Art. 195 — Violenza contro un inferiore
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[1]Il militare, che usa violenza contro un inferiore, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
[2]Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.
Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985
