Art. 734-bis c.p. — Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 marzo 1996 al 11 agosto 1998. Leggi il testo vigente →

((Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalita' o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi)).

Testo in vigore dal 6 marzo 1996 al 11 agosto 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art734bis · fonte del testo

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