Art. 194 (Codice penale militare di guerra) — Violenza contro le persone addette al servizio sanitario e i ministri del culto

[1]Fuori del caso preveduto dall'articolo 191, chiunque usa violenza contro alcuna delle persone regolarmente addette al servizio sanitario, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono essere rispettate e protette, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

[2]La stessa pena si applica, se il fatto e' commesso contro alcuno dei ministri del culto addetti alle forze armate.

[3]Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art194 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari