del 1995 che ha reso possibile, nella materia

dell'esecuzione penale, l'affidamento in prova anche per il

condannato militare; e per il temperamento delle sanzioni, sulla scia

della sentenza n. 49 del 1989 più volte citata, v. ora i capi 1 e 2

del dispositivo della presente decisione). Del resto, appare un

paradosso il dolersi della perdita della cognizione d'una fattispecie

di reato, come quella già prevista dall'art. 90, primo comma, numero

4 (ed ora sussumibile nella figura comune di cui all'art. 260, primo

comma, n. 3, del codice penale) dopo che si è chiesto, e ottenuto,

con la sentenza n. 49 del 1989 l'allineamento (in attesa

dell'intervento del legislatore) delle più severe pene comminate per

il reato militare a quelle, più miti, del corrispondente reato

comune, attraverso un esito, necessitato, di surrogazione della

illegittima previsione speciale con quella comune.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, primo

comma, numero 1, del codice penale militare di pace nella parte in

cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni

anziché con la reclusione da uno a cinque anni;

dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, primo

comma, numeri 2 e 3, del codice penale militare di pace, nella parte

in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci

anni anziché con la reclusione da uno a cinque anni;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 37, primo comma, del codice penale militare

di pace sollevate, in relazione agli artt. 3, 25, primo comma, 97,

primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale

militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale del combinato disposto dall'art. 37, primo comma, del

codice penale militare di pace in relazione, disgiuntivamente, agli

artt. 226, 223, 229 e 222, dello stesso codice, sollevate,

rispettivamente, le prime tre dal Tribunale militare di Padova in

relazione agli artt. 3 e 103 della Costituzione, e l'ultima, in

relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice per le

indagini preliminari presso lo stesso tribunale, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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