Corte costituzionale

Sentenza n. 173/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/06/1984 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 195,

primo comma, del c.p.m.p. promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 giugno 1982 dal Tribunale militare di

Verona nel procedimento penale a carico di Grosso Mario iscritta al n.

523 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 4 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 27 ottobre 1982 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Di Camilla Dino ed altro

iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 21 ottobre 1982 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Lanciai Paolo ed altro

iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983;

4) ordinanza emessa il 3 dicembre 1982 dal Tribunale militare di

Napoli nel procedimento penale a carico di Di Costanzo Michele ed altro

iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983;

5) ordinanza emessa il 13 ottobre 1982 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Mastropietro Nunzio ed altri

iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanze 11 giugno 1982 il Tribunale militare di Verona (n.

523/82), 13, 21 e 27 ottobre 1982 il Tribunale militare di Padova (n.i.

1223, 61 e 60/83) e 3 dicembre 1982 il Tribunale militare di Napoli (n.

72/83), nei procedimenti penali rispettivamente indicati in rubrica,

tutti a carico di militari imputati del delitto di violenza ad

inferiore, sollevavano questione di legittimità costituzionale

dell'art. 195, primo comma, c.p.m.p., in relazione all'art. 3 Cost..

Rilevavano in proposito, i Collegi remittenti che questa Corte con

sentenza 27 maggio 1982, n. 103 ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale in parte qua dell'art. 186, primo e secondo comma,

c.p.m.p., in guisa che - giusta le indicazioni contenute nella stessa

sentenza - al reato di insubordinazione con violenza al superiore

dovrebbero ora applicarsi le più miti sanzioni previste dalla legge

penale comune.

Ma quand'anche si seguissero i suggerimenti della Corte militare

d'Appello, che preferirebbe l'applicazione di altre norme dello stesso

c.p.m.p., resta comunque palese - secondo i remittenti - una situazione

di illegittimità costituzionale, alla quale - nonostante le

sollecitazioni di questa Corte - il legislatore non ha ancora ovviato

regolando ex novo l'intera materia oggetto degli artt. 186, 198

c.p.m.p.. Infatti, essendo rimasta immutata la fattispecie di cui

all'art. 195, dopo la citata sentenza di questa Corte è attualmente

punita più gravemente la violenza contro inferiore rispetto al delitto

di insubordinazione con violenza contro superiore.

Nessuno è intervenuto o si è costituito nel giudizio. Considerato in diritto :

Essendo identica la questione sollevata dalle cinque ordinanze, i

giudizi vanno riuniti.

Effettivamente il mancato intervento del legislatore su tutta la

materia, nella quale aveva parzialmente inciso la precedente citata

sentenza n. 103/82 di questa Corte, ha lasciato aperta l'innegabile

disparità denunziata dalle ordinanze in esame.

Va rilevato, infatti, che il secondo comma dell'art. 195 c.p.m.p.

rimanda alle corrispondenti pene stabilite dal codice penale comune per

tutte le ipotesi che vanno dal delitto di lesione volontaria grave fino

a quello di omicidio anche tentato; ed altrettanto dicasi per il

delitto di omicidio preterintenzionale.

La prima parte dell'articolo, invece, sanziona autonomamente con la

reclusione militare da sei mesi a cinque anni le residue ipotesi di

violenza, e cioè quelle che integrano la semplice percossa e la

lesione lieve. Senonché, per queste stesse ultime fattispecie, a

seguito della più volte richiamata sentenza di questa Corte,

l'inferiore che usi insubordinazione con violenza contro il superiore

è sottoposto a ben più lievi conseguenze sanzionatorie, in quanto a

lui si applicano anche in tali casi le pene previste nel codice penale

comune. Vale a dire, la reclusione fino a sei mesi, alternativamente

alla multa per il reato di percosse, la reclusione da tre mesi a tre

anni per il delitto di lesioni lievi.

Si è venuta così a determinare un'irrazionale ed ingiustificata

disparità di trattamento, rispetto ad una stessa illecita condotta, a

seconda che essa sia compiuta dall'inferiore oppure dal superiore, sì

che la precedente disciplina, prima sbilanciata a danno dell'inferiore,

risulta ora addirittura capovolta a danno del superiore.

In attesa, pertanto, che il legislatore si risolva a por man o

all'auspicata riforma (è pendente alla Camera dei Deputati il Disegno

di legge n. 1152 presentato dal Ministro della Difesa il 19 gennaio

1984), dev'essere frattanto eliminata la detta disuguaglianza,

sicuramente violatrice dell'art. 3 Cost. in quanto altera la

razionalità e la coerenza logica del trattamento sanzionatorio.

Ovviamente, così come già indicato nelle analoghe situazioni

contemplate dalla Sent. 24 maggio 1979, n. 26 di questa Corte,

l'ipotesi denunziata non resterà impunita giacché anche per essa

soccorrerà lo stesso criterio che il secondo comma dell'articolo

impugnato già adotta per le altre ipotesi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe, dichiara

l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m p.,

limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a

cinque anni".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, il 14 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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