Corte costituzionale

Sentenza n. 203/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, secondo

comma, ultimo periodo, del codice penale militare di pace, promosso

con ordinanza emessa il 26 settembre 1990 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Mossi Bruno, iscritta al

n. 713 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto, tra

l'altro, il reato di violenza ad un inferiore (art. 195, cod. pen.

mil. di pace), che aveva nella specie comportato lesioni gravi, il

Tribunale militare di Padova, su eccezione del pubblico ministero, ha

sollevato una questione di legittimità dell'ultima parte del secondo

comma di tale articolo, assumendone il contrasto con gli artt. 24,

secondo comma, 25, secondo comma e 27, primo comma, Cost.

L'articolo 195 cod. pen. mil. di pace come novellato dall'art. 5

della legge 26 novembre 1985, n. 689 (Modifiche al codice penale

militare di pace), stabilisce:

"1. Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito

con la reclusione militare da uno a tre anni.

2. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o

tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione

personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene

stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere

aumentata".

Premesso, in punto di rilevanza, che nella specie trattasi di

reato commesso in luogo militare per cause attinenti al servizio ed

alla disciplina militare, il Tribunale afferma, innanzitutto, che la

disposizione di cui all'ultima parte del secondo comma, testé

citato, configura una vera e propria circostanza aggravante - e non

il limite superiore di una pena edittalmente complessa - dato che non

prevede un preciso limite edittale dell'aumento di pena (cfr. art. 64

cod. pen.); e che tale natura mantiene anche se l'ipotesi di cui al

secondo comma viene qualificata come reato autonomo rispetto a quella

di cui al primo comma.

Essa va inquadrata, in particolare, tra le circostanze "indefinite" (o "indeterminate"), e più precisamente tra quelle indefinite

"facoltative" (o "a discrezionalità bifasica"), nelle quali

all'indeterminatezza dei contenuti e dei valori tutelati - la cui

individuazione è rimessa al giudice - si accompagna la

facoltatività della relativa applicazione da parte di costui.

In ciò il Tribunale rimettente ravvisa, in primo luogo, una

violazione del principio di tassatività - e, quindi, di legalità -

fissato nell'art. 25, secondo comma, Cost.: sia perché le

circostanze aggravanti, incrementando la sanzione penale, non possono

sfuggire al principio di tipicizzazione; sia perché spetta

esclusivamente alla legge di stabilire il trattamento sanzionatorio.

Né potrebbe sostenersi che il giudice, una volta riconosciuto il

valore non tipicizzato, sarebbe obbligato ad applicare la circostanza

e che la riserva di legge sarebbe rispettata attraverso l'obbligo di

motivazione. Il controllo sul corretto esercizio del potere così

"impropriamente" delegatogli sarebbe pur sempre rimesso, invero, ad

un giudice dell'impugnazione anch'esso privo di specifici parametri

normativi.

Il principio di legalità sarebbe violato, in particolare, per la

mancanza di ogni indicazione, sia pur generica (come, ad es., il

riferimento alla "gravità" del caso), dei valori protetti. Ciò,

infatti, renderebbe ineliminabile il dubbio se l'aggravante vada

riconosciuta solo in relazione alla plurioffensività del reato

rispetto alle corrispondenti figure di diritto penale comune; ovvero

anche per elementi intrinseci al fatto che ne denotino una

particolare gravità; o anche per fattori estrinseci al fatto,

concernenti l'elemento soggettivo e la personalità del reo.

Rilevato, poi, che la tendenza evolutiva del sistema penale è nel

senso di estendere anche alle aggravanti la regola della

rimproverabilità (cfr. art. 59 cod. pen., come modificato con la

legge n. 19 del 1990), il Tribunale rimettente fonda l'ulteriore

censura di violazione del principio di personalità della

responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.) sul rilievo che

non può essere rimproverabile chi, per la genericità della norma,

non è in grado di conoscerne il preciso contenuto.

Sarebbe violato, infine, anche il diritto di difesa (art. 24,

secondo comma, Cost.), dato che la genericità dell'aggravante

comporta, necessariamente, che generica - e non precisa e dettagliata

- sia la contestazione di essa, sicché l'imputato non sarebbe posto

in condizione di discolparsi.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite

l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata

non fondata, in quanto la disposizione impugnata non configurerebbe

una circostanza aggravante, ma avrebbe la funzione di determinare la

pena edittale per i vari casi di violenza contemplati dal precetto.

La questione, cioè, concernerebbe la misura della pena, e quindi

materia rientrante nella discrezionalità del legislatore. Considerato in diritto

1. - L'articolo 195 cod. pen. mil. di pace, come novellato

dall'art. 5 della legge 26 novembre 1985, n. 689 (Modifiche al codice

penale militare di pace), stabilisce:

"1. Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito

con la reclusione militare da uno a tre anni.

2. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o

tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione

personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene

stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere

aumentata".

Il Tribunale militare di Padova assume che, quale che sia la

configurazione da dare alla fattispecie descritta nel secondo comma

(ipotesi aggravata rispetto a quella di cui al primo comma, ovvero

reato autonomo), la disposizione contenuta nell'ultima parte

costituisca una circostanza aggravante; e che, in particolare, essa

andrebbe classificata come aggravante "indefinita" e "facoltativa",

dato che lascia indeterminati i valori con essa tutelati e rende

facoltativa la sua applicazione.

Su tale premessa, il Tribunale sostiene che detta disposizione

(secondo comma, ultima parte) contrasterebbe:

- con il principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.),

dato che sarebbe violata la riserva alla legge del trattamento

sanzionatorio e non sarebbe possibile stabilire se l'aggravamento

consegua alla sola plurioffensività del reato o anche alla gravità

del fatto o, ancora, a circostanze soggettive;

- con l'art. 27, primo comma, Cost., non potendo considerarsi

rimproverabile chi non sia posto in grado di conoscere l'esatto

contenuto della norma;

- con l'art. 24, secondo comma, Cost., perché la necessaria

genericità della contestazione non consentirebbe un'adeguata difesa.

2. - Premesso che non appare controvertibile la qualificazione

della disposizione impugnata come vera e propria circostanza

aggravante, occorre verificare se effettivamente risulti rimessa al

giudice l'individuazione del valore con essa tutelato, ciò che

sostanzierebbe la dedotta violazione dell'art. 25, secondo comma,

Cost.

Il giudice rimettente inquadra l'aggravante nella categoria delle

circostanze "indefinite", che peraltro designa solitamente, come è

noto, quelle proposizioni normative - particolarmente frequenti nella

legislazione speciale - nelle quali l'aggravamento di pena è

collegato alla "maggiore" o "particolare" gravità del "caso". In

esse l'individuazione degli elementi di disvalore - ulteriori

rispetto alla fattispecie base - che legittimano l'aumento o la

modificazione della specie di pena è lasciata al giudice, dato che

essi sono dal legislatore ritenuti insuscettibili di tipizzazione ed

enucleabili solo avendo riguardo alle particolarità del caso

concreto.

Già in prima approssimazione, quindi, vi è ragione di dubitare

dell'inquadramento dell'aggravante in esame tra quelle indefinite,

dato che trattasi di proposizione normativa strutturalmente diversa

da quelle tipiche di tale categoria: sicché occorre verificare se

l'apparente indeterminatezza dei contenuti di disvalore che essa

esprime non sia colmabile con i comuni strumenti di interpretazione.

3. - Occorre considerare, al riguardo, che il testo del novellato

art. 195 (violenza contro un inferiore) si differenzia da quello

originario - oltre che per un'attenuazione della pena prevista per

l'ipotesi base - proprio per la diversa formulazione dell'aggravante

in questione. Anche lì, cioè, si stabiliva che ai casi di violenza

consistiti in omicidio (nelle sue varie ipotesi) o in lesioni

(almeno) gravi si applicassero "le corrispondenti pene stabilite dal

codice penale": ma si statuiva che "Tuttavia, la pena detentiva

temporanea è aumentata".

La differenza tra l'aggravante originaria e quella del testo

novellato sta dunque solo in ciò, che essa è stata trasformata da

obbligatoria in facoltativa.

Tale modifica è frutto di un'elaborazione che, muovendo da un

testo del disegno di legge governativo di riforma (n. 1152 Atti Camera, IX legislatura) che nel secondo comma stabiliva, per i casi di

omicidio o lesioni, pene autonome rispetto a quelle dei

corrispondenti delitti comuni, approdò, in sede di prima lettura

alla Camera, ad una formulazione del tutto identica a quella

originaria, con il mantenimento, quindi, dell'aggravante

obbligatoria.

Al Senato (cfr. Seduta del 25 settembre 1985 delle Commissioni

Giustizia e Difesa riunite, in sede deliberante) nel contrasto tra

chi voleva il mantenimento dell'aggravante obbligatoria e chi

sosteneva che essa andasse integralmente eliminata, prevalse la tesi

della trasformazione dell'aggravante da obbligatoria in facoltativa,

alla cui stregua fu approvato il testo definitivo.

In relazione al testo originario del codice, era pacifico, in

dottrina e giurisprudenza, che l'aggravamento trova ragione nella

tipica plurioffensività del reato di violenza contro un inferiore,

nel fatto cioè che con esso, ove consista in omicidio o lesioni

(almeno) gravi, si offende non solo la vita o l'integrità fisica

dell'inferiore, ma anche l'interesse alla coesione delle forze

armate, e specificamente quello attinente al servizio ed alla

disciplina militare, che costituisce il peculiare oggetto di tutela

dei reati speciali di insubordinazione ed abuso di autorità.

Non vi è ragione di ritenere - né il giudice a quo offre

elementi in contrario - che la trasformazione dell'aggravante da

obbligatoria in facoltativa abbia comportato un mutamento del suo

oggetto, che cioè essa vada riferita a qualcosa di diverso o di

ulteriore rispetto alle esigenze di tutela del servizio e della

disciplina militare.

La modifica si inserisce, invece, nel quadro di un più vasto

orientamento tendente ad accentuare, nella prospettiva segnata

dall'art. 52 Cost., l'ispirazione democratica dell'ordinamento penale

militare e ad attenuarne, perciò, i caratteri di specialità

rispetto a quello comune. In tale orientamento si iscrivono, da un

lato, la totale equiparazione quoad poenam delle fattispecie di

insubordinazione con violenza e di violenza contro un inferiore

(artt. 186 e 195, nel testo novellato), e cioè la parificazione dei

soggetti del rapporto gerarchico quanto ai rispettivi doveri di

autocontrollo; dall'altro, la restrizione dell'area degli speciali

reati di insubordinazione ed abuso di autorità realizzata con la

trasformazione da attenuante in causa di inapplicabità ai medesimi

della previsione sull'estraneità al servizio od alla disciplina

militare delle cause dell'episodio criminoso (art. 199).

Nel medesimo senso, inoltre, si è indirizzata l'opera di

conformazione ai valori costituzionali svolta da questa Corte, che si

è manifestata non solo con le note pronuncie che hanno reso

ineludibile la riforma del 1985, ma anche, più di recente, con

l'ulteriore delimitazione (mediante ablazione di parte del citato

art. 199) dei comportamenti riconducibili ai predetti reati speciali,

resa necessaria da un più appropriato "bilanciamento tra le esigenze

di coesione dei corpi militari e quelle di tutela dei diritti

individuali che sono postulate dallo spirito democratico cui va

informato l'ordinamento delle forze armate" (sentenza n. 22 del

1991).

Di analogo segno è la modifica realizzata con la disposizione in

esame. Il legislatore ha, cioè, considerato che non ogni atto di

violenza, sfociato in omicidio od in lesioni gravissime o gravi,

perpetrato contro l'inferiore (ovvero contro il superiore: cfr.

l'art. 186, secondo comma) ha connotati tali da comportare una

significativa aggressione (anche) ai beni del servizio e della

disciplina militare: ed ha ritenuto, in base ad una scelta

discrezionale coerente al suddetto indirizzo, che solo una

consistente incisione di tali beni fosse meritevole di sanzione

aggiuntiva. Data l'impossibilità di tipizzare i casi in cui

l'aggressione assurga, in base a tale criterio, ad autonoma ragione

di aggravamento delle pene previste per i corrispondenti delitti

comuni, la legge ha così demandato al giudice l'individuazione della

soglia della lesione rilevante, da effettuarsi secondo le

particolarità del caso concreto attinenti, sotto il profilo

oggettivo e/o soggettivo, alle violazioni delle regole del servizio e

della disciplina.

4. - Così interpretata in base ai criteri storico e logico-sistematico, la norma impugnata risulta immune dalle censure mossele

dal giudice a quo.

Non è leso, innanzitutto, il principio di (sufficiente)

determinazione della fattispecie (art. 25, secondo comma, Cost.),

dato che nella disposizione è chiaramente individuato - pur se solo

per implicito - il disvalore da considerare ai fini dell'aggravamento

di pena e quindi l'ambito entro il quale può esplicarsi la

discrezionalità giudiziale; e questa è, d'altra parte,

ulteriormente limitata, anche sul piano quantitativo, dal già

illustrato criterio della "rilevanza" della lesione.

Né a sostegno della pretesa violazione dell'art. 25, secondo

comma, Cost. può addursi il (solo) carattere facoltativo, e quindi

discrezionale, dell'aggravante: sia perché la facoltatività attiene

solo all'individuazione della rilevanza della lesione dato che una

volta che la si sia riconosciuta l'applicazione dell'aggravante

diviene doverosa; sia perché la discrezionalità, così intesa,

risulta coerente al principio di "individualizzazione" delle pene,

con il quale quello della loro "legalità" va contemperato ed

armonizzato (cfr. sentenza n. 131 del 1970).

Invero, come questa Corte ha chiarito nella sentenza n. 50 del

1980, il primo principio è "naturale attuazione e sviluppo di

principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio di

uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale"; ed

il secondo "dà forma ad un sistema che trae contenuti ed

orientamenti da altri principi sostanziali - come quelli indicati

dall'art. 27, primo e terzo comma, Cost. - ed in cui 'l'attuazione di

una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più

che l'uniformità'". Ciò rende ragione, sia, in generale, del "ruolo

centrale, che nei sistemi penali moderni è proprio della

discrezionalità giudiziale, nell'ambito e secondo i criteri segnati

dalla legge"; sia, in particolare, della piena legittimità

costituzionale di aggravanti del tipo di quella qui esaminata.

Tanto meno, poi, possono dirsi violati i precetti di cui agli

artt. 27, primo comma e 24, secondo comma, Cost. Invero, l'univocità

del disvalore considerato dalla norma impugnata, da un lato ne

permette la conoscibilità, rendendo così rimproverabile la condotta

inosservante; dall'altro, consente all'accusa di enucleare gli

elementi di fatto reputati idonei a concretare una lesione

"rilevante" dei beni dell'ordine e della disciplina militare:

addossandole, per ciò stesso, l'onere di una loro contestazione

specifica, in mancanza della quale l'aggravante non potrebbe essere

riconosciuta che a pena di violazione del diritto di difesa, del

quale quello alla contestazione è naturale proiezione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 195, secondo comma, ultima

parte, del codice penale militare di pace, in riferimento agli artt.

24, secondo comma, 25, secondo comma e 27, primo comma, della

Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di Padova con

ordinanza del 26 settembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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