Art. 727 c.p. — Abbandono di animali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 dicembre 1993 al 1 agosto 2004. Leggi il testo vigente →

[1]((Chiunque incrudelisce verso animali senza necessita' o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

[2]La pena e' aumentata se il fatto e' commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalita' del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

[3]Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

[4]Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attivita' commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attivita' svolta.

[5]Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena e' aumentata della meta' e la condanna comporta la sospensione della licenza di attivita' commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 agosto 1991, n. 281

126

La L. 14 agosto 1991, n. 281 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni".

Testo in vigore dal 11 dicembre 1993 al 1 agosto 2004

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 71/2002

    Questione inammissibile
    19 marzo 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 727, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede l'applicazione automatica, anche al minorenne, della pena accessoria della pubblicazione a seguito di sentenza di condanna per il reato contravvenzionale di maltrattamento di animali. Infatti la disposizione di parte generale dell'art. 98 del codice penale, nel disciplinare la applicazione delle pene accessorie per i minorenni, esclude che la pena della pubblicazione della sentenza possa essere applicata ai condannati minorenni, sicché il rimettente - che non considera detta disposizione - dubita della legittimità costituzionale di una norma che non esiste nell'ordinamento.

    Art. 727 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 411/1995

    Questione inammissibile
    27 luglio 1995

    In forza del principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., per cui la introduzione nell'ordinamento di nuove fattispecie penali è riservata esclusivamente al legislatore, una pronuncia additiva - come quella richiesta nel caso dal giudice rimettente - dalla quale consegua l'inserimento nell'impugnato art. 727 cod. pen. - che prevede come contravvenzione solo il maltrattamento di animali - di una norma incriminatrice anche della condotta posta in essere da colui che, senza giustificato motivo, provoca la morte di un animale di sua proprietà, non rientra tra i poteri costituzionalmente spettanti alla Corte. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 19 Cost., dell'art. 727 cod. pen., 'in parte qua'.) - V. massima precedente ed ivi richiami. red.: S. P.

    Art. 727 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 dicembre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1991 al 11 dicembre 1993. 104 parole tolte, 240 parole aggiunte in 6 capoversi.

Chiunque incrudelisce verso animali tolto: o senza necessita' aggiunto: senza necessita' o li sottopone a tolto: eccessive fatiche o a torture aggiunto: strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in tolto: lavori ai quali non siano adatti per malattia o per eta', aggiunto: giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'ammenda da lire tolto: cento a tremila aggiunto: due milioni a lire dieci milioni.

tolto: Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzoaggiunto: La pena e' aumentata se il fatto e' commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalita' del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

tolto: La pena e' aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importinoaggiunto: Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

aggiunto: Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizietolto: .

tolto: Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole e' un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale aggiunto: per gli animali e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attivita' commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attivita' svolta.

aggiunto: Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena e' aumentata della meta' e la condanna comporta la sospensione della licenza di attivita' commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art727 · fonte del testo

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